TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 177
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Illegittima applicazione retroattiva della sanzione

    La sanzione è illegittima perché applicata a un'omissione giuridicamente non più sussistente, dato che i ricorrenti avevano perso la disponibilità giuridica del bene nel 2012, prima dell'entrata in vigore della normativa sanzionatoria.

  • Accolto
    Difetto d'istruttoria e di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'illegittima applicazione retroattiva della sanzione, assorbendo ogni ulteriore questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 177
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 177
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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