Sentenza 8 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 08/06/2021, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2021
N. 00768/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2021, proposto da
Scomenzera Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Cazzagon, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, Viale Garibaldi 46/B, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli e TT Zambelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Zambelli in Mestre, via Cavallotti n. 22, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento di cui all’istanza di rilascio di concessione demaniale presentata dalla ricorrente in data 20 maggio 2013;
- per l’accertamento, per l’effetto, dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- per l’accertamento ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, della fondatezza della pretesa della società Scomenzera Energia s.r.l. ad ottenere il rilascio della concessione demaniale richiesta con istanza del 20 maggio 2013 in forza dell’accordo preparatorio prot. n. 9776 del 24 giugno 2016 firmato dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
1. In data 20 maggio 2013 il signor IV TT - a cui successivamente subentrava la società Scomenzera Energia s.r.l. (in seguito, Scomenzera) - presentava all’Autorità Portuale di IA (in seguito Autorità Portuale) istanza di rilascio di concessione demaniale di un’area a terra di circa mq. 200 mq. situata lungo la sponda di levante del Canale Scomenzera, nel tratto compreso tra il fabbricato demaniale 201 e il “ Ponte di ferro ” per realizzarvi un distributore di carburante con annesso magazzino per la manutenzione di natanti.
1.1. A seguito di tale istanza veniva avviato un articolato iter procedimentale nel corso del quale la società ricorrente acquisiva anche, in data 29 gennaio 2016, il preliminare assenso dell’Autorità Portuale di IA che con atto del 24 giugno 2016 si dichiarava disponibile ad assentire la concessione dell’area in caso di rispetto di alcune condizioni e prescrizioni definite.
Con nota del 7 luglio 2016 la società ricorrente comunicava all’Autorità Portuale “ la completa formale accettazione delle condizioni ” di cui sopra.
1.2. La ricorrente acquisiva quindi: il nulla osta archeologico dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; l’autorizzazione paesaggistica dal Comune di IA; il nulla osta del Comando dei Vigili del Fuoco; l’assenso del gestore Italgas e il permesso di costruire dal Comune di IA.
1.3. Nel corso del 2019, l’Autorità Portuale richiedeva un ulteriore parere alla Capitaneria di Porto che, richieste alcune integrazioni documentali alla ricorrente in ordine ai profili della circolazione stradale e nautica in ambito portuale, con nota del 14 novembre 2019 si esprimeva in senso contrario all’esecuzione dell’intervento.
1.4. Con istanza del 5 febbraio 2020 la ricorrente sollecitava la conclusione del procedimento e in data si svolgeva un incontro – un tavolo tecnico – il cui esito non veniva comunicato alla ricorrente.
2. Con ricorso notificato e depositato in data 24 febbraio 2021 la ricorrente agiva avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata in data 20 maggio 2013, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
2.1. L’Autorità Portuale - costituitasi in giudizio in data 3 marzo 2021– con memoria depositata il 7 aprile 2021 dava atto di avere inviato alla ricorrente in data 10 marzo 2020 il c.d. preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e di avere successivamente concluso il procedimento con provvedimento del 29 marzo 2021 di rigetto dell’istanza.
L’Autorità Portuale eccepiva quindi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
2.2. Con memoria pure depositata il 7 aprile 2021, la ricorrente confermava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, insistendo tuttavia per la condanna della resistente alle spese.
2.3. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), cod. proc. amm., stante la conclusione del procedimento con provvedimento del 29 marzo 2021.
Per costante giurisprudenza infatti: “ Secondo le regole del processo amministrativo, formalizzate nell'art. 31, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione - qualora l'Amministrazione, in risposta all'istanza dell'interessato, adotti un qualsivoglia provvedimento esplicito, anche se di rigetto dell'istanza, deve ritenersi interrotta l'inerzia dell'Amministrazione, con la conseguenza che il relativo ricorso avverso il silenzio, eventualmente già proposto, deve considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 febbraio 2020, n. 1437).
3.4. Le spese devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente che ha concluso il procedimento – iniziato nel 2013 – solo dopo la proposizione del ricorso all’esame.
Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto che l’esito del procedimento era già stato sostanzialmente espresso con il parere negativo della Capitaneria di Porto del 14 novembre 2019.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente (Scomenzera Energia s.r.l.), che liquida in € 1,500,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO