Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre UN, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 24/3/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5179/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Via Raffaele Parte_1
Pastore n. 13, rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Borzelleca, presso il cui studio elett.te domicilio in Torre UN (NA) alla Via Gino Alfani n. 45 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dipendente Raffaela Collaro, con laquale elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato volta a ottenere la condanna dell al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento maturati a partire dal mese di luglio del 2021 fino all'instaurazione del presente giudizio, atteso che la suddetta prestazione non gli era stata erogata dall nonostante il favorevole decreto di omologa emesso dal Tribunale di CP_2
Torre UN il 13/11/2023 in relazione al procedimento per ATPO recante N.R.G.
4960/2022.
L si è costituito e ha sostenuto di aver già corrisposto al ricorrente la CP_2 prestazione richiesta in ricorso.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione depositata dall' (cfr. comunicazione di liquidazione in atti), CP_1
e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente, l' ha già CP_2
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto in via amministrativa l'integrale soddisfazione delle proprie pretese.
Poiché il pagamento della prima rata utile è avvenuto solo nel dicembre del 2023, mentre gli arretrati in seguito ai dovuti controlli sono stati pagati con la rata di ottobre
2024, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese processuali, che si CP_2 liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso del 12/9/2024 nei confronti dell' così provvede: a) dichiara
[...] CP_1 cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi euro 2.540,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre UN il 26/5/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco