Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Elvira Di Mezzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di applicazione sanzione pecuniaria n.-OMISSIS-dell'1 dicembre 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano l’atto n.-OMISSIS-dell’01.12.2015, con cui il Comune di -OMISSIS- ha irrogato loro una sanzione pecuniaria di 15.000 euro, per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 48 del 25.10.2011.
Deducono l’illegittima applicazione retroattiva della sanzione, nonché il difetto d’istruttoria e di motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il comma 4- bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla legge n. 164/2014 ed in vigore dal 12.11.2014, prevede una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, a carico del responsabile che non ottempera all’ordine di demolizione.
A tal proposito, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16/2023, ha affermato che la fattispecie configura un illecito amministrativo omissivo propter rem con effetti permanenti, distinto dal precedente illecito edilizio, cui consegue l’applicazione di una sanzione con finalità punitiva, che non può essere applicata retroattivamente nei confronti di chi, prima del 12.11.2014, abbia fatto decorrere inutilmente i 90 giorni previsti per ottemperare all’ordine di demolizione, pur se l’inottemperanza è stata accertata successivamente.
Nel caso concreto, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale è intervenuta nel 2012, cioè prima dell’entrata in vigore della legge; da quel momento, dunque, i ricorrenti, avendo perduto la disponibilità giuridica del bene, non potevano più adempiere all’ordine di demolizione.
Ne consegue che la sanzione comminata nel 2015 è illegittima, in quanto applicata ad un’omissione giuridicamente non più sussistente.
La natura formale della decisione induce a compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla atto di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria n.-OMISSIS-dell’01.12.2015.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO