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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/08/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2930/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRINO FRANCESCA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FRINO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Casciana Terme Lari (PI) il 07/09/2014 dalla cui unione nasceva il figlio in data 07/07/2018 ad Hackney (Regno Unito). Le parti Controparte_2 allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
1 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, visti i documenti prodotti anche ad integrazione– riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputa le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. , che C.F._1 Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio a Casciana Terme Lari (PI) il 07/09/2014, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Casciana Terme Lari (PI) al n°15, Parte I, dell'anno 2014;
2) DISPONE che il figlio minore sia affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la casa familiare;
3) DISPONE che il figlio rimanga, tendenzialmente, uguali periodi con l'uno e l'altro genitore, come segue: 1 settimana il figlio rimane con la madre il lunedì e il martedì con pernotto, lo prenderà a scuola e lo riaccompagnerà a scuola la mattina successiva, rimane con il padre il mercoledì e il giovedì con pernotto, lo prende all'uscita di scuola e lo riaccompagna a scuola la mattina successiva, quindi la madre lo prende a scuola il venerdì pomeriggio e lo
2 riaccompagna a scuola il lunedì mattina;
2 settimana il figlio rimane con il padre il lunedì e il martedì con pernotto, lo prende a scuola e lo riaccompagna a scuola la mattina successiva, con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì mattina che lo riaccompagna a scuola, quindi il padre lo prende a scuola il venerdì pomeriggio e lo riaccompagna a scuola il lunedì mattina;
così a seguire. Per quanto riguarda le maggiori festività, il minore le trascorre con ciascun genitore alternate, e nel periodo estivo, trascorre con ciascun genitore quindici giorni anche consecutivi.
4) DISPONE che ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento del figlio per capi- toli di spesa così attribuiti: il padre/la madre assume l'onere di provvedere integralmente, a tutte le spese legate alla convivenza con lui/lei nonché agli oneri legati all'istruzione quale il materiale scolastico di cancelleria, abbigliamento, parrucchiere, attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), ricarica del cellulare, spese di trasporto urbano, medicinali da banco e tutto ciò che non rientra nelle spese extra mantenimento diretto come sotto specificate.
5) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio rimangano a carico dei genitori al 50% ciascuno, precisate come segue. SPESE EXTRA MANTENIMENTO DIRETTO, per le quali non è richiesto il con-senso dell'altro genitore Uscite didattiche, anche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, tasse scolastiche, libri scolastici, pre-scuola, doposcuola, mensa, ticket, medicinali non da banco, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di trasporto extraurbano (tessera autobus ed altro), spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per università, ripetizioni;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), conseguimento della patente presso autoscuola, cicli di psicoterapia o logopedia. Tutte le spese extra assegno, sub-ordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. I genitori potranno effettuare compensazioni tra loro, produrranno l'uno all'altro le ricevute di spese ed il rimborso al genitore che se ne è fatto carico avverrà tramite bonifico. SPESE EXTRA MANTENIMENTO DIRETTO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: A) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
frequenza del conservato-rio o scuole formative;
spese per iscrizione o approvvigionamento per lo sport;
master e specializzazioni post-universitari; viaggi di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle
3 lingue straniere. B) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); C) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
D) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Il genitore che intenda fare una spesa straordinaria subordinata al consenso deve comunicarlo all'altro e l'altro dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per scritto, entro quindici giorni dalla data di ricezione della ri-chiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Comunque, ogni spesa straordinaria dovrà essere concordata ove superiore ad € 150,00 cadauna, le ricevute di spese cui faranno riferimento al CF ove necessario.
6) DISPONE che gli assegni familiari, bonus per i figli, ed assegno unico siano percepiti da entrambi i genitori al 50% ciascuno, e che le spese straordinarie per il figlio siano portate in detrazione al 50% ciascuno;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- il IG. si è impegnato a trasferire alla IG.ra la sua quota della casa coniugale, Pt_1 CP_1 quest'ultima a fronte del trasferimento, si è impegnata ad accollarsi, interamente, la rata del mutuo;
- la IG.ra si è impegnata a presentare domanda di accollo liberatorio alla Banca CP_1 creditrice quando vi saranno le condizioni economiche,
- il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio a cura e spese della IG.ra ; CP_1
- al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti hanno dichiarato che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74, della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione;
- poiché i rapporti tra i coniugi sono civili e collaborativi, il IG. rimane nella casa Pt_1 familiare fin tanto che non avrà trovato una collocazione alternativa in affitto, impegnandosi al contempo assiduamente nella ricerca della stessa;
- nelle more della ricerca di un'abitazione, il Sig. contribuisce alle ordinarie spese di Pt_1 gestione della casa coniugale;
4 - il conto corrente cointestato presso la Banca Credit Agricole agenzia di Pontedera verrà mantenuto e la somma che sarà disponibile alla data della sentenza di omologa verrà equamente divisa tra i coniugi;
7) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
8) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Casciana Terme Lari (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Casciana Terme Lari (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa, nella camera di conIGlio il 18/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2930/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRINO FRANCESCA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FRINO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Casciana Terme Lari (PI) il 07/09/2014 dalla cui unione nasceva il figlio in data 07/07/2018 ad Hackney (Regno Unito). Le parti Controparte_2 allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
1 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, visti i documenti prodotti anche ad integrazione– riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputa le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. , che C.F._1 Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio a Casciana Terme Lari (PI) il 07/09/2014, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Casciana Terme Lari (PI) al n°15, Parte I, dell'anno 2014;
2) DISPONE che il figlio minore sia affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la casa familiare;
3) DISPONE che il figlio rimanga, tendenzialmente, uguali periodi con l'uno e l'altro genitore, come segue: 1 settimana il figlio rimane con la madre il lunedì e il martedì con pernotto, lo prenderà a scuola e lo riaccompagnerà a scuola la mattina successiva, rimane con il padre il mercoledì e il giovedì con pernotto, lo prende all'uscita di scuola e lo riaccompagna a scuola la mattina successiva, quindi la madre lo prende a scuola il venerdì pomeriggio e lo
2 riaccompagna a scuola il lunedì mattina;
2 settimana il figlio rimane con il padre il lunedì e il martedì con pernotto, lo prende a scuola e lo riaccompagna a scuola la mattina successiva, con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì mattina che lo riaccompagna a scuola, quindi il padre lo prende a scuola il venerdì pomeriggio e lo riaccompagna a scuola il lunedì mattina;
così a seguire. Per quanto riguarda le maggiori festività, il minore le trascorre con ciascun genitore alternate, e nel periodo estivo, trascorre con ciascun genitore quindici giorni anche consecutivi.
4) DISPONE che ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento del figlio per capi- toli di spesa così attribuiti: il padre/la madre assume l'onere di provvedere integralmente, a tutte le spese legate alla convivenza con lui/lei nonché agli oneri legati all'istruzione quale il materiale scolastico di cancelleria, abbigliamento, parrucchiere, attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), ricarica del cellulare, spese di trasporto urbano, medicinali da banco e tutto ciò che non rientra nelle spese extra mantenimento diretto come sotto specificate.
5) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio rimangano a carico dei genitori al 50% ciascuno, precisate come segue. SPESE EXTRA MANTENIMENTO DIRETTO, per le quali non è richiesto il con-senso dell'altro genitore Uscite didattiche, anche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, tasse scolastiche, libri scolastici, pre-scuola, doposcuola, mensa, ticket, medicinali non da banco, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di trasporto extraurbano (tessera autobus ed altro), spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per università, ripetizioni;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), conseguimento della patente presso autoscuola, cicli di psicoterapia o logopedia. Tutte le spese extra assegno, sub-ordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. I genitori potranno effettuare compensazioni tra loro, produrranno l'uno all'altro le ricevute di spese ed il rimborso al genitore che se ne è fatto carico avverrà tramite bonifico. SPESE EXTRA MANTENIMENTO DIRETTO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: A) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
frequenza del conservato-rio o scuole formative;
spese per iscrizione o approvvigionamento per lo sport;
master e specializzazioni post-universitari; viaggi di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle
3 lingue straniere. B) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); C) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
D) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Il genitore che intenda fare una spesa straordinaria subordinata al consenso deve comunicarlo all'altro e l'altro dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per scritto, entro quindici giorni dalla data di ricezione della ri-chiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Comunque, ogni spesa straordinaria dovrà essere concordata ove superiore ad € 150,00 cadauna, le ricevute di spese cui faranno riferimento al CF ove necessario.
6) DISPONE che gli assegni familiari, bonus per i figli, ed assegno unico siano percepiti da entrambi i genitori al 50% ciascuno, e che le spese straordinarie per il figlio siano portate in detrazione al 50% ciascuno;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- il IG. si è impegnato a trasferire alla IG.ra la sua quota della casa coniugale, Pt_1 CP_1 quest'ultima a fronte del trasferimento, si è impegnata ad accollarsi, interamente, la rata del mutuo;
- la IG.ra si è impegnata a presentare domanda di accollo liberatorio alla Banca CP_1 creditrice quando vi saranno le condizioni economiche,
- il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio a cura e spese della IG.ra ; CP_1
- al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti hanno dichiarato che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74, della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione;
- poiché i rapporti tra i coniugi sono civili e collaborativi, il IG. rimane nella casa Pt_1 familiare fin tanto che non avrà trovato una collocazione alternativa in affitto, impegnandosi al contempo assiduamente nella ricerca della stessa;
- nelle more della ricerca di un'abitazione, il Sig. contribuisce alle ordinarie spese di Pt_1 gestione della casa coniugale;
4 - il conto corrente cointestato presso la Banca Credit Agricole agenzia di Pontedera verrà mantenuto e la somma che sarà disponibile alla data della sentenza di omologa verrà equamente divisa tra i coniugi;
7) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
8) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Casciana Terme Lari (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Casciana Terme Lari (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa, nella camera di conIGlio il 18/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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