CA
Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/10/2024, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ai n. r.g. 887/2023 avente per oggetto: “assicurazione contro i danni”;
[...]
[...]
, nato a [...] il 1°/05/1959, residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Leone e C.F._1
Vincenzo Leone, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
1 (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Greco e Adriana Quattropani, giusta procura in atti;
APPELLATA
In esito all'udienza di discussione orale del 17 settembre 2024, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza - ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 30/5/2023, il Giudice della
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa (nel procedimento iscritto al n.2923/2021 R.G.), rigettava la domanda di rimborso delle spese di resistenza proposta da nei confronti della compagnia con Parte_1 Controparte_1
la quale il Cavaliere, medico oculista, era assicurato per la responsabilità civile professionale.
Indi, compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 28/6/2023, , Parte_1
impugnava la menzionata ordinanza del Tribunale di Siracusa, con sei motivi di gravame.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_1
contestando le avverse deduzioni e chiedendo, pertanto, la conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 7-11-2023, la Corte rinviava la causa, per la discussione orale, all'udienza del 17.09.2024, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
Infine, all'udienza del 17 settembre 2024, al termine della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello, critica la sentenza impugnata Parte_1
per avere ritenuto esistente, nella polizza stipulata inter partes, un “ patto di gestione
2 della lite”.
Con il secondo e con il terzo motivo di gravame, tra loro connessi, l'appellante lamenta “la violazione, falsa applicazione e/o errata interpretazione da parte del
Tribunale della clausola contrattuale indicata al n. 13 delle condizioni generali di contratto” e l'arbitraria ed erronea interpretazione dei fatti di causa.
Rileva, in particolare, l'erroneità del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure che ha negato la sua domanda di rimborso, ex art 1917 comma 3 c.c., per avere ritenuto l'esistenza e l'operatività – nella fattispecie - della clausola “patto di gestione della lite” indicata in seno al modulo delle condizioni generali della polizza assicurativa, anche se privo di firma dell'assicurato ed avere, altresì, statuito la decadenza (dell'assicurato) dal diritto di richiedere le spese di resistenza per non aver tempestivamente azionato la predetta clausola.
Con il quarto motivo di gravame, proposto in via subordinata, l'appellante eccepisce la nullità del preteso patto di gestione della lite, ai sensi dell'art.1932 c.c.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che l'impugnata ordinanza vada confermata - con il rigetto dell'originaria domanda di condanna e del presente appello- sulla base di una ragione di fondo del tutto assorbente, differente da quella utilizzata dal primo giudice (cd. ragione più liquida), che è stata tuttavia posta all'attenzione delle parti in quanto sollevata dall'appellante in questo grado di giudizio (ammissibilmente, trattandosi di questione rilevabile anche ex officio giàcché attiene ad un fatto costitutivo del diritto azionato).
Va, infatti, osservato che se è vero che, a norma dell'art. 1917, terzo comma, c.c. “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”, al contempo deve tuttavia ritenersi, come osservato dalla Suprema Corte, che “nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art.1917, comma 3 c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto
3 conto del tenore letterale della norma, formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, sostenute”( Cass. civ. ordinanza del 5.7.2022, n. 21290).
La richiesta di rimborso delle spese di resistenza può ritenersi, quindi, fondata solo a condizione che l'assicurato abbia corrisposto le spese di cui invoca il relativo rimborso e, sempre, che egli ne “abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto provato“ (Cass. civ. n.26683/2023).
In altri termini, il presupposto giuridico del riconoscimento del diritto azionato ex art.1917 comma 3 c.c. sta proprio nell'avvenuta sopportazione delle spese di resistenza e, ove questo elemento manchi - come nel caso in esame- l'assicurato non può pretendere il rimborso di spese che non ha sostenuto.
Orbene, nella fattispecie in esame, parte appellante (come rilevato da controparte a pag. 7 della comparsa difensiva) non ha neppure allegato, né tantomeno provato,
l'avvenuto pagamento dei compensi in favore del proprio legale di fiducia.
Da quanto sopra discende che la domanda dell'appellante va rigettata per mancanza di un fatto costitutivo del diritto azionato (il presupposto dell'effettiva sopportazione delle spese) che ne condiziona, allo stato, l'esigibilità.
Ogni ulteriore doglianza sollevata con i motivi di appello, come sopra sinteticamente esposti, rimane assorbita da quanto sopra dedotto.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Quanto alle spese processuali del presente grado, a parere della Corte, sussistono giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti (come già disposto per il primo grado), tenuto conto che l'argomento posto a fondamento della decisione – peraltro secondo il criterio della cd. ragione più liquida- è stato dedotto da se pur ammissibilmente, per la prima volta soltanto nel giudizio di CP_1
appello.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello proposto da , va Parte_1
dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma
4 del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 887/2023 di R.G, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza - ex artt. 702 Parte_1
ter e ss. c.p.c. - del 30 maggio 2023 del Tribunale di Siracusa;
compensa le spese del presente grado del giudizio tra e Parte_1
Controparte_1
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 24 settembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ai n. r.g. 887/2023 avente per oggetto: “assicurazione contro i danni”;
[...]
[...]
, nato a [...] il 1°/05/1959, residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Leone e C.F._1
Vincenzo Leone, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
1 (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Greco e Adriana Quattropani, giusta procura in atti;
APPELLATA
In esito all'udienza di discussione orale del 17 settembre 2024, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza - ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 30/5/2023, il Giudice della
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa (nel procedimento iscritto al n.2923/2021 R.G.), rigettava la domanda di rimborso delle spese di resistenza proposta da nei confronti della compagnia con Parte_1 Controparte_1
la quale il Cavaliere, medico oculista, era assicurato per la responsabilità civile professionale.
Indi, compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 28/6/2023, , Parte_1
impugnava la menzionata ordinanza del Tribunale di Siracusa, con sei motivi di gravame.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_1
contestando le avverse deduzioni e chiedendo, pertanto, la conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 7-11-2023, la Corte rinviava la causa, per la discussione orale, all'udienza del 17.09.2024, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
Infine, all'udienza del 17 settembre 2024, al termine della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello, critica la sentenza impugnata Parte_1
per avere ritenuto esistente, nella polizza stipulata inter partes, un “ patto di gestione
2 della lite”.
Con il secondo e con il terzo motivo di gravame, tra loro connessi, l'appellante lamenta “la violazione, falsa applicazione e/o errata interpretazione da parte del
Tribunale della clausola contrattuale indicata al n. 13 delle condizioni generali di contratto” e l'arbitraria ed erronea interpretazione dei fatti di causa.
Rileva, in particolare, l'erroneità del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure che ha negato la sua domanda di rimborso, ex art 1917 comma 3 c.c., per avere ritenuto l'esistenza e l'operatività – nella fattispecie - della clausola “patto di gestione della lite” indicata in seno al modulo delle condizioni generali della polizza assicurativa, anche se privo di firma dell'assicurato ed avere, altresì, statuito la decadenza (dell'assicurato) dal diritto di richiedere le spese di resistenza per non aver tempestivamente azionato la predetta clausola.
Con il quarto motivo di gravame, proposto in via subordinata, l'appellante eccepisce la nullità del preteso patto di gestione della lite, ai sensi dell'art.1932 c.c.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che l'impugnata ordinanza vada confermata - con il rigetto dell'originaria domanda di condanna e del presente appello- sulla base di una ragione di fondo del tutto assorbente, differente da quella utilizzata dal primo giudice (cd. ragione più liquida), che è stata tuttavia posta all'attenzione delle parti in quanto sollevata dall'appellante in questo grado di giudizio (ammissibilmente, trattandosi di questione rilevabile anche ex officio giàcché attiene ad un fatto costitutivo del diritto azionato).
Va, infatti, osservato che se è vero che, a norma dell'art. 1917, terzo comma, c.c. “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”, al contempo deve tuttavia ritenersi, come osservato dalla Suprema Corte, che “nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art.1917, comma 3 c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto
3 conto del tenore letterale della norma, formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, sostenute”( Cass. civ. ordinanza del 5.7.2022, n. 21290).
La richiesta di rimborso delle spese di resistenza può ritenersi, quindi, fondata solo a condizione che l'assicurato abbia corrisposto le spese di cui invoca il relativo rimborso e, sempre, che egli ne “abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto provato“ (Cass. civ. n.26683/2023).
In altri termini, il presupposto giuridico del riconoscimento del diritto azionato ex art.1917 comma 3 c.c. sta proprio nell'avvenuta sopportazione delle spese di resistenza e, ove questo elemento manchi - come nel caso in esame- l'assicurato non può pretendere il rimborso di spese che non ha sostenuto.
Orbene, nella fattispecie in esame, parte appellante (come rilevato da controparte a pag. 7 della comparsa difensiva) non ha neppure allegato, né tantomeno provato,
l'avvenuto pagamento dei compensi in favore del proprio legale di fiducia.
Da quanto sopra discende che la domanda dell'appellante va rigettata per mancanza di un fatto costitutivo del diritto azionato (il presupposto dell'effettiva sopportazione delle spese) che ne condiziona, allo stato, l'esigibilità.
Ogni ulteriore doglianza sollevata con i motivi di appello, come sopra sinteticamente esposti, rimane assorbita da quanto sopra dedotto.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Quanto alle spese processuali del presente grado, a parere della Corte, sussistono giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti (come già disposto per il primo grado), tenuto conto che l'argomento posto a fondamento della decisione – peraltro secondo il criterio della cd. ragione più liquida- è stato dedotto da se pur ammissibilmente, per la prima volta soltanto nel giudizio di CP_1
appello.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello proposto da , va Parte_1
dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma
4 del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 887/2023 di R.G, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza - ex artt. 702 Parte_1
ter e ss. c.p.c. - del 30 maggio 2023 del Tribunale di Siracusa;
compensa le spese del presente grado del giudizio tra e Parte_1
Controparte_1
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 24 settembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
5