Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 18/12/2023, n. 6974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6974 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 06974/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04351/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4351 del 2023, proposto da
NN IA AL, GE AL, rappresentate e difese dall'avvocato Vincenzo AL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto decisorio di accoglimento - RG n. 5/2021 V.G. della Corte di Appello di Napoli – sezione equa riparazione, notificato, non opposto nei termini dunque passato in giudicato, recante condanna del Ministero della Giustizia a pagare a favore di AL NN IA la somma di euro 5.830,00 a titolo di equa riparazione oltre interessi, nonché a rifondere le spese processuali con attribuzione all'avv. GE AL.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 22.9.2022 al Ministero della Giustizia e depositato il 3.10.2023, le istanti in epigrafe hanno proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89 del 2001 in epigrafe indicato, esponendo che, con il predetto provvedimento, il Ministero è stato condannato a corrispondere in favore della prima la somma di € 5.830,00 con interessi legali dal 4.1.2021 al saldo e, a beneficio della seconda in qualità di procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c., gli oneri di giudizio liquidati in € 27,00 per spese, € 540,00 per compensi professionali ed € 81,00 per spese forfettarie, oltre a Iva e Cpa come per legge.
A fronte dell'inadempimento del Ministero, le ricorrenti hanno pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale hanno chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato in esame, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia affinché questi, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
Insistono, inoltre, per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a..
Non si è costituito il Ministero sebbene ritualmente evocato in giudizio.
La causa è stata quindi chiamata all'odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, atteso che:
- risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a.;
- è rispettato il disposto dell'art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che il decreto di cui in premessa ha comprovata valenza di cosa giudicata, essendo stata prodotta pertinente documentazione (cfr. certificato di mancata proposizione di opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 del 7.2.2022 rilasciato dalla Corte d’Appello di Napoli); in proposito, va rammentato che l'art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 della L. n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1484);
- l'azionato decreto della Corte d'Appello di Napoli, munito della formula esecutiva, è stato notificato al Ministero a mezzo pec/presso la sua sede reale in data 9.6.2021;
- la dichiarazione prescritta dall'articolo 5 sexies della L. n. 89/2001, corredata della relativa regolare documentazione è stata inviata a mezzo pec all'amministrazione intimata il 15.2.2022;
- quanto alla legittimazione passiva in ordine al pagamento degli indennizzi conseguenti all'applicazione della L. n. 89/2001, deve ritenersi che, nel caso di specie, tale pagamento sia dovuto dal Ministero della Giustizia che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma della citata legge, è competente per i ritardi del procedimento giudiziario in epigrafe;
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l'assoluta mancanza di contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell'amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l'inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l'effetto, di provvedere alla corresponsione in favore delle ricorrenti delle somme ad esse spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale, come statuito nell'azionato decreto della Corte d'Appello.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’amministrazione soccombente - che sarà individuato dal Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - il quale, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese della parte intimata. Il compenso del commissario ad acta rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies (Modalità di pagamento) della L. n 89/2001.
Va poi accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).
Infine, il Collegio ritiene che all'accoglimento della domanda debba seguire la condanna al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in omnicomprensivo, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell'importo forfettario complessivo pari ad € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
IA Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | IA Abbruzzese |
IL SEGRETARIO