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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/07/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
817/2022 in data 11/02/2022, promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nereo Merlo
parte attrice
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Moscon parte convenuta
CP_2
parte convenuta contumace
avente per oggetto: lesione personale
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte attrice : Parte_1
Nel merito
Accertato e dichiarato che nel sinistro per cui è causa, verificatosi con le modalità e responsabilità descritte al punto 1) dei “Motivi della Domanda” dell'atto di citazione introduttivo, l'attore subiva le lesioni personali descritte al punto 6) dei “Motivi della Domanda” dell'atto di citazione introduttivo, così come anche accertate dall'espletata CTU,
condannarsi, a' tutti gli effetti di legge, il signor CP_2
residente in [...] di Monfumo (TV)
[...]
in solido con ora in Controparte_3 Controparte_1
persona del legale rappresentante, con sede in Via A.
Scarsellini n. 14 di Milano (MI), al risarcimento dei danni alla persona patiti dall'attore, nella misura che sarà accertata e ritenuta di giustizia, anche sulla base delle conclusioni dell'espletata CTU, danni indicativamente quantificati nell'atto di citazione in € 83.021,95, oltre agli interessi dal 07.03.2020 (data del sinistro) al saldo,
oltre alle spese di C.T.U., pari ad € 1.830,00 (doc. 49) ed alle spese di C.T.P., pari ad € 1.464,00 (doc. 50).
Distrazione delle spese
Si chiede la distrazione delle spese a favore del sottoscritto avvocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c. 1 c.p.c..
Pag. 2 di 11 Per parte convenuta : Controparte_1
Nel merito ed in via principale:
accertata la mancanza di nesso di causa tra i danni lamentati dall'attore e il reale accadimento del sinistro di cui in oggetto, rigettarsi ogni pretesa avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi incluso il danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento ex adverso formulata, liquidarsi all'attore le somme Parte_1
dovute in relazione alle poste di danno dotate di supporto probatorio.
Spese di lite quantomeno compensate.
In via istruttoria:
A) Si chiede la prova per interpello e testi sui seguenti capitoli a prova contraria:
1. Vero che quando si recò presso l'agenzia Assiveneta S.r.l. (ove aveva sottoscritto la polizza RCA) per la denuncia del sinistro in oggetto il signor non ricordava né il giorno né l'ora dell'evento? CP_2
2. Vero che in detta occasione (di cui sub. 1) il signor disse all'agente che denunciava il sinistro “per dare CP_2
una mano ad un amico [il signor ”? 3. Vero che in Parte_1
detta occasione (di cui sub.1) Il signor disse CP_2
Pag. 3 di 11 all'agente assicurativo che detto amico, parte lesa nell'evento, a titolo di risarcimento, “si sarebbe accontentato del rimborso delle spese”? 4. Vero che la data apposta dal signor nella denuncia di sinistro non CP_2
coincideva con quella indicata dal signor 5. Vero Parte_1
che in data 23.06.2020 il signor contattò CP_2
telefonicamente l'agenzia di assicurazioni Assiveneta S.r.l.
e, all'agente, chiese copia della denuncia Parte_2
di sinistro, dicendo che lui e il signor se la CP_2
sarebbero “letta prima di dire cose diverse da quello che avevano dichiarato, per non sbagliarsi”?
Si indica come teste c/o Assiveneta S.r.l., Parte_2
Via Jacopo da Ponte n. 11 – 31010 Asolo (TV).
B) Si chiede la prova per interpello del signor Parte_1
sui seguenti capitoli: . Vero che il doc. 3 allegato – dichiarazioni rese dal signor – sono state dal Parte_1
medesimo lette, confermate e sottoscritte avanti l'agente accertatore . C) Si chiede l'ammissione alla Parte_3
prova testimoniale del signor quale teste di Testimone_1
riferimento indicato dal signor in sede di CP_2
interrogatorio formale alla scorsa udienza del 26/09/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2
per sentirli condannare in solido al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti a Monfumo (Treviso) il
Pag. 4 di 11 7/3/2020, quando veniva colpito dal motoveicolo Honda
targato EM10728, di proprietà e condotto dal - ed CP_2
assicurato per la responsabilità civile verso terzi da
- che, ripartendo dopo una sosta, perdeva il CP_1
controllo del mezzo.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_2
si costituiva e contestava integralmente quanto CP_1
esposto in citazione: il sinistro non era mai accaduto, era stato denunciato a quasi tre mesi di distanza, le versioni fornite dai due interessati ( e non Parte_1 CP_2
coincidevano, il medico dell'assicurazione dubitava della compatibilità delle lesioni riscontrate nel con la Parte_1
dinamica come da questo riferita.
La causa veniva istruita mediante prova orale e mediante CTU
medico legale;
veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. La dinamica del fatto.
Il chiede che gli risarcisca i danni Parte_1 CP_1
causati dall'amico il quale, in sella a motociclo da CP_2
questa assicurato, per una errata manovra durante un percorso di trial, lo colpiva ad una gamba.
I due facevano parte di un gruppo di motociclisti.
Pag. 5 di 11 Il era sceso dalla moto;
uscendo da una curva e Parte_1
prendendo male la traiettoria, la moto del andava a CP_2
colpirlo alla gamba.
Il rientrava allora a casa, percorrendo un tratto Parte_1
di strada in moto ed un tratto a piedi e veniva poi accompagnato a casa dagli amici.
Un tanto è stato denunciato dal è stato da questi CP_2
confermato in sede di interpello, è stato confermato dai testimoni escussi all'udienza del 26/9/2024 (si veda il relativo verbale).
L'assicurazione evidenzia circostanze che costituirebbero delle anomalie, tali da far dubitare che i fatti si siano svolti come raccontato dal : in particolare, la Parte_1
circostanza che il sinistro sia stato denunciato quasi tre mesi dopo il fatto, le diverse versioni rese agli investigatori dell'assicurazione, l'incompatibilità delle lesioni riportate dal con il sinistro come qui Parte_1
lamentato.
Sono tutti dubbi superabili in giudizio: il tempo intercorso tra fatto e denuncia a nulla rileva - e il ne ha dato CP_2
una spiegazione plausibile in sede di interpello;
le dichiarazioni rese agli investigatori non sono note (i documenti allegati dalla convenuta alla memoria 17/10/2022
non sono chiaramente leggibili;
si veda anche l'ordinanza
Pag. 6 di 11 20/2/2023); il C.T.U. dr ha fugato ogni dubbio Persona_1
circa la compatibilità tra sinistro e lesioni.
Richiamato qui integralmente il contenuto della relazione depositata dal C.T.U., va qui evidenziato come il dr Per_1
abbia confermato il nesso di causa anche a seguito delle osservazioni mosse sul punto dal consulente dell'assicurazione: “Ricordiamo che nel sinistro il
periziando riportava la frattura del piatto tibiale esterno.
Queste lesioni includono le fratture a bassa energia da
sovraccarico in valgo del piatto tibiale laterale. Le
fratture del piatto tibiale esterno, pertanto, si producono
fondamentalmente per un abnorme ed improvviso movimento di
abduzione della gamba portando così il condilo femorale
esterno a premere forzatamente sulla tibia, fratturandola o
schiacciandola. Il trauma è spesso misto diretto ed indiretto
insieme: il ginocchio subisce in tal caso un violento urto
sulla faccia laterale o antero laterale ed in questo modo la
gamba valgizza con piede che rimane bloccato al suolo. In
definitiva “le fratture del piatto tibiale risultano
dall'associazione della flessione e/o del carico assiale. Le
forze di flessione provocano fratture monocondiloidee ed i
carichi assiali provocano fratture bicondiloidee. Le precise
caratteristiche della frattura dipendono dalla posizione del
ginocchio al momento del trauma e della direzione della
Pag. 7 di 11 forza” (“Trauma” edizione italiana a cura di A. – A. Per_2
Edizioni Minerva Medica – Torino 2009). Come Persona_3
detto la frattura del piatto tibiale è solitamente associata
ad un trauma. I traumi a bassa energia sono associati a
fratture nella zona laterale del piatto tibiale (n.d.s. =
piatto tibiale esterno), interessando la componente ossea a
minor densità, mentre i traumi ad alta energia spesso sono
associati ad un trauma in valgo e risultare anch'essi in
fratture isolate del piatto laterale. Credo, per concludere,
di poter affermare che la dinamica del sinistro, così come
descritta in atto di citazione, possa ampiamente sostenere
la frattura del piatto tibiale esterno avendo determinato,
quantomeno, un forzato valgismo del ginocchio foriero della
frattura monocondiloidea ovvero del piatto tibiale esterno”
(questa la risposta alle obiezioni del consulente dell'assicurazione).
Vanno pertanto condivise le conclusioni alle quali è
pervenuto il C.T.U., adeguatamente e in modo convincente argomentate, circa la compatibilità tra lesioni e sinistro.
2. La liquidazione del danno.
Si legge nella relazione del dr Per_1
“La valutazione medico legale del caso può essere così
indicata:
Temporanea biologica: 3 (tre) a totale, di giorni 70
Pag. 8 di 11 (settanta) al 75%, di giorni 30 (trenta) al 50% e di giorni
60 (sessanta) al 25%. Temporanea Lavorativa: come da
certificazione INPS sino al 07.07.2020 Postumi permanenti:
15% . La menomazione descritta e come testè valutata non
incide negativamente sulla sfera relazionale (rapporti
sociali, familiari sessuali), mentre può incidere
negativamente sulla sfera individuale (sonno, riposo, sport,
viaggi passatempi) soprattutto in quelle attività ludico
sportive che richiedono una sollecitazione
dell'articolazione del ginocchio come, per esempio, andare
in bicicletta per lunghi tragitti, fare footing per tragitti
prolungati, fare motociclismo ecc.
Ritengo che non vi sia incidenza negativa nell'espletamento
delle normali attività quotidiane
Grado di sofferenza nella fase acuta la sofferenza può
essere considerata di media entità, mentre nella fase dei
postumi la sofferenza può essere valutata di medio-lieve
entità. Spese le spese documentate in atti, pari ad € 950,80
sono da ritenersi congrue”; queste le conclusioni della relazione, rispetto alle quali nessuna obiezione di rilievo
è stata mossa dai CTP.
Pertanto, considerata l'età dell'infortunato all'epoca del fatto (55 anni), sulla base delle tabelle milanesi (la tabella unica nazionale si deve applicare ai sinistri
Pag. 9 di 11 successivi al 5 marzo 2025), il danno viene liquidato come segue:
Euro 46.068 per i 15 punti di invalidità permanente;
Euro 345 per i 3 giorni di ITT (euro 115 al giorno, ivi compresa la sofferenza soggettiva);
Euro 6.037 per i 70 giorni al 75%;
Euro 1.725 per i 30 giorni al 50%;
Euro 1.725 per i 60 giorni al 25%;
Non sono provate – neppure allegate – circostanze tali da giustificare una personalizzazione del punto.
Vanno anche rifuse le spese sanitarie pari ad euro 950,80.
Complessivamente, l'assicurazione è tenuta pertanto a pagare al euro 56.851,30 all'attualità. Parte_1
Vanno inoltre corrisposti gli interessi compensativi da calcolare sull'importo di euro 56.851,30 devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato annualmente fino alla data della presente sentenza;
e i successivi interessi moratori al tasso legale fino al saldo.
Va rifusa la spesa di CTP pari ad euro 1.464 (doc. 50 di parte attrice).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Pag. 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 817/2022,
così decide:
1. condanna e in solido al Controparte_1 CP_2
pagamento di euro 56.851,30 in favore di Parte_1
oltre agli interessi come da motivazione;
oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 1.464;
2. condanna e in solido Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, spese che si liquidano in euro 14.103
[...]
complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 840,11
per anticipazioni;
con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
3. pone la spesa della C.T.U. definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Treviso, 16/07/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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