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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1490/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024, vertente TRA (c.f.: Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso
[...] introduttivo, dall'avv. Francesco Tancredi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Zumbini, 1^ traversa, n. 49, E (c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 CodiceFiscale_2 procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Fabio Mandato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Milelli, n. 19, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 13/12/2024. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 19/4/2023 e ritualmente notificato,
[...] ha premesso di avere intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con , con cui ha convissuto dal 2011 nel Comune di CP_1
Rende, e che dall' o nati i figli in data 25/2/2013 e , in Per_1 Per_2 data 22/9/2014, riconosciuti da entrambi i genitori. La ricorrente ha dedotto che il resistente da tempo si è trasferito a Livorno, ove ormai risiede e vive stabilmente insieme ai suoi genitori ed al figlio nato da altra precedente relazione. Ha, altresì, narrato di essere disoccupata e di percepire € 900,00 mensili a titolo di reddito di cittadinanza, con cui deve fare fronte al canone di locazione di € 320,00 mensili ed a tutte le necessità dei figli, stante il completo disinteresse materiale e morale del resistente, che le ha delegato ogni incombenza relativa alla prole, riducendo il suo ruolo genitoriale a del tutto sporadici contatti telefonici, e col quale non riesce ad instaurare alcun dialogo costruttivo. Ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di disporre l'affidamento esclusivo dei minori a lei e diritto del padre di vederli e tenerli con sé per l'intero periodo delle vacanze pasquali e di quelle natalizie, nonché per trenta giorni consecutivi nelle vacanze estive, sempre con costi di viaggio per e dalla Calabria a suo carico, oltre che per tre giorni consecutivi al mese, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, oltre che telefonicamente sull'utenza a lei in uso;
in via subordinata, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre e con la medesima regolamentazione del diritto di visita;
in ogni caso ha chiesto di obbligare il resistente a contribuire al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio per contestare il contenuto del ricorso CP_1 evidenziando di avere sempre contribuito, secondo le proprie disponibilità, al mantenimento ed all'educazione della prole. Il convenuto ha dedotto che la relazione more uxorio tra le parti non è mai cessata e che la scelta di trasferirsi a Livorno è stata condivisa con la ricorrente e motivata dalla necessità di rinvenire un'occupazione lavorativa che gli consentisse di provvedere ai bisogni della famiglia, con la quale ha comunque convissuto sino all'estate 2022. Ha pure narrato di avere continuato, dopo il trasferimento in Toscana, a mantenere la famiglia, effettuando ricariche sul conto della ricorrente, e ad intrattenere un costante e significativo rapporto con i figli e con la compagna, come dimostra il fatto di avere trascorso insieme a loro il Natale 2022 ed il Capodanno 2023. Il resistente ha, inoltre, rappresentato di svolgere saltuariamente il lavoro di manovale e di essere alla ricerca di occupazione che gli consenta di ritornare stabilmente dalla famiglia. Ha contestato la domanda di affido esclusivo, insistendo per l'affidamento condiviso con collocamento presso la ricorrente e diritto di visita del padre da esercitarsi con le medesime modalità indicate nel ricorso;
in ordine al mantenimento dei figli minori ha chiesto che sia il tribunale a quantificarlo in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore. All'udienza del 26/10/2023, tenuta dal giudice istruttore inizialmente designato, dott.ssa Manuela Morrone, le parti sono state invitate a reperire una soluzione concordata della controversia e, dopo ampia discussione, queste si sono accordate sul collocamento prevalente della prole presso la madre e sulle visite paterne da effettuarsi secondo le modalità indicate dalla ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, mentre alcuna soluzione condivisa è stata raggiunta relativamente al regime di affidamento e al mantenimento della prole. Preso atto della impossibilità di pervenire ad un accordo sulle
Pagina 2 di 7 questioni ancora controverse e rilevata l'irrilevanza ai fini del decidere delle prove articolate dalle parti, con ordinanza dell'8/11/2023 il giudice ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre nei termini indicati dalle parti, l'obbligo del resistente di corrispondere, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, € 240,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il medesimo provvedimento ha rinviato la causa all'udienza del 18/4/2024 per la rimessione in decisione, con termine alle parti per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e per lo scambio delle memorie conclusionali e di replica. Alla suddetta udienza la causa è stata mandata al collegio per la decisione. Con ordinanza del 9/5/2024 il collegio ha rimesso la causa sul ruolo all'udienza del 5/6/2014 ritenendo necessario, ai fini della decisione sulla domanda di affido esclusivo, procedere all'ascolto della figlia delle parti che è stata effettivamente sentita all'udienza del 5/6/2024. Per_1
Successivamente il giudice ha rinviato la causa per la rimessione al collegio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. A seguito dell'applicazione della dott.ssa Manuela Morrone ad altro ufficio giudiziario, la causa è pervenuta sul ruolo della scrivente quale nuovo giudice titolare che, revocando il decreto con cui l'udienza di rimessione della causa al collegio era stata sostituita col deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha rinviato la causa per la comparizione delle parti e dei loro difensori all'udienza del 13/12/2024. All'udienza è comparsa esclusivamente la ricorrente per riferire che nel corso del 2024 il padre ha sentito i figli solo in due occasioni: una volta a febbraio nel giorno del compleanno di e un'altra volta ad agosto;
non ha sentito Per_1 il figlio più piccolo nemmeno nel giorno del suo compleanno a settembre. Ha altresì ribadito quanto affermato in prima udienza e cioé di avere incontrato anche di recente gravi difficoltà nel rintracciare l'ex compagno al fine di ottenere delle autorizzazioni richieste dalla scuola frequentata da e per Per_1 comunicargli le spese straordinarie sostenute per . Nella stessa udienza il Per_2 difensore del convenuto ha dichiarato che l'utenza del proprio assistito è risultata di nuovo attiva da qualche settimana e ne ha comunque rappresentato l'impossibilità a comparire per ragioni lavorative risiedendo lui a Livorno. Al termine dell'udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO 1. La ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo dei figli minori ed in ragione del disinteresse mostrato dal padre nei Per_1 Per_2 riguardi dei ragazzi, senza peraltro adempiere all'obbligo di mantenimento. Al riguardo va evidenziato che l'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, prevede, quale regola generale,
Pagina 3 di 7 quella dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, che impone piena condivisione da parte degli stessi delle scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli medesimi in applicazione del principio della bigenitorialità, rispetto alla quale costituisce eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla valutazione del giudice che potrà disporre l'affidamento esclusivo con
“provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.). La corte di cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori [...] è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. cass. n. 26587/2009; più di recente cfr. cass. n. 28244/2019). La corte ha ulteriormente chiarito che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento pregiudizievole per il minore come nel caso di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (cfr. cass. n. 26587/2009). Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento ed anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore,
personalmente sentita, deve ritenersi conforme all'interesse dei Persona_3 figli minori l'affidamento esclusivo alla madre, essendo emerso in maniera incontrovertibile l'indifferenza del padre verso le esigenze di cura, istruzione ed educazione dei figli, che non sostiene economicamente, né affettivamente. La minore ha dichiarato di avere sentito telefonicamente il papà per appena un minuto nel giorno del suo compleanno a febbraio 2024. Ha rimarcato che il padre non chiede mai se ha bisogno di qualcosa, né come sta o come va a scuola. Ha altresì riferito che il padre aveva promesso al fratello, che sa giocare a calcio, di andarlo a vedere, ma ciò non è mai accaduto. Ha anche dichiarato che il padre, quando abitava con loro, prendeva i soldi della madre e dei suoi stessi figli per usarli per esigenze personali, anche perché aveva dichiarato davanti ai figli che faceva uso di sostanze stupefacenti. Il convenuto non ha nemmeno fornito la prova di provvedere con regolarità al mantenimento dei figli minori, limitandosi a produrre cinque ricevute di ricarica di una carta postepay eseguite nelle date del 17/12/2022 per l'importo
Pagina 4 di 7 di € 220,00, 23/1/2023 per l'importo non leggibile nel documento depositato, 8/2/2023 per l'importo di € 80,00, 16/2/2023 per l'importo di € 80,00 e 5/8/2023 per l'importo di € 100,00, per un totale di € 480,00 nel corso di un intero anno. Non risulta poi che il abbia mai versato alla ricorrente CP_1
l'importo mensile di € 240,00 stabilito in via provvisoria dal giudice a decorrere dal mese di ottobre 2023. La noncuranza del padre è ulteriormente dimostrata dal fatto che si è reso irrintracciabile telefonicamente, tanto che lo stesso suo difensore ha riferito che l'utenza del proprio assistito ha ripreso a funzionare solo nelle ultime settimane prima dell'udienza del 13/12/2024. Tanto impedisce ogni condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle scelte più importanti relative alla vita dei figli minori e pregiudica il loro preminente interesse, considerato che la madre, con la quale e hanno sempre vissuto, appare l'unica Per_1 Per_2 figura genitoriale di riferimento per i ragazzi, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura dei minori sin dalla nascita e trattandosi di persona che appare in grado di orientare e di assumere un ruolo di guida per i ragazzi, per come confermato dalla stessa figlia Per_1 in sede di audizione. Il collegio ritiene, dunque, che le circostanze sopra evidenziate giustifichino ampiamente l'affidamento esclusivo dei minori e alla Per_1 Per_4 madre, in deroga al criterio legale dell'affidamento condiviso.
2. All'affidamento esclusivo alla madre segue il collocamento dei minori presso di lei, come peraltro concordato fra le parti all'udienza del 26/10/2023.
3. Quanto al regime degli incontri padre-figli, questi potranno avvenire secondo le modalità stabilite nel ricorso introduttivo, che tengono conto della distanza notevole esistente fra i luoghi di residenza dei due genitori, e rispetto alle quali il convenuto ha comunque prestato l'assenso all'udienza del 26/10/2023. Di conseguenza il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per l'intero periodo delle vacanze natalizie e pasquali così come stabilite dal calendario scolastico, oltre che per trenta giorni consecutivi durante le vacanze estive, da individuarsi e comunicarsi alla madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. Negli altri periodi il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per tre giorni consecutivi al mese nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei due ragazzi. In ogni caso dovrà provvedere a sua cura e spese a recarsi in Calabria per prendere i figli all'inizio del periodo in cui staranno presso di lui e a riaccompagnarli in Calabria al termine del periodo. Resta fermo che il padre potrà sentire i figli in videochiamata contattando l'utenza della ricorrente.
Pagina 5 di 7 4. Con riguardo al mantenimento dei figli minori, occorre considerare, da un lato, che il contributo per il mantenimento dei figli deve essere fissato anche al di là delle concrete sostanze di ciascuno dei genitori, in ragione del fatto che costoro hanno il dovere di attivarsi per assicurare alla prole le risorse indispensabili per vivere in modo dignitoso e, dall'altro, che la ricorrente è disoccupata e che il reddito del che svolge l'attività di manovale, è pari a CP_1 circa € 500,00 al mese, per come si evince dalle dichiarazioni ISEE depositate. Per tali ragioni appare equo porre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento dei due figli minori dell'importo complessivo di € 300,00, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, in quanto tale importo costituisce il minimo vitale che un genitore, anche ove disoccupato, deve impegnarsi a garantire ad ogni figlio. Le spese straordinarie andranno divise a metà tra i genitori.
5. Il raggiungimento di un accordo su alcuni punti controversi giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite, che per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso in quello minimo di € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale, con diminuzione fino al 50% della sola fase istruttoria esauritasi nell'audizione delle parti e nell'ascolto della minore. Si distraggono in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
affida i figli minori nata a [...], il [...], e Persona_3 Per_4
nato a Cosenza, il [...], in [...] esclusiva alla madre,
[...] con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima;
dispone che il padre potrà esercitare il diritto di visita del figlio minore secondo le modalità concordate fra le parti e specificate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versamento in favore di CP_1
entro la fine di ciascun mese, di un Parte_1 assegno di mantenimento dei due figli minori di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
condanna al pagamento della metà delle spese relative al CP_1 presente g liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 4.237,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione
Pagina 6 di 7 della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, compensando fra le parti la restante metà. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 7 di 7
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1490/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024, vertente TRA (c.f.: Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso
[...] introduttivo, dall'avv. Francesco Tancredi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Zumbini, 1^ traversa, n. 49, E (c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 CodiceFiscale_2 procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Fabio Mandato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Milelli, n. 19, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 13/12/2024. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 19/4/2023 e ritualmente notificato,
[...] ha premesso di avere intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con , con cui ha convissuto dal 2011 nel Comune di CP_1
Rende, e che dall' o nati i figli in data 25/2/2013 e , in Per_1 Per_2 data 22/9/2014, riconosciuti da entrambi i genitori. La ricorrente ha dedotto che il resistente da tempo si è trasferito a Livorno, ove ormai risiede e vive stabilmente insieme ai suoi genitori ed al figlio nato da altra precedente relazione. Ha, altresì, narrato di essere disoccupata e di percepire € 900,00 mensili a titolo di reddito di cittadinanza, con cui deve fare fronte al canone di locazione di € 320,00 mensili ed a tutte le necessità dei figli, stante il completo disinteresse materiale e morale del resistente, che le ha delegato ogni incombenza relativa alla prole, riducendo il suo ruolo genitoriale a del tutto sporadici contatti telefonici, e col quale non riesce ad instaurare alcun dialogo costruttivo. Ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di disporre l'affidamento esclusivo dei minori a lei e diritto del padre di vederli e tenerli con sé per l'intero periodo delle vacanze pasquali e di quelle natalizie, nonché per trenta giorni consecutivi nelle vacanze estive, sempre con costi di viaggio per e dalla Calabria a suo carico, oltre che per tre giorni consecutivi al mese, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, oltre che telefonicamente sull'utenza a lei in uso;
in via subordinata, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre e con la medesima regolamentazione del diritto di visita;
in ogni caso ha chiesto di obbligare il resistente a contribuire al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio per contestare il contenuto del ricorso CP_1 evidenziando di avere sempre contribuito, secondo le proprie disponibilità, al mantenimento ed all'educazione della prole. Il convenuto ha dedotto che la relazione more uxorio tra le parti non è mai cessata e che la scelta di trasferirsi a Livorno è stata condivisa con la ricorrente e motivata dalla necessità di rinvenire un'occupazione lavorativa che gli consentisse di provvedere ai bisogni della famiglia, con la quale ha comunque convissuto sino all'estate 2022. Ha pure narrato di avere continuato, dopo il trasferimento in Toscana, a mantenere la famiglia, effettuando ricariche sul conto della ricorrente, e ad intrattenere un costante e significativo rapporto con i figli e con la compagna, come dimostra il fatto di avere trascorso insieme a loro il Natale 2022 ed il Capodanno 2023. Il resistente ha, inoltre, rappresentato di svolgere saltuariamente il lavoro di manovale e di essere alla ricerca di occupazione che gli consenta di ritornare stabilmente dalla famiglia. Ha contestato la domanda di affido esclusivo, insistendo per l'affidamento condiviso con collocamento presso la ricorrente e diritto di visita del padre da esercitarsi con le medesime modalità indicate nel ricorso;
in ordine al mantenimento dei figli minori ha chiesto che sia il tribunale a quantificarlo in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore. All'udienza del 26/10/2023, tenuta dal giudice istruttore inizialmente designato, dott.ssa Manuela Morrone, le parti sono state invitate a reperire una soluzione concordata della controversia e, dopo ampia discussione, queste si sono accordate sul collocamento prevalente della prole presso la madre e sulle visite paterne da effettuarsi secondo le modalità indicate dalla ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, mentre alcuna soluzione condivisa è stata raggiunta relativamente al regime di affidamento e al mantenimento della prole. Preso atto della impossibilità di pervenire ad un accordo sulle
Pagina 2 di 7 questioni ancora controverse e rilevata l'irrilevanza ai fini del decidere delle prove articolate dalle parti, con ordinanza dell'8/11/2023 il giudice ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre nei termini indicati dalle parti, l'obbligo del resistente di corrispondere, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, € 240,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il medesimo provvedimento ha rinviato la causa all'udienza del 18/4/2024 per la rimessione in decisione, con termine alle parti per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e per lo scambio delle memorie conclusionali e di replica. Alla suddetta udienza la causa è stata mandata al collegio per la decisione. Con ordinanza del 9/5/2024 il collegio ha rimesso la causa sul ruolo all'udienza del 5/6/2014 ritenendo necessario, ai fini della decisione sulla domanda di affido esclusivo, procedere all'ascolto della figlia delle parti che è stata effettivamente sentita all'udienza del 5/6/2024. Per_1
Successivamente il giudice ha rinviato la causa per la rimessione al collegio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. A seguito dell'applicazione della dott.ssa Manuela Morrone ad altro ufficio giudiziario, la causa è pervenuta sul ruolo della scrivente quale nuovo giudice titolare che, revocando il decreto con cui l'udienza di rimessione della causa al collegio era stata sostituita col deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha rinviato la causa per la comparizione delle parti e dei loro difensori all'udienza del 13/12/2024. All'udienza è comparsa esclusivamente la ricorrente per riferire che nel corso del 2024 il padre ha sentito i figli solo in due occasioni: una volta a febbraio nel giorno del compleanno di e un'altra volta ad agosto;
non ha sentito Per_1 il figlio più piccolo nemmeno nel giorno del suo compleanno a settembre. Ha altresì ribadito quanto affermato in prima udienza e cioé di avere incontrato anche di recente gravi difficoltà nel rintracciare l'ex compagno al fine di ottenere delle autorizzazioni richieste dalla scuola frequentata da e per Per_1 comunicargli le spese straordinarie sostenute per . Nella stessa udienza il Per_2 difensore del convenuto ha dichiarato che l'utenza del proprio assistito è risultata di nuovo attiva da qualche settimana e ne ha comunque rappresentato l'impossibilità a comparire per ragioni lavorative risiedendo lui a Livorno. Al termine dell'udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO 1. La ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo dei figli minori ed in ragione del disinteresse mostrato dal padre nei Per_1 Per_2 riguardi dei ragazzi, senza peraltro adempiere all'obbligo di mantenimento. Al riguardo va evidenziato che l'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, prevede, quale regola generale,
Pagina 3 di 7 quella dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, che impone piena condivisione da parte degli stessi delle scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli medesimi in applicazione del principio della bigenitorialità, rispetto alla quale costituisce eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla valutazione del giudice che potrà disporre l'affidamento esclusivo con
“provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.). La corte di cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori [...] è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. cass. n. 26587/2009; più di recente cfr. cass. n. 28244/2019). La corte ha ulteriormente chiarito che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento pregiudizievole per il minore come nel caso di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (cfr. cass. n. 26587/2009). Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento ed anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore,
personalmente sentita, deve ritenersi conforme all'interesse dei Persona_3 figli minori l'affidamento esclusivo alla madre, essendo emerso in maniera incontrovertibile l'indifferenza del padre verso le esigenze di cura, istruzione ed educazione dei figli, che non sostiene economicamente, né affettivamente. La minore ha dichiarato di avere sentito telefonicamente il papà per appena un minuto nel giorno del suo compleanno a febbraio 2024. Ha rimarcato che il padre non chiede mai se ha bisogno di qualcosa, né come sta o come va a scuola. Ha altresì riferito che il padre aveva promesso al fratello, che sa giocare a calcio, di andarlo a vedere, ma ciò non è mai accaduto. Ha anche dichiarato che il padre, quando abitava con loro, prendeva i soldi della madre e dei suoi stessi figli per usarli per esigenze personali, anche perché aveva dichiarato davanti ai figli che faceva uso di sostanze stupefacenti. Il convenuto non ha nemmeno fornito la prova di provvedere con regolarità al mantenimento dei figli minori, limitandosi a produrre cinque ricevute di ricarica di una carta postepay eseguite nelle date del 17/12/2022 per l'importo
Pagina 4 di 7 di € 220,00, 23/1/2023 per l'importo non leggibile nel documento depositato, 8/2/2023 per l'importo di € 80,00, 16/2/2023 per l'importo di € 80,00 e 5/8/2023 per l'importo di € 100,00, per un totale di € 480,00 nel corso di un intero anno. Non risulta poi che il abbia mai versato alla ricorrente CP_1
l'importo mensile di € 240,00 stabilito in via provvisoria dal giudice a decorrere dal mese di ottobre 2023. La noncuranza del padre è ulteriormente dimostrata dal fatto che si è reso irrintracciabile telefonicamente, tanto che lo stesso suo difensore ha riferito che l'utenza del proprio assistito ha ripreso a funzionare solo nelle ultime settimane prima dell'udienza del 13/12/2024. Tanto impedisce ogni condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle scelte più importanti relative alla vita dei figli minori e pregiudica il loro preminente interesse, considerato che la madre, con la quale e hanno sempre vissuto, appare l'unica Per_1 Per_2 figura genitoriale di riferimento per i ragazzi, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura dei minori sin dalla nascita e trattandosi di persona che appare in grado di orientare e di assumere un ruolo di guida per i ragazzi, per come confermato dalla stessa figlia Per_1 in sede di audizione. Il collegio ritiene, dunque, che le circostanze sopra evidenziate giustifichino ampiamente l'affidamento esclusivo dei minori e alla Per_1 Per_4 madre, in deroga al criterio legale dell'affidamento condiviso.
2. All'affidamento esclusivo alla madre segue il collocamento dei minori presso di lei, come peraltro concordato fra le parti all'udienza del 26/10/2023.
3. Quanto al regime degli incontri padre-figli, questi potranno avvenire secondo le modalità stabilite nel ricorso introduttivo, che tengono conto della distanza notevole esistente fra i luoghi di residenza dei due genitori, e rispetto alle quali il convenuto ha comunque prestato l'assenso all'udienza del 26/10/2023. Di conseguenza il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per l'intero periodo delle vacanze natalizie e pasquali così come stabilite dal calendario scolastico, oltre che per trenta giorni consecutivi durante le vacanze estive, da individuarsi e comunicarsi alla madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. Negli altri periodi il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per tre giorni consecutivi al mese nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei due ragazzi. In ogni caso dovrà provvedere a sua cura e spese a recarsi in Calabria per prendere i figli all'inizio del periodo in cui staranno presso di lui e a riaccompagnarli in Calabria al termine del periodo. Resta fermo che il padre potrà sentire i figli in videochiamata contattando l'utenza della ricorrente.
Pagina 5 di 7 4. Con riguardo al mantenimento dei figli minori, occorre considerare, da un lato, che il contributo per il mantenimento dei figli deve essere fissato anche al di là delle concrete sostanze di ciascuno dei genitori, in ragione del fatto che costoro hanno il dovere di attivarsi per assicurare alla prole le risorse indispensabili per vivere in modo dignitoso e, dall'altro, che la ricorrente è disoccupata e che il reddito del che svolge l'attività di manovale, è pari a CP_1 circa € 500,00 al mese, per come si evince dalle dichiarazioni ISEE depositate. Per tali ragioni appare equo porre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento dei due figli minori dell'importo complessivo di € 300,00, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, in quanto tale importo costituisce il minimo vitale che un genitore, anche ove disoccupato, deve impegnarsi a garantire ad ogni figlio. Le spese straordinarie andranno divise a metà tra i genitori.
5. Il raggiungimento di un accordo su alcuni punti controversi giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite, che per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso in quello minimo di € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale, con diminuzione fino al 50% della sola fase istruttoria esauritasi nell'audizione delle parti e nell'ascolto della minore. Si distraggono in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
affida i figli minori nata a [...], il [...], e Persona_3 Per_4
nato a Cosenza, il [...], in [...] esclusiva alla madre,
[...] con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima;
dispone che il padre potrà esercitare il diritto di visita del figlio minore secondo le modalità concordate fra le parti e specificate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versamento in favore di CP_1
entro la fine di ciascun mese, di un Parte_1 assegno di mantenimento dei due figli minori di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
condanna al pagamento della metà delle spese relative al CP_1 presente g liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 4.237,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione
Pagina 6 di 7 della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, compensando fra le parti la restante metà. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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