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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 793 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 793/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato l'[...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BILLIA GIAN LUCA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) affidamento condiviso delle figlie e;
Persona_1 Persona_2
3) i figli continueranno a vivere nella casa di famiglia di Canelli Via Giovanni Filipetti n. 11 insieme alla madre;
4) il mobilio presente all'interno della casa è di proprietà di entrambi i ricorrenti e al momento rimarrà nella casa di famiglia, pertanto nulla verrà asportato dal Sig. al momento in cui lascerà la casa Pt_1
coniugale;
5) I figli, come detto affidati in via principale alla madre, potranno stare con il padre per un pomeriggio alla settimana (il giorno verrà scelto in base alle esigenze scolastiche), e un week-end ogni due: inizialmente senza pernotto fino a quando il Sig. non troverà un'abitazione che Pt_1
preveda una cameretta dedicata ai due figli;
trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alterni (nelle vacanze natalizie trascorreranno almeno 5 giorni con ogni genitore e nelle vacanze pasquali potranno trascorrere 3 giorni con ogni genitore). Per le vacanze estive i figli potranno andare in vacanza con il padre per almeno 15 giorni;
entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro almeno 30 giorni prima le date e il luogo delle vacanze;
sarà sempre possibile per ogni genitore conversare con i figli attraverso il telefono anche con la collaborazione del genitore presente con i figli;
tutto più dettagliatamente descritto nel piano genitoriale allegato;
6) per il mantenimento dei figli minori il Sig. verserà alla Sig.ra la somma Pt_1 Parte_2
mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, per complessivi euro 300,00
(trecento/00) fino quando rimarrà disoccupato, quando troverà un'occupazione il contributo passerà ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio per complessivi euro 500,00 (cinquecento/00); tali importi dovranno essere corrisposti entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Asti;
7) i ricorrenti dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco ed entrambi si danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali pregressi, in tal senso la'utovettura rimarrà nella disponibilità della Sig.ra Parte_2
8) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] l'[...] e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], celebrato in SVETI NIKOLE Parte_2
(MACEDONIA) in data 13/10/2016, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di
CANELLI al n. 60, Parte II, Serie C, Anno 2018, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/04/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 793/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato l'[...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BILLIA GIAN LUCA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) affidamento condiviso delle figlie e;
Persona_1 Persona_2
3) i figli continueranno a vivere nella casa di famiglia di Canelli Via Giovanni Filipetti n. 11 insieme alla madre;
4) il mobilio presente all'interno della casa è di proprietà di entrambi i ricorrenti e al momento rimarrà nella casa di famiglia, pertanto nulla verrà asportato dal Sig. al momento in cui lascerà la casa Pt_1
coniugale;
5) I figli, come detto affidati in via principale alla madre, potranno stare con il padre per un pomeriggio alla settimana (il giorno verrà scelto in base alle esigenze scolastiche), e un week-end ogni due: inizialmente senza pernotto fino a quando il Sig. non troverà un'abitazione che Pt_1
preveda una cameretta dedicata ai due figli;
trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alterni (nelle vacanze natalizie trascorreranno almeno 5 giorni con ogni genitore e nelle vacanze pasquali potranno trascorrere 3 giorni con ogni genitore). Per le vacanze estive i figli potranno andare in vacanza con il padre per almeno 15 giorni;
entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro almeno 30 giorni prima le date e il luogo delle vacanze;
sarà sempre possibile per ogni genitore conversare con i figli attraverso il telefono anche con la collaborazione del genitore presente con i figli;
tutto più dettagliatamente descritto nel piano genitoriale allegato;
6) per il mantenimento dei figli minori il Sig. verserà alla Sig.ra la somma Pt_1 Parte_2
mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, per complessivi euro 300,00
(trecento/00) fino quando rimarrà disoccupato, quando troverà un'occupazione il contributo passerà ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio per complessivi euro 500,00 (cinquecento/00); tali importi dovranno essere corrisposti entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Asti;
7) i ricorrenti dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco ed entrambi si danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali pregressi, in tal senso la'utovettura rimarrà nella disponibilità della Sig.ra Parte_2
8) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] l'[...] e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], celebrato in SVETI NIKOLE Parte_2
(MACEDONIA) in data 13/10/2016, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di
CANELLI al n. 60, Parte II, Serie C, Anno 2018, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/04/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.