Art. 11.
All' articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b) dopo le parole: "rivendite di prima", sono aggiunte le seguenti: "e seconda";
2) alla lettera e) sono soppresse le parole: "e 27".
Gli apparecchi di accensione di cui all' articolo 1, lettera d), del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52 , nel nuovo testo che risulta dall'articolo 4 della presente legge, non sono compresi nella riserva di cui all'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376 .
Il canone annuo che le rivendite di stazione corrispondono all'Ente delle ferrovie dello Stato e' determinato, dal 1 gennaio 1985, nella misura massima dei quindici per cento del reddito a tabacchi conseguito dall'esercizio nell'anno finanziario precedente, al netto dell'imposta di concessione governativa.
Con decreto del Ministro dei trasporti verranno graduate in singole percentuali in relazione ai diversi scaglioni di reddito anche per gli atti di concessione in corso.
Alle rivendite di cui al terzo comma si applica l' articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1095 .
Note all'art. 11:
- Per il testo dell' art. 1 della legge n. 384/1980 v. nelle note all'art. 1.
- Il testo del penultimo comma dell' art. 3 del D.L. n. 163/1971 , e' il seguente:
"La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, e' effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio".
- L' art. 1 della legge n. 1095/1967 cosi' dispone:
"L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie e' determinato dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorita' comunale e della categoria.
Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni feriali.
Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore".
All' articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b) dopo le parole: "rivendite di prima", sono aggiunte le seguenti: "e seconda";
2) alla lettera e) sono soppresse le parole: "e 27".
Gli apparecchi di accensione di cui all' articolo 1, lettera d), del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52 , nel nuovo testo che risulta dall'articolo 4 della presente legge, non sono compresi nella riserva di cui all'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376 .
Il canone annuo che le rivendite di stazione corrispondono all'Ente delle ferrovie dello Stato e' determinato, dal 1 gennaio 1985, nella misura massima dei quindici per cento del reddito a tabacchi conseguito dall'esercizio nell'anno finanziario precedente, al netto dell'imposta di concessione governativa.
Con decreto del Ministro dei trasporti verranno graduate in singole percentuali in relazione ai diversi scaglioni di reddito anche per gli atti di concessione in corso.
Alle rivendite di cui al terzo comma si applica l' articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1095 .
Note all'art. 11:
- Per il testo dell' art. 1 della legge n. 384/1980 v. nelle note all'art. 1.
- Il testo del penultimo comma dell' art. 3 del D.L. n. 163/1971 , e' il seguente:
"La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, e' effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio".
- L' art. 1 della legge n. 1095/1967 cosi' dispone:
"L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie e' determinato dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorita' comunale e della categoria.
Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni feriali.
Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore".