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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2204/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Simon
Tschager, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2204/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Markus Wenter e Rosalba Marsico ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Bolzano, via Dante n. 20/B, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cappa ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, piazzetta Guastalla n. 7, giusta procura in atti;
- parte convenuta - in punto: risarcimento danni;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore di parte attrice come da precisazione delle conclusioni formulate mediante note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024: “In der Hauptsache:
a) die vertragliche und/oder deliktische Haftung, gemäß den Bestimmungen nach Art. 2051 und/oder 2043 ZBG sowie Art. 40, 2. Absatz StGB der
pagina 1 di 18 Beklagten, Fa. Meran 2000 Bergbahnen AG an der Verursachung des gegenständlichen Unfalls feststellen und erklären; b) die vom Kläger Herrn
Maximilian HA erlittenen Schäden in Folge des gegenständlichen Unfalls in Höhe von Euro 67.865,66 feststellen und erklären; c) und folglich, die
Beklagte, aus eingangs angeführten Gründen zur Zahlung eines Betrages in der Höhe von Euro 67.865,66 (davon Euro 36.474,00 für die Entschädigung für , Euro 12.801,25 für die ganztätige totale und Persona_1
zeitweilige Beeinträchtigung, Euro 9.118,50 für die Personalisierung des
Schadens, Euro 837,95 für und Euro 8.633,96 für ER
), oder jenes höheren oder minderen Betrages, Persona_3
welcher sich im Laufe des Verfahren feststellen wird, zu Gunsten des Klägers verurteilen, nebst den gesetzlichen Zinsen ab dem 03.02.2018 und daraufhin im Ausmaß gemäß der Bestimmungen des 4. Absatzes des Art. 1284 ZGB, abgeändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 12.09.2014 Nr. 132 und noch einmal abgeändert vom Gesetz Nr. 162 vom 10.11.2014 bis zum effektiven
Saldo zuzüglich der Entschädigung für Geldentwertung.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreites.
Im Beweiswege: besteht man auf den Zeugeneinvernahme über die nicht zugelassenen Beweiskapitel laut Schriftsatz gemäß Art. 183, VI Abs., Nr. 2
Z.P.O. vom 30.12.2019“. del procuratore di parte convenuta come da precisazione delle conclusioni formulate mediante note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024: “
[...]
chiede che siano accolte le seguenti CP
CONCLUSIONI
- in via principale: respingere le domande svolte da parte attrice perché infondate in fatto e diritto, non avendo la società convenuta alcuna responsabilità nella determinazione del danno per il quale è causa,
- in via subordinata: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, previa esatta determinazione del danno dalla stessa subito alla luce della espletata CTU, accertato il grave concorso di colpa ex art.
1227 c.c. del danneggiato, ridurre proporzionalmente la condanna della
pagina 2 di 18 convenuta e limitarla alla quota corrispondente al suo eventuale grado di responsabilità.
Con vittoria di compensi professionali e spese.
In via istruttoria, ammettere i capitoli di prova testimoniale n. 1, 4, 5, 6, 7, 8,
11 dedotti nella memoria istruttoria depositata il 27/12/2019”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Allegazioni delle parti e cenni processuali
Con atto di citazione del 14.05.2019, regolarmente notificato, il sig. ha Pt_1
convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la società
[...]
(di seguito ), al fine di accertare la CP CP
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della stessa per i danni da lui subiti, a causa dell'incidente in slittino occorso in data 03.02.2018, nel comprensorio sciistico . CP
In particolare, a sostegno delle proprie domande, parte attrice ha rappresentato che il giorno 03.02.2018, verso le ore 20:00, mentre si trovava in compagnia di amici e stava percorrendo il tratto finale della pista da slittino gestita dalla società convenuta – posta nel comprensorio sciistico nel Comune di Avelengo (BZ) – è finito dapprima su una CP
cunetta per poi fuoriuscire improvvisamente dalla pista, andando a sbattere con la spalla destra contro un palo metallico posto sul bordo destro della pista, non segnalato e privo di adeguata copertura protettiva. Come conseguenza del violento impatto, si sarebbe procurato una frattura, che gli avrebbe generato un danno patrimoniale e non patrimoniale pari a complessivi euro 141.383,16.
Secondo la ricostruzione attorea la responsabilità per l'infortunio andrebbe ascritta unicamente alla ai sensi dell'art. 1218 c.c. in virtù del CP rapporto contrattuale instauratosi con l'acquisto del biglietto serale, ovvero ex art. 2051 e/o art. 2043 c.c., stante la posizione di garanzia ricoperta dalla società convenuta.
pagina 3 di 18 Con comparsa di costituzione e risposta del 12.09.2019 si è costituita CP
, contestando integralmente le pretese attoree e rappresentando che
[...]
l'incidente sarebbe riconducibile alla responsabilità esclusiva del sig. Pt_1
Mediante dichiarazione scritta del 04.04.2024, allegata a nota depositata in data 22.10.2024, parte attrice ha rinunciato alla traduzione in lingua tedesca della sentenza.
Il giudizio è stato istruito mediante prove orali (cinque testi) e una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Nel corso del 2020 sono stati disposti molteplici rinvii a causa della diffusione della pandemia da Covid-19 e dell'impossibilità di assumere le deposizioni testimoniali in presenza.
All'udienza del 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla responsabilità contrattuale del gestore della pista da slittino
CP
2.1. Con riferimento specifico alla responsabilità contrattuale di CP
, la domanda attorea risulta fondata nei termini di seguito enunciati.
[...]
Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 363/2003 (oggi abrogata e sostituita dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40) e dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di tali norme, si ritiene oggi pacifico che la responsabilità del gestore di un impianto di risalita e della pista da sci abbia natura contrattuale, trovando il proprio fondamento nel contratto atipico di skipass ex art. 1322 c.c.. Invero, “il contratto di ski-pass - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che
pagina 4 di 18 l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale” (cfr. Trib. Venezia, sez. III, 17.10.2008, n.2404;
Cass. civ., sez. III, 06.02.2007, n. 2563; Cass. civ., sez. III, 19.07.2004, n.
13334).
Tale interpretazione si estende analogicamente anche agli utenti che acquistino un biglietto di accesso alle piste da slittino. L'art. 2 della l. n.
363/2003 riconduce, invero, alle “aree sciabili attrezzate” anche le piste aperte al pubblico, abitualmente riservate alla pratica della discesa in slitta e slittino.
Detta normativa, applicabile all'epoca dei fatti, oggetto di causa (l'incidente si è verificato nel febbraio 2018, quando ancora non era entrato in vigore il nuovo d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40), impone al gestore un'articolata serie di obblighi sia in punto di amministrazione degli impianti di risalita, sia in materia di gestione, manutenzione e soccorso delle piste (artt. 2–7). Di conseguenza, il gestore si considera responsabile non solo per il caso di infortunio occorso all'utente nella fase di risalita, ma anche laddove questi subisca un nocumento durante la discesa della pista.
Al riguardo, l'art. 3, co. 1 prescrive che i gestori assicurino “agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”. Ne deriva, quindi, che le società di gestione delle piste debbano attivarsi per eliminare qualsivoglia fonte di pericolo presente sulle piste, che possa pregiudicare gli utenti, dovendosi ai sensi del successivo art. 7 in concreto:
- occupare della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste (co. 1);
- segnalare il cattivo stato delle piste (co. 2);
- rimuovere eventuali pericoli oggettivi o atipici ovvero chiudere la pista da sci (co. 2);
- chiudere la pista in caso di inagibilità (co. 4).
pagina 5 di 18 La l. prov. n. 14/2010, vigente all'epoca del sinistro, non disciplinava invece la gestione/l'utilizzo delle piste per slittino, espressamente escluse da tale regolamentazione dall'art. 2, co. 2, lett. a (articolo oggi modificato dalla l. prov. del 18 luglio 2023, n. 15 che ha esteso il campo di applicazione anche alle piste da slittino). Pertanto, tale legge non trova applicazione nel caso concreto.
2.2. Ciò premesso, nel caso di specie, è responsabile dei danni CP
occorsi al sig. per non aver apposto adeguate coperture protettive sul Pt_1
palo metallico posto a fine pista.
Nel corso dell'istruttoria è, infatti, emerso che:
- l'incidente che ha convolto il sig. si è verificato il giorno Pt_1
03.02.2018, tra le ore 20:00 e le ore 21:00 sulla pista da slittino posta all'interno del comprensorio sciistico (circostanza CP
incontestata, confermata peraltro dal teste ); Testimone_1
- la pista da slittino ” è lunga 3 km, parte a monte da un punto CP
adiacente alla stazione degli impianti di risalita a Pivigna, passa attraverso il bosco e termina a valle vicino alla stazione della cabinovia (circostanza incontestata e in ogni caso confermata dal doc. 2 parte convenuta);
- all'inizio della pista era stata posizionata apposita segnaletica: un cartello con la piantina del comprensorio sciistico, un cartello indicante che quella pista era destinata agli slittini e un cartello con le regole di utilizzo della pista (cfr. doc. 3 di parte convenuta);
- lungo la pista erano presenti svariate cunette (circostanza confermata dai testi , , , brig. AP Testimone_2 Tes_3 Testimone_1 Tes_4
);
[...]
- il tratto finale della pista da slittino, ove si è verificato l'incidente, era pianeggiante e aveva una larghezza di circa 3,5 m (circostanza confermata dai testi , brig. , app.to Tes_3 Testimone_5 Tes_6
nonché dal doc. 1 di parte attrice);
[...]
- la pista era delimitata da un bordo rialzato di neve (cfr. doc. 1 e 2 di parte attrice);
pagina 6 di 18 - il sig. era in compagnia di alcuni amici, tra cui i testi Pt_1 Tes_2
e (circostanza confermata dagli stessi testi);
[...] Testimone_1
- quella sera il gruppo ha effettuato due discese con lo slittino (circostanza confermata dai testi e ); Testimone_2 Testimone_1
- l'incidente si è verificato durante la seconda discesa. In testa alla fila vi era , seguito da , per ultimo il sig. Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
(circostanza confermata dai testi e ); Testimone_1 Testimone_2
- il sig. è entrato in una cunetta, ha perso il controllo dello slittino, è Pt_1
uscito fuori pista ed è andato a impattare con il braccio destro contro il palo metallico (cfr. circostanza confermata dai testi e Testimone_2
sia in sede di esame testimoniale, sia in sede di dichiarazioni Testimone_1
spontanee rese alla PG – doc. 1 di parte attrice);
- tale palo era volto a sorreggere il cartello di “stop”, indicante la fine della pista e l'obbligo di rallentare (cfr. doc. 1 di parte attrice);
- il palo era privo di protezioni (circostanza confermata dai testi Tes_2
e brig. AP , nonché dal doc. 1 di parte attrice, ossia
[...] Tes_4
foto scattate dai carabinieri);
- subito dopo l'incidente sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri (cfr. doc.
1 di parte attrice);
- quella sera il cielo era sereno e l'illuminazione artificiale era più che sufficiente. La pista era innevata con neve naturale e compatta. C'era un afflusso intenso di gente (circostanza confermata dal teste e Tes_3
dal doc. 1 di parte attrice);
- la pista aveva il seguente orario serale: ore 18:00-22:00 (circostanza confermata dal teste ); Tes_3
- prima della riapertura serale, verso le ore 17:15 era passato il gatto delle nevi (circostanza confermata dal teste ); Tes_3
- a causa dell'incidente il sig. ha subito la frattura multi- Pt_1
frammentaria diafisaria dell'omero distale destro con paralisi del nervo radiale. In data 04.02.2018 è stato operato presso l'ospedale di Bolzano.
Successivamente, è stato sottoposto a varie visite di controllo (cfr. doc. 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9 di parte attrice e relazione peritale del 02.05.2022);
pagina 7 di 18 - in concreto è stato accertato che, a seguito dell'incidente, l'attore ha riportato 7 giorni di invalidità temporanea al 100%, 40 giorni di invalidità temporanea al 75%, 90 giorni di invalidità temporanea al 50%, 90 giorni di invalidità temporanea al 25%, nonché una invalidità permanente pari al
15%. Inoltre, egli ha patito una sofferenza morale di intensità medio- elevata per 47 giorni, media per i successivi 90 giorni e medio-lieve per i restanti 90 giorni, nonché lieve con riferimento all'invalidità permanente
(cfr. relazione peritale del 02.05.2022);
- è rimasto in malattia dalla data dell'incidente sino al 31.11.2018, ossia per circa 10 mesi (cfr. doc. 13, 14, e 15 di parte attrice);
- il sig. da marzo 2017 a gennaio 2018 ha svolto l'attività di cuoco Pt_1 presso l'Hotel Waldhof di AH NO & Co KG (cfr. doc. 16, 17,
18 e 19 di parte attrice).
Le dichiarazioni rese dai testi (sia di parte attrice, che di parte convenuta) risultano attendibili. Hanno, infatti, offerto una ricostruzione chiara e precisa dei fatti, peraltro compatibile con l'annotazione della PG e le foto scattate la sera dell'incidente (cfr. doc. 1 di parte attrice). Inoltre, le loro deposizioni coincidono nei punti più rilevanti (condizioni della pista, assenza di copertura sul palo, dinamica specifica dell'incidente).
Nel corso dell'istruttoria è emerso che il palo metallico oggetto dell'impatto fosse privo di qualsivoglia forma di copertura protettiva. Pur non essendo posto direttamente lungo la traiettoria della pista, bensì sul bordo della stessa, il gestore avrebbe comunque dovuto apporre adeguate protezioni, così da salvaguardare gli utenti ai sensi dell'art. 3 della l. n. 363/2003. Trattasi, infatti, di palo che afferisce alla pista o che, comunque, ne costituisce una pertinenza, essendo volto a segnalare la fine della pista e ad imporre l'obbligo di fermarsi.
Per tale ragione è chiamata a rispondere per i danni patiti da CP
parte attrice.
3. Sul concorso di colpa del sig. Pt_1
Ci si deve domandare se il sig. abbia in qualche modo concorso a Pt_1
cagionare l'incidente e se, quindi, il risarcimento a lui riconosciuto per i danni pagina 8 di 18 patiti vada diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze, che ne sono derivate ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c..
L'art. 1227, co. 1 c.c. impone all'autorità giudiziaria di effettuare un giudizio di imputazione causale del danno, così da verificare se il danneggiato abbia concorso in qualche misura a causare l'evento dannoso ai sensi dell'art. 41
c.p..
Orbene, nel caso di specie, il sig. a causa dell'impatto con il palo Pt_1
metallico posto a fine pista, ha riportato una grave frattura al braccio destro.
Considerate le specifiche condizioni spazio-temporali presenti al momento dell'incidente (meteo, luminosità, tratto finale rettilineo e pianeggiante, cartello con indicazione di fermarsi), deve ritenersi che la velocità, con cui stava andando parte attrice, fosse inadeguata a quel tratto di pista ai sensi dell'art. 9 l. n. 363/2003. Il sig. avrebbe, infatti, dovuto ridurre Pt_1
progressivamente la velocità dello slittino, fino a fermarsi, essendo il cartello con indicazione “stop” perfettamente visibile anche a distanza.
Peraltro, lo stesso aveva già effettuato una prima discesa, essendo, pertanto, consapevole della struttura della pista e della presenza di cunette.
Al riguardo si ritiene che la sussistenza di cunette e/o avvallamenti sia fisiologica e connaturata a percorsi innevati di montagna. Pur avendo il gatto delle nevi battuto la pista prima dell'apertura serale, l'incidente è avvenuto tra le 20:00 e le 21:00, ossia dopo circa 2/3 ore dalla riapertura. Essendoci quella sera un'affluenza intensa di utenti, il continuo passaggio di slittini e la necessità di frenare (in particolare a fine pista) e/o rallentare in curva ne hanno provocato la formazione.
Si evidenzia al riguardo che è compito di chi si appresta a scendere da una montagna su una slitta, cioè su un mezzo che scivola velocemente in discesa sulla neve, osservare attentamente quale sia la conformazione/caratteristiche della pista, così da regolarne la velocità.
Di conseguenza, il sig. non solo avrebbe dovuto prevedere le cunette Pt_1
(avendo peraltro già percorso la pista quella sera), ma avrebbe anche dovuto adeguare la velocità a tali specifiche condizioni della pista.
pagina 9 di 18 Ad avviso del teste brig. , chiamato a deporre da entrambe Testimone_5
le parti, le cunette erano presenti, ma “non potrei ora precisare la profondità della stesse;
comunque, sicuramente, non erano tali da richiedere un intervento di chiusura” (cfr. verbale audizione testi 27.10.2021).
Il fatto che vi fosse l'illuminazione artificiale non rileva, dal momento che quella sera la visibilità era più che sufficiente (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Per tali ragioni, deve essere riconosciuto un certo grado di corresponsabilità al sig. nella causazione dell'evento dannoso. Pt_1
Per quanto concerne, invece, la concreta riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che
“in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, c.c., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo
(previsto dall'art. 1226 c.c. e richiamato dall'art. 2056 c.c.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe” (cfr. Cass. civ. n. 1002/2010).
Nel corso dell'assunzione probatoria, non sono emersi elementi oggettivi che consentano di attribuire al gestore della pista o all'utente in slittino una percentuale differenziata di responsabilità; quindi, al sig. deve essere Pt_1
imputato un concorso di colpa del 50%.
4. Sui danni patrimoniali e non patrimoniali
4.1. Con riferimento specifico al danno patrimoniale fatto valere da parte attrice, si evidenzia quanto segue.
pagina 10 di 18 Per quanto concerne il danno emergente, si ritiene siano state sufficientemente allegate e provate le seguenti spese (cfr. doc. 10, 12 parte attrice):
- euro 17,80: fattura n. 040/17625 del 14.05.2018 / ticket ospedale (Rx braccio/spalla);
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 15468 del 21.02.2018 /
Comprensorio sanitario di CP
- euro 17,80: quietanza di pagamento n. 18764 del 02.03.2018 /
Comprensorio sanitario di CP
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 18661 del 02.03.2018 /
Comprensorio sanitario di CP
- euro 36,15: quietanza di pagamento n. 18/4180 del 26.03.2018 /
Comprensorio sanitario di CP
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 1/33754 del 20.04.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 36,15: quietanza di pagamento n. 18/15544 del 04.12.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 36,15: quietanza di pagamento n. 18/15543 del 04.12.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 30,90: quietanza di pagamento n. 1/57619 del 17.07.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 1/57510 del 17.07.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 1/57511 del 17.07.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 5,00: quietanza di pagamento n. 1/15560 del 04.12.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 1/87949 del 20.12.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 22,00: scontrino farmacia 10.05.2018;
- euro 44,00: scontrino farmacia 13.06.2018;
- euro 502,00: visita e parere dott. . Per_4
pagina 11 di 18 Quanto alla voce di lucro cessante (perdita della retribuzione), si ritiene provato che il sig. a causa dell'incidente, non abbia potuto svolgere la Pt_1
propria attività lavorativa di sous chef presso l'Hotel Waldorf D. AH
NO & Co. KG dal giorno dell'incidente fino al 30.11.2018, giorno finale di riconoscimento della malattia (cfr. doc. 13, 14, e 15 di parte attrice).
In particolare, parte attrice ha svolto regolarmente tale attività lavorativa dal
22.03.2017 sino al 08.01.2018 (cfr. doc. 16, 17, 18 di parte attrice), percependo una retribuzione media netta pari a circa 1.835,37 euro.
Il datore di lavoro ha, inoltre, dichiarato che il contratto di lavoro sarebbe stato rinnovato, alle medesime condizioni, fino al 07.01.2019, qualora il sig. non si fosse infortunato (cfr. doc. 19 di parte attrice). Di conseguenza, Pt_1
per i mesi da marzo 2018 a novembre 2018 parte attrice, laddove avesse effettivamente lavorato, avrebbe percepito una retribuzione media netta complessiva pari a circa 16.518,33 euro.
Durante la malattia il sig. ha percepito dall' una somma pari ad Pt_1 CP_2
euro 9.719,72, a titolo di indennità per malattia, che andrà quindi decurtata.
Nulla gli è stato invece corrisposto dal proprio datore di lavoro, non essendo stato il contratto rinnovato. Il lucro cessante è pari, quindi, ad euro 6.798,61.
Di conseguenza, si ritiene che il danno patrimoniale subito dal sig. Pt_1
ammonti a euro 7.636,56, oltre a rivalutazione e ad interessi legali maturati fino alla data della presente sentenza. Sicché l'importo complessivo, tutto considerato, è pari ad euro 10.017,09.
Il danno patrimoniale subìto dall'attore va quindi riassunto come segue:
Fattura n. 040/17625 del 14.05.2018 euro 17,80
Quietanza n. 15468 del 21.02.2018 euro 15,00
Quietanza n. 18764 del 02.03.2018 euro 17,80
Quietanza n. 18661 del 02.03.2018 euro 15,00
Quietanza n. 18/4180 del 26.03.2018 euro 36,15
Quietanza n. 1/33754 del 20.04.2018 euro 15,00
Quietanza n. 18/15544 del 04.12.2018 euro 36,15
Quietanza n. 18/15543 del 04.12.2018 euro 36,15
pagina 12 di 18 Quietanza n. 1/57619 del 17.07.2018 euro 30,90
Quietanza n. 1/57510 del 17.07.2018 euro 15,00
Quietanza n. 1/57511 del 17.07.2018 euro 15,00
Quietanza n. 1/15560 del 04.12.2018 euro 5,00
Quietanza n. 1/87949 del 20.12.2018 euro 15,00
farmacia 10.05.2018 euro 22,00 Parte_2
farmacia 13.06.2018 euro 44,00 Parte_2
Visita e parere dott. euro 502,00 Per_4
Lucro cessante per mancato euro 6.798,61 pagamento della retribuzione
Totale euro 7.636,56
Rivalutazione da 03.02.2018 al euro 1.473,86
14.04.2025
Interessi legali euro 906,67
Totale complessivo euro 10.017,09
4.2. Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, si ritiene di far proprie le determinazioni del CTU, in quanto adeguatamente motivate, nonché prive di vizi logici e metodologici. Peraltro, si evidenzia che le osservazioni/rilievi critici formulati da parte attrice sono stati adeguatamente presi in considerazione e disattesi.
In particolare, risulta accertato che il sig. a causa dell'infortunio, Pt_1
abbia subito:
- un'invalidità temporanea pari a:
• 7 giorni al 100%;
• 40 giorni al 75%;
• 90 giorni al 50%;
• 90 giorni al 25%
a cui si aggiunge una sofferenza soggettiva interiore di grado “elevato- medio” per i primi 47 giorni (per il periodo di danno biologico temporaneo assoluto e al 75%); di grado “medio” per i successivi 90 giorni e, infine, di grado “medio-lieve” per gli ultimi 90 giorni;
pagina 13 di 18 - una invalidità permanente pari al 15 % consistente in “menomazioni permanenti, sul versante anatomico, consistono nei postumi di frattura pluriframmentaria omerale destra, nella permanenza dei mezzi di sintesi omerali nonché nell'esito cicatriziale. Sul versante funzionale gli esiti sono rappresentati dalla pregressa lesione assonotmesica (parziale lesione assonale del nervo) del nervo radiale clinicamente caratterizzata dal deficit sensitivo quale descritto nella obiettività” (cfr. pag. 7 della relazione peritale del 02.05.2022). Quanto alla sofferenza soggettiva interiore, è stato riscontrato un grado “lieve” (cfr. pag. 9 relazione peritale del 02.05.2022).
Non sussistano, invece, i presupposti per il riconoscimento di una personalizzazione, così come richiesta da parte attrice, avendo il sig. a Pt_1
fine 2018 ricominciato a lavorare regolarmente e non essendo stati rilevati ulteriori ambiti di pregiudizio che “vadano ad incidere nelle complessive abitudini di vita del soggetto, sia essa lavorativa che ricreazionale” (cfr. pag.
8 della relazione peritale).
4.3. Ai fini del quantum debeatursi ritiene di conformarsi all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che applica, ai sensi dell'art. 1226
c.c., le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024 (in vigore al momento della presente decisione) sulla base degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. n. 7897/2024; 10579/2021; n. 33770/2019).
a) Invalidità temporanea
Per quanto concerne l'invalidità temporanea viene riconosciuto un valore monetario giornaliero di euro 125 per i primi 47 giorni, di euro 115 per i successivi 90 giorni e, infine, di euro 105 per gli ultimi 90 giorni.
Secondo la Tabella di Milano il valore monetario giornaliero medio è pari ad euro 115,00: euro 84,00 per il danno biologico/dinamico relazionale ed euro
31,00 per la sofferenza soggettiva interiore. Considerato però che, nel caso di specie, durante i primi 47 giorni è stata riscontrata una sofferenza medio- elevata, durante i successivi 90 giorni media e, infine, durante gli ultimi 90 giorni una sofferenza medio-lieve, si reputa necessario discostarsi dal valore medio pari ad euro 31 previsto per la sofferenza soggettiva interiore (per i 47
pagina 14 di 18 giorni di sofferenza elevata euro 41 e per i 90 giorni finali di sofferenza medio-lieve euro 21).
• 7 giorni al 100% euro 875
• 40 giorni al 75% euro 3.750
• 90 giorni al 50% euro 5.175
• 90 giorni al 25% euro 2.362,5
Complessivi euro 12.160,5
Devalutazione dal 14.04.2025 al euro 1.967,29
03.02.2018 (data incidente)
Complessivi euro 10.193,21
Rivalutazione dal 03.02.2018 al euro 1.967,29
14.04.2025
Interessi legali dal 03.02.2018 al euro 1.210,19
14.04.2025
Complessivamente: euro 13.370,69
b) Invalidità permanente
E' stata accertata un'invalidità permanente complessiva pari al 15 %, con sofferenza interiore lieve. Alla luce delle Tabelle di Milano 2024 si liquida l'importo seguente:
• 15 % invalidità permanente Si compone di due voci:
• età del danneggiato 25 anni 1) danno biologico/dinamico- al momento dell'infortunio relazionale
2) sofferenza soggettiva interiore
- danno biologico/dinamico- euro 42.392 relazionale
- sofferenza soggettiva euro 10.000 interiore
Complessivi euro 52.392
Devalutazione dal 14.04.2025 al euro 8.029,60
18.09.2018 (ultimo giorno di pagina 15 di 18 invalidità temporanea)
Complessivi euro 44.362,40
Rivalutazione dal 18.09.2018 al euro 8.029,59
14.04.2025
Interessi legali dal 18.09.2018 al euro 5.124,46
14.04.2025
Complessivamente euro 57.516,45
Di conseguenza, il danno non patrimoniale patito dal sig. al Pt_1
14.04.2025 ammonta complessivamente ad euro:
• Invalidità temporeanea euro 13.370,69
• Invalidità permanente euro 57.516,45
Danno non patrimoniale euro 70.887,14 complessivo
4.4. I danni patrimoniali e non patrimoniali, così come riconosciuti in precedenza andranno ridotti del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo il sig. concorso a cagionare il danno. Pertanto, a parte attrice andranno Pt_1
riconosciuti complessivamente euro 40.452,115.
• Danno non patrimoniale euro 70.887,14
• Danno patrimoniale euro 10.017,09
Complessivamente euro 80.904,23
Riduzione del 50 % euro 40.452,115
Complessivamente dovuti euro 40.452,115
5. Sulla liquidazione delle spese di lite e di CTU
Va constatato che il giudice in data 22/02/2024 aveva formulato alle parti una proposta conciliativa – accettata dalla parte convenuta e non accettata
(peraltro senza motivazione) dalla parte attrice – il cui importo era superiore a quello ora riconosciuto con la presente sentenza. Ne consegue che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 91 comma primo cpc, la parte attrice deve essere condannata “al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”.
pagina 16 di 18 In applicazione di detto principio, le spese concernenti le fasi di studio, introduttiva e di trattazione / istruttoria vanno poste a carico di parte convenuta in base al principio di soccombenza e quelle relative alla fase decisoria a parte attrice secondo il principio di causalità.
Le dette spese vanno liquidate come da dispositivo, seguendo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 147/2022), per le cause di valore - scaglione € 26.000,1 - 52.000. In particolare, tenuto conto della natura e della difficoltà dell'affare oggetto di causa, nonché della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 del D.M. 55/2014), si ritiene di liquidare il compenso professionale secondo i parametri medi come segue:
- alla parte attrice vanno riconosciuti i compensi professionali per l'importo di euro 1.701,00 per la fase di studio, di euro 1.204,00 per la fase introduttiva, di euro 1.806,00 per la fase istruttoria, nonché la somma di euro 939,67 per anticipazioni (euro 759,00 contributo unificato, euro 27 marca da bollo, euro 10,80 notifica atto di citazione, euro 142,37 notifica intimazione testi, euro 0,50 verbale polizia), oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- alla parte convenuta va riconosciuto il compenso professionale per la fase decisionale pari ad euro 2.905,00, oltre a spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa in euro 580,00, oltre IVA
(decreto del 22.09.2022, depositato in data 26.09.2022), vanno poste a definitivo carico di parte convenuta che pertanto va condannata a rifondere alla parte attrice le spese da quest'ultima anticipate al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunziando:
1) accerta e dichiara la responsabilità civile di Controparte_1
nella misura del 50 % per i danni patiti da , a
[...] Parte_1 causa dell'incidente occorso in data 03.02.2018;
pagina 17 di 18 2) per l'effetto condanna a pagare a Controparte_1
l'importo di euro 40.452,115, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna a pagare a Controparte_1 [...]
a titolo di spese processuali la somma di euro 4.711,00 per Parte_1
compensi professionali, nonché euro 939,67 per spese anticipate, oltre a spese generali nella misura del 15% sul compenso professionale, e oltre a
I.V.A. e C.P.A. sulle poste soggette come per legge;
4) condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
a titolo di spese processuali la somma di euro 2.905,00, per compenso
[...]
professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, e oltre a I.V.A. e
C.P.A. sulle poste soggette come per legge;
5) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e condanna Controparte_1 [...]
a rifondere a le spese di CTU di CP Parte_1
quest'ultimo anticipate.
Così deciso in Bolzano, 14.04.2025 Il Giudice
Simon Tschager
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Simon
Tschager, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2204/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Markus Wenter e Rosalba Marsico ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Bolzano, via Dante n. 20/B, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cappa ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, piazzetta Guastalla n. 7, giusta procura in atti;
- parte convenuta - in punto: risarcimento danni;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore di parte attrice come da precisazione delle conclusioni formulate mediante note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024: “In der Hauptsache:
a) die vertragliche und/oder deliktische Haftung, gemäß den Bestimmungen nach Art. 2051 und/oder 2043 ZBG sowie Art. 40, 2. Absatz StGB der
pagina 1 di 18 Beklagten, Fa. Meran 2000 Bergbahnen AG an der Verursachung des gegenständlichen Unfalls feststellen und erklären; b) die vom Kläger Herrn
Maximilian HA erlittenen Schäden in Folge des gegenständlichen Unfalls in Höhe von Euro 67.865,66 feststellen und erklären; c) und folglich, die
Beklagte, aus eingangs angeführten Gründen zur Zahlung eines Betrages in der Höhe von Euro 67.865,66 (davon Euro 36.474,00 für die Entschädigung für , Euro 12.801,25 für die ganztätige totale und Persona_1
zeitweilige Beeinträchtigung, Euro 9.118,50 für die Personalisierung des
Schadens, Euro 837,95 für und Euro 8.633,96 für ER
), oder jenes höheren oder minderen Betrages, Persona_3
welcher sich im Laufe des Verfahren feststellen wird, zu Gunsten des Klägers verurteilen, nebst den gesetzlichen Zinsen ab dem 03.02.2018 und daraufhin im Ausmaß gemäß der Bestimmungen des 4. Absatzes des Art. 1284 ZGB, abgeändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 12.09.2014 Nr. 132 und noch einmal abgeändert vom Gesetz Nr. 162 vom 10.11.2014 bis zum effektiven
Saldo zuzüglich der Entschädigung für Geldentwertung.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreites.
Im Beweiswege: besteht man auf den Zeugeneinvernahme über die nicht zugelassenen Beweiskapitel laut Schriftsatz gemäß Art. 183, VI Abs., Nr. 2
Z.P.O. vom 30.12.2019“. del procuratore di parte convenuta come da precisazione delle conclusioni formulate mediante note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024: “
[...]
chiede che siano accolte le seguenti CP
CONCLUSIONI
- in via principale: respingere le domande svolte da parte attrice perché infondate in fatto e diritto, non avendo la società convenuta alcuna responsabilità nella determinazione del danno per il quale è causa,
- in via subordinata: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, previa esatta determinazione del danno dalla stessa subito alla luce della espletata CTU, accertato il grave concorso di colpa ex art.
1227 c.c. del danneggiato, ridurre proporzionalmente la condanna della
pagina 2 di 18 convenuta e limitarla alla quota corrispondente al suo eventuale grado di responsabilità.
Con vittoria di compensi professionali e spese.
In via istruttoria, ammettere i capitoli di prova testimoniale n. 1, 4, 5, 6, 7, 8,
11 dedotti nella memoria istruttoria depositata il 27/12/2019”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Allegazioni delle parti e cenni processuali
Con atto di citazione del 14.05.2019, regolarmente notificato, il sig. ha Pt_1
convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la società
[...]
(di seguito ), al fine di accertare la CP CP
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della stessa per i danni da lui subiti, a causa dell'incidente in slittino occorso in data 03.02.2018, nel comprensorio sciistico . CP
In particolare, a sostegno delle proprie domande, parte attrice ha rappresentato che il giorno 03.02.2018, verso le ore 20:00, mentre si trovava in compagnia di amici e stava percorrendo il tratto finale della pista da slittino gestita dalla società convenuta – posta nel comprensorio sciistico nel Comune di Avelengo (BZ) – è finito dapprima su una CP
cunetta per poi fuoriuscire improvvisamente dalla pista, andando a sbattere con la spalla destra contro un palo metallico posto sul bordo destro della pista, non segnalato e privo di adeguata copertura protettiva. Come conseguenza del violento impatto, si sarebbe procurato una frattura, che gli avrebbe generato un danno patrimoniale e non patrimoniale pari a complessivi euro 141.383,16.
Secondo la ricostruzione attorea la responsabilità per l'infortunio andrebbe ascritta unicamente alla ai sensi dell'art. 1218 c.c. in virtù del CP rapporto contrattuale instauratosi con l'acquisto del biglietto serale, ovvero ex art. 2051 e/o art. 2043 c.c., stante la posizione di garanzia ricoperta dalla società convenuta.
pagina 3 di 18 Con comparsa di costituzione e risposta del 12.09.2019 si è costituita CP
, contestando integralmente le pretese attoree e rappresentando che
[...]
l'incidente sarebbe riconducibile alla responsabilità esclusiva del sig. Pt_1
Mediante dichiarazione scritta del 04.04.2024, allegata a nota depositata in data 22.10.2024, parte attrice ha rinunciato alla traduzione in lingua tedesca della sentenza.
Il giudizio è stato istruito mediante prove orali (cinque testi) e una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Nel corso del 2020 sono stati disposti molteplici rinvii a causa della diffusione della pandemia da Covid-19 e dell'impossibilità di assumere le deposizioni testimoniali in presenza.
All'udienza del 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla responsabilità contrattuale del gestore della pista da slittino
CP
2.1. Con riferimento specifico alla responsabilità contrattuale di CP
, la domanda attorea risulta fondata nei termini di seguito enunciati.
[...]
Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 363/2003 (oggi abrogata e sostituita dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40) e dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di tali norme, si ritiene oggi pacifico che la responsabilità del gestore di un impianto di risalita e della pista da sci abbia natura contrattuale, trovando il proprio fondamento nel contratto atipico di skipass ex art. 1322 c.c.. Invero, “il contratto di ski-pass - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che
pagina 4 di 18 l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale” (cfr. Trib. Venezia, sez. III, 17.10.2008, n.2404;
Cass. civ., sez. III, 06.02.2007, n. 2563; Cass. civ., sez. III, 19.07.2004, n.
13334).
Tale interpretazione si estende analogicamente anche agli utenti che acquistino un biglietto di accesso alle piste da slittino. L'art. 2 della l. n.
363/2003 riconduce, invero, alle “aree sciabili attrezzate” anche le piste aperte al pubblico, abitualmente riservate alla pratica della discesa in slitta e slittino.
Detta normativa, applicabile all'epoca dei fatti, oggetto di causa (l'incidente si è verificato nel febbraio 2018, quando ancora non era entrato in vigore il nuovo d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40), impone al gestore un'articolata serie di obblighi sia in punto di amministrazione degli impianti di risalita, sia in materia di gestione, manutenzione e soccorso delle piste (artt. 2–7). Di conseguenza, il gestore si considera responsabile non solo per il caso di infortunio occorso all'utente nella fase di risalita, ma anche laddove questi subisca un nocumento durante la discesa della pista.
Al riguardo, l'art. 3, co. 1 prescrive che i gestori assicurino “agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”. Ne deriva, quindi, che le società di gestione delle piste debbano attivarsi per eliminare qualsivoglia fonte di pericolo presente sulle piste, che possa pregiudicare gli utenti, dovendosi ai sensi del successivo art. 7 in concreto:
- occupare della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste (co. 1);
- segnalare il cattivo stato delle piste (co. 2);
- rimuovere eventuali pericoli oggettivi o atipici ovvero chiudere la pista da sci (co. 2);
- chiudere la pista in caso di inagibilità (co. 4).
pagina 5 di 18 La l. prov. n. 14/2010, vigente all'epoca del sinistro, non disciplinava invece la gestione/l'utilizzo delle piste per slittino, espressamente escluse da tale regolamentazione dall'art. 2, co. 2, lett. a (articolo oggi modificato dalla l. prov. del 18 luglio 2023, n. 15 che ha esteso il campo di applicazione anche alle piste da slittino). Pertanto, tale legge non trova applicazione nel caso concreto.
2.2. Ciò premesso, nel caso di specie, è responsabile dei danni CP
occorsi al sig. per non aver apposto adeguate coperture protettive sul Pt_1
palo metallico posto a fine pista.
Nel corso dell'istruttoria è, infatti, emerso che:
- l'incidente che ha convolto il sig. si è verificato il giorno Pt_1
03.02.2018, tra le ore 20:00 e le ore 21:00 sulla pista da slittino posta all'interno del comprensorio sciistico (circostanza CP
incontestata, confermata peraltro dal teste ); Testimone_1
- la pista da slittino ” è lunga 3 km, parte a monte da un punto CP
adiacente alla stazione degli impianti di risalita a Pivigna, passa attraverso il bosco e termina a valle vicino alla stazione della cabinovia (circostanza incontestata e in ogni caso confermata dal doc. 2 parte convenuta);
- all'inizio della pista era stata posizionata apposita segnaletica: un cartello con la piantina del comprensorio sciistico, un cartello indicante che quella pista era destinata agli slittini e un cartello con le regole di utilizzo della pista (cfr. doc. 3 di parte convenuta);
- lungo la pista erano presenti svariate cunette (circostanza confermata dai testi , , , brig. AP Testimone_2 Tes_3 Testimone_1 Tes_4
);
[...]
- il tratto finale della pista da slittino, ove si è verificato l'incidente, era pianeggiante e aveva una larghezza di circa 3,5 m (circostanza confermata dai testi , brig. , app.to Tes_3 Testimone_5 Tes_6
nonché dal doc. 1 di parte attrice);
[...]
- la pista era delimitata da un bordo rialzato di neve (cfr. doc. 1 e 2 di parte attrice);
pagina 6 di 18 - il sig. era in compagnia di alcuni amici, tra cui i testi Pt_1 Tes_2
e (circostanza confermata dagli stessi testi);
[...] Testimone_1
- quella sera il gruppo ha effettuato due discese con lo slittino (circostanza confermata dai testi e ); Testimone_2 Testimone_1
- l'incidente si è verificato durante la seconda discesa. In testa alla fila vi era , seguito da , per ultimo il sig. Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
(circostanza confermata dai testi e ); Testimone_1 Testimone_2
- il sig. è entrato in una cunetta, ha perso il controllo dello slittino, è Pt_1
uscito fuori pista ed è andato a impattare con il braccio destro contro il palo metallico (cfr. circostanza confermata dai testi e Testimone_2
sia in sede di esame testimoniale, sia in sede di dichiarazioni Testimone_1
spontanee rese alla PG – doc. 1 di parte attrice);
- tale palo era volto a sorreggere il cartello di “stop”, indicante la fine della pista e l'obbligo di rallentare (cfr. doc. 1 di parte attrice);
- il palo era privo di protezioni (circostanza confermata dai testi Tes_2
e brig. AP , nonché dal doc. 1 di parte attrice, ossia
[...] Tes_4
foto scattate dai carabinieri);
- subito dopo l'incidente sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri (cfr. doc.
1 di parte attrice);
- quella sera il cielo era sereno e l'illuminazione artificiale era più che sufficiente. La pista era innevata con neve naturale e compatta. C'era un afflusso intenso di gente (circostanza confermata dal teste e Tes_3
dal doc. 1 di parte attrice);
- la pista aveva il seguente orario serale: ore 18:00-22:00 (circostanza confermata dal teste ); Tes_3
- prima della riapertura serale, verso le ore 17:15 era passato il gatto delle nevi (circostanza confermata dal teste ); Tes_3
- a causa dell'incidente il sig. ha subito la frattura multi- Pt_1
frammentaria diafisaria dell'omero distale destro con paralisi del nervo radiale. In data 04.02.2018 è stato operato presso l'ospedale di Bolzano.
Successivamente, è stato sottoposto a varie visite di controllo (cfr. doc. 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9 di parte attrice e relazione peritale del 02.05.2022);
pagina 7 di 18 - in concreto è stato accertato che, a seguito dell'incidente, l'attore ha riportato 7 giorni di invalidità temporanea al 100%, 40 giorni di invalidità temporanea al 75%, 90 giorni di invalidità temporanea al 50%, 90 giorni di invalidità temporanea al 25%, nonché una invalidità permanente pari al
15%. Inoltre, egli ha patito una sofferenza morale di intensità medio- elevata per 47 giorni, media per i successivi 90 giorni e medio-lieve per i restanti 90 giorni, nonché lieve con riferimento all'invalidità permanente
(cfr. relazione peritale del 02.05.2022);
- è rimasto in malattia dalla data dell'incidente sino al 31.11.2018, ossia per circa 10 mesi (cfr. doc. 13, 14, e 15 di parte attrice);
- il sig. da marzo 2017 a gennaio 2018 ha svolto l'attività di cuoco Pt_1 presso l'Hotel Waldhof di AH NO & Co KG (cfr. doc. 16, 17,
18 e 19 di parte attrice).
Le dichiarazioni rese dai testi (sia di parte attrice, che di parte convenuta) risultano attendibili. Hanno, infatti, offerto una ricostruzione chiara e precisa dei fatti, peraltro compatibile con l'annotazione della PG e le foto scattate la sera dell'incidente (cfr. doc. 1 di parte attrice). Inoltre, le loro deposizioni coincidono nei punti più rilevanti (condizioni della pista, assenza di copertura sul palo, dinamica specifica dell'incidente).
Nel corso dell'istruttoria è emerso che il palo metallico oggetto dell'impatto fosse privo di qualsivoglia forma di copertura protettiva. Pur non essendo posto direttamente lungo la traiettoria della pista, bensì sul bordo della stessa, il gestore avrebbe comunque dovuto apporre adeguate protezioni, così da salvaguardare gli utenti ai sensi dell'art. 3 della l. n. 363/2003. Trattasi, infatti, di palo che afferisce alla pista o che, comunque, ne costituisce una pertinenza, essendo volto a segnalare la fine della pista e ad imporre l'obbligo di fermarsi.
Per tale ragione è chiamata a rispondere per i danni patiti da CP
parte attrice.
3. Sul concorso di colpa del sig. Pt_1
Ci si deve domandare se il sig. abbia in qualche modo concorso a Pt_1
cagionare l'incidente e se, quindi, il risarcimento a lui riconosciuto per i danni pagina 8 di 18 patiti vada diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze, che ne sono derivate ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c..
L'art. 1227, co. 1 c.c. impone all'autorità giudiziaria di effettuare un giudizio di imputazione causale del danno, così da verificare se il danneggiato abbia concorso in qualche misura a causare l'evento dannoso ai sensi dell'art. 41
c.p..
Orbene, nel caso di specie, il sig. a causa dell'impatto con il palo Pt_1
metallico posto a fine pista, ha riportato una grave frattura al braccio destro.
Considerate le specifiche condizioni spazio-temporali presenti al momento dell'incidente (meteo, luminosità, tratto finale rettilineo e pianeggiante, cartello con indicazione di fermarsi), deve ritenersi che la velocità, con cui stava andando parte attrice, fosse inadeguata a quel tratto di pista ai sensi dell'art. 9 l. n. 363/2003. Il sig. avrebbe, infatti, dovuto ridurre Pt_1
progressivamente la velocità dello slittino, fino a fermarsi, essendo il cartello con indicazione “stop” perfettamente visibile anche a distanza.
Peraltro, lo stesso aveva già effettuato una prima discesa, essendo, pertanto, consapevole della struttura della pista e della presenza di cunette.
Al riguardo si ritiene che la sussistenza di cunette e/o avvallamenti sia fisiologica e connaturata a percorsi innevati di montagna. Pur avendo il gatto delle nevi battuto la pista prima dell'apertura serale, l'incidente è avvenuto tra le 20:00 e le 21:00, ossia dopo circa 2/3 ore dalla riapertura. Essendoci quella sera un'affluenza intensa di utenti, il continuo passaggio di slittini e la necessità di frenare (in particolare a fine pista) e/o rallentare in curva ne hanno provocato la formazione.
Si evidenzia al riguardo che è compito di chi si appresta a scendere da una montagna su una slitta, cioè su un mezzo che scivola velocemente in discesa sulla neve, osservare attentamente quale sia la conformazione/caratteristiche della pista, così da regolarne la velocità.
Di conseguenza, il sig. non solo avrebbe dovuto prevedere le cunette Pt_1
(avendo peraltro già percorso la pista quella sera), ma avrebbe anche dovuto adeguare la velocità a tali specifiche condizioni della pista.
pagina 9 di 18 Ad avviso del teste brig. , chiamato a deporre da entrambe Testimone_5
le parti, le cunette erano presenti, ma “non potrei ora precisare la profondità della stesse;
comunque, sicuramente, non erano tali da richiedere un intervento di chiusura” (cfr. verbale audizione testi 27.10.2021).
Il fatto che vi fosse l'illuminazione artificiale non rileva, dal momento che quella sera la visibilità era più che sufficiente (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Per tali ragioni, deve essere riconosciuto un certo grado di corresponsabilità al sig. nella causazione dell'evento dannoso. Pt_1
Per quanto concerne, invece, la concreta riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che
“in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, c.c., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo
(previsto dall'art. 1226 c.c. e richiamato dall'art. 2056 c.c.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe” (cfr. Cass. civ. n. 1002/2010).
Nel corso dell'assunzione probatoria, non sono emersi elementi oggettivi che consentano di attribuire al gestore della pista o all'utente in slittino una percentuale differenziata di responsabilità; quindi, al sig. deve essere Pt_1
imputato un concorso di colpa del 50%.
4. Sui danni patrimoniali e non patrimoniali
4.1. Con riferimento specifico al danno patrimoniale fatto valere da parte attrice, si evidenzia quanto segue.
pagina 10 di 18 Per quanto concerne il danno emergente, si ritiene siano state sufficientemente allegate e provate le seguenti spese (cfr. doc. 10, 12 parte attrice):
- euro 17,80: fattura n. 040/17625 del 14.05.2018 / ticket ospedale (Rx braccio/spalla);
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 15468 del 21.02.2018 /
Comprensorio sanitario di CP
- euro 17,80: quietanza di pagamento n. 18764 del 02.03.2018 /
Comprensorio sanitario di CP
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 18661 del 02.03.2018 /
Comprensorio sanitario di CP
- euro 36,15: quietanza di pagamento n. 18/4180 del 26.03.2018 /
Comprensorio sanitario di CP
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 1/33754 del 20.04.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 36,15: quietanza di pagamento n. 18/15544 del 04.12.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 36,15: quietanza di pagamento n. 18/15543 del 04.12.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 30,90: quietanza di pagamento n. 1/57619 del 17.07.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 1/57510 del 17.07.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 1/57511 del 17.07.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 5,00: quietanza di pagamento n. 1/15560 del 04.12.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 15,00: quietanza di pagamento n. 1/87949 del 20.12.2018 /
Comprensorio sanitario di Merano;
- euro 22,00: scontrino farmacia 10.05.2018;
- euro 44,00: scontrino farmacia 13.06.2018;
- euro 502,00: visita e parere dott. . Per_4
pagina 11 di 18 Quanto alla voce di lucro cessante (perdita della retribuzione), si ritiene provato che il sig. a causa dell'incidente, non abbia potuto svolgere la Pt_1
propria attività lavorativa di sous chef presso l'Hotel Waldorf D. AH
NO & Co. KG dal giorno dell'incidente fino al 30.11.2018, giorno finale di riconoscimento della malattia (cfr. doc. 13, 14, e 15 di parte attrice).
In particolare, parte attrice ha svolto regolarmente tale attività lavorativa dal
22.03.2017 sino al 08.01.2018 (cfr. doc. 16, 17, 18 di parte attrice), percependo una retribuzione media netta pari a circa 1.835,37 euro.
Il datore di lavoro ha, inoltre, dichiarato che il contratto di lavoro sarebbe stato rinnovato, alle medesime condizioni, fino al 07.01.2019, qualora il sig. non si fosse infortunato (cfr. doc. 19 di parte attrice). Di conseguenza, Pt_1
per i mesi da marzo 2018 a novembre 2018 parte attrice, laddove avesse effettivamente lavorato, avrebbe percepito una retribuzione media netta complessiva pari a circa 16.518,33 euro.
Durante la malattia il sig. ha percepito dall' una somma pari ad Pt_1 CP_2
euro 9.719,72, a titolo di indennità per malattia, che andrà quindi decurtata.
Nulla gli è stato invece corrisposto dal proprio datore di lavoro, non essendo stato il contratto rinnovato. Il lucro cessante è pari, quindi, ad euro 6.798,61.
Di conseguenza, si ritiene che il danno patrimoniale subito dal sig. Pt_1
ammonti a euro 7.636,56, oltre a rivalutazione e ad interessi legali maturati fino alla data della presente sentenza. Sicché l'importo complessivo, tutto considerato, è pari ad euro 10.017,09.
Il danno patrimoniale subìto dall'attore va quindi riassunto come segue:
Fattura n. 040/17625 del 14.05.2018 euro 17,80
Quietanza n. 15468 del 21.02.2018 euro 15,00
Quietanza n. 18764 del 02.03.2018 euro 17,80
Quietanza n. 18661 del 02.03.2018 euro 15,00
Quietanza n. 18/4180 del 26.03.2018 euro 36,15
Quietanza n. 1/33754 del 20.04.2018 euro 15,00
Quietanza n. 18/15544 del 04.12.2018 euro 36,15
Quietanza n. 18/15543 del 04.12.2018 euro 36,15
pagina 12 di 18 Quietanza n. 1/57619 del 17.07.2018 euro 30,90
Quietanza n. 1/57510 del 17.07.2018 euro 15,00
Quietanza n. 1/57511 del 17.07.2018 euro 15,00
Quietanza n. 1/15560 del 04.12.2018 euro 5,00
Quietanza n. 1/87949 del 20.12.2018 euro 15,00
farmacia 10.05.2018 euro 22,00 Parte_2
farmacia 13.06.2018 euro 44,00 Parte_2
Visita e parere dott. euro 502,00 Per_4
Lucro cessante per mancato euro 6.798,61 pagamento della retribuzione
Totale euro 7.636,56
Rivalutazione da 03.02.2018 al euro 1.473,86
14.04.2025
Interessi legali euro 906,67
Totale complessivo euro 10.017,09
4.2. Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, si ritiene di far proprie le determinazioni del CTU, in quanto adeguatamente motivate, nonché prive di vizi logici e metodologici. Peraltro, si evidenzia che le osservazioni/rilievi critici formulati da parte attrice sono stati adeguatamente presi in considerazione e disattesi.
In particolare, risulta accertato che il sig. a causa dell'infortunio, Pt_1
abbia subito:
- un'invalidità temporanea pari a:
• 7 giorni al 100%;
• 40 giorni al 75%;
• 90 giorni al 50%;
• 90 giorni al 25%
a cui si aggiunge una sofferenza soggettiva interiore di grado “elevato- medio” per i primi 47 giorni (per il periodo di danno biologico temporaneo assoluto e al 75%); di grado “medio” per i successivi 90 giorni e, infine, di grado “medio-lieve” per gli ultimi 90 giorni;
pagina 13 di 18 - una invalidità permanente pari al 15 % consistente in “menomazioni permanenti, sul versante anatomico, consistono nei postumi di frattura pluriframmentaria omerale destra, nella permanenza dei mezzi di sintesi omerali nonché nell'esito cicatriziale. Sul versante funzionale gli esiti sono rappresentati dalla pregressa lesione assonotmesica (parziale lesione assonale del nervo) del nervo radiale clinicamente caratterizzata dal deficit sensitivo quale descritto nella obiettività” (cfr. pag. 7 della relazione peritale del 02.05.2022). Quanto alla sofferenza soggettiva interiore, è stato riscontrato un grado “lieve” (cfr. pag. 9 relazione peritale del 02.05.2022).
Non sussistano, invece, i presupposti per il riconoscimento di una personalizzazione, così come richiesta da parte attrice, avendo il sig. a Pt_1
fine 2018 ricominciato a lavorare regolarmente e non essendo stati rilevati ulteriori ambiti di pregiudizio che “vadano ad incidere nelle complessive abitudini di vita del soggetto, sia essa lavorativa che ricreazionale” (cfr. pag.
8 della relazione peritale).
4.3. Ai fini del quantum debeatursi ritiene di conformarsi all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che applica, ai sensi dell'art. 1226
c.c., le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024 (in vigore al momento della presente decisione) sulla base degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. n. 7897/2024; 10579/2021; n. 33770/2019).
a) Invalidità temporanea
Per quanto concerne l'invalidità temporanea viene riconosciuto un valore monetario giornaliero di euro 125 per i primi 47 giorni, di euro 115 per i successivi 90 giorni e, infine, di euro 105 per gli ultimi 90 giorni.
Secondo la Tabella di Milano il valore monetario giornaliero medio è pari ad euro 115,00: euro 84,00 per il danno biologico/dinamico relazionale ed euro
31,00 per la sofferenza soggettiva interiore. Considerato però che, nel caso di specie, durante i primi 47 giorni è stata riscontrata una sofferenza medio- elevata, durante i successivi 90 giorni media e, infine, durante gli ultimi 90 giorni una sofferenza medio-lieve, si reputa necessario discostarsi dal valore medio pari ad euro 31 previsto per la sofferenza soggettiva interiore (per i 47
pagina 14 di 18 giorni di sofferenza elevata euro 41 e per i 90 giorni finali di sofferenza medio-lieve euro 21).
• 7 giorni al 100% euro 875
• 40 giorni al 75% euro 3.750
• 90 giorni al 50% euro 5.175
• 90 giorni al 25% euro 2.362,5
Complessivi euro 12.160,5
Devalutazione dal 14.04.2025 al euro 1.967,29
03.02.2018 (data incidente)
Complessivi euro 10.193,21
Rivalutazione dal 03.02.2018 al euro 1.967,29
14.04.2025
Interessi legali dal 03.02.2018 al euro 1.210,19
14.04.2025
Complessivamente: euro 13.370,69
b) Invalidità permanente
E' stata accertata un'invalidità permanente complessiva pari al 15 %, con sofferenza interiore lieve. Alla luce delle Tabelle di Milano 2024 si liquida l'importo seguente:
• 15 % invalidità permanente Si compone di due voci:
• età del danneggiato 25 anni 1) danno biologico/dinamico- al momento dell'infortunio relazionale
2) sofferenza soggettiva interiore
- danno biologico/dinamico- euro 42.392 relazionale
- sofferenza soggettiva euro 10.000 interiore
Complessivi euro 52.392
Devalutazione dal 14.04.2025 al euro 8.029,60
18.09.2018 (ultimo giorno di pagina 15 di 18 invalidità temporanea)
Complessivi euro 44.362,40
Rivalutazione dal 18.09.2018 al euro 8.029,59
14.04.2025
Interessi legali dal 18.09.2018 al euro 5.124,46
14.04.2025
Complessivamente euro 57.516,45
Di conseguenza, il danno non patrimoniale patito dal sig. al Pt_1
14.04.2025 ammonta complessivamente ad euro:
• Invalidità temporeanea euro 13.370,69
• Invalidità permanente euro 57.516,45
Danno non patrimoniale euro 70.887,14 complessivo
4.4. I danni patrimoniali e non patrimoniali, così come riconosciuti in precedenza andranno ridotti del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo il sig. concorso a cagionare il danno. Pertanto, a parte attrice andranno Pt_1
riconosciuti complessivamente euro 40.452,115.
• Danno non patrimoniale euro 70.887,14
• Danno patrimoniale euro 10.017,09
Complessivamente euro 80.904,23
Riduzione del 50 % euro 40.452,115
Complessivamente dovuti euro 40.452,115
5. Sulla liquidazione delle spese di lite e di CTU
Va constatato che il giudice in data 22/02/2024 aveva formulato alle parti una proposta conciliativa – accettata dalla parte convenuta e non accettata
(peraltro senza motivazione) dalla parte attrice – il cui importo era superiore a quello ora riconosciuto con la presente sentenza. Ne consegue che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 91 comma primo cpc, la parte attrice deve essere condannata “al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”.
pagina 16 di 18 In applicazione di detto principio, le spese concernenti le fasi di studio, introduttiva e di trattazione / istruttoria vanno poste a carico di parte convenuta in base al principio di soccombenza e quelle relative alla fase decisoria a parte attrice secondo il principio di causalità.
Le dette spese vanno liquidate come da dispositivo, seguendo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 147/2022), per le cause di valore - scaglione € 26.000,1 - 52.000. In particolare, tenuto conto della natura e della difficoltà dell'affare oggetto di causa, nonché della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 del D.M. 55/2014), si ritiene di liquidare il compenso professionale secondo i parametri medi come segue:
- alla parte attrice vanno riconosciuti i compensi professionali per l'importo di euro 1.701,00 per la fase di studio, di euro 1.204,00 per la fase introduttiva, di euro 1.806,00 per la fase istruttoria, nonché la somma di euro 939,67 per anticipazioni (euro 759,00 contributo unificato, euro 27 marca da bollo, euro 10,80 notifica atto di citazione, euro 142,37 notifica intimazione testi, euro 0,50 verbale polizia), oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- alla parte convenuta va riconosciuto il compenso professionale per la fase decisionale pari ad euro 2.905,00, oltre a spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa in euro 580,00, oltre IVA
(decreto del 22.09.2022, depositato in data 26.09.2022), vanno poste a definitivo carico di parte convenuta che pertanto va condannata a rifondere alla parte attrice le spese da quest'ultima anticipate al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunziando:
1) accerta e dichiara la responsabilità civile di Controparte_1
nella misura del 50 % per i danni patiti da , a
[...] Parte_1 causa dell'incidente occorso in data 03.02.2018;
pagina 17 di 18 2) per l'effetto condanna a pagare a Controparte_1
l'importo di euro 40.452,115, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna a pagare a Controparte_1 [...]
a titolo di spese processuali la somma di euro 4.711,00 per Parte_1
compensi professionali, nonché euro 939,67 per spese anticipate, oltre a spese generali nella misura del 15% sul compenso professionale, e oltre a
I.V.A. e C.P.A. sulle poste soggette come per legge;
4) condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
a titolo di spese processuali la somma di euro 2.905,00, per compenso
[...]
professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, e oltre a I.V.A. e
C.P.A. sulle poste soggette come per legge;
5) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e condanna Controparte_1 [...]
a rifondere a le spese di CTU di CP Parte_1
quest'ultimo anticipate.
Così deciso in Bolzano, 14.04.2025 Il Giudice
Simon Tschager
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