Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 10/02/2022, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 01667/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2021, proposto da
IC TO IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Calabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carmiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Italia Sozzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ilenia Antonaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. 0014880 del 28/09/2021 del SUAP del Comune di Carmiano, inviata in pari data tramite pec al tecnico incaricato dal ricorrente, recante “ Diniego di accoglimento delle istanze e chiusura negativa della pratica ” in ordine alla domanda presentata dal sig. IN per il rilascio di un permesso di costruire in deroga sia ai sensi dell'art. 14 DPR 380/01, sia ai sensi dell'art. 4 comma 3bis L.R. 34/08, e con richiamo espresso all'art. 38 DPR 380/01;
- della nota del Dipartimento di prevenzione dell'ASL Lecce contraddistinta da prot. n. U.0110063 dell'8 luglio 2021, trasmessa in allegato al su indicato diniego;
- della nota del 24 settembre 2021 del Responsabile del Settore V del Comune di Carmiano, anch'essa trasmessa in allegato al diniego impugnato;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Carmiano e di Azienda Sanitaria Locale di Lecce e di Italia Sozzo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che parte ricorrente:
- ha impugnato la nota prot. 0014880 del 28/09/2021, con cui il SUAP del Comune di Carmiano ha rigettato la domanda presentata ai sensi degli artt. 14 d.P.R. 380/01, 4, co. 3bis, l.r. 34/08, e 38 d.P.R. 380/01 per il rilascio di un permesso di costruire in deroga con riferimento alla struttura per il commiato (“Casa del Commiato”) realizzata in Carmiano, in via Tolmezzo n. 2;
- ha giustificato la domanda cautelare con specifico riferimento al fatto che “laddove gli effetti dei provvedimenti gravati non dovessero esser sospesi, il ricorrente risulterebbe esposto a sanzioni e ad azioni repressive”;
Considerato che le particolari ragioni addotte dal ricorrente si riferiscono a pregiudizi generici ed ipotetici che non consentono di ravvisare il requisito del periculum in mora , tenuto conto della natura pretensiva degli interessi oggetto di tutela;
Ritenuto pertanto che la domanda cautelare deve essere respinta;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima rigetta la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
TO Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | TO Pasca |
IL SEGRETARIO