Ordinanza presidenziale 10 dicembre 2019
Decreto presidenziale 17 febbraio 2020
Decreto decisorio 22 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 30 luglio 2021
Sentenza 20 gennaio 2022
Rigetto
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 22/02/2021, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2021
N. 02712/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2712 del 2006, proposto da
Svec S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Rezzonico, 6;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Carlo De Simoni, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Alberto Bicocchi, Paola Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Padova, via n. Tommaseo, 60;
per l'accertamento
che non sussiste l'obbligo di corrispondere al Comune il contributo per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione per un fabbricato realizzato da Svec S.p.A., in via Triste, per conto dell'Università degli studi di Padova e ceduto da Svec S.p.a. al predetto Ente quale sede della facoltà universitaria di economia e commercio;che sussiste conseguentemente l'obbligo di restituire le somme indebitamente pagate al Comune di Svec spa, pari ad E 263.716,42; che il Comune di Padova va pertanto condannato alla restituzione delle predette somme, rivalutate, con interessi, o della somma maggiore o minore di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Padova;
Visti gli artt. 35, comma 2; 80 e 85, comma 1 cod. proc. amm.;
Visto il decreto Presidenziale n. 107/20 emesso da questo T.A.R. in data 17.2.2020, con il quale è stato dichiarato interrotto il giudizio;
Tenuto conto che, a norma dell’art. 80 e c.p.a., il processo non è stato riassunto;
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per inattività.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 22.2.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO