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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2734 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. Parte_1
44, nello studio dell'Avv. JACOPO ARCANGELI e dell'Avv. LORENZA ARCANGELI che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di CP_1
Roma, via Cesare Beccaria, 29 rappresentata e difesa dell'Avv. EUTIZI CINZIA in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 11.12.2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento delle provvidenze della cecità assoluta, di cui alla L.382/70 e 588/88, con decorrenza dal giorno 12.12.2023 (data della domanda amministrativa) essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto a seguito di visita medico legale del 3.4.2024, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio CP_1 favore dei ratei maturati, oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto alle CP_1 prestazioni per cecità assoluta, liquidate con TE08 del 07.01.2025 e di aver provveduto al TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
pagamento della prima rata delle suddette prestazioni, unitamente agli arretrati (€ 17.814,05 - periodo 01.01.2024/31.01.2025) in data 3 febbraio 2025.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha precisato che ha ricevuto il pagamento dell'intera somma Parte_1 oggetto di domanda, associandosi alla richiesta di di declaratoria della cessazione della CP_1 materia del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n.35756 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto nel febbraio 2025, mentre il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio è stato notificato il 23.12.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206) ed aumentati del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit.
Tali spese devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi euro 2.251,95, di cui euro 1.958,25 per compensi ed
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
euro 293,7 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2734 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. Parte_1
44, nello studio dell'Avv. JACOPO ARCANGELI e dell'Avv. LORENZA ARCANGELI che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di CP_1
Roma, via Cesare Beccaria, 29 rappresentata e difesa dell'Avv. EUTIZI CINZIA in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 11.12.2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento delle provvidenze della cecità assoluta, di cui alla L.382/70 e 588/88, con decorrenza dal giorno 12.12.2023 (data della domanda amministrativa) essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto a seguito di visita medico legale del 3.4.2024, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio CP_1 favore dei ratei maturati, oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto alle CP_1 prestazioni per cecità assoluta, liquidate con TE08 del 07.01.2025 e di aver provveduto al TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
pagamento della prima rata delle suddette prestazioni, unitamente agli arretrati (€ 17.814,05 - periodo 01.01.2024/31.01.2025) in data 3 febbraio 2025.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha precisato che ha ricevuto il pagamento dell'intera somma Parte_1 oggetto di domanda, associandosi alla richiesta di di declaratoria della cessazione della CP_1 materia del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n.35756 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto nel febbraio 2025, mentre il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio è stato notificato il 23.12.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206) ed aumentati del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit.
Tali spese devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi euro 2.251,95, di cui euro 1.958,25 per compensi ed
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
euro 293,7 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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