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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G 489/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 489/2023 promossa da:
(C.F. ), , con il patrocinio dell'Avv.to Maria Parte_1 C.F._1
FRANCESCA SPRIZZI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Palmi, via
Rocco Pugliese n. 26;
RICORRENTE contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dei funzionari ABRUZZO DANIELA e ALCARO
[...]
SARA, elettivamente domiciliato presso , P.zza Montessori, 17 Controparte_3
– (posta certificata: ex art. 417 bis c.p.c. CP_3 Email_1
PARTE RESISTENTE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOBILE Controparte_4 C.F._2
DOMENICO elettivamente domiciliata in VIA E. RUFFO 89034 BOVALINO presso il difensore avv.
NOBILE DOMENICO
TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 28.2.2023 , docente in servizio presso la Provincia di Parte_2
avendo partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del CP_3 personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado - bandito dal D.M. n. 499/2020 ss.mm. per l'immissione in ruolo quale docente per la classe di concorso B016 – Insegnante Tecnico Pratico (ITP) – ed essendo risultato vincitore collocandosi con successo in sesta posizione con il punteggio complessivo di 177,25, avendo indicato, quale prima scelta di sede, l'ambito territoriale di Reggio Calabria, lamentava di non aver ottenuto l'assegnazione del posto atteso che, a fronte della sopravvenuta rinuncia dell'avente titolo, veniva assegnato “per surroga” ad altro docente collocato in posizione deteriore. Concludeva chiedendo di: “
1. accertare e dichiarare, anche ai fini della necessaria disapplicazione, l'illegittimità del decreto dell' n. Controparte_5
pagina 1 di 3 prot. AOODRCAL0014483 del 25/7/2022 e di ogni atto prodromico e conseguenziale che disponga l'attribuzione delle sedi ai vincitori del concorso oggetto di causa e per l'effetto: a) in via principale, assegnare al ricorrente prof. , secondo il giusto ordine della graduatoria, la sede Parte_2 vacante e disponibile presso l'ambito gestionale di Reggio Calabria già oggetto di rinuncia da parte del collega prof. ; b) in via subordinata, ordinare all' Controparte_6 Controparte_2
la ripetizione delle operazioni di scelta delle sedi da destinarsi all'immissione in ruolo, da
[...] effettuarsi secondo il giusto ordine della graduatoria ed eliminando il nominativo del prof.
[...]
;
2. porre in ogni caso a carico di parte resistente l'onere di rifusione delle spese e Controparte_6 dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Premessa la competenza territoriale del Tribunale adito deduceva, in particolare, il diritto di scelta della sede nell'ambito di Reggio Calabria in virtù dell'ordine della graduatoria ex art.97 cost. e secondo quanto previsto dal Decreto dipartimentale n. 23 del 5.1.2022, avente ad oggetto “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, ad integrazione del D.M. 499/2020 e, quindi, l'illegittimità del criterio della surroga, non previsto né nel D.M. 184/2022 né nel bando di concorso. Previa rinnovazione della notifica nel termine perentorio assegnato dal giudice, si costituiva il eccependo la mancata chiamata in giudizio di coloro che vedrebbero pregiudicati i loro diritti CP_1 in caso di accoglimento del ricorso e, nel merito, sostenendo la legittimità del meccanismo di surroga richiamando sul punto l'ordinanza cautelare di rigetto resa nei confronti del ricorrente dal Tribunale adito e deducendo che le operazioni di immissione in ruolo si articolavano in due fasi, separate e successive: la prima di scelta della provincia/classe di concorso e la seconda di scelta della sede e che la rinuncia del docente assegnatario della sede nell'ambito di Reggio Calabria era avvenuta successivamente all'immissione in ruolo del ricorrente presso la sede di con la conseguenza CP_3 che la disponibilità della sede di Reggio Calabria doveva considerarsi nuova rispetto a quelle attribuite in fase 1 e, quindi, attribuibile per surroga, ostando alla possibilità di ripetere le operazioni in caso di rinuncia di un concorrente la necessità di completare le operazioni di immissione in ruolo entro l'inizio dell'anno scolastico, nonché l'esigenza di criteri oggettivi idonei ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.
Ritenute inammissibili le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in data 7.3.2024, alle ore
11.35 e, quindi, oltre il termine perentorio delle ore 9.00, assegnato dal giudice con ordinanza dell'8.6.2023 e richiamato nel decreto di rinvio del 18.7.2023, disposta l'integrazione del contraddittorio con ordinanza dell'11.7.2024, si costituiva tardivamente quale Controparte_4 docente assunta per la classe di concorso B016 – Insegnante Tecnico Pratico (ITP) presso la stessa sede dell'ambito regionale di Reggio Calabria già oggetto di rinuncia da parte del prof. Controparte_6
e su cui vanta l'asserito diritto all'assegnazione il prof. . Sosteneva di avere
[...] Parte_2 diritto all'assegnazione della sede de quo in seguito al trasferimento interprovinciale ottenuto in sede di mobilità disposto con decreto del 24.5.2023. Deduceva che, in ogni caso, nessun diritto soggettivo sulla titolarità della sede lavorativa di Reggio Calabria era ravvisabile nella sfera giuridica del docente
, poiché lo stesso aveva già accettato il collocamento nella provincia di nella Parte_1 CP_3 fase 1 della procedura, mentre la rinuncia del docente e il successivo Controparte_6 meccanismo di surroga erano state implementate nella c.d. fase 2 della procedura, tenuto conto dell'impossibilità per l'amministrazione di ripetere le operazioni di assegnazioni in seguito ad eventuali rinunce degli assegnatari, nonché l'incompletezza del contraddittorio ni confronti dei potenziali assegnatari della sede, collocati in quarta e quinta posizione della graduatoria.
La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la regolarità del contraddittorio, è così decisa.
pagina 2 di 3 Il ricorso è infondato e dev'essere respinto sulla scorta della ragione più liquida, qual è, a prescindere dalla legittimità o meno del meccanismo della “surroga”, la mancata prova che il ricorrente avrebbe ottenuto la sede richiesta qualora la stessa non fosse stata attribuita alla docente , CP_4 asseritamente collocata in posizione deteriore in graduatoria.
Invero, come dedotto in ricorso e non contestato dal resistente, nell'ambito della prima fase CP_1
(in data 25.7.2022) il posto destinato alla GM, oggetto della presente causa è stato assegnato al prof.
collocatosi in terza posizione e, quindi, avente diritto di precedenza nella Controparte_6 scelta rispetto al ricorrente, collocatosi in sesta posizione. Sempre per circostanza pacifica fra le parti, in data 27.7.22 veniva registrata dal sistema la rinuncia al posto nella provincia di Reggio da parte del docente con conseguente avviso dell'avvio delle operazioni di surroga a seguito delle CP_6 eventuali rinunce con decreto del 16.8.2022 (all. 5 res.).
Ebbene, mancando ogni allegazione e prova in merito alle preferenze espresse da ciascuno dei soggetti collocati in posizione superiore rispetto al ricorrente (quarta e quinta posizione), anche a voler ritenere l'illegittimità del meccanismo c.d. di “surroga”, in ogni caso manca la prova che il posto rivendicato sarebbe stato assegnato effettivamente al ricorrente secondo il punteggio ottenuto e, quindi, l'ordine di graduatoria alla luce delle preferenze espresse. Nessuna delle parti, infatti, ha prodotto la graduatoria della pubblicata all'esito del decreto prot. n. AOODRCAL0014483 del 25.7.2022, Controparte_5 ma soltanto l'esito delle assegnazioni (all. 5 ric.), che, mancando anche l'indicazione delle preferenze espresse da coloro che avevano ottenuto un punteggio superiore al ricorrente, non vale a dimostrare il diritto rivendicato.
Tanto basta a determinare il rigetto del ricorso, assorbite le questioni non espressamente affrontate.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, stante la controvertibilità della questione di diritto sottesa alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 489/2023 promossa da:
(C.F. ), , con il patrocinio dell'Avv.to Maria Parte_1 C.F._1
FRANCESCA SPRIZZI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Palmi, via
Rocco Pugliese n. 26;
RICORRENTE contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dei funzionari ABRUZZO DANIELA e ALCARO
[...]
SARA, elettivamente domiciliato presso , P.zza Montessori, 17 Controparte_3
– (posta certificata: ex art. 417 bis c.p.c. CP_3 Email_1
PARTE RESISTENTE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOBILE Controparte_4 C.F._2
DOMENICO elettivamente domiciliata in VIA E. RUFFO 89034 BOVALINO presso il difensore avv.
NOBILE DOMENICO
TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 28.2.2023 , docente in servizio presso la Provincia di Parte_2
avendo partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del CP_3 personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado - bandito dal D.M. n. 499/2020 ss.mm. per l'immissione in ruolo quale docente per la classe di concorso B016 – Insegnante Tecnico Pratico (ITP) – ed essendo risultato vincitore collocandosi con successo in sesta posizione con il punteggio complessivo di 177,25, avendo indicato, quale prima scelta di sede, l'ambito territoriale di Reggio Calabria, lamentava di non aver ottenuto l'assegnazione del posto atteso che, a fronte della sopravvenuta rinuncia dell'avente titolo, veniva assegnato “per surroga” ad altro docente collocato in posizione deteriore. Concludeva chiedendo di: “
1. accertare e dichiarare, anche ai fini della necessaria disapplicazione, l'illegittimità del decreto dell' n. Controparte_5
pagina 1 di 3 prot. AOODRCAL0014483 del 25/7/2022 e di ogni atto prodromico e conseguenziale che disponga l'attribuzione delle sedi ai vincitori del concorso oggetto di causa e per l'effetto: a) in via principale, assegnare al ricorrente prof. , secondo il giusto ordine della graduatoria, la sede Parte_2 vacante e disponibile presso l'ambito gestionale di Reggio Calabria già oggetto di rinuncia da parte del collega prof. ; b) in via subordinata, ordinare all' Controparte_6 Controparte_2
la ripetizione delle operazioni di scelta delle sedi da destinarsi all'immissione in ruolo, da
[...] effettuarsi secondo il giusto ordine della graduatoria ed eliminando il nominativo del prof.
[...]
;
2. porre in ogni caso a carico di parte resistente l'onere di rifusione delle spese e Controparte_6 dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Premessa la competenza territoriale del Tribunale adito deduceva, in particolare, il diritto di scelta della sede nell'ambito di Reggio Calabria in virtù dell'ordine della graduatoria ex art.97 cost. e secondo quanto previsto dal Decreto dipartimentale n. 23 del 5.1.2022, avente ad oggetto “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, ad integrazione del D.M. 499/2020 e, quindi, l'illegittimità del criterio della surroga, non previsto né nel D.M. 184/2022 né nel bando di concorso. Previa rinnovazione della notifica nel termine perentorio assegnato dal giudice, si costituiva il eccependo la mancata chiamata in giudizio di coloro che vedrebbero pregiudicati i loro diritti CP_1 in caso di accoglimento del ricorso e, nel merito, sostenendo la legittimità del meccanismo di surroga richiamando sul punto l'ordinanza cautelare di rigetto resa nei confronti del ricorrente dal Tribunale adito e deducendo che le operazioni di immissione in ruolo si articolavano in due fasi, separate e successive: la prima di scelta della provincia/classe di concorso e la seconda di scelta della sede e che la rinuncia del docente assegnatario della sede nell'ambito di Reggio Calabria era avvenuta successivamente all'immissione in ruolo del ricorrente presso la sede di con la conseguenza CP_3 che la disponibilità della sede di Reggio Calabria doveva considerarsi nuova rispetto a quelle attribuite in fase 1 e, quindi, attribuibile per surroga, ostando alla possibilità di ripetere le operazioni in caso di rinuncia di un concorrente la necessità di completare le operazioni di immissione in ruolo entro l'inizio dell'anno scolastico, nonché l'esigenza di criteri oggettivi idonei ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.
Ritenute inammissibili le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in data 7.3.2024, alle ore
11.35 e, quindi, oltre il termine perentorio delle ore 9.00, assegnato dal giudice con ordinanza dell'8.6.2023 e richiamato nel decreto di rinvio del 18.7.2023, disposta l'integrazione del contraddittorio con ordinanza dell'11.7.2024, si costituiva tardivamente quale Controparte_4 docente assunta per la classe di concorso B016 – Insegnante Tecnico Pratico (ITP) presso la stessa sede dell'ambito regionale di Reggio Calabria già oggetto di rinuncia da parte del prof. Controparte_6
e su cui vanta l'asserito diritto all'assegnazione il prof. . Sosteneva di avere
[...] Parte_2 diritto all'assegnazione della sede de quo in seguito al trasferimento interprovinciale ottenuto in sede di mobilità disposto con decreto del 24.5.2023. Deduceva che, in ogni caso, nessun diritto soggettivo sulla titolarità della sede lavorativa di Reggio Calabria era ravvisabile nella sfera giuridica del docente
, poiché lo stesso aveva già accettato il collocamento nella provincia di nella Parte_1 CP_3 fase 1 della procedura, mentre la rinuncia del docente e il successivo Controparte_6 meccanismo di surroga erano state implementate nella c.d. fase 2 della procedura, tenuto conto dell'impossibilità per l'amministrazione di ripetere le operazioni di assegnazioni in seguito ad eventuali rinunce degli assegnatari, nonché l'incompletezza del contraddittorio ni confronti dei potenziali assegnatari della sede, collocati in quarta e quinta posizione della graduatoria.
La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la regolarità del contraddittorio, è così decisa.
pagina 2 di 3 Il ricorso è infondato e dev'essere respinto sulla scorta della ragione più liquida, qual è, a prescindere dalla legittimità o meno del meccanismo della “surroga”, la mancata prova che il ricorrente avrebbe ottenuto la sede richiesta qualora la stessa non fosse stata attribuita alla docente , CP_4 asseritamente collocata in posizione deteriore in graduatoria.
Invero, come dedotto in ricorso e non contestato dal resistente, nell'ambito della prima fase CP_1
(in data 25.7.2022) il posto destinato alla GM, oggetto della presente causa è stato assegnato al prof.
collocatosi in terza posizione e, quindi, avente diritto di precedenza nella Controparte_6 scelta rispetto al ricorrente, collocatosi in sesta posizione. Sempre per circostanza pacifica fra le parti, in data 27.7.22 veniva registrata dal sistema la rinuncia al posto nella provincia di Reggio da parte del docente con conseguente avviso dell'avvio delle operazioni di surroga a seguito delle CP_6 eventuali rinunce con decreto del 16.8.2022 (all. 5 res.).
Ebbene, mancando ogni allegazione e prova in merito alle preferenze espresse da ciascuno dei soggetti collocati in posizione superiore rispetto al ricorrente (quarta e quinta posizione), anche a voler ritenere l'illegittimità del meccanismo c.d. di “surroga”, in ogni caso manca la prova che il posto rivendicato sarebbe stato assegnato effettivamente al ricorrente secondo il punteggio ottenuto e, quindi, l'ordine di graduatoria alla luce delle preferenze espresse. Nessuna delle parti, infatti, ha prodotto la graduatoria della pubblicata all'esito del decreto prot. n. AOODRCAL0014483 del 25.7.2022, Controparte_5 ma soltanto l'esito delle assegnazioni (all. 5 ric.), che, mancando anche l'indicazione delle preferenze espresse da coloro che avevano ottenuto un punteggio superiore al ricorrente, non vale a dimostrare il diritto rivendicato.
Tanto basta a determinare il rigetto del ricorso, assorbite le questioni non espressamente affrontate.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, stante la controvertibilità della questione di diritto sottesa alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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