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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/07/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG. 2172/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 11.07.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2172 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, e la sig.ra , nata a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Salvatore Villabuona del Foro di Trapani
Attori opponente
CONTRO
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 Controparte_2
società che ha incorporato per fusione la a propria volta
[...] Controparte_3 mandataria con rappresentanza di ai fini del presente procedimento Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo del Foro di Palermo
Convenuto opposto
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Conclusioni come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio gli attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo recante il nr. 507/2023, emesso in data 23.10.2023 dal Tribunale Civile di Trapani, nell'ambito del procedimento recante il nr. 1651/2023 R.G., depositato in data 23.10.2023, notificato in data 07.11.2023, a mezzo del quale la società opposta creditrice, ingiungeva loro di pagare, , la somma di
€ 42.222,02, oltre interessi e spese della procedura, - quantificate in € 1.370,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa , ed ulteriori € 286,00 per esborsi.
Quale fulcro della propria opposizione deducevano esclusivamente l'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, in relazione ad altro decreto ingiuntivo recante nr. 173/2021 emesso dal Tribunale civile di Trapani nell'ambito del proc. nr. 467/2021 rg, in violazione gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Deduceva infatti che in precedenza erano già stati destinatari di un altro decreto ingiuntivo, sopra citato, specificando che, a seguito della notifica del precetto in data 13.05.2022, fondato sul menzionato decreto ingiuntivo nr. 173/2021, avevano proposto opposizione;
che tale giudizio si definiva con la sentenza nr. 298/2023 del 09.03.2023, per mezzo della quale veniva accertata la nullità del predetto atto di precetto, non essendo stata raggiunta la prova della regolare notifica del titolo esecutivo.
Precisavano che ovviamente, la pretesa creditoria tutelata con il decreto ingiuntivo nr. 173/2021 era ma medesima tutelata nel decreto ingiuntivo oggi opposto. Pertanto, il sopra richiamato decreto ingiuntivo nr. 173/2021 risulta giuridicamente efficace relativamente alla medesima pretesa creditoria avanzata da parte opposta nel presente giudizio poiché, nella sentenza 298/23 del marzo 2023, veniva accertata la nullità del solo atto di precetto;
conseguentemente il decreto ingiuntivo nr. 173/2021 costituiva giudicato ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 cpc. Evidenziavano quindi, che il giudicato, nella duplice accezione di giudicato formale (art. 324 c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.), costituisce principio generale e fondamentale dell'ordinamento interno, rispondente ad incontrovertibili esigenze di certezza giuridica e finalizzata all'attuazione del principio del ne bis in idem. Sotto tale profilo pertanto chiedevano con l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo recante il nr. 507/2023.
Costituitosi in giudizio il creditore opposto, deduceva l'infondatezza delle doglianze formulate in fatto ed in diritto nell'atto introduttivo del giudizio;
che in realtà i motivi edotti, manifestavano solo un intento dilatorio dei debitori, per sottrarsi al pagamento del dovuto, senza tuttavia documentare alcun fatto estintivo del credito.
Deduceva infatti che nella sentenza nr. 298/2023 del 09.03.2023, sopra citata si legge “…in tema di notifiche, costituisce principio consolidato quello in forza del quale, qualora la parte onerata non ne fornisca la prova, la notifica va considerata inesistente (cfr., ex multis, Cass. Civ., sent. n. 11993/2011)…” e nel rilevare che “…nel caso in esame, dal documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. denominato “Titolo Esecutivo”), si evince come l'avviso di ricevimento (modello 23L) rechi alcune cancellature, e sovrascritture effettuate a penna, con l'indicazione di un numero seriale differente rispetto a quello originariamente stampato, così come
Tribunale di Trapani Sezione Civile
le date di notifica della CAD indicata nell'avviso e nel modello 23L differiscono (10 marzo 2021 nell'una; 11 marzo 2021 nell'altra)…”, ha ritenuto non raggiunta la prova della notifica del titolo esecutivo, ritenendola inesistente, e per tale ragione ha accolto l'opposizione de quo, travolgendo l'efficacia del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 173/2021, emesso dal Tribunale.
Alla luce di quanto sopra, evidenziata quindi, l'inefficacia del decreto ingiuntivo nr. 173/2021, quindi parte creditrice si era determinata nel riproporre la tutela monitoria del credito vantato. Concludendo chiedeva il rigetto dell'opposizione non fondato su prova scritta.
Entrambe le parti depositavano documentazione sia relativa al credito azionato che relativo al precedente giudizio. Documentazione non contestata reciprocamente dalle parti.
Concludevano così come da verbale
Esperita la mediazione con esito negativo, la causa, documentalmente istruita, veniva posta in decisione ex art.281 sexies cpc al 11.07.2025.
Ciò posto si osserva che il them decidendum del presente giudizio sostanzialmente è considerare se vi è stato da parte del creditore procedente una duplicazione del titolo, avendo ottenuto, nell'arco di poco tempo, due decreti ingiuntivi, quello recante il nr. 173/2021 e quello nr. 1651/2023 R.G., oggi opposto, emessi entrambi nei confronti delle parti attrici opponenti.
Va osservato come nella sentenza 298/23 del marzo 2023, nella parte che interessa in questa sede, sia stata evidenziata l'assenza di prova fornita dal creditore intimante sulla effettiva regolarità della notifica agli odierni attori, del decreto ingiuntivo nr. 173/2021.
Il giudice di merito ha evidenziato in sentenza che la notifica a mezzo posta eseguita nel predetto decreto ingiuntivo era compromessa da alcune irregolarità tali che, in assenza di prova sulla effettiva regolarità -il cui onere ricadeva sul creditore istante-, la notifica del decreto ingiuntivo nr. 173/2021- titolo esecutivo- doveva ritenersi inesistente. Conseguentemente ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato, per la prima volta, unitamente al D.I. nr. 173/2021.
Deve quindi ritenersi che il decreto ingiuntivo nr. 173/2021 non può essere ritenuto titolo idoneo stante la mancata notifica entro il termine di cui all'art.644 cpc. .
Pertanto, atteso che nulla ha eccepito il debitore opponente in ordine al credito vantato dal creditore opposto che comunque ha depositato documentazione idonea a sostegno della propria pretesa come indicato nell'indice allegato alla comparsa, documenti non contestati da parte attrice.
Nel contraddittorio processuale, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione sul contenuto di questi documenti, che pertanto concorrono alla prova del credito, eliminando ogni dubbio sull'adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul mutuante. La società opposta ha pertanto correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle parti.
Sull'onere della prova si ricorda che: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie sul creditore grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione dei contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Cass 09/03/2020, n.764; Cass 15/09/2021, n.675).
Il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, pertanto, andrà confermato in ogni sua parte dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art.654 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte convenuta, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi in riferimento al valore del giudizio e riconoscendo solo tre fasi del giudizio in complessivi euro 2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande di parte attrice opponente confermando il decreto ingiuntivo recante il nr. 507/2023, emesso in data 23.10.2023 dal Tribunale Civile di Trapani, nel procedimento nr. 1651/2023 R.G.;
Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Trapani nr. 507/2023, emesso in data 23.10.2023 ai sensi dell'art.654 c.p.c;
- condanna e a rifondere nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in complessivi €.2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, in data 14/07/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG. 2172/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 11.07.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2172 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, e la sig.ra , nata a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Salvatore Villabuona del Foro di Trapani
Attori opponente
CONTRO
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 Controparte_2
società che ha incorporato per fusione la a propria volta
[...] Controparte_3 mandataria con rappresentanza di ai fini del presente procedimento Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo del Foro di Palermo
Convenuto opposto
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Conclusioni come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio gli attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo recante il nr. 507/2023, emesso in data 23.10.2023 dal Tribunale Civile di Trapani, nell'ambito del procedimento recante il nr. 1651/2023 R.G., depositato in data 23.10.2023, notificato in data 07.11.2023, a mezzo del quale la società opposta creditrice, ingiungeva loro di pagare, , la somma di
€ 42.222,02, oltre interessi e spese della procedura, - quantificate in € 1.370,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa , ed ulteriori € 286,00 per esborsi.
Quale fulcro della propria opposizione deducevano esclusivamente l'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, in relazione ad altro decreto ingiuntivo recante nr. 173/2021 emesso dal Tribunale civile di Trapani nell'ambito del proc. nr. 467/2021 rg, in violazione gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Deduceva infatti che in precedenza erano già stati destinatari di un altro decreto ingiuntivo, sopra citato, specificando che, a seguito della notifica del precetto in data 13.05.2022, fondato sul menzionato decreto ingiuntivo nr. 173/2021, avevano proposto opposizione;
che tale giudizio si definiva con la sentenza nr. 298/2023 del 09.03.2023, per mezzo della quale veniva accertata la nullità del predetto atto di precetto, non essendo stata raggiunta la prova della regolare notifica del titolo esecutivo.
Precisavano che ovviamente, la pretesa creditoria tutelata con il decreto ingiuntivo nr. 173/2021 era ma medesima tutelata nel decreto ingiuntivo oggi opposto. Pertanto, il sopra richiamato decreto ingiuntivo nr. 173/2021 risulta giuridicamente efficace relativamente alla medesima pretesa creditoria avanzata da parte opposta nel presente giudizio poiché, nella sentenza 298/23 del marzo 2023, veniva accertata la nullità del solo atto di precetto;
conseguentemente il decreto ingiuntivo nr. 173/2021 costituiva giudicato ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 cpc. Evidenziavano quindi, che il giudicato, nella duplice accezione di giudicato formale (art. 324 c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.), costituisce principio generale e fondamentale dell'ordinamento interno, rispondente ad incontrovertibili esigenze di certezza giuridica e finalizzata all'attuazione del principio del ne bis in idem. Sotto tale profilo pertanto chiedevano con l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo recante il nr. 507/2023.
Costituitosi in giudizio il creditore opposto, deduceva l'infondatezza delle doglianze formulate in fatto ed in diritto nell'atto introduttivo del giudizio;
che in realtà i motivi edotti, manifestavano solo un intento dilatorio dei debitori, per sottrarsi al pagamento del dovuto, senza tuttavia documentare alcun fatto estintivo del credito.
Deduceva infatti che nella sentenza nr. 298/2023 del 09.03.2023, sopra citata si legge “…in tema di notifiche, costituisce principio consolidato quello in forza del quale, qualora la parte onerata non ne fornisca la prova, la notifica va considerata inesistente (cfr., ex multis, Cass. Civ., sent. n. 11993/2011)…” e nel rilevare che “…nel caso in esame, dal documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. denominato “Titolo Esecutivo”), si evince come l'avviso di ricevimento (modello 23L) rechi alcune cancellature, e sovrascritture effettuate a penna, con l'indicazione di un numero seriale differente rispetto a quello originariamente stampato, così come
Tribunale di Trapani Sezione Civile
le date di notifica della CAD indicata nell'avviso e nel modello 23L differiscono (10 marzo 2021 nell'una; 11 marzo 2021 nell'altra)…”, ha ritenuto non raggiunta la prova della notifica del titolo esecutivo, ritenendola inesistente, e per tale ragione ha accolto l'opposizione de quo, travolgendo l'efficacia del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 173/2021, emesso dal Tribunale.
Alla luce di quanto sopra, evidenziata quindi, l'inefficacia del decreto ingiuntivo nr. 173/2021, quindi parte creditrice si era determinata nel riproporre la tutela monitoria del credito vantato. Concludendo chiedeva il rigetto dell'opposizione non fondato su prova scritta.
Entrambe le parti depositavano documentazione sia relativa al credito azionato che relativo al precedente giudizio. Documentazione non contestata reciprocamente dalle parti.
Concludevano così come da verbale
Esperita la mediazione con esito negativo, la causa, documentalmente istruita, veniva posta in decisione ex art.281 sexies cpc al 11.07.2025.
Ciò posto si osserva che il them decidendum del presente giudizio sostanzialmente è considerare se vi è stato da parte del creditore procedente una duplicazione del titolo, avendo ottenuto, nell'arco di poco tempo, due decreti ingiuntivi, quello recante il nr. 173/2021 e quello nr. 1651/2023 R.G., oggi opposto, emessi entrambi nei confronti delle parti attrici opponenti.
Va osservato come nella sentenza 298/23 del marzo 2023, nella parte che interessa in questa sede, sia stata evidenziata l'assenza di prova fornita dal creditore intimante sulla effettiva regolarità della notifica agli odierni attori, del decreto ingiuntivo nr. 173/2021.
Il giudice di merito ha evidenziato in sentenza che la notifica a mezzo posta eseguita nel predetto decreto ingiuntivo era compromessa da alcune irregolarità tali che, in assenza di prova sulla effettiva regolarità -il cui onere ricadeva sul creditore istante-, la notifica del decreto ingiuntivo nr. 173/2021- titolo esecutivo- doveva ritenersi inesistente. Conseguentemente ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato, per la prima volta, unitamente al D.I. nr. 173/2021.
Deve quindi ritenersi che il decreto ingiuntivo nr. 173/2021 non può essere ritenuto titolo idoneo stante la mancata notifica entro il termine di cui all'art.644 cpc. .
Pertanto, atteso che nulla ha eccepito il debitore opponente in ordine al credito vantato dal creditore opposto che comunque ha depositato documentazione idonea a sostegno della propria pretesa come indicato nell'indice allegato alla comparsa, documenti non contestati da parte attrice.
Nel contraddittorio processuale, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione sul contenuto di questi documenti, che pertanto concorrono alla prova del credito, eliminando ogni dubbio sull'adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul mutuante. La società opposta ha pertanto correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle parti.
Sull'onere della prova si ricorda che: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie sul creditore grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione dei contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Cass 09/03/2020, n.764; Cass 15/09/2021, n.675).
Il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, pertanto, andrà confermato in ogni sua parte dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art.654 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte convenuta, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi in riferimento al valore del giudizio e riconoscendo solo tre fasi del giudizio in complessivi euro 2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande di parte attrice opponente confermando il decreto ingiuntivo recante il nr. 507/2023, emesso in data 23.10.2023 dal Tribunale Civile di Trapani, nel procedimento nr. 1651/2023 R.G.;
Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Trapani nr. 507/2023, emesso in data 23.10.2023 ai sensi dell'art.654 c.p.c;
- condanna e a rifondere nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in complessivi €.2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, in data 14/07/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile