Art. 9.
Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , e' sostituito dal seguente:
"E' in facolta' del direttore generale accordare il congedo speciale di cui al precedente art. 20 anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall' art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e rientri nella sfera di un servizio comandato".
Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , e' sostituito dal seguente:
"E' in facolta' del direttore generale accordare il congedo speciale di cui al precedente art. 20 anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall' art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e rientri nella sfera di un servizio comandato".