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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1015 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
a margine del ricorso, dall'avv. SOLARO ANDREA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. SOLARO ANDREA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/01/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 24/06/1995, dalla cui unione nasceva il figlio ( nato a [...] il [...]) ,maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “
1. A titolo di contributo al mantenimento della sig.ra il sig. verserà alla stessa l'importo mensile Parte_1 CP_1 di €.500,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
2. Il sig. si obbliga a versare interamente la quota di mutuo gravante sull'immobile sito in CP_1
Napoli alla via Ludovico Bianchini. Per tale motivo la sig.ra autorizza sin da ora il sig. Pt_1
a trattenere la sua quota parte del canone di locazione di esso immobile in loro CP_1 comproprietà fino al mese di luglio 2027 che andrà a compensare l'importo da lei dovuto per il mutuo. A far data dal mese di agosto 2027 ognuno dei comproprietari percepirà regolarmente il
50% del canone di locazione.
3. La casa familiare sita a Napoli alla Via Gregorio Mattei n.18, fintanto perdureranno le esigenze familiari, viene assegnata alla sig.ra che la occuperà Pt_1
unitamente al figlio ancorché maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Il sig. Per_1
si obbliga al pagamento per intero delle utenze domestiche di acqua, luce, gas, CP_1 telefono e tassa rifiuti, nonché la rata di condominio ordinario relative all'immobile ed il canone di abbonamento alla piattaforma Dazn. Qualora la proprietaria dell'immobile sig.ra CP_2
o suoi aventi causa faranno richiesta dell'immobile, il sig. verserà a titolo di
[...] CP_1 mantenimento alla sig.ra l'ulteriore importo di €. 500,00 per far fronte alla locazione di Pt_1
nuova abitazione, oltre utenze e condominio di essa. Laddove spontaneamente la sig.ra Pt_1 vorrà rilasciare l'immobile al legittimo proprietario nulla sarà dovuto dal sig. sia a CP_1
titolo di locazione che per utenze e condominio.
4. Il sig. si impegna a pagare ogni CP_1
spesa relativa alle cure ed al vitto del cane che resterà affidato ed in custodia alla sig.ra
.
5. Tutti i beni mobili e gli arredi esistenti nella dimora coniugale restano assegnati alla Pt_1
sig.ra .
6. Il sig. si impegna ed obbliga a trasferire la sua residenza altrove Pt_1 CP_1 entro il termine di 60 giorni dalla omologa della presente separazione.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Evidenzia il Collegio che, attesa l'insussistenza dei presupposti della assegnazione della casa coniugale -stante l'allegata autosufficienza economica del figlio maggiorenne - la disciplina riguardante l'abitazione familiare deve intendersi come comune volontà delle parti di lasciare la stessa nella disponibilità di . Parte_1
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.136 ,parte II , S. A, SEZ. AR , reg. Atti Matrimonio anno 1995) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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