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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 439/2021 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del
13.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
appello, dall0Avv. Giuseppe Corea, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Catanzaro alla Via E. Buccarelli, 49
Appellanti/Appellati incidentali
E
(P. IVA ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e risposta e delibera di incarico n. 38/2021, dall'Avv. Annamaria Corabi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Soverato (CZ) alla Via Leoncavallo, 22
Appellato/Appellante incidentale
Conclusioni:
Per gli appellanti/appellati incidentali: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1270/20, A.C. n. 2966/16, cron. 8113/20, rep.
1928/20, emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro, Sez. II, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro, in data 29.10.2020, pubblicata in pari data, mai notificata, a definizione del giudizio contraddistinto con R.G. n. 2966/2016, accogliere integralmente le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado;
2) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato/appellante incidentale: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di
Catanzaro adita rigettare integralmente l'appello principale proposto dai coniugi poiché infondato, immotivato e temerario;
Parte_3
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Catanzaro accogliere, per i motivi ampiamente esposti in premessa, l'appello incidentale avanzato dall'Appellato CP_1
in parziale riforma della sentenza 1270/2020, rigettando integralmente la
[...]
domanda proposta dai coniugi e nei confronti del Parte_1 Parte_2
in quanto la medesima è infondata in fatto e in diritto, non Controparte_1 provata, e dichiarando l'esclusiva responsabilità degli stessi appellanti principali nella causazione del contestato danno ed affermando il principio che nessuna somma deve essere pagata dall'Ente a nessun titolo o ragione ai per i fatti Parte_4
di causa.
In via gradata, nella denegata ipotesi di rifiuto del proposto appello incidentale, rigettato sempre l'appello principale, voglia l'onorevole Corte di Appello di Catanzaro confermare integralmente la sentenza n. 1270/2020 pronunciata nel giudizio recante il
n. di R.G. 2966/2016 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile fra le parti.
Con vittoria, in ogni caso, in favore del di spese ed onorari di Controparte_1 causa, oltre rimborso forfettario e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, notificato in data 21.6.2016, i coniugi e Parte_1
hanno convenuto in giudizio il comune di chiedendone Parte_2 CP_1 la condanna al risarcimento dei danni subiti dal loro immobile sito in Montepaone (CZ), località Marina, alla Via degli Oleandri, a causa dell'invasione di acqua piovana proveniente dalla strada comunale.
Gli attori hanno dedotto che in data 20.9.2015, in occasione di un evento meteorico di forte intensità, l'acqua piovana accumulatasi sul piano stradale di via degli Oleandri si è riversata nella loro proprietà attigua, allagando il giardino e l'abitazione per un'altezza di cm 30 e che per lo smaltimento dell'acqua è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché la nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza della domanda medesima;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Concesso alle parti il termine per esperire la procedura di negoziazione assistita, che non ha sortito alcun risultato, la causa è stata successivamente istruita con la produzione documentale e l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio e decisa con sentenza n. 1270/2020, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha così statuito: “1) condanna il al pagamento, in favore di e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
della somma di euro 2.780,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dal
20-9-2015 al soddisfo;
2) compensa parzialmente le spese del giudizio e condanna il alla rifusione della rimanente parte che liquida in complessivi Controparte_1
euro 2.500,00, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico del CP_1 le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.”
[...]
In estrema sintesi, il giudice di prime cure ha affermato la parziale fondatezza della domanda degli attori, in quanto ha ritenuto che dalle risultanze probatorie (verbale d'intervento del 20.9.2015 dei Vigili del Fuoco, documentazione fotografica e relazione del consulente tecnico d'ufficio) è emersa la responsabilità concorsuale dell'amministrazione convenuta ex art 2051 cc e degli attori per i danni da questi ultimi subiti all'immobile di loro proprietà. In particolare, il giudice di prime cure, sulla scorta della CTU a firma dell'ing. ha affermato che le cause dell'allagamento Persona_1 del giardino e dell'abitazione degli attori vanno individuate, da un lato, nelle cattive condizioni di manutenzione della strada comunale, stante la presenza di avvallamenti nella parte centrale della sede stradale posta nella zona antistante l'immobile degli attori e dei conseguenti ristagni d'acqua piovana, e nel malfunzionamento della rete di raccolta e allontanamento di acque bianche presente su Via degli Oleandri e, dall'altro lato, nella condotta colposa degli attori, rilevante ex art 1227 cc, per avere realizzato il fabbricato a una quota inferiore rispetto al piano stradale, con un dislivello di circa 15 cm, favorendo così il deflusso delle acque superficiali dalla piattaforma stradale verso il giardino e l'abitazione.
Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che l'ente comunale convenuto, sul quale incombeva il relativo onere, non avesse fornito alcuna prova della sussistenza del caso fortuito, da intendersi quale fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere d'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Al riguardo ha richiamato la CTU nella parte in cui ha escluso l'eccezionalità dell'evento meteorico del 20.9.2015.
In relazione alla quantificazione dei danni, il Tribunale ha condiviso la stima dei danni riconducibili all'allagamento per cui è causa (€ 5.565,00), escludendo quelli dovuti a problematiche strutturali del fabbricato e a infiltrazioni di acqua dalla copertura, e ha liquidato agli attori la somma complessiva di € 2.780,00 (oltre interessi legali dal
20.9.2015), già operata la riduzione del 50% per il concorso di colpa dei danneggiati.
1.2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 8.3.2021, affidandolo ai motivi che
[...]
saranno successivamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.5.2021, si è costituito il per resistere al gravame e per proporre, a sua volta, appello Controparte_1
incidentale, affidandolo a un unico e articolato motivo che sarà successivamente esaminato.
La Corte, all'udienza del 23.6.2021, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con L. 77/2020 , con ordinanza ha rinviato all'udienza del 22.2.2023 per la precisazione delle conclusioni. Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte di trattazione scritta, la Corte, con ordinanza del 2.3.2023, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati entrambe le parti costituite hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Successivamente, la Corte, con decreto del 2.10.2024, preso atto che il giudice ausiliario
– relatore della causa ( Dott. ) ha rassegnato le dimissioni volontarie in data Per_2
16.9.2024, ha rimesso la causa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale, fissando l'udienza del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti senza l'assegnazione di ulteriori termini.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello principale di e Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo d'appello, rubricato “error in judicando – violazione dell'art. 116
c.p.c. per la omessa e/o non corretta valutazione degli atti e delle emergenze processuali –violazione ed erronea applicazione degli artt. 2055, 1227, 2051 c.c.”, la difesa degli appellanti deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui, travisando le risultanze processuali e le norme che regolano la responsabilità da cose in custodia, non ha attribuito al la responsabilità esclusiva dell'allegamento della Controparte_1
loro proprietà ed ha, di contro, ravvisato il concorso di colpa dei danneggiati, in misura addirittura pari a quella dell'ente custode, omettendo di considerare, in primo luogo, che il dislivello esistente tra il piano viabile di Via degli Oleandri e l'adiacente piano di campagna del giardino dell'immobile con giacitura degradante verso l'abitazione non va valutato alla stregua di una causa concorrente alla produzione dell'evento; al fine dell'imputazione dell'evento in via esclusiva all'ente comunale ha evidenziato che l'evento non si sarebbe verificato se il comune avesse realizzato un idoneo sistema di regimentazione e smaltimento delle acque piovane, In secondo luogo, ha fatto presente che il fabbricato con le relative pertinenze era stato realizzato sulla base di un regolare titolo concessorio da oltre quarant'anni allorquando la Via degli Oleandri e le strade limitrofe non erano state ancora asfaltate;
ragione per la quale il dislivello al quale si riferisce il CTU si è venuto a creare in epoca successiva alla realizzazione del fabbricato proprio a seguito dei lavori di bitumazione delle strade pubbliche a esso attigue. Gli appellanti hanno, altresì, evidenziato di essersi comunque prodigati per limitare il
“normale” deflusso nella loro proprietà dell'acqua piovana proveniente dalla strada installando fin dal 2011 sui cancelli d'ingresso dei pannelli di ferro.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “error in judicando –motivazione incompleta e/o inadeguata e/o insufficiente–violazione art. 132, comma i n. 4 c.p.c.”, gli appellanti censurano la liquidazione dei danni operata dal Tribunale richiamando in modo del tutto acritico le conclusioni del CTU.
2.2. L'appello incidentale del Controparte_1
Il con un unico ed articolato motivo di appello incidentale, Controparte_1 rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 2051 c.c.”, lamenta l'errore del giudice di prime cure nell'aver attribuito una responsabilità concorsuale all'ente, non essendo emersa alcuna prova certa circa una sua responsabilità per i fatti di causa e, comunque, nell'aver ritenuto non provato il caso fortuito eccepito.
2.3. Il primo motivo dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale vanno trattati congiuntamente vertendo entrambi sul ritenuto concorso di colpa dei proprietari dell'abitazione allagata in occasione dell'abbondante pioggia caduta nel mese di settembre 2015.
Il Tribunale, come anticipato, affermata la responsabilità del in ragione del CP_1
certo malfunzionamento del sistema di raccolta delle acque piovane, ha ritenuto di imputare anche ai danneggiati l'evento dannoso, avendo il CTU appurato che il giardino, nella zona posta in prossimità del fabbricato, si trova a una quota inferiore rispetto all'adiacente via degli Olenadri e che il dislivello tra il piano di campagna del giardino e la pavimentazione dell'adiacente strada è di circa 15 cm.
Ciò premesso in fatto è necessario premettere che il fatto del danneggiato rileva causalmente ai sensi dell'art 1227, comma 1, cc se è connotato da colpa, essendo noto che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass.
14228/2023 e succ).
Nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi dell'ente custode della strada, a ben vedere, non è specificata la norma di cautela – generica o specifica (anche di natura regolamentare) - che in concreto gli attori avrebbero violato mantenendo in fase di costruzione del fabbricato il livello del giardino a una quota inferiore rispetto alla sede stradale, ammesso che la circostanza – negata dagli attori originari - risponda al vero.
Con ciò s'intende dire che il dislivello tra la strada pubblica e il terreno degli attori, in sé considerato, non è un fatto che va ascritto a titolo di colpa ai proprietari del fondo inferiore e che come tale legittima la riduzione del risarcimento dovuto dall'ente proprietario della strada pubblica e del sistema di regimentazione delle acque piovane risultato, sulla scorta della CTU in atti, del tutto deficitario. Il proprietario del fondo inferiore è tenuto a tollerare lo scolo naturale e normale delle acque provenienti dal fondo superiore ex art 913 cc, ma non anche a eliminare il dislivello con la strada pubblica ovvero a eseguire a proprie spese opere e o lavori destinati a fronteggiare il pericolo di allagamenti anomali in concomitanza di eventi meteorici di una certa intensità (nel caso in esame pioggia abbondante, ma non eccezionale) riconducibili, come nel caso di specie, esclusivamente al mal funzionamento della sistema di raccolta delle acque bianche, trattandosi di condotta che, eccedendo il canone dell'ordinaria diligenza, va ritenuta inesigibile.
Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento del primo motivo dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale del comune teso ad attribuire ai proprietari dell'immobile danneggiato la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso.
2.4. In relazione al secondo motivo proposto dagli appellanti principali relativo alla quantificazione dei danni, si osserva che la sentenza di primo grado nella parte in cui ha recepito le conclusioni del CTU non si presta ad alcuna critica. Il CTU, senza essere contraddetto da argomentazioni tecniche di segno contrario, ha descritto in modo analitico i danni dell'immobile (tracce di umidità lungo le murature interne ed esterne del piano terra;
macchie uniformi sul pavimento del piano terra e del porticato;
danni sulle parti inferiori dei portoncini esterni e delle porte interne in legno del piano terra) e ha quantificato i costi necessari per eliminare i danni nella misura di € 4.365,00 (oltre iva) e per riparare o sostituire gli arredi e il mobilio danneggiati nella misura di €
1.200.00 (oltre iva) per complessivi € 5.565,00.
La pretesa degli appellanti di ottenere l'importo di € 15.000,00 per la sostituzione della pavimentazione a mosaico e di € 4.000,00 per la perdita di alcune piante ornamentali è destituita di fondamento, poiché il CTU, rispondendo alle osservazioni mosse dagli appellanti, ma non corroborate da seri riscontri oggettivi, ha rimarcato con motivazione del tutto condivisibile che per ripristinare le condizioni iniziali della pavimentazione del portico è sufficiente un “ intervento di lavaggio e sanificazione con macchina lavasciuga industriale” e che i lamentati danni alle piante ornamentali non sono oggettivamente riconducibili agli allegamenti oggetto di causa, né risultano documentate le condizioni delle piante in epoca antecedente all'allegamento.
Appurato, allora, che nel caso concreto non si è al cospetto di un'ipotesi di danneggiamento irreversibile della pavimentazione e delle piante ornamentali, gli appellanti non hanno titolo per pretenderne la sostituzione in luogo della mera riparazione ai prezzi di mercato correnti correttamente individuati dal CTU.
In conclusione, il va condannato al pagamento della somma di € Controparte_1
5.565,00 (oltre iva) e degli interessi da conteggiare con le modalità indicate nella sentenza, non attinta in parte qua da specifico motivo di gravame.
§3. Le spese di lite
3.1. Il notevole scarto tra la somma richiesta dagli appellanti (€ 26.000,00) e quella a essi spettante, sia pure senza la dimidiazione del 50% operata dal primo giudice, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Le spese processuali, avuto riguardo alle quattro fasi tabellari espletate in entrambi i gradi, vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022 dello scaglione di riferimento a sua volta individuato sulla base del decisum (da € 5.201 a € 26.000).
Le spese di CTU liquidate dal primo giudice restano definitivamente a carico del
Controparte_1 Stante la statuizione di rigetto dell'appello incidentale occorre dare atto dell'obbligo del di versare ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, dpr 115/2002 un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e Parte_1 Parte_2 sull'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza Controparte_1
definitiva n. n. 1270/2020 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 29.10.2020, non notificata, così provvede:
1. Rigetta l'appello incidentale;
accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accerta la responsabilità esclusiva del e, per l'effetto, lo condanna al pagamento Controparte_1 in favore di e della somma di € 5.565,00 oltre iva Parte_1 Parte_2
e interessi legali dal 20.9.2015.
2. Conferma nel resto.
3. Condanna il al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che, già compensate della metà, liquida per la Parte_2 restante metà in € 132,00 per esborsi e € 2.538,50 per compensi del primo grado e in € 191,25 per esborsi e in € 2.904,50 per compensi del secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa.
4. Dà atto che ricorrono le condizioni per imporre al comune di il CP_1
pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, dpr
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.1.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto