Articolo 108 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 107Articolo 109
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15 maggio 1971
Art. 108.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 5551 e 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971