Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:36, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 606/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 6
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Tanto premesso, deve anzitutto osservarsi che il teste , sentito alla udienza del Testimone_1
5.12.2024, cugino del ricorrente confinante con lo stesso, confermava lo svolgimento delle attività
pagina 2 di 6 lavorative descritte in ricorso sub capp. 2, 3 e 4 (e, in particolare, le attività relative alla raccolta delle olive e alla guida di trattore). In senso conforme, poi, riferiva anche il teste , Testimone_2 confermando lo svolgimento delle lavorazioni meccaniche con utilizzo di trattore da parte del ricorrente (cfr. verbale di udienza del 5.12.2024).
Quanto alla patologia per cui è causa, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. S. ha esaurientemente motivato, Per_1 affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Risulta dall'estratto contributivo che il ricorrente, lavora dal 1999 come coltivatore diretto nel suo podere di circa 10 ettari ove sono presenti alberi da frutto, ortaggi e circa 350 olivi. In precedenza ha lavorato come operaio carrellista (1982-1984) e come rappresentante di prodotti agricoli (1984-1999). Le lavorazioni svolte dal 1999 comportano la semina e la concimazione dei terreni, la potatura degli alberi, la raccolta di frutta, olive e verdure che poi posiziona in contenitori che vengono mobilizzati manualmente. Usa inoltre forbici manuali, l'abbacchiatore elettrico per la raccolta delle olive, il decespugliatore, il tagliaerba, e la motosega, oltre al trattore. Non ha dipendenti neppure stagionali. Nel corso degli anni, ha sviluppato una sintomatologia caratterizzata da dolore ai due polsi. Previa esecuzione di accertamenti strumentali, in data 07/09/2021 inoltrava all' domanda volta al riconoscimento dell'origine professionale di una tenopatia dei flessori ai due polsi. La CP_1 domanda era respinta dall'Istituto per assenza della malattia denunciata. Il giudizio non era modificato a seguito di opposizione amministrativa. Esperito l'iter amministrativo, il sig. ricorreva alla Sezione Lavoro del Parte_1
Tribunale di Livorno. VALUTAZIONE CLINICA E DELLA DOCUMENTAZIONE Il ricorrente è stato identificato in occasione dell'accertamento peritale a mezzo carta d'identità rilasciata il Numero_1
24/11/2023 dal Comune di Rosignano Marittimo ed in corso di validità. Trattasi di soggetto alto cm.171 per Kg
75 di peso, destrimane, Riferisce di godere di rendita per un danno biologico complessivo pari al 16% per CP_1 spondilodiscopatie lombari (7%), tenopatia della spalla destra e sinistra (4% e 3%) e per sindrome del tunnel carpale destra (3%). Risultano inoltre in anamnesi una frattura clavicolare destra in età pediatrica ed una frattura della scapola destra riportata nel 2000 per incidente stradale. Afferma di aver goduto per il resto di buona salute, ove si escluda la sintomatologia oggetto della presente valutazione. Lamenta attualmente limitazione articolare dei due polsi con esauribilità dolorosa della presa con difficoltà ad usare forbici, cesoie e nel manipolare i prodotti dell'orto. Obiettivamente, si rileva ai due polsi dolorabilità alla regione volare del carpo, evocabile anche contrastando la flessione delle dita. La flessione delle dita appare limitata ai massimi gradi su base antalgica. Non si rilevano deficit di estensione attiva, passiva e contrastata delle dita lunghe della mano. Si apprezzano inoltre segni non marcati di rizoartrosi bilaterale. (..)DISCUSSIONE Il caso presenta una particolare difficoltà interpretativa. Il
pagina 3 di 6 periziando presenta segni clinici di tenopatia dei flessori delle due mani ed il rischio lavorativo è da ritenere sussistente in considerazione delle mansioni svolte dal lavoratore. Peraltro, a fronte di tale sintomatologia, un'ecografia eseguita nel novembre 2021 presso la sede non evidenziava segni di sofferenza tendinea, a CP_1 differenza di quella eseguita nell'agosto 2021 che evidenziava “segni di flogosi dei tendini flessori bilateralmente con riduzione del tessuto adiposo periferico in regione di tunnel carpale con versamento periferico… per possibile patologia del tunnel… regolari le strutture tendinee flessorie ed estensorie in regione di mano bilateralmente…”. Almeno a destra, ove è stato riconosciuto dall'Istituto un danno biologico pari al 3% per sindrome del del tunnel carpale stessa
– costituirebbe a mio parere una sia pur parziale duplicazione della valutazione. . Inoltre, l'ecografia eseguita il
29/06/2022 evidenzia “….segni di flogosi con versamento articolare alla prima e seconda filiera del carpo bilaterale, in particolare a sede radio-ulno-carpale. Segni di flogosi con versamento ed ispessimento tendineo dal III al
VI canale dorsale del carpo, in regione estensoria, in particolare bilateralmente, al VI canale dorsale del carpo.
Minori le alterazioni flogistiche flessorie con riduzione del tessuto adiposo periferico, bilaterali... Modesti segni di flogosi ed ispessimento tendineo in regione flessoria a sede MCF, dal II al IV raggio, bilaterale”. Tale indagine evidenziava pertanto una sofferenza prevalente dei tendini estensori, cui non corrisponde attualmente alcun riscontro clinico, ma anche una lieve tenopatia dei flessori. Per tali considerazioni, ritengo equo riconoscere la sussistenza di un danno biologico relativo alla patologia oggi in esame prevalente a sinistra, visto che a destra l'ispessimento dei tendini al canale carpale è da ritenere causata in parte della già riconosciuta sindrome del tunnel carpale. RISPOSTA AL
QUESITO “Accerti il C.T.U….le patologie delle quali in atto soffre il periziando con riguardo a quelle allegate in ricorso ed in atti. Il periziando presenta segni clinici, strumentalmente confermati, di tenopatia dei flessori delle due mani - descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate. Oltre ad esiti fratturativi a carico della clavicola e della scapola di destra, il periziando gode di rendita per un danno biologico pari al 16% per spondiloartrosi lombare, tenopatia dei CP_1 due cingoli scapolari e sindrome del tunnel carpale destra. - verifichi la sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni del ricorrente e le lavorazioni cui era adibito e la patologia lamentata Le mansioni svolte per circa venticinque anni dal paziente sono tali da costituire fattore di rischio per la patologia denunciata. - in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività (indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusiva incidenza). L'attività lavorativa è da ritenere valida concausa il cui ruolo nella genesi della patologia è da ritenere marcato. - in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, precisi inoltre se la patologia riscontrata abbia o meno esiti di carattere permanente e, in caso di risposta pagina 4 di 6 positiva, indichi il grado di incidenza degli stessi sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, valutando altresì la incidenza complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti operati da ”. Per le CP_1 considerazioni sopra esposte, trova applicazione la voce 267 della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000 per un danno biologico pari al uno per cento a destra (per le ragioni suddette) ed al due per cento a sinistra e pertanto un danno biologico complessivamente pari al tre per cento: In considerazione delle preesistenze già oggetto di riconoscimento da parte dell' , ne risulta un danno biologico complessivamente pari al diciotto per cento. Relativamente alla CP_2 decorrenza, indico il 29/06/2022, quando la nuova ecografia documentava inequivocabilmente la descritta sofferenza tendinea.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 18%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 18%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
pagina 5 di 6 LIVORNO, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6