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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/02/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3504/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3504/2021 promossa da:
, in persona Parte_1
del l.r.p.t., con il patrocinio degli avv.ti Andrea Viscovo e Umberto De Luca
OPPONENTE
contro
e , con il patrocinio dell'avv.to Sara CP_1 CP_2
Bianco
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 22/10/2024.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
La proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo nr. 715/2021, emesso dal Tribunale di Nola per l'importo di €
29.000,00 in favore di e di € 11.000,00 in favore di CP_1 CP_2
, oltre interessi e spese di procedura. In particolare, la società opponente
[...]
eccepiva la carenza della propria legittimazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo in esame.
Si costituivano in giudizio e , i quali, contestando CP_1 CP_2
tutto quanto dedotto da parte opponente, chiedevano in via preliminare dichiararsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiunto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione dopo il deposito delle memorie istruttorie ed all'esito all'udienza cartolare del 22/10/2024 veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
2 dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Inoltre, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di
3 merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Orbene, nel caso in esame la fonte negoziale del credito, costituita dalla scrittura privata del 25 giugno 2019 con la quale l'opponente riconosceva l'esistenza del credito azionato (confermata anche nell'atto di citazione in opposizione nel quale può leggersi che “il mancato pagamento, infatti, derivava
dalla non esecuzione delle opere” - cfr. pag. 3 punto a), le correlate fatture ed i documenti di trasporto non risultano contestati relativamente al loro contenuto;
l'opponente, infatti, si limitava a contestare l'opponibilità della scrittura privata nei suoi confronti, rilevando che la stessa risultava sottoscritta da Persona_1
che all'epoca non aveva alcun potere di firma essendo ormai la cooperativa in autogestione. Tale contestazione, tuttavia, risulta priva di qualsiasi Pt_1
fondamento in quanto dalla visura storica (cfr. doc. 6, deposito di parte opposta
4 del 27/12/2021) si evince che alla data del 25/06/2019 era Persona_1
Presidente del C.d.A. della e, in quanto tale, aveva il potere di firma Pt_1
come riconosciutogli, oltre che dalla legge, anche dall'art. 36 dello Statuto (cfr.
doc. 7 pag. 22, deposito di parte opposta del 27/12/2021). Da qui l'infondatezza dell'ulteriore eccezione per cui, avendo agito iure proprio, l'atto Persona_1
di transazione non avrebbe avuto la valenza di cessione del credito.
Parimenti priva di fondamento risulta la contestazione relativa all'incompiutezza delle opere appaltate, posta a fondamento del mancato pagamento, in quanto la stessa, oltre a non essere mai stata avanzata prima dell'istaurazione del giudizio per cui è causa, restava priva di qualsiasi supporto probatorio e, in ogni caso, superata dal riconoscimento del debito di cui alla predetta scrittura privata, oltre che dalla documentazione probatoria depositata dalla parte opposta.
Alla stregua di tali considerazioni, tenuto conto che in materia di responsabilità
contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al creditore spetta unicamente la prova dell'esistenza di un'obbligazione inadempiuta mentre è il debitore a dover provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria, nel caso in esame ben può ritenersi che, anche alla luce del riconoscimento del credito, parte opposta abbia adeguatamente provato la fonte del proprio diritto, mentre l'opponente, al contrario, non ha adempiuto all'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la
5 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore
convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova
è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché
il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto
adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la
prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria
obbligazione” (Cass. civ. 826/2015).
In conclusione, alla luce delle osservazioni di cui sopra, ne consegue la piena legittimità della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio e,
quindi, il rigetto della spiegata opposizione.
Tutte le altre questioni prospettate dalle parti restano assorbite.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
dell'opponente richiesta da parte opposta in quanto manca, nel caso di specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr.
Tribunale Bari sez. I, 31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a norma del DM 147/22, in considerazione del valore della causa e dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- Rigetta l'opposizione in esame e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 715/2021 emesso da questo Tribunale;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.261,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 10/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3504/2021 promossa da:
, in persona Parte_1
del l.r.p.t., con il patrocinio degli avv.ti Andrea Viscovo e Umberto De Luca
OPPONENTE
contro
e , con il patrocinio dell'avv.to Sara CP_1 CP_2
Bianco
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 22/10/2024.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
La proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo nr. 715/2021, emesso dal Tribunale di Nola per l'importo di €
29.000,00 in favore di e di € 11.000,00 in favore di CP_1 CP_2
, oltre interessi e spese di procedura. In particolare, la società opponente
[...]
eccepiva la carenza della propria legittimazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo in esame.
Si costituivano in giudizio e , i quali, contestando CP_1 CP_2
tutto quanto dedotto da parte opponente, chiedevano in via preliminare dichiararsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiunto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione dopo il deposito delle memorie istruttorie ed all'esito all'udienza cartolare del 22/10/2024 veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
2 dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Inoltre, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di
3 merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Orbene, nel caso in esame la fonte negoziale del credito, costituita dalla scrittura privata del 25 giugno 2019 con la quale l'opponente riconosceva l'esistenza del credito azionato (confermata anche nell'atto di citazione in opposizione nel quale può leggersi che “il mancato pagamento, infatti, derivava
dalla non esecuzione delle opere” - cfr. pag. 3 punto a), le correlate fatture ed i documenti di trasporto non risultano contestati relativamente al loro contenuto;
l'opponente, infatti, si limitava a contestare l'opponibilità della scrittura privata nei suoi confronti, rilevando che la stessa risultava sottoscritta da Persona_1
che all'epoca non aveva alcun potere di firma essendo ormai la cooperativa in autogestione. Tale contestazione, tuttavia, risulta priva di qualsiasi Pt_1
fondamento in quanto dalla visura storica (cfr. doc. 6, deposito di parte opposta
4 del 27/12/2021) si evince che alla data del 25/06/2019 era Persona_1
Presidente del C.d.A. della e, in quanto tale, aveva il potere di firma Pt_1
come riconosciutogli, oltre che dalla legge, anche dall'art. 36 dello Statuto (cfr.
doc. 7 pag. 22, deposito di parte opposta del 27/12/2021). Da qui l'infondatezza dell'ulteriore eccezione per cui, avendo agito iure proprio, l'atto Persona_1
di transazione non avrebbe avuto la valenza di cessione del credito.
Parimenti priva di fondamento risulta la contestazione relativa all'incompiutezza delle opere appaltate, posta a fondamento del mancato pagamento, in quanto la stessa, oltre a non essere mai stata avanzata prima dell'istaurazione del giudizio per cui è causa, restava priva di qualsiasi supporto probatorio e, in ogni caso, superata dal riconoscimento del debito di cui alla predetta scrittura privata, oltre che dalla documentazione probatoria depositata dalla parte opposta.
Alla stregua di tali considerazioni, tenuto conto che in materia di responsabilità
contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al creditore spetta unicamente la prova dell'esistenza di un'obbligazione inadempiuta mentre è il debitore a dover provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria, nel caso in esame ben può ritenersi che, anche alla luce del riconoscimento del credito, parte opposta abbia adeguatamente provato la fonte del proprio diritto, mentre l'opponente, al contrario, non ha adempiuto all'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la
5 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore
convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova
è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché
il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto
adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la
prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria
obbligazione” (Cass. civ. 826/2015).
In conclusione, alla luce delle osservazioni di cui sopra, ne consegue la piena legittimità della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio e,
quindi, il rigetto della spiegata opposizione.
Tutte le altre questioni prospettate dalle parti restano assorbite.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
dell'opponente richiesta da parte opposta in quanto manca, nel caso di specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr.
Tribunale Bari sez. I, 31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a norma del DM 147/22, in considerazione del valore della causa e dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- Rigetta l'opposizione in esame e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 715/2021 emesso da questo Tribunale;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.261,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 10/02/2025
Il Giudice
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