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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2022
Udienza “cartolare” del 13.1.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di parte appellante di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1096/2022 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Lucca n. 608/21, depositata in cancelleria in data 22.9.2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa nel presente procedimento Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Santinelli (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Bagni di Lucca (LU), frazione Fornoli, via Papa Giovanni XXIII n. 66, come da mandato depositato nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore con sede in Lucca, Piazza Napoleone n. 1 (c.f.: ); P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis accogliere, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza qui impugnata (sentenza n. 608/21, emessa dal Giudice di Pace di Lucca nel procedimento rubricato al
n. 1498/2021 R.G. in data 16.9.2021, depositata in Cancelleria il 22.9.2021 e mai notificata) dichiarare nullo e/o illegittimo il Verbale di Contestazione Reg. Gen. n. 08/2021 Prot. CDG-
0221316–Int., elevato da in data Controparte_2
12.04.2021. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”; Per l'appellata : nessuno ha concluso. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO si rivolgeva al Giudice di Pace di Lucca per ottenere l'annullamento del verbale di Parte_1
contestazione reg. gen. n. 08/2021 Prot. CDG-0221316–Int., elevato da
[...]
in data 12.4.2021, per la violazione dell'art. 31, Controparte_3
comma 1,2, e 3, per mancata manutenzione della ripa sopra SS12 km 45+100, e le veniva comminata sanzione amministrativa di €. 175,00, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
Lamentava l'illegittimità e la genericità della contestazione ed evidenziava di aver posto in essere ogni necessaria attività manutentiva della ripa di propria competenza avendo dato incarico a una ditta forestale specializzata, previa comunicazione agli Enti preposti tra cui anche CP_4
La , costituendosi in giudizio e allegando le controdeduzioni dell'Organo Controparte_1
Accertatore ( , contestava quanto dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_4
Con la sentenza n. 608/21, pronunciata in data 16.9.2021 e depositata in Cancelleria in data
22.9.2021, il Giudice di Pace di Lucca rigettava il ricorso e determinava la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale, sostenendo che la violazione era fondata.
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censurava la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 200 C.d.s. perché il Giudice di prime cure, dopo aver accertato che nel verbale di contestazione mancava il motivo per cui non vi era stata immediata contestazione della violazione, non dichiarava la nullità del verbale.
Con il secondo motivo, contestava la sentenza per mancato esame della doglianza presentata in primo grado relativa alla indeterminatezza/genericità del verbale oggetto di impugnazione.
Con il terzo motivo di impugnazione, sosteneva che la sentenza era illogica per errata valutazione della fattispecie oggetto dell'accertamento.
Infine, con il quarto, contestava nel merito le conclusioni del Giudice di pace poiché raggiunte senza tener conto delle eccezioni sollevate dalla in primo grado e poiché basate sull'errato Pt_1
presupposto secondo cui la stessa non aveva provveduto alla manutenzione della ripa di sua competenza poiché aveva effettuato il (solo) taglio delle piante.
Parte appellata non si costituiva, e la causa veniva istruita con produzioni documentali e con la
C.T.U. del geologo Persona_1
All'udienza del 21.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con modalità “cartolari”, concedendo termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE In ragione del principio processuale “della ragione più liquida”, va esaminata ed accolta la questione relativa all'erroneità dei presupposti su cui si è basata la sentenza impugnata, la cui fondatezza assorbe tutte le altre censure.
La causa, infatti, può essere risolta sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio…” (ex multis, Cass. 26214/2022).
Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso sostenendo che la non aveva provveduto alla Pt_1
manutenzione della ripa di sua competenza anche perché “dalla fattura prodotta in atti risulta che i lavori eseguiti avevano ad oggetto il taglio di piante e non lavori di manutenzione”.
In realtà, il luogo in cui si è verificata la frana è un terreno boschivo nel quale, come risulta dalla
C.T.U., l'appellante ha eseguito correttamente nell'aprile 2019 l'attività di manutenzione della porzione di terreno immediatamente prospicente la S.S. 12 (attività programmata e richiesta in data
30.1.2019 conformemente alla legge regionale n. 39/2000 e al regolamento forestale), dando incarico ad una cooperativa forestale a ciò specializzata di procedere al taglio autorizzato che non prevedeva asportazione dell'apparato radicale.
Inoltre, come emerso dalla C.T.U., le cause che hanno determinato l'evento franoso sono riconducibili a fattori diversi dalla manutenzione o dal difetto di manutenzione del terreno boschivo e, precisamente, alla situazione geologico - strutturale dell'area associata ad un fenomeno meteorologico caratterizzato da intense precipitazioni piovose delle ventiquattro ore precedenti all'evento (pp.
8-10 dell'elaborato peritale).
E' stata infatti riscontrata la presenza di una faglia immediatamente a monte della zona di distacco della frana e di estese coperture detritiche poste al di sopra del substrato roccioso che rappresentano fattori predisponenti all'innesco di fenomeni franosi;
queste, unitamente al picco di precipitazioni piovose riscontrato nelle ore antecedenti il 24.1.2021, sono state le cause dell'evento franoso.
Di conseguenza, difetta il nesso causale tra la condotta omissiva di mancata manutenzione delle ripe e lo scoscendimento di detriti e fango sulla carreggiata stradale.
Conclusioni e spese
Per quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto come pure la domanda avanzata da Pt_1
in primo grado;
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate tenuto conto del
[...]
mancato espletamento di attività istruttoria in primo grado, seguono la soccombenza, e sono liquidate per la fase dinanzi al giudice di pace in €. 278,00 oltre accessori di legge per lo scaglione fino ad €. 1100,00 nei valori medi, tranne la fase istruttoria non svolta, ed in €. 662,00 per questa fase, nei valori medi per lo stesso scaglione, compresa la fase istruttoria effettivamente svolta, per un totale di €. 940,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in contumacia dell'appellata , definitivamente decidendo, Controparte_1 in accoglimento dell'appello, riforma totalmente la sentenza del Giudice di pace e, per l'effetto, accoglie la domanda avanzata da in primo grado e annulla il verbale di contestazione Parte_1
reg. gen. n. 08/2021 Prot. CDG-0221316–Int., elevato da Controparte_2
in data 12.4.2021;
[...]
condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in €.
940,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Pone le spese di C.T.U. a carico definitivo di parte appellata.
Il Giudice
Giacomo Lucente