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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 6.5.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5750 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
vertente
TRA
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Cosimo Iannone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Battipaglia, alla via Olevano n. 20;
Ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Russo
e Giulio Musu, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nocera
Inferiore, alla via P. Sizio n. 8;
1 Resistente
nonché
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore De Francesco e Francesco
Saverio Ferrajoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
sito in Sant'Egidio del Monte Albino, alla via I. Ferrajoli n. 2;
Chiamata in causa
OGGETTO: Infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.10.2021 esponeva: Parte_1
- che dal 10.3.2016 al 31.10.2016 era stata dipendente, a tempo determinato,
della società “Coop. Produzione Costieragrumi”, con sede legale in Minori, alla via Pioppi, ed aveva svolto le mansioni di “operaia cernitore agrumi”;
- che in data 6.10.2016 era rimasta vittima di un infortunio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la sede operativa della prefata società;
- che era stata ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Ravello e il datore di lavoro l'aveva indotta a dichiarare ai sanitari che l'incidente si era verificato al di fuori del contesto lavorativo;
- che, al contrario, l'evento si era verificato durante l'espletamento dell'attività
lavorativa e a causa della mancata osservanza, da parte della
[...]
[...] della normativa posta a salvaguardia della salute e della CP_3
sicurezza dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ., nonché del Testo
Unico sulla Sicurezza;
- che, infatti, il sinistro del quale era rimasta vittima era scaturito dalla movimentazione di un carico di limoni, posizionati su di un muletto condotto da tale sfornito dell'abilitazione alla guida di tale mezzo;
Persona_1
- che il predetto muletto era stato sovraccaricato e, una volta giunto in prossimità di essa ricorrente, intenta al lavoro, i bancali contenenti i limoni, che non erano stati legati o altrimenti fissati, erano caduti dal mezzo e l'avevano attinta;
- che, in conseguenza del violento impatto, ella aveva riportato un “trauma contusivo della regione lombare, con frattura della limitante somatica superiore
L2”;
- che aveva regolarmente denunciato l'infortunio all ed era stata CP_4
indennizzata dall' ; Pt_2
- che, nei suoi tratti salienti, il decorso clinico era stato il seguente: il 18.11.2016
si era sottoposta all'esame TC del rachide lombo-sacrale, il quale aveva mostrato una “riduzione in altezza del corpo vertebrale di L2 con associata
interruzione e sclerosi della corticale della-porzione posteriore della limitante
articolare superiore con formazione di geode artrosico post traumatico…”; il
27.2.2017 aveva eseguito una visita ortopedica, con esito “… postumi di
frattura somatica post-traumatica di L2. A controllo con esame TAC…”; in data
3 7.3.2017 aveva effettuato esame TC, da cui era emersa: “…Ridotta altezza del
corpo vertebrale di L2 riferibile ad esito di segnalato pregresso trauma.
Evidente bulging del disco intersomatico compreso tra L4/L5 che si estrinseca
posteriormente a livello intraforaminale a sn determinando compressione sulla
radice nervosa adiacente. Regolare morfologia degli altri dischi intersomatici in
esame…”; ancora, il 20.3.2017, dal controllo ortopedico era stata accertata:
“lombalgia da pregresso trauma limitante somatica di L2 con contrattura
paravertebrale…”; il 18.4.2017 aveva praticato esame RMN del rachide lombo-
sacrale, che aveva mostrato: “lieve deviazione destroconvessa del tratto
lombare; alterazione morfostrutturale del soma di L2 che risulta di altezza
ridotta e cuneizzato anteriormente per avvallamento delia limitante somatica
superiore, che presenta lacuna osteocondrale mediana, e con muro vertebrale
posteriore integro cui si associa lieve e focaie avvallamento della limitante
somatica inferiore come da pregresso cedimento strutturale post-traumatico,
concomita lieve protrusione endocanalare del soma suddetto che, unitamente
al disco intersomatico L1-L2 impronta il sacco durale;
modiche irregolarità
artrosiche delle limitanti somatiche nel tratto D12-S1; ridotto segnale in T2 dei
dischi intersomatici nel tratto L2-S1 per fenomeni di disidratazione;
a livello
dello spazio intersomatico L4-L5 protrusione discale posteriore mediana e
paramediana ed intra ed extraforaminale sinistra che impronta il sacco durale
e la radice L4 di sinistra nel tratto extra- foraminale cui si associa ridotto
spessore del disco intersomatico corrispondente con significativa riduzione di
4 ampiezza del forame di coniugazione di sinistra, concomitano modiche
alterazioni spondilosiche tipo Modic I al di sotto delle limitanti somatiche
affrontate a tale livello;
a livello dello spazio intersomatico L5-S1 lieve
protrusione discale posteriore paramediana destra con impronta sul sacco
durale cui si associa stria di elevato segnale in T2 in corrispondenza del bordo
posteriore del disco intersomatico a tale livello compatibile con fissurazione
radiale, concomita modica ipertrofia artrosica delle faccette articolari con lieve
incremento del film fluido articolare a sinistra;
cono midollare in sede di normale
volume e segnale;
nei limiti della norma per ampiezza il canale vertebrale;
atteggiamento riduzione della fisiologica lordosi lombare…”; indi, Il 5.10.2017,
effettuata visita ortopedica, le era stato prescritto l'utilizzo di un busto ortopedico steccato lombo-sacrale ed esame rx del rachide lombare;
ancora,
dall'1.12.2017 al 13.12.2017 era stata ricoverata presso l'azienda ospedaliera di Salerno per poi essere dimessa con la seguente diagnosi e prescrizione:
“stenosi del canale lombare, frattura vertebrale di L2, scoliosi D-L. Claudicatio
spinale e lombosciatalgia sn… Inquadramento clinico iniziale: lombosciatalgia
sn e claudicatio spinale da stenosi lombare e scoliosi con frattura di L2… riferito
dal trauma vertebrale la comparsa progressiva di lombosciatalgia sn e difficoltà
a camminare con comparsa di dolore dopo breve tratto di marcia (claudicatio
spinale)… intervento: laminectomia L4-L5sn, stabilizzazione vertebrale con vit
e barre L4-L5, erniectomia L4-L5 sn.. busto ortopedico per 30 gg…”; in data
16.1.2018, dall'esame rx del rachide lombo-sacrale era emerso: “scoliosi
5 lombare sn convessa con lieve rotazione dei somi, e regolare lordosi. Esiti di
crollo dell'emisoma dx della L2 con riduzione della altezza ed aspetto
cuneizzato. Esiti di stabilizzazione intersomatica con staffe paravertebrali
ancorate in L4 e L5. Lieve riduzione dello spazio discale l4/l5. necessaria
valutazione clinica. Lieve sclerosi della sincondrosi sacro iliaca sn. Assenza di
lesioni ossee del tipo traumatico. Modeste manifestazioni di coxo artrosi sn con
sclerosi acetaebolare e con regolare ampiezza delle interlinee articolari.
calcificazioni dei tessuti molli (gluteo)…”; inoltre, dal 17.6.2019 al 20.6.2019
era stata ricoverata presso la divisione neurochirurgica dell' i Salerno, da CP_5
dove era stata dimessa con la diagnosi di “Frattura vertebrale di L2”, previo intervento di vertebroplastica;
quindi, aveva continuato a sottoporsi a visite neurochirurgiche e ad accertamenti diagnostici sino al 12.11.2020;
- che, in conseguenza del predetto infortunio, aveva subito un danno,
patrimoniale e non patrimoniale, del quale doveva ritenersi responsabile la ex parte datoriale per aver tenuto una condotta illecita e, in particolare, violativa degli oneri posti a salvaguardia della sua integrità psicofisica;
- che, nel dettaglio, aveva maturato il diritto al risarcimento nei termini che seguono: € 28.215,00 per inabilità temporanea biologica, € 137.382,00 a titolo di danno permanente biologico al 26%, con personalizzazione massima del
30% (comprensivo della sofferenza morale, come da tabelle del Tribunale di
Milano 2021), € 29.874,58 a titolo di danno per perdita della capacità lavorativa specifica, per un totale di € 195.471,58.
6 Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno affinché accertasse e dichiarasse il danno patrimoniale e non patrimoniale da lei subito, con le percentuali sopra indicate o in base a quelle stabilite in corso di causa, in dipendenza dell'infortunio sul lavoro occorsole in data 6.10.2016, e, per l'effetto, condannasse la
[...]
a corrisponderle, per il titolo azionato, la somma di € Controparte_1
195.471,58, ovvero quella, maggiore o minore, determinata in corso di causa,
anche a mezzo di c.t.u.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la cooperativa convenuta si CP_3
costituiva in giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
In particolare, la deduceva l'inammissibilità della domanda, in CP_1
quanto sulla stessa si era già formato un giudicato, per effetto del decreto di rigetto del 21.7.2020, relativo all'impugnativa di licenziamento della , Pt_1
reso da questo Tribunale, Sez. Lav., nel giudizio avente n. R. G. 3302/2017.
Nel merito, deduceva che, come dichiarato dalla stessa ricorrente ai sanitari in data 6.10.2016, all'atto del suo ingresso nella struttura ospedaliera, l'evento si era verificato a causa di una “caduta accidentale sul luogo di lavoro” e perciò
non si poteva eziologicamente ricondurre allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
La coop. chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata a CP_1
chiamare in causa la con la quale aveva Controparte_2
7 stipulato la polizza n. 105398982, al fine di essere manlevata in caso di responsabilità civile verso terzi.
Il giudice, con provvedimento reso in data 29.3.2022, autorizzava la chiamata in causa della la quale si costituiva in giudizio Controparte_2
ed eccepiva l'improponibilità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda giudiziale e, comunque, l'infondatezza, nel merito, della stessa.
Nello specifico, poneva in luce di aver stipulato con la “ Controparte_1
” la polizza Responsabilità Civile Generale Aziende Industriale
[...]
n. 105398982, con effetto dal 18.3.2016 e scadenza fissata al 18.3.2017, per la responsabilità civile generale derivante dall'esercizio dell'attività di: raccolta,
trasporto a spalla, pulitura, pelatura e confezionamento di agrumi, anche presso terzi, con un massimale per la garanzia RCT di € 1.000.000,00 per ogni sinistro, per ogni persona e per ogni cosa e di € 1.000.000,00 per la garanzia verso i prestatori di lavoro, per ciascun sinistro e persona, e che, sebbene la polizza sottoscritta prevedesse una copertura (anche) dei danni subiti dai dipendenti della cooperativa nel corso della loro attività, il sinistro in questione non era stato denunciato dalla società nei termini di legge, per cui il diritto all'indennizzo doveva ritenersi prescritto.
Nel merito, faceva proprie le difese della Controparte_1
deducendo, anch'essa, l'insussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso patito dalla lavoratrice e la condotta tenuta dalla datrice di lavoro.
Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
8 Indi, il giudice, ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalla ricorrente e ricevute le nota di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia, dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dall'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
Come già evidenziato nella parte espositiva, la ricorrente ha rappresentato di aver subito gravi lesioni in conseguenza di un infortunio occorsole sul posto di lavoro, riconducibile all'omessa adozione, ad opera della cooperativa datrice di lavoro, delle misure e delle cautele volte ad assicurare che la sua prestazione si svolgesse in sicurezza, e ha pertanto formulato nei confronti della una richiesta di risarcimento del maggior danno Controparte_1
patito, rispetto a quello già indennizzato dall CP_4
Ella ha sostenuto, in particolare, che in data 6.10.2016, mentre era intenta al lavoro, era stata travolta da un carico di limoni, caduti da un muletto,
movimentato da un altro dipendente della società convenuta che era privo di abilitazione alla guida di tale mezzo, ed ha perciò ricondotto la responsabilità
dell'evento dannoso alla violazione, da parte del datore, degli oneri di salvaguardia della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.
Tuttavia, al momento dell'accesso al P.S. del nosocomio di Ravello, nello stesso giorno in cui l'infortunio si è verificato, ella ha espressamente dichiarato
9 ai sanitari di essere caduta accidentalmente, in tal modo introducendo un fattore di rischio estraneo a quelli propri del contesto aziendale e che merita di essere indagato, nei termini che seguiranno, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2087 cod. civ.
Invero, secondo l'autorevole e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che rivendichi il risarcimento del danno differenziale nei confronti del datore in dipendenza dell'infortunio occorsogli deve dimostrare, innanzitutto, l'inadempimento della parte datoriale rispetto al dovere di sicurezza su di esso incombente e, in secondo luogo,
l'esistenza del nesso causale tra tale violazione e l'evento prodottosi.
Il dipendente deve, cioè, dare dimostrazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nell'organizzazione o nelle modalità di esecuzione della prestazione, imputabile alla parte datoriale, nonché del nesso causale tra il verificarsi di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto,
incombendo sul datore di lavoro l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre al minimo i rischi esistenti, ex art. 2087 cod. civ. (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., 4.4.2024, n. 9102).
La Corte Regolatrice ha poi avuto modo di evidenziare che, sebbene il dovere di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, gravante in capo al datore, sia particolarmente esteso e tale da ricomprendere le più svariate situazioni di pericolo insite nello svolgimento della prestazione lavorativa, l'onere di
10 salvaguardia non può dirsi violato e il nesso eziologico tra fatto e danno considerarsi sussistente quando il dipendente determini, con una condotta abnorme e del tutto avulsa dall'attività lavorativa, l'insorgenza di un rischio estraneo rispetto alla serie causale in cui si inserisce.
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che nella materia specifica degli infortuni sul lavoro, al lavoratore è sufficiente provare il danno ed il nesso causale;
spetta poi all'imprenditore dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, con la conseguenza che solo l'effettiva interruzione del nesso di causalità tra infortunio (o malattia) e un comportamento colpevole dell'imprenditore esclude la responsabilità di costui,
non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, per condotta negligente o imprudente dello stesso, ma occorrendo o una di lui condotta dolosa (o comunque assolutamente anomala) ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso (principio così
cristallizzato dalla Cassazione, nella sua massima composizione nomofilattica,
con la nota sentenza del 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, facendo applicazione della regula iuris testé delineata, deve escludersi la configurabilità della responsabilità della agricola CP_1
in ordine all'infortunio subito dalla il 6.10.2016 e, CP_1 Pt_1
quindi, il diritto al risarcimento del danno differenziale da quest'ultima invocato.
11 Invero, la ricorrente, sebbene abbia dato ampia dimostrazione documentale del danno patito il giorno in cui l'evento infausto si è verificato (cfr., in merito, il verbale di p.s., la denuncia di infortunio e la copiosa certificazione medica versata in atti), non ha offerto alcun elemento atto a comprovare la riconducibilità eziologica dell'infortunio alla condotta datoriale.
Invero, nessuno dei testi addotti dalla ha riferito circostanze utili a Pt_1
dimostrare che l'infortunio per cui è causa sia stato originato dalla violazione delle norme antinfortunistiche da parte della società datrice di lavoro all'epoca dell'evento.
L'espletata prova orale, più precisamente, non ha consentito di individuare il fattore scatenante dell'evento dannoso, né tantomeno ha contribuito a delineare con precisione le modalità con le quali lo stesso si è verificato.
La ST , collega di lavoro della ricorrente all'epoca dei fatti di Testimone_1
causa, ha riferito: “… quando si è verificato l'infortunio la era all'interno Pt_1
di un magazzino e io mi trovavo all'interno dell'altro, per cui non posso dire
quali siano state le modalità di verificazione dell'accaduto; … non so se il giorno
dell'infortunio la sia stata o meno accompagnata in ospedale;
io l'ho Pt_1
vista che aveva ripreso a lavorare e dopo sono tornata nell'altro magazzino
alla mia postazione...”.
Del pari ininfluente ai fini della ricostruzione della vicenda infortunistica è stata la deposizione resa dal ST , dipendente della società Testimone_2
convenuta sin dal 2009, il quale ha affermato: “… al momento dell'infortunio io
12 mi trovavo all'interno dell'ufficio, che dista circa trenta metri dal luogo in cui
operava la ricorrente;
io non ho assistito all'infortunio e non so quindi indicare
le modalità con cui lo stesso si è verificato;
… non so dire chi si trovasse
accanto o in prossimità della al momento dell'infortunio, anche perché Pt_1
l'area delle produzioni dista, come ho già detto, dalla mia postazione di lavoro;
io quel giorno non sono uscito dal mio ufficio e non sono andato a vedere in
quali condizioni fosse la e non so nemmeno se fu o meno portata in Pt_1
ospedale…”.
Alla luce delle risultanze sin qui descritte, deve ritenersi che la non Pt_1
abbia adempiuto all'onere – su di lei gravante – di provare la sussistenza di specifici profili di colpa del datore di lavoro nella causazione dell'evento infortunistico de quo e di dimostrare, quindi, la riconducibilità eziologica del danno da lei subito alla violazione, da parte dello stesso, degli oneri di sicurezza e di salvaguardia della sua integrità psico-fisica sul posto di lavoro.
Come anticipato, neppure le risultanze desumibili ex actis depongono per la fondatezza dell'assunto attoreo.
Anzi, dall'esame dei documenti prodotti in giudizio si ricavano dei dati addirittura confliggenti con la tesi prospettata dalla ricorrente, dal momento che, in virtù di quanto emerge dal verbale di pronto soccorso, stilato il giorno dell'infortunio, l'evento dannoso per cui è causa sarebbe dipeso da una caduta di tipo accidentale (nello specifico, in detto verbale si legge: “la paziente
13 riferisce caduta accidentale sul posto di lavoro con trauma contusivo del
rachide dorsale e lombare”).
In assenza, quindi, di qualsivoglia elemento da cui desumere che l'infortunio oggetto di disamina sia stato originato dalla condotta colposa del datore di lavoro, sub specie di mancata adozione di misure antinfortunistiche e/o di omessa sorveglianza circa la puntuale osservanza delle cautele all'uopo predisposte, deve ritenersi che l'evento lesivo di cui la ricorrente è stata vittima si sia verificato per cause e/o fattori di rischio estranei al dovere di salvaguardia, da parte del datore, della sua salute durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
La conclusione testè raggiunta rende superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni formulate dalle parti, nonché della domanda di manleva spiegata dalla società
datrice di lavoro nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa nel presente giudizio.
Logico e ineludibile corollario delle argomentazioni sin qui esposte diviene,
quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
In considerazione dell'obiettiva difficoltà di accertamento e di valutazione della vicenda offerta alla cognizione del giudicante, tale da integrare una situazione di originaria incertezza probatoria circa la fondatezza dell'azionata pretesa,
suscettibile di rilievo ai sensi dell'art. 92, capoverso, cod. proc. civ. (come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018), le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
14
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5750 del ruolo generale Lavoro dell'anno
2021 promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_6
e della in persona dei
[...] Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 6.5.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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