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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 28/01/2021, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00039/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti, Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto non costituita in giudizio;
Azienda U.L.S.S.-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Stra, piazza Marconi n. 51;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Stallone, Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della Deliberazione del Direttore Generale della ULSS -OMISSIS- della Regione Veneto-OMISSIS- dell'-OMISSIS-successivamente comunicata, in parte qua, nella parte in cui il servizio di trasporto sanitario ordinario di pazienti in ambulanza ed emodializzati nell'interesse dell'Azienda ULSS -OMISSIS- per i Distretto -OMISSIS-, Lotto 2, per la durata complessiva di cinque anni è stato aggiudicato alla -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- per l'importo complessivo quinquennale pari ad -OMISSIS-, iva 5% esclusa;
- della nota Ulss -OMISSIS- - 2020 n. -OMISSIS-con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione de qua;
- della Delibera del Direttore Generale n. -OMISSIS- con la quale sono state ammesse le ditte concorrenti per il prosieguo della gara ed è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche;
- di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale del 7 luglio 2020, del 5 agosto 2020, del 10 settembre 2020, del 28 settembre 2020 nella parte in cui ammettono l'offerta della -OMISSIS- -OMISSIS- e ne valutano il contenuto attribuendo il relativo punteggio e ne dichiarano la validità, anziché escluderla;
- degli eventuali ulteriori atti non conosciuti di comprova dei requisiti;
- di tutti gli atti della medesima gara, connessi, presupposti e conseguenti;
- in via subordinata, per quanto occorrer possa, del bando di gara, della lex specialis di gara e in particolare delle previsioni del disciplinare di gara se interpretati nel senso di consentire alla stazione appaltante di omettere completamente la verifica in ordine alla congruità dei costi della manodopera, come invero imposto dall'art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento ad eventuali ulteriori provvedimenti conclusivi della procedura, anche non conosciuti, ivi compreso espressamente il contratto di appalto eventualmente già stipulato con l'aggiudicataria (non conosciuto);
nonché
- per la declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione definitiva e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto, inerente la gara sopraindicata, ove stipulato anche in corso di giudizio e conseguente subentro dell'odierna ricorrente;
e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico, nella misura che verrà indicata nel corso del giudizio e pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell'importo a base di gara, o in via subordinata eventualmente parametrato alla perdita di chances, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.;
nonché per l'annullamento ex art. 116 comma 2 del c.p.a.
- del silenzio serbato in ordine alla richiesta di accesso agli atti inviati dalla ricorrente alla stazione appaltante in data 15 dicembre 2020, nella quale si sono richiesti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nonché tutta la eventuale documentazione afferente alle verifiche di congruità del prezzo e sulla congruità del costo della manodopera, ed infine la documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS- e dell’Azienda U.L.S.S.-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021 parte ricorrente ha ribadito il permanere dell’interesse alla decisione sull’istanza di accesso proposta ex art. 116 comma 2 c.p.a., considerata l’ostensione solo parziale della documentazione richiesta, e che, pertanto, si ritiene di fissare la camera di consiglio per la trattazione di tale istanza alla data del 24 marzo 2021;
Considerato che la ricorrente si è riservata la proposizione di motivi aggiunti ad esito dell’ostensione della documentazione di gara richiesta;
Considerato che l’esame delle questioni dedotte con il ricorso necessita dell’approfondimento proprio della fase di merito;
Considerato, quanto al periculum, che non vengono evidenziate dalla ricorrente ragioni tali da giustificare la richiesta sospensione cautelare, dovendosi invece attribuire prevalenza all’interesse pubblico all’affidamento del servizio di trasporto in ambulanza per cui è causa, tenuto conto, inoltre, della fissazione dell’udienza di merito alla data del 12 maggio 2021 e, comunque, della possibilità per la ricorrente di subentrare nel contratto in caso di eventuale accoglimento del ricorso data la durata quinquennale del servizio oggetto di affidamento;
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare e di fissare l’udienza per la trattazione di merito del ricorso alla data del 12 maggio 2021.
Ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 maggio 2021.
Fissa, per la trattazione dell’istanza di accesso, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., la camera di consiglio del 24 marzo 2021.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO