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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5227 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
18.09.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Salvati C.F._2
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'Avv. Daniele De Bonis
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
e hanno proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 14759/2020 del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda risarcitoria presentata da per gli articoli Controparte_1
r.g. n. 6309/2021 1 pubblicati sulla rivista online politicamentecorretto.com, di cui il era Pt_1
direttore responsabile, contenenti affermazioni ingiuriose e lesive dell'onore e della reputazione dell'attore, e li aveva condannati al pagamento in favore del della somma di € 20.000 oltre interessi e alla pubblicazione della sentenza CP_1
sulla stessa rivista on line e su due quotidiani a tiratura nazionale anche nella versione on line.
Gli appellanti hanno contestato la sentenza sia per non aver considerato che gli articoli di cui sopra si inserivano nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica politica sia per aver liquidato il danno senza alcuna prova fornita dall'attore, senza alcun parametro di riferimento e senza peraltro avere rilevato la parziale soccombenza dello stesso attore, che aveva invocato una condanna risarcitoria di entità assai più consistente (€ 250.000).
Si è costituito (oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.) Controparte_1
, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
[...]
o dell'art. 348bis c.p.c. e ne ha chiesto in ogni caso il rigetto nel merito.
La causa dopo la prima udienza di trattazione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Senonché, all'udienza del 12.06.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127ter
c.p.c., nessuna delle parti ha depositato le note scritte e alla successiva udienza in presenza del 18.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c. e di cui le parti hanno ricevuto rituale comunicazione, nessuno è comparso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c.,
“se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza” e “se nessuna delle parti (…) compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello come regolato dal Capo II Titolo III Libro II del codice di rito prima delle modifiche apportate dal D.L.vo 149/2022 il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per r.g. n. 6309/2021 2 il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990,
n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione
- ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994,
n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che
l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con
l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma terzo c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr Marco Genna Dr Nicola Saracino
r.g. n. 6309/2021 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
18.09.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Salvati C.F._2
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'Avv. Daniele De Bonis
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
e hanno proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 14759/2020 del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda risarcitoria presentata da per gli articoli Controparte_1
r.g. n. 6309/2021 1 pubblicati sulla rivista online politicamentecorretto.com, di cui il era Pt_1
direttore responsabile, contenenti affermazioni ingiuriose e lesive dell'onore e della reputazione dell'attore, e li aveva condannati al pagamento in favore del della somma di € 20.000 oltre interessi e alla pubblicazione della sentenza CP_1
sulla stessa rivista on line e su due quotidiani a tiratura nazionale anche nella versione on line.
Gli appellanti hanno contestato la sentenza sia per non aver considerato che gli articoli di cui sopra si inserivano nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica politica sia per aver liquidato il danno senza alcuna prova fornita dall'attore, senza alcun parametro di riferimento e senza peraltro avere rilevato la parziale soccombenza dello stesso attore, che aveva invocato una condanna risarcitoria di entità assai più consistente (€ 250.000).
Si è costituito (oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.) Controparte_1
, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
[...]
o dell'art. 348bis c.p.c. e ne ha chiesto in ogni caso il rigetto nel merito.
La causa dopo la prima udienza di trattazione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Senonché, all'udienza del 12.06.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127ter
c.p.c., nessuna delle parti ha depositato le note scritte e alla successiva udienza in presenza del 18.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c. e di cui le parti hanno ricevuto rituale comunicazione, nessuno è comparso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c.,
“se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza” e “se nessuna delle parti (…) compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello come regolato dal Capo II Titolo III Libro II del codice di rito prima delle modifiche apportate dal D.L.vo 149/2022 il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per r.g. n. 6309/2021 2 il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990,
n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione
- ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994,
n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che
l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con
l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma terzo c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr Marco Genna Dr Nicola Saracino
r.g. n. 6309/2021 3