Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1751/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Allegato al verbale di udienza del 20/2/2025
Il Giudice preso atto delle note delle parti per la discussione della causa, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza cartolare del 26 marzo 2024, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
1751/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
, C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione dall' Avv. Aristide Bra- vaccio, il quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA) alla via P. Cappuccio n. 12;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1 procura generale alle liti, dall'avv.to Salvatore Annunziata, il quale elettivamente domi- cilia in Terzigno (NA), alla via Roma n. 17;
- APPELLATA –
1
CONCLUSIONI: come da note scritte ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenne in giudizio, Parte_2
innanzi al Giudice di Pace di Nola, il , in persona del Sindaco p.t., Parte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verifi- catosi in data 18.12.14, alle ore 01.00, in , in relazione ad un sinistro verifica- Pt_1 tosi a causa del manto stradale sconnesso, dovuto alle radici di un pino posto all'interno della carreggiata e dalla presenza di terriccio sulla stessa, a seguito del quale il condu- cente perdeva il controllo del veicolo che finiva contro il pino.
1.1 Resistette alla domanda il . Parte_1
1.2 Con sentenza n. 4187/18 il Giudice di Pace di Nola accolse parzialmente la doman- da, dichiarando il concorso di colpa, condannando il al pagamento Parte_1 della somma di € 1.750,00, oltre interessi legali. Condannando, inoltre, il Parte_1
a rifondere le spese legale sostenute dall'attore nella misura del 50%.
[...]
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello il , il Parte_1
quale, in via preliminare, censurava la pronuncia di prime cure eccependo la legittima- zione attiva e passiva. Nel merito, insistette per il rigetto della domanda in quanto in- fondata in fatto ed in diritti, con condanna di spese e restituzione di tutto quanto even- tualmente pagato.
3. Si è costituita in giudizio , la quale ha interposto appello incidentale Controparte_2
eccependo violazione e falsa applicazione art 1227 cc;
art. 892 e 893 del c.c. art.14-16-
18 e 69 del CDS. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento dell'appello incidentale rico- noscendo quale responsabile esclusivo il , con condanna della spese Parte_1
di lite in favore del procuratore antistatario.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giun- ge alla decisione del Tribunale.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_3
[...]
Sul punto, il giudice di prime cure ha valutato correttamente la documentazione esibita in copia dall'attrice, odierna appellata, atteso che il disconoscimento effettuato dal Co-
2
mune di appare del tutto generico, non circostanziato e non motivato, pertanto Pt_1
da considerarsi tamquam non esset. Si osservi, in proposito, che a pagina 3 della com- parsa di costituzione in primo grado il disconosceva “eventuali” Parte_1
documenti prodotti da controparte in copia. Anche nel verbale di udienza del 27 aprile
2016 il disconoscimento tentato a verbale rimaneva sul piano della genericità e risultava non circostanziato.
Del pari, non può accogliersi l'eccezione di carenza di titolarità attiva della pretesa, per aver alienato parte appellata (attrice in primo grado) l'autovettura danneggiata dopo la verificazione dell'incidente e senza che abbia dimostrato l'avvenuto pagamento delle riparazioni. Il danno, infatti, si è cristallizzato al momento dell'evento ed è in tale mo- mento che è nato e sorto il debito risarcitorio a carico del danneggiante, non assumendo rilievo le vicende successive, finanche la vendita superiore alle valutazioni di mercato che, se da un lato conferma la titolarità del bene e sconfessa l'eccezione di carenza di titolarità attiva, dall'altro appare irrilevante ai fini del rigetto della domanda.
Decisamente più conferente il motivo di appello che si innesta sul rilievo per cui alcuna buca ed alcuna sconnessione interessavano la carreggiata.
Posto e considerato, infatti, che è la carreggiata ad essere destinata al transito dei veicoli
(art 3 n.7 cds) e che i conducenti hanno l'obbligo di percorrerla nel suo margine destro
(art 143 cds), dagli stessi rilievi fotografici depositati da parte attrice in primo grado
(odierna appellata), i quali rappresenterebbero lo stato dei luoghi al momento dell'evento, si evince chiaramente che la presenza dell'albero e le sconnessioni interes- savano non la carreggiata composta di asfalto ma il canale raccolta delle acque piovane costituito da basalto. Ne deriva che l'evento si è verificato per causa riconducibile alla condotta del conducente, che non occupava la carreggiata ma invadeva il canale di rac- colta delle acque, composto da basalto e non destinato alla circolazione.
L'appello va pertanto accolto, con condanna di parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
• Accoglie il gravame
• Rigetta la domanda avanzata in primo grado dalla IG.ra Persona_1
• Condanna la IG.ra al pagamento, in favore del Persona_1 CP_4
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in euro
[...]
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2966,00 per compensi (di cui euro 1265,00 per il primo grado di giudizio), oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
• Pone le spese di CTU relative al primo grado di giudizio definitivamente a cari- co della IG.ra . Controparte_2
Così deciso, in Nola il 20/2/2025
Il giudice, dott. Andrea F. Fabbri
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