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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/05/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8624/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8624/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALA PATRIZIA e dell'avv. LAVIA CESARE, elettivamente domiciliato in VIA PLINIO 63, MILANO presso i difensori avv. SALA PATRIZIA e avv. LAVIA CESARE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI 88 00122
ROMA presso il difensore avv. NERI GIOVANNI C.F. ) Parte_2 C.F._1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Brescia, contrariis reiecits:
1) Dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Parte_3
de quo;
2) Per l'effetto condannarlo solidalmente con in persona del suo legale Controparte_1 rapp. pro tempore, a rifondere all'attrice in persona Parte_1 del Procuratore pro tempore in via di rivalsa e/o surroga la complessiva somma di € 9.900,00
1 come accertato dal CTU oltre ad interessi e rivalutazione dal 17.09.2020 o quella somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa.
3) Con vittoria di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% L.P. ed accessori di Legge”.
Per d.d.: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- Nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio;
sempre in via principale, rigettare la domanda di accertamento poiché irritualmente proposta e comunque infondata, con condanna alle spese.
In via subordinata, limitare il risarcimento all'importo dovuto e quantificato dal perito della compagnia in sede di accertamento con compensazione delle spese di liti.
In via istruttoria, ci si oppone alle richieste prove testimoniali, poiché come espresso la compagnia non ha la legittimazione attiva per richiedere e provare un accertamento di responsabilità; per la stessa ragione ci si oppone alla richiesta di CTU che oltretutto non è un mezzo di prova”.
contumace. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vaudoise ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
richiedendone la condanna in via solidale al pagamento della somma di euro Parte_2
28.734,50, oltre interessi e rivalutazione, pari all'indennizzo versato dall'attrice alla propria assicurata RCI Finance s.a., con vittoria di spese di lite e previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data Parte_2
22.08.2020.
In particolare, l'attrice ha esposto che nella predetta data, alla guida del veicolo CP_2
SS KE tg. TI115408(CH), di cui era detentore in forza di contratto di leasing stipulato con la proprietaria RCI Finance s.a. e assicurato con mentre Parte_1 si trovava incolonnato con altri veicoli sull'autostrada A4 in località Brescia Est, è stato
2 tamponato dal veicolo Audi A3 tg. DX582CT, condotto dal proprietario e Parte_2
assicurato con Ha dedotto che in conseguenza dell'urto l'auto condotta Controparte_1
da ha a sua volta tamponato il veicolo fermo davanti a sé. CP_2
Avendo corrisposto alla propria assicurata l'indennità dovuta in forza della polizza stipulata per i danni arrecati al veicolo di proprietà della stessa, parte attrice ha pertanto chiesto che il danneggiante e la sua compagnia assicuratrice siano condannati solidalmente a rifonderle quanto pagato, ai sensi dell'art. 1916 c.c. si è costituita in giudizio, eccependo la mancanza di legittimazione ad Controparte_1 agire in capo all'attrice, carente di titolo per chiedere l'accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro, che in ogni caso non è stata debitamente Parte_2 provata da parte dell'attrice, non potendosi riconoscere efficacia probatoria al modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) sottoscritto dai conducenti. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di c.d. “tamponamento a catena”, l'attrice e la sua assicurata avrebbero dovuto seguire la procedura ordinaria di risarcimento prevista dal codice delle assicurazioni private. Ha infine contestato l'entità della somma erogata dall'attrice alla propria assicurata a titolo di indennità, in quanto ritenuta troppo elevata, considerato che il proprio perito di fiducia ha stimato il danno patito in euro 9.000,00 circa.
All'udienza del 1.12.2022, rilevata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto
[...]
ne è stata dichiarata la contumacia. Parte_2
La causa è stata istruita mediante lo svolgimento di prove orali nonché espletamento di c.t.u. estimativa, affidata all'ing. . Persona_1
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice, a fronte delle risultanze della c.t.u. espletata, ha ridotto l'importo richiesto a titolo risarcitorio ad euro 9.900,00.
All'esito dell'istruttoria la causa è stata rinviata all'udienza del 16.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1.1 Preliminarmente, rilevato che la parte convenuta con la memoria di replica ha chiesto lo stralcio della documentazione prodotta dall'attrice contestualmente al deposito della memoria
3 conclusionale, ritenuto che nel procedimento civile non è prevista la facoltà di stralcio dei documenti acquisiti al giudizio, si osserva come debba essere dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'attrice sub doc. 18 in quanto depositata nel giudizio dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, (potendosi osservare, in ogni caso, l'irrilevanza di tale produzione ai fini della decisione).
1.2 Ciò premesso, la domanda proposta dall'attrice, come ridotta in sede di precisazione delle conclusioni, risulta fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Come è noto, la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 c.c. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio vantato dal danneggiato-assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo corrispostogli, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato in favore del proprio contraente, così esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili a tale data nei confronti dell'assicurato per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione giuridica dell'altro (cfr., ex multis, Cass. n.
11457/2007).
Costituiscono, dunque, presupposti per l'accoglimento della domanda di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c.: l'esistenza di un credito risarcitorio dell'assicurato, sorto da un inadempimento o da un illecito aquiliano del quale un terzo debba rispondere;
l'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore; l'avvenuta manifestazione di volontà, da parte dell'assicuratore, di volersi surrogare nei diritti dell'assicurato verso il responsabile (c.d. denuntiatio).
Risulta opportuno precisare che per effetto della surroga “l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicurato delle indennità corrisposte in forza del contratto di assicurazione” (cfr. App. Roma, 7.02.2008 n. 500).
È altresì utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima d'un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex art. 1916 c.c. non solo nei
4 confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. di quello” (cfr.
Cass. n. 20740/2016), trovando così fondamento l'azione proposta da parte dell'odierna attrice, nei confronti sia del danneggiante che del suo assicuratore per la r.c.a.
Ciò premesso, per quanto concerne la sussistenza dei tre presupposti sopra richiamati, si osserva che l'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore del danneggiato risulta provato dalla documentazione prodotta da parte attrice sub doc. 8, mentre la denuntiatio nei confronti dell'assicuratore del danneggiante è stata effettuata con pec del 3.09.2021 (cfr. doc. 9 fasc. att.), il cui contenuto è stato parzialmente modificato, con riferimento all'entità dell'importo indennizzato alla propria assicurata, con successiva pec del 20.11.2021 (cfr. doc. 11 fasc. att.).
Per quanto riguarda l'accertamento dell'esistenza di un credito risarcitorio in capo all'assicurato in conseguenza del sinistro stradale del 22.08.2020 si osserva quanto segue.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta con riferimento alla mancanza di legittimazione attiva in capo all'attrice circa la richiesta di accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro. A tal Parte_2
riguardo è sufficiente osservare che, come detto, tale accertamento costituisce uno dei presupposti indefettibili per l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice ai sensi ex art. 1916 c.c., con la conseguenza che quest'ultima non può considerarsi priva di legittimazione sotto questo profilo.
Ciò posto, dovendosi dunque procedere all'accertamento della responsabilità del sinistro stradale per cui è causa, premesso che la vicenda in esame deve essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., alla luce del compendio probatorio in atti deve considerarsi provata la responsabilità del convenuto Parte_2
Parte attrice ha prodotto sub doc. 3 la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti, dalla quale emerge che il veicolo condotto da ha tamponato quello condotto da Parte_2 [...]
mentre procedevano nello stesso senso e nella stessa fila, implicando dunque l'esclusiva CP_2
responsabilità del primo in ordine alla determinazione del sinistro.
In relazione alla valenza processuale del modulo di contestazione amichevole di incidente deve rammentarsi che l'art. 143, comma 2 cod. ass. prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. In merito al profilo dell'opponibilità
5 di tale dichiarazione all'assicuratore, soggetto diverso dai conducenti che hanno firmato la dichiarazione, sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiarendo che il modulo
C.A.I. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria (Cass.
S.U. n. 10311/2006).
Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il giudizio debba essere uniforme e unitario per tutte le parti - danneggiato, responsabile e assicuratore - escludendo dunque che il modulo possa valere in modo differente tra questi, alla luce dell'art. 2733, comma 3 c.c., secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
L'art. 143, comma 2 cod. ass., dunque, attribuisce alla dichiarazione resa dai conducenti dei veicoli coinvolti dal sinistro sui moduli - forniti dall'assicurazione e approvati dall'IVASS - valore di presunzione probatoria della dinamica del sinistro da loro rappresentata e, quindi, denunciata alle imprese di assicurazioni, ponendo a carico dell'impresa di assicurazione l'onere di superare la relativa presunzione, provando una diversa dinamica del sinistro (in questo senso, da ultimo, cfr. Cass. n. 15431/2024: “la presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato”).
Deve tuttavia rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “la denuncia di sinistro stradale (…) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute;
se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette
6 dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997)”
(cfr. Cass. n. 22415/2017).
Nel caso in esame, il modulo di C.A.I. non risulta essere stato trasmesso all'assicurazione convenuta prima dell'instaurazione del presente giudizio, con la conseguenza che le dichiarazioni in esso contenute assumono valore meramente indiziario. La dinamica dell'incidente ivi descritta, tuttavia, deve considerarsi provata in considerazione del fatto che tali elementi indiziari sono stati confermati da quanto emerso dallo svolgimento delle prove orali.
In particolare, il teste conducente del veicolo tamponato, ha confermato che “il CP_2
giorno 22.08.2020 verso le ore 19.10 mentre ero alla guida della SS KE tg. TI 115408 (CH) proveniente da Venezia e diretto verso Milano, ho percorso detta autostrada incolonnato ad altri veicoli fermi a causa di un incidente […] l'auto da me condotta giunta all'altezza di Brescia est,
è stata tamponata dall' Audi A3 tg. DX582CT assicurata con condotta Controparte_1
e di proprietà del sig. che sopraggiungeva da tergo. Abbiamo poi compilato Parte_2
il modulo di constatazione amichevole. (..) l'auto da me condotta a seguito dell'urto inferto dalla
Audi A3 è stata sospinta contro un'auto antistante, condotta da , non ricordo la CP_3 marca dell'auto” (cfr. verbale udienza del 12.06.2023).
La descritta dinamica del sinistro risulta altresì confermata da quanto riferito dal teste
[...]
, il quale, sebbene abbia affermato di non poter confermare chi, tra e il CP_3 CP_2
convenuto abbia per primo causato il tamponamento (“[…] posso dire che Parte_2 ho visto l'Audi dietro alla SS ma non posso confermare chi per prima abbia causato il tamponamento […]”), ha tuttavia altresì riferito che “[…] la SS KE è stata tamponata dalla
Audi A3 TG. DX582CT […]”, nonché di “[…] aver ricevuto un'unica botta, non due […]”.
Relativamente a tale ultima circostanza, deve osservarsi come essa risulti compatibile unicamente con la dinamica del sinistro che vede l'origine del tamponamento causata dall'Audi A3 condotta dal convenuto, atteso che se, al contrario, la SS KE condotta da avesse prima CP_2 tamponato l'auto a sé antistante e successivamente fosse stata a sua volta tamponata dall'Audi A3 sopraggiunta, il veicolo condotto da avrebbe avvertito due “colpi” e non uno solo. CP_3
Quanto all'attendibilità dei testi escussi e alla loro indifferenza rispetto ai fatti di causa, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, non risultano in atti concreti elementi idonei a escluderne la credibilità, né sotto il profilo oggettivo, dovendosi rilevare la sostanziale coerenza tra le dichiarazioni rese dai testi quanto alle modalità del sinistro, né sotto il profilo
7 soggettivo, atteso che il teste mero utilizzatore del veicolo danneggiato in forza di CP_2
contratto di leasing stipulato con la proprietaria dello stesso RCI Finance s.a., non risulta avere alcun rapporto con quest'ultima, né risulta avere alcun interesse in relazione alla presente causa, non avendo patito alcun danno in conseguenza del sinistro;
né è stata sollevata ritualmente eccezione di incapacità dei testi.
Ciò osservato, deve altresì rilevarsi che nel corso del giudizio è stato ammesso l'interpello del convenuto conducente e proprietario del veicolo Audi A3, il quale, pur Parte_2
regolarmente citato, non si è presentato all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, risultando tale condotta valutabile ex artt. 232 e 116 c.p.c. e, dunque, potendo il giudice ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve dunque ritenersi provato che in data 22.08.2020, sull'autostrada A4 all'altezza dell'uscita di Brescia est, il veicolo Audi A3 di proprietà del convenuto e dallo stesso condotto ha tamponato l'auto SS KE condotta Parte_2 da che ha di conseguenza urtato l'auto ad essa antistante. CP_2
Può altresì osservarsi che anche il c.t.u. ing. ha confermato la compatibilità dei danni Per_1
alla vettura con la dinamica descritta in atti, ovvero “con gli effetti di un tamponamento subìto sulla parte posteriore ed uno conferito con la parte frontale” (cfr. relazione c.t.u., pag. 7).
Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve rilevarsi, in punto di diritto, che secondo pacifica giurisprudenza nella nozione di scontro delineata dall'art. 2054, comma 2, c.c. non rientra il caso del tamponamento, ossia dell'urto, anche parziale, subito da tergo da un veicolo ad opera di un altro veicolo che lo segue nella stessa direzione di marcia.
In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che investe quello che lo precede, derivante dalla violazione dell'art. 149 cod. strad. - a norma del quale, durante la marcia, il veicolo che segue deve mantenere una distanza di sicurezza che garantisca in ogni caso il suo tempestivo arresto, onde evitare la collisione con quello che precede - comporta che l'autore del tamponamento, al fine di superare siffatta presunzione, ha l'onere di provare che l'evento dannoso è stato determinato, in via esclusiva o concorrente, dal comportamento colposo del conducente del veicolo tamponato (cfr., ex multis, Cass. n.
6193/2014).
La collisione, dunque, pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza: non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 8 2054, co. 2, c.c., il conducente ha l'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Nel caso dei cd. tamponamenti a catena di veicoli in movimento, trova applicazione il comma 2 dell'art. 2054 c.c., con riguardo ai soli veicoli intermedi, con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante, fondata sul mancato rispetto della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita da essi la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna.
Nel caso, infine, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr., ex multis, Cass. 8487/15, da ultimo
Cass. n. 15923/2024).
Declinando i predetti principi al caso di specie, dal complessivo compendio probatorio non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere, anche accedendo ad un ragionamento presuntivo, che il conducente dell'Audi A3 abbia fatto il possibile per evitare il sinistro e che lo stesso sia stato determinato da cause a lui non imputabili, con la conseguenza che ne deve essere dichiarata la esclusiva responsabilità in ordine alla determinazione del sinistro verificatosi.
Accertata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c., risultano inconferenti le considerazioni svolte dall'assicurazione convenuta relativamente alla circostanza che l'attrice e la sua assicurata avrebbero dovuto utilizzare la procedura ordinaria di risarcimento, anziché quella di risarcimento diretto, in considerazione del fatto che il sinistro stradale ha determinato un c.d. “tamponamento a catena”.
2. Ciò posto, deve ora essere determinato il quantum dei danni oggetto della domanda di rivalsa proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 1916 c.c., in relazione al quale si osserva quanto segue. con atto di citazione ha chiesto la condanna in solido Parte_1
delle parti convenute alla rifusione dell'importo di euro 28.734,50, pari alla somma versata a titolo di indennità nei confronti della propria assicurata. Come già rilevato, in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha ridotto tale importo ad euro 9.900,00, alla luce delle risultanze dell'espletata c.t.u. estimativa.
9 In punto di diritto può osservarsi che, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1° co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato […] le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice - con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento (“può disporre”) - in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata” (così Cass. n. 10686/2023).
Con riferimento alla nozione di eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che essa ricorre “allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (cfr. Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010, Cass. n. 10196/2022), precisando che
“se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica «supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato» (Cass. n.
24718/2013, in motivazione, a pag. 5)” (cfr. Cass. n. 10686/2023).
Da ultimo, è stato altresì chiarito che “ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2° co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (cfr. Cass. n. 10686/2023).
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che il c.t.u. incaricato, rilevato che entrambe le perizie prodotte dalle parti hanno ritenuto che la riparazione del veicolo fosse antieconomica, ha confermato tale conclusione, sulla quale entrambi i c.t.p. hanno concordato, e che nemmeno è stata contestata dalle parti negli atti conclusivi.
10 Dovendosi dunque procedere alla liquidazione del risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell'art. 2058, comma 2 c.c., stante la ritenuta antieconomicità delle riparazioni, si osserva che il c.t.u. ha determinato il valore della vettura all'epoca del sinistro in euro 19.900,00, mentre il valore del relitto (che è stato rottamato e alienato) è stato stimato in euro 10.000,00. Ne consegue che i convenuti devono essere condannati, in via solidale, a rifondere parte attrice dell'importo di euro 9.900,00, pari alla differenza tra il valore del veicolo prima del verificarsi del sinistro e il valore del relitto a seguito dell'incidente.
Considerato che la surrogazione costituisce una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato nei confronti del responsabile, il cui credito risarcitorio è di valore e non può mutare la propria natura a seguito del subingresso, tale somma deve essere maggiorata sia degli interessi compensativi che della rivalutazione monetaria, maturati a decorrere dalla data del pagamento dell'indennizzo sino a quella della presente decisione. Gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma via via rivalutata annualmente, da tale data a quella della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 1712/1995).
Sulla somma così determinata saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo effettivo.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attrice e a carico solidale dei convenuti, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva espletata e della scarsa complessità delle questioni trattate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in euro 574,48 per spese e in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come provvisoriamente liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico solidale dei convenuti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda ex art. 1916 c.c. proposta dall'attrice, condanna
[...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di euro 9.900,00 oltre accessori Parte_1
come in motivazione;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro 574,48 per spese e in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come provvisoriamente liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Brescia, 2 maggio 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8624/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALA PATRIZIA e dell'avv. LAVIA CESARE, elettivamente domiciliato in VIA PLINIO 63, MILANO presso i difensori avv. SALA PATRIZIA e avv. LAVIA CESARE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI 88 00122
ROMA presso il difensore avv. NERI GIOVANNI C.F. ) Parte_2 C.F._1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Brescia, contrariis reiecits:
1) Dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Parte_3
de quo;
2) Per l'effetto condannarlo solidalmente con in persona del suo legale Controparte_1 rapp. pro tempore, a rifondere all'attrice in persona Parte_1 del Procuratore pro tempore in via di rivalsa e/o surroga la complessiva somma di € 9.900,00
1 come accertato dal CTU oltre ad interessi e rivalutazione dal 17.09.2020 o quella somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa.
3) Con vittoria di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% L.P. ed accessori di Legge”.
Per d.d.: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- Nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio;
sempre in via principale, rigettare la domanda di accertamento poiché irritualmente proposta e comunque infondata, con condanna alle spese.
In via subordinata, limitare il risarcimento all'importo dovuto e quantificato dal perito della compagnia in sede di accertamento con compensazione delle spese di liti.
In via istruttoria, ci si oppone alle richieste prove testimoniali, poiché come espresso la compagnia non ha la legittimazione attiva per richiedere e provare un accertamento di responsabilità; per la stessa ragione ci si oppone alla richiesta di CTU che oltretutto non è un mezzo di prova”.
contumace. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vaudoise ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
richiedendone la condanna in via solidale al pagamento della somma di euro Parte_2
28.734,50, oltre interessi e rivalutazione, pari all'indennizzo versato dall'attrice alla propria assicurata RCI Finance s.a., con vittoria di spese di lite e previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data Parte_2
22.08.2020.
In particolare, l'attrice ha esposto che nella predetta data, alla guida del veicolo CP_2
SS KE tg. TI115408(CH), di cui era detentore in forza di contratto di leasing stipulato con la proprietaria RCI Finance s.a. e assicurato con mentre Parte_1 si trovava incolonnato con altri veicoli sull'autostrada A4 in località Brescia Est, è stato
2 tamponato dal veicolo Audi A3 tg. DX582CT, condotto dal proprietario e Parte_2
assicurato con Ha dedotto che in conseguenza dell'urto l'auto condotta Controparte_1
da ha a sua volta tamponato il veicolo fermo davanti a sé. CP_2
Avendo corrisposto alla propria assicurata l'indennità dovuta in forza della polizza stipulata per i danni arrecati al veicolo di proprietà della stessa, parte attrice ha pertanto chiesto che il danneggiante e la sua compagnia assicuratrice siano condannati solidalmente a rifonderle quanto pagato, ai sensi dell'art. 1916 c.c. si è costituita in giudizio, eccependo la mancanza di legittimazione ad Controparte_1 agire in capo all'attrice, carente di titolo per chiedere l'accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro, che in ogni caso non è stata debitamente Parte_2 provata da parte dell'attrice, non potendosi riconoscere efficacia probatoria al modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) sottoscritto dai conducenti. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di c.d. “tamponamento a catena”, l'attrice e la sua assicurata avrebbero dovuto seguire la procedura ordinaria di risarcimento prevista dal codice delle assicurazioni private. Ha infine contestato l'entità della somma erogata dall'attrice alla propria assicurata a titolo di indennità, in quanto ritenuta troppo elevata, considerato che il proprio perito di fiducia ha stimato il danno patito in euro 9.000,00 circa.
All'udienza del 1.12.2022, rilevata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto
[...]
ne è stata dichiarata la contumacia. Parte_2
La causa è stata istruita mediante lo svolgimento di prove orali nonché espletamento di c.t.u. estimativa, affidata all'ing. . Persona_1
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice, a fronte delle risultanze della c.t.u. espletata, ha ridotto l'importo richiesto a titolo risarcitorio ad euro 9.900,00.
All'esito dell'istruttoria la causa è stata rinviata all'udienza del 16.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1.1 Preliminarmente, rilevato che la parte convenuta con la memoria di replica ha chiesto lo stralcio della documentazione prodotta dall'attrice contestualmente al deposito della memoria
3 conclusionale, ritenuto che nel procedimento civile non è prevista la facoltà di stralcio dei documenti acquisiti al giudizio, si osserva come debba essere dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'attrice sub doc. 18 in quanto depositata nel giudizio dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, (potendosi osservare, in ogni caso, l'irrilevanza di tale produzione ai fini della decisione).
1.2 Ciò premesso, la domanda proposta dall'attrice, come ridotta in sede di precisazione delle conclusioni, risulta fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Come è noto, la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 c.c. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio vantato dal danneggiato-assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo corrispostogli, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato in favore del proprio contraente, così esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili a tale data nei confronti dell'assicurato per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione giuridica dell'altro (cfr., ex multis, Cass. n.
11457/2007).
Costituiscono, dunque, presupposti per l'accoglimento della domanda di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c.: l'esistenza di un credito risarcitorio dell'assicurato, sorto da un inadempimento o da un illecito aquiliano del quale un terzo debba rispondere;
l'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore; l'avvenuta manifestazione di volontà, da parte dell'assicuratore, di volersi surrogare nei diritti dell'assicurato verso il responsabile (c.d. denuntiatio).
Risulta opportuno precisare che per effetto della surroga “l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicurato delle indennità corrisposte in forza del contratto di assicurazione” (cfr. App. Roma, 7.02.2008 n. 500).
È altresì utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima d'un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex art. 1916 c.c. non solo nei
4 confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. di quello” (cfr.
Cass. n. 20740/2016), trovando così fondamento l'azione proposta da parte dell'odierna attrice, nei confronti sia del danneggiante che del suo assicuratore per la r.c.a.
Ciò premesso, per quanto concerne la sussistenza dei tre presupposti sopra richiamati, si osserva che l'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore del danneggiato risulta provato dalla documentazione prodotta da parte attrice sub doc. 8, mentre la denuntiatio nei confronti dell'assicuratore del danneggiante è stata effettuata con pec del 3.09.2021 (cfr. doc. 9 fasc. att.), il cui contenuto è stato parzialmente modificato, con riferimento all'entità dell'importo indennizzato alla propria assicurata, con successiva pec del 20.11.2021 (cfr. doc. 11 fasc. att.).
Per quanto riguarda l'accertamento dell'esistenza di un credito risarcitorio in capo all'assicurato in conseguenza del sinistro stradale del 22.08.2020 si osserva quanto segue.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta con riferimento alla mancanza di legittimazione attiva in capo all'attrice circa la richiesta di accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro. A tal Parte_2
riguardo è sufficiente osservare che, come detto, tale accertamento costituisce uno dei presupposti indefettibili per l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice ai sensi ex art. 1916 c.c., con la conseguenza che quest'ultima non può considerarsi priva di legittimazione sotto questo profilo.
Ciò posto, dovendosi dunque procedere all'accertamento della responsabilità del sinistro stradale per cui è causa, premesso che la vicenda in esame deve essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., alla luce del compendio probatorio in atti deve considerarsi provata la responsabilità del convenuto Parte_2
Parte attrice ha prodotto sub doc. 3 la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti, dalla quale emerge che il veicolo condotto da ha tamponato quello condotto da Parte_2 [...]
mentre procedevano nello stesso senso e nella stessa fila, implicando dunque l'esclusiva CP_2
responsabilità del primo in ordine alla determinazione del sinistro.
In relazione alla valenza processuale del modulo di contestazione amichevole di incidente deve rammentarsi che l'art. 143, comma 2 cod. ass. prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. In merito al profilo dell'opponibilità
5 di tale dichiarazione all'assicuratore, soggetto diverso dai conducenti che hanno firmato la dichiarazione, sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiarendo che il modulo
C.A.I. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria (Cass.
S.U. n. 10311/2006).
Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il giudizio debba essere uniforme e unitario per tutte le parti - danneggiato, responsabile e assicuratore - escludendo dunque che il modulo possa valere in modo differente tra questi, alla luce dell'art. 2733, comma 3 c.c., secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
L'art. 143, comma 2 cod. ass., dunque, attribuisce alla dichiarazione resa dai conducenti dei veicoli coinvolti dal sinistro sui moduli - forniti dall'assicurazione e approvati dall'IVASS - valore di presunzione probatoria della dinamica del sinistro da loro rappresentata e, quindi, denunciata alle imprese di assicurazioni, ponendo a carico dell'impresa di assicurazione l'onere di superare la relativa presunzione, provando una diversa dinamica del sinistro (in questo senso, da ultimo, cfr. Cass. n. 15431/2024: “la presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato”).
Deve tuttavia rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “la denuncia di sinistro stradale (…) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute;
se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette
6 dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997)”
(cfr. Cass. n. 22415/2017).
Nel caso in esame, il modulo di C.A.I. non risulta essere stato trasmesso all'assicurazione convenuta prima dell'instaurazione del presente giudizio, con la conseguenza che le dichiarazioni in esso contenute assumono valore meramente indiziario. La dinamica dell'incidente ivi descritta, tuttavia, deve considerarsi provata in considerazione del fatto che tali elementi indiziari sono stati confermati da quanto emerso dallo svolgimento delle prove orali.
In particolare, il teste conducente del veicolo tamponato, ha confermato che “il CP_2
giorno 22.08.2020 verso le ore 19.10 mentre ero alla guida della SS KE tg. TI 115408 (CH) proveniente da Venezia e diretto verso Milano, ho percorso detta autostrada incolonnato ad altri veicoli fermi a causa di un incidente […] l'auto da me condotta giunta all'altezza di Brescia est,
è stata tamponata dall' Audi A3 tg. DX582CT assicurata con condotta Controparte_1
e di proprietà del sig. che sopraggiungeva da tergo. Abbiamo poi compilato Parte_2
il modulo di constatazione amichevole. (..) l'auto da me condotta a seguito dell'urto inferto dalla
Audi A3 è stata sospinta contro un'auto antistante, condotta da , non ricordo la CP_3 marca dell'auto” (cfr. verbale udienza del 12.06.2023).
La descritta dinamica del sinistro risulta altresì confermata da quanto riferito dal teste
[...]
, il quale, sebbene abbia affermato di non poter confermare chi, tra e il CP_3 CP_2
convenuto abbia per primo causato il tamponamento (“[…] posso dire che Parte_2 ho visto l'Audi dietro alla SS ma non posso confermare chi per prima abbia causato il tamponamento […]”), ha tuttavia altresì riferito che “[…] la SS KE è stata tamponata dalla
Audi A3 TG. DX582CT […]”, nonché di “[…] aver ricevuto un'unica botta, non due […]”.
Relativamente a tale ultima circostanza, deve osservarsi come essa risulti compatibile unicamente con la dinamica del sinistro che vede l'origine del tamponamento causata dall'Audi A3 condotta dal convenuto, atteso che se, al contrario, la SS KE condotta da avesse prima CP_2 tamponato l'auto a sé antistante e successivamente fosse stata a sua volta tamponata dall'Audi A3 sopraggiunta, il veicolo condotto da avrebbe avvertito due “colpi” e non uno solo. CP_3
Quanto all'attendibilità dei testi escussi e alla loro indifferenza rispetto ai fatti di causa, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, non risultano in atti concreti elementi idonei a escluderne la credibilità, né sotto il profilo oggettivo, dovendosi rilevare la sostanziale coerenza tra le dichiarazioni rese dai testi quanto alle modalità del sinistro, né sotto il profilo
7 soggettivo, atteso che il teste mero utilizzatore del veicolo danneggiato in forza di CP_2
contratto di leasing stipulato con la proprietaria dello stesso RCI Finance s.a., non risulta avere alcun rapporto con quest'ultima, né risulta avere alcun interesse in relazione alla presente causa, non avendo patito alcun danno in conseguenza del sinistro;
né è stata sollevata ritualmente eccezione di incapacità dei testi.
Ciò osservato, deve altresì rilevarsi che nel corso del giudizio è stato ammesso l'interpello del convenuto conducente e proprietario del veicolo Audi A3, il quale, pur Parte_2
regolarmente citato, non si è presentato all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, risultando tale condotta valutabile ex artt. 232 e 116 c.p.c. e, dunque, potendo il giudice ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve dunque ritenersi provato che in data 22.08.2020, sull'autostrada A4 all'altezza dell'uscita di Brescia est, il veicolo Audi A3 di proprietà del convenuto e dallo stesso condotto ha tamponato l'auto SS KE condotta Parte_2 da che ha di conseguenza urtato l'auto ad essa antistante. CP_2
Può altresì osservarsi che anche il c.t.u. ing. ha confermato la compatibilità dei danni Per_1
alla vettura con la dinamica descritta in atti, ovvero “con gli effetti di un tamponamento subìto sulla parte posteriore ed uno conferito con la parte frontale” (cfr. relazione c.t.u., pag. 7).
Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve rilevarsi, in punto di diritto, che secondo pacifica giurisprudenza nella nozione di scontro delineata dall'art. 2054, comma 2, c.c. non rientra il caso del tamponamento, ossia dell'urto, anche parziale, subito da tergo da un veicolo ad opera di un altro veicolo che lo segue nella stessa direzione di marcia.
In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che investe quello che lo precede, derivante dalla violazione dell'art. 149 cod. strad. - a norma del quale, durante la marcia, il veicolo che segue deve mantenere una distanza di sicurezza che garantisca in ogni caso il suo tempestivo arresto, onde evitare la collisione con quello che precede - comporta che l'autore del tamponamento, al fine di superare siffatta presunzione, ha l'onere di provare che l'evento dannoso è stato determinato, in via esclusiva o concorrente, dal comportamento colposo del conducente del veicolo tamponato (cfr., ex multis, Cass. n.
6193/2014).
La collisione, dunque, pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza: non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 8 2054, co. 2, c.c., il conducente ha l'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Nel caso dei cd. tamponamenti a catena di veicoli in movimento, trova applicazione il comma 2 dell'art. 2054 c.c., con riguardo ai soli veicoli intermedi, con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante, fondata sul mancato rispetto della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita da essi la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna.
Nel caso, infine, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr., ex multis, Cass. 8487/15, da ultimo
Cass. n. 15923/2024).
Declinando i predetti principi al caso di specie, dal complessivo compendio probatorio non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere, anche accedendo ad un ragionamento presuntivo, che il conducente dell'Audi A3 abbia fatto il possibile per evitare il sinistro e che lo stesso sia stato determinato da cause a lui non imputabili, con la conseguenza che ne deve essere dichiarata la esclusiva responsabilità in ordine alla determinazione del sinistro verificatosi.
Accertata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c., risultano inconferenti le considerazioni svolte dall'assicurazione convenuta relativamente alla circostanza che l'attrice e la sua assicurata avrebbero dovuto utilizzare la procedura ordinaria di risarcimento, anziché quella di risarcimento diretto, in considerazione del fatto che il sinistro stradale ha determinato un c.d. “tamponamento a catena”.
2. Ciò posto, deve ora essere determinato il quantum dei danni oggetto della domanda di rivalsa proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 1916 c.c., in relazione al quale si osserva quanto segue. con atto di citazione ha chiesto la condanna in solido Parte_1
delle parti convenute alla rifusione dell'importo di euro 28.734,50, pari alla somma versata a titolo di indennità nei confronti della propria assicurata. Come già rilevato, in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha ridotto tale importo ad euro 9.900,00, alla luce delle risultanze dell'espletata c.t.u. estimativa.
9 In punto di diritto può osservarsi che, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1° co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato […] le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice - con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento (“può disporre”) - in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata” (così Cass. n. 10686/2023).
Con riferimento alla nozione di eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che essa ricorre “allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (cfr. Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010, Cass. n. 10196/2022), precisando che
“se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica «supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato» (Cass. n.
24718/2013, in motivazione, a pag. 5)” (cfr. Cass. n. 10686/2023).
Da ultimo, è stato altresì chiarito che “ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2° co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (cfr. Cass. n. 10686/2023).
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che il c.t.u. incaricato, rilevato che entrambe le perizie prodotte dalle parti hanno ritenuto che la riparazione del veicolo fosse antieconomica, ha confermato tale conclusione, sulla quale entrambi i c.t.p. hanno concordato, e che nemmeno è stata contestata dalle parti negli atti conclusivi.
10 Dovendosi dunque procedere alla liquidazione del risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell'art. 2058, comma 2 c.c., stante la ritenuta antieconomicità delle riparazioni, si osserva che il c.t.u. ha determinato il valore della vettura all'epoca del sinistro in euro 19.900,00, mentre il valore del relitto (che è stato rottamato e alienato) è stato stimato in euro 10.000,00. Ne consegue che i convenuti devono essere condannati, in via solidale, a rifondere parte attrice dell'importo di euro 9.900,00, pari alla differenza tra il valore del veicolo prima del verificarsi del sinistro e il valore del relitto a seguito dell'incidente.
Considerato che la surrogazione costituisce una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato nei confronti del responsabile, il cui credito risarcitorio è di valore e non può mutare la propria natura a seguito del subingresso, tale somma deve essere maggiorata sia degli interessi compensativi che della rivalutazione monetaria, maturati a decorrere dalla data del pagamento dell'indennizzo sino a quella della presente decisione. Gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma via via rivalutata annualmente, da tale data a quella della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 1712/1995).
Sulla somma così determinata saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo effettivo.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attrice e a carico solidale dei convenuti, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva espletata e della scarsa complessità delle questioni trattate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in euro 574,48 per spese e in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come provvisoriamente liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico solidale dei convenuti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda ex art. 1916 c.c. proposta dall'attrice, condanna
[...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di euro 9.900,00 oltre accessori Parte_1
come in motivazione;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro 574,48 per spese e in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come provvisoriamente liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Brescia, 2 maggio 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
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