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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/07/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. AN VA - Presidente rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3381/2024
TRA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO 47 20123 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. CAMINADA MAURO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. NINNO ROBERTO GIUSEPPE ( ) VIA BOCCACCIO C.F._1
47 20123 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ARC. Controparte_1 P.IVA_2
VACCARO 10 70121 BARI presso lo studio dell'avv. FORMICA FELICE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 R.G. N. 3381/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello così giudicare:
NEL MERITO
Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare l'operatività della clausola penale di cui all'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto allegato all'Accordo
Quadro stipulato tra le parti, in relazione alla responsabilità contrattuale di
[...]
per il ritardo nella consegna degli autotelai per cui è lite;
Controparte_1
- per l'effetto disporre la riduzione del corrispettivo dovuto da a Parte_1
in misura pari ai danni arrecati a , Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 72.254,55, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, fatta salva la diversa somma ritenuta di giustizia, e comunque in misura non inferiore ad Euro 19.800,00, quale Parte esborso sostenuto da in relazione al noleggio di n.4 autocarri allestiti per il periodo dal
4.6.21 al 31.8.21.
IN OGNI CASO E COMUNQUE
- Con rivalutazione ed interessi su tutte le somme che verranno liquidate e con vittoria di spese, diritti ed onorari anche per il giudizio di primo grado da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatario.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA:
1) In via principale: Rigettare l'atto di appello, così come proposta da parte avversa, perché destituito di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto;
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita intenda accogliere l'appello proposto da parte avversa e consideri operativa la clausola penale di cui all'art
10 del Capitolato Generale di Appalto, così come richiamata da parte appellante, accertare e determinare l'esatto importo della penale medesima, alla luce delle deduzioni difensive in epigrafe esposte e, quindi, conseguentemente, determinare l'esatto importo della somma ancora dovuta da alla società Parte_1 Controparte_1
3) Condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore difensore che si dichiara antistatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti e le allegazioni delle parti:
2 R.G. N. 3381/2024
ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di per Controparte_1 Parte_2
l'importo di € 169.452,50, relativamente al pagamento di fatture per fornitura di “autotelai allestiti con vasca”, in esecuzione di un contratto quadro intervenuto tra le parti.
La società in qualità di successore a seguito di fusione per incorporazione di Parte_1 ha proposto opposizione, deducendo l'illegittimità del decreto per essere stato Parte_2 emesso nei confronti di una società estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese.
Deduceva l'opponente in ogni caso che si era resa inadempiente al contratto Controparte_1 stipulato tra le parti (nel quale era succeduta l'incorporante , in quanto aveva Parte_1 effettuato la consegna dei mezzi in ritardo rispetto a quanto pattuito, con conseguente applicabilità della clausola penale ex articolo 10 del capitolato generale d'appalto, pari a € 72.254,44, importo che azionava in via riconvenzionale, chiedendo che venisse accertata la non debenza dello stesso relativamente a quanto ancora dovuto per la fornitura degli autotelai.
Nella propria costituzione, l'opposta contestava la fondatezza della riconvenzionale e CP_1
l'applicabilità della penale, in quanto deduceva che il ritardo nella fornitura non era a sé imputabile, essendo dipeso dal ritardo del produttore degli autotelai, Mercedes Benz, come comunicato dal distributore per l'Italia a in ragione dei rallentamenti della filiera di produzione derivanti CP_1 dagli effetti su scala mondiale della pandemia Covid-19.
La sentenza di primo grado:
Il Tribunale di Monza ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo lo stesso nullo in quanto emesso nei confronti di soggetto non più esistente. Ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da in quanto, pur ritenendo l'incorporante legittimata alla Parte_1 proposizione della domanda, ha ritenuto la pretesa infondata, atteso che la documentazione prodotta da attesterebbe che erano state le misure pandemiche ad aver bloccato o trattenuto la CP_1 prestazione, ritardando la consegna da parte dei fornitori dei telai necessari a completare l'opera, con la conseguenza per cui il debitore non potrebbe essere ritenuto responsabile del ritardo.
Ha quindi compensato integralmente le spese tra le parti.
L'appello:
Ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado per avere Parte_1 rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento della penale, deducendo che non sussisterebbero gli estremi per ritenere non imputabile al fornitore il ritardo, in quanto mai avrebbe invocato CP_1 la disciplina emergenziale per giustificare il grave ritardo nell'adempimento. In ogni caso, non ricorrerebbero i requisiti della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi, dato che la pandemia, al momento della stipula del contratto applicativo, aveva superato la fase più acuta e gli effetti sulla filiera logistica erano ampiamente conosciuti e prevedibili. Inoltre, non si CP_1 sarebbe comportata secondo buona fede, in quanto non avrebbe provveduto a rinegoziare i termini del contratto. L'inadempienza di sarebbe comunque grave, diversamente da quanto ritenuto CP_1 Part dal giudice di prime cure, atteso che necessitava dei veicoli per l'effettuazione di un servizio
3 R.G. N. 3381/2024
di pubblica utilità, qual è quello della raccolta dei rifiuti, e per tale ragione ha dovuto noleggiare mezzi sostitutivi.
Si è costituita contestando l'avverso appello, deducendo di aver Controparte_1 tempestivamente notiziato dei ritardi comunicati dal produttore dei telai, derivanti Parte_1 da causa alla stessa non imputabile, in quanto dovuti a causa di forza maggiore. In ogni caso, in via subordinata, deduce che la penale potrebbe riguardare solo 5 mezzi, e non 11, come affermato da Part
, dato che la fattura per 6 mezzi è stata integralmente pagata, senza contestazioni, quindi la questione della penale potrebbe porsi al più per i mezzi di cui alla fattura n. 577/2021. Inoltre, la penale sarebbe stata calcolata erroneamente, in quanto la data a partire dalla quale dovrebbe calcolarsi il ritardo è quella della consegna e non dell'immatricolazione, che era da effettuarsi a cura Part di . Sempre in via subordinata, deduce l'eccessività della penale, e ne chiede la riduzione in via equitativa.
Opinione della Corte:
L'appello deve ritenersi infondato.
La parte appellante muove le sue contestazioni alla sentenza di primo grado, che ha disatteso la domanda riconvenzionale di pagamento della penale da ritardo, deducendo varie questioni: da una parte non sarebbe applicabile la normativa emergenziale, dato che la pandemia nel 2021 era nota e non era nella fase acuta;
dall'altra deduce che avrebbe dovuto, al più, procedere ad una CP_1 nuova negoziazione dei termini, come affermato in alcuni arresti afferenti alle problematiche di esecuzione dei contratti manifestatesi in occasione della pandemia.
Le une come le altre allegazioni non sono corrette. Nel caso di specie ciò che è avvenuto è che una commessa, la cui esecuzione dipendeva necessariamente dalla fornitura dei telai che dovevano essere poi “attrezzati” dalla è rimasta rallentata (e non ineseguita) per via dei ritardi propri CP_1 del fornitore. Non si tratta, in questo caso, di invocare la normativa emergenziale, ma di ravvisare come, all'evidenza, la mancata fornitura dei telai, fatto del tutto indipendente dalla volontà di ha reso impossibile il rispetto delle tempistiche pattuite. CP_1
Part
invoca la prevedibilità dell'evento da parte di che dunque - pare di capire- avrebbe CP_1 potuto/dovuto indicare in contratto una tempistica di fornitura diversa.
Su tale aspetto vengono in luce due osservazioni.
La prima, è quella per cui il termine di 150 gg per la fornitura, previsto nel contratto applicativo, era già previsto nell'accordo quadro stipulato il 17 gennaio 2020 (doc.5: “La consegna di ciascun mezzo dovrà avvenire entro e non oltre 150 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula di ciascun contratto applicativo”) , prima della pandemia, come tempistica che doveva essere rispettata, e quindi per tale ragione è stato riproposto, senza variazioni, nel contratto applicativo, dove non poteva essere stabilito diversamente. Quindi, la questione della prevedibilità di una maggiore tempistica di fornitura difficilmente avrebbe comportato un consenso, da parte di Part
, alla stipula di un contratto applicativo con tempi di consegna diversi dalle previsioni del contratto quadro. Non si tratta, infatti, di un termine stabilito dalle parti a seguito di una trattativa
4 R.G. N. 3381/2024
intervenuta quando le parti (entrambe) erano a conoscenza della situazione globale derivante dagli strascichi della pandemia, ma dell'inserimento nel contratto applicativo di un termine già previsto, prima della pandemia, nel contratto quadro.
Inoltre, si rileva che è fatto notorio che nel periodo immediatamente successivo al picco della pandemia, a livello mondiale (vedasi Cina) la stessa è proseguita a lungo, e di conseguenza la fornitura di tutto ciò che atteneva alla filiera automobilistica – la cui componentistica proveniva dall'estero - è stato soggetto a ritardi non preventivati, né preventivabili, dato che l'evoluzione della pandemia e le politiche di chiusura della produzione sono state determinate di giorno in giorno. Part Alquanto pretestuoso è ritenere che non sia opponibile a il ritardo del sub fornitore in quanto Part estraneo al contratto, quando per certo la stessa ben sapeva che la fornitura di CP_1 dipendeva necessariamente dalla fornitura dei telai da attrezzare, senza i quali non poteva CP_1 adempiere alla propria obbligazione.
Allo stesso modo, anche un'eventuale rinegoziazione dei termini non avrebbe in alcun modo questo Part consentito a di soddisfare meglio i propri interessi, dato che la fissazione di una diversa tempistica non poteva dipendere dalla volontà né dalla capacità di previsione di la cui CP_1 fornitura dipendeva in tutto e per tutto dalla previa fornitura dei telai da parte del produttore.
Poiché dunque non può ritenersi imputabile a il ritardo nella fornitura, né d'altra parte vi è CP_1 alcuna allegazione in ordine al fatto che sia stata in ritardo anche dopo aver ricevuto i telai CP_1 dal produttore, la richiesta di pagamento della penale deve essere rigettata.
Il rigetto dell'appello comporta l'onere delle spese in capo all'appellante, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Felice Formica, come richiesta.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2141/2024 del tribunale di Monza, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 9.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., con distrazione in favore del legale antistatario;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25/06/2025
La Presidente est
AN VA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. AN VA - Presidente rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3381/2024
TRA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO 47 20123 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. CAMINADA MAURO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. NINNO ROBERTO GIUSEPPE ( ) VIA BOCCACCIO C.F._1
47 20123 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ARC. Controparte_1 P.IVA_2
VACCARO 10 70121 BARI presso lo studio dell'avv. FORMICA FELICE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 R.G. N. 3381/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello così giudicare:
NEL MERITO
Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare l'operatività della clausola penale di cui all'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto allegato all'Accordo
Quadro stipulato tra le parti, in relazione alla responsabilità contrattuale di
[...]
per il ritardo nella consegna degli autotelai per cui è lite;
Controparte_1
- per l'effetto disporre la riduzione del corrispettivo dovuto da a Parte_1
in misura pari ai danni arrecati a , Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 72.254,55, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, fatta salva la diversa somma ritenuta di giustizia, e comunque in misura non inferiore ad Euro 19.800,00, quale Parte esborso sostenuto da in relazione al noleggio di n.4 autocarri allestiti per il periodo dal
4.6.21 al 31.8.21.
IN OGNI CASO E COMUNQUE
- Con rivalutazione ed interessi su tutte le somme che verranno liquidate e con vittoria di spese, diritti ed onorari anche per il giudizio di primo grado da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatario.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA:
1) In via principale: Rigettare l'atto di appello, così come proposta da parte avversa, perché destituito di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto;
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita intenda accogliere l'appello proposto da parte avversa e consideri operativa la clausola penale di cui all'art
10 del Capitolato Generale di Appalto, così come richiamata da parte appellante, accertare e determinare l'esatto importo della penale medesima, alla luce delle deduzioni difensive in epigrafe esposte e, quindi, conseguentemente, determinare l'esatto importo della somma ancora dovuta da alla società Parte_1 Controparte_1
3) Condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore difensore che si dichiara antistatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti e le allegazioni delle parti:
2 R.G. N. 3381/2024
ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di per Controparte_1 Parte_2
l'importo di € 169.452,50, relativamente al pagamento di fatture per fornitura di “autotelai allestiti con vasca”, in esecuzione di un contratto quadro intervenuto tra le parti.
La società in qualità di successore a seguito di fusione per incorporazione di Parte_1 ha proposto opposizione, deducendo l'illegittimità del decreto per essere stato Parte_2 emesso nei confronti di una società estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese.
Deduceva l'opponente in ogni caso che si era resa inadempiente al contratto Controparte_1 stipulato tra le parti (nel quale era succeduta l'incorporante , in quanto aveva Parte_1 effettuato la consegna dei mezzi in ritardo rispetto a quanto pattuito, con conseguente applicabilità della clausola penale ex articolo 10 del capitolato generale d'appalto, pari a € 72.254,44, importo che azionava in via riconvenzionale, chiedendo che venisse accertata la non debenza dello stesso relativamente a quanto ancora dovuto per la fornitura degli autotelai.
Nella propria costituzione, l'opposta contestava la fondatezza della riconvenzionale e CP_1
l'applicabilità della penale, in quanto deduceva che il ritardo nella fornitura non era a sé imputabile, essendo dipeso dal ritardo del produttore degli autotelai, Mercedes Benz, come comunicato dal distributore per l'Italia a in ragione dei rallentamenti della filiera di produzione derivanti CP_1 dagli effetti su scala mondiale della pandemia Covid-19.
La sentenza di primo grado:
Il Tribunale di Monza ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo lo stesso nullo in quanto emesso nei confronti di soggetto non più esistente. Ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da in quanto, pur ritenendo l'incorporante legittimata alla Parte_1 proposizione della domanda, ha ritenuto la pretesa infondata, atteso che la documentazione prodotta da attesterebbe che erano state le misure pandemiche ad aver bloccato o trattenuto la CP_1 prestazione, ritardando la consegna da parte dei fornitori dei telai necessari a completare l'opera, con la conseguenza per cui il debitore non potrebbe essere ritenuto responsabile del ritardo.
Ha quindi compensato integralmente le spese tra le parti.
L'appello:
Ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado per avere Parte_1 rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento della penale, deducendo che non sussisterebbero gli estremi per ritenere non imputabile al fornitore il ritardo, in quanto mai avrebbe invocato CP_1 la disciplina emergenziale per giustificare il grave ritardo nell'adempimento. In ogni caso, non ricorrerebbero i requisiti della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi, dato che la pandemia, al momento della stipula del contratto applicativo, aveva superato la fase più acuta e gli effetti sulla filiera logistica erano ampiamente conosciuti e prevedibili. Inoltre, non si CP_1 sarebbe comportata secondo buona fede, in quanto non avrebbe provveduto a rinegoziare i termini del contratto. L'inadempienza di sarebbe comunque grave, diversamente da quanto ritenuto CP_1 Part dal giudice di prime cure, atteso che necessitava dei veicoli per l'effettuazione di un servizio
3 R.G. N. 3381/2024
di pubblica utilità, qual è quello della raccolta dei rifiuti, e per tale ragione ha dovuto noleggiare mezzi sostitutivi.
Si è costituita contestando l'avverso appello, deducendo di aver Controparte_1 tempestivamente notiziato dei ritardi comunicati dal produttore dei telai, derivanti Parte_1 da causa alla stessa non imputabile, in quanto dovuti a causa di forza maggiore. In ogni caso, in via subordinata, deduce che la penale potrebbe riguardare solo 5 mezzi, e non 11, come affermato da Part
, dato che la fattura per 6 mezzi è stata integralmente pagata, senza contestazioni, quindi la questione della penale potrebbe porsi al più per i mezzi di cui alla fattura n. 577/2021. Inoltre, la penale sarebbe stata calcolata erroneamente, in quanto la data a partire dalla quale dovrebbe calcolarsi il ritardo è quella della consegna e non dell'immatricolazione, che era da effettuarsi a cura Part di . Sempre in via subordinata, deduce l'eccessività della penale, e ne chiede la riduzione in via equitativa.
Opinione della Corte:
L'appello deve ritenersi infondato.
La parte appellante muove le sue contestazioni alla sentenza di primo grado, che ha disatteso la domanda riconvenzionale di pagamento della penale da ritardo, deducendo varie questioni: da una parte non sarebbe applicabile la normativa emergenziale, dato che la pandemia nel 2021 era nota e non era nella fase acuta;
dall'altra deduce che avrebbe dovuto, al più, procedere ad una CP_1 nuova negoziazione dei termini, come affermato in alcuni arresti afferenti alle problematiche di esecuzione dei contratti manifestatesi in occasione della pandemia.
Le une come le altre allegazioni non sono corrette. Nel caso di specie ciò che è avvenuto è che una commessa, la cui esecuzione dipendeva necessariamente dalla fornitura dei telai che dovevano essere poi “attrezzati” dalla è rimasta rallentata (e non ineseguita) per via dei ritardi propri CP_1 del fornitore. Non si tratta, in questo caso, di invocare la normativa emergenziale, ma di ravvisare come, all'evidenza, la mancata fornitura dei telai, fatto del tutto indipendente dalla volontà di ha reso impossibile il rispetto delle tempistiche pattuite. CP_1
Part
invoca la prevedibilità dell'evento da parte di che dunque - pare di capire- avrebbe CP_1 potuto/dovuto indicare in contratto una tempistica di fornitura diversa.
Su tale aspetto vengono in luce due osservazioni.
La prima, è quella per cui il termine di 150 gg per la fornitura, previsto nel contratto applicativo, era già previsto nell'accordo quadro stipulato il 17 gennaio 2020 (doc.5: “La consegna di ciascun mezzo dovrà avvenire entro e non oltre 150 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula di ciascun contratto applicativo”) , prima della pandemia, come tempistica che doveva essere rispettata, e quindi per tale ragione è stato riproposto, senza variazioni, nel contratto applicativo, dove non poteva essere stabilito diversamente. Quindi, la questione della prevedibilità di una maggiore tempistica di fornitura difficilmente avrebbe comportato un consenso, da parte di Part
, alla stipula di un contratto applicativo con tempi di consegna diversi dalle previsioni del contratto quadro. Non si tratta, infatti, di un termine stabilito dalle parti a seguito di una trattativa
4 R.G. N. 3381/2024
intervenuta quando le parti (entrambe) erano a conoscenza della situazione globale derivante dagli strascichi della pandemia, ma dell'inserimento nel contratto applicativo di un termine già previsto, prima della pandemia, nel contratto quadro.
Inoltre, si rileva che è fatto notorio che nel periodo immediatamente successivo al picco della pandemia, a livello mondiale (vedasi Cina) la stessa è proseguita a lungo, e di conseguenza la fornitura di tutto ciò che atteneva alla filiera automobilistica – la cui componentistica proveniva dall'estero - è stato soggetto a ritardi non preventivati, né preventivabili, dato che l'evoluzione della pandemia e le politiche di chiusura della produzione sono state determinate di giorno in giorno. Part Alquanto pretestuoso è ritenere che non sia opponibile a il ritardo del sub fornitore in quanto Part estraneo al contratto, quando per certo la stessa ben sapeva che la fornitura di CP_1 dipendeva necessariamente dalla fornitura dei telai da attrezzare, senza i quali non poteva CP_1 adempiere alla propria obbligazione.
Allo stesso modo, anche un'eventuale rinegoziazione dei termini non avrebbe in alcun modo questo Part consentito a di soddisfare meglio i propri interessi, dato che la fissazione di una diversa tempistica non poteva dipendere dalla volontà né dalla capacità di previsione di la cui CP_1 fornitura dipendeva in tutto e per tutto dalla previa fornitura dei telai da parte del produttore.
Poiché dunque non può ritenersi imputabile a il ritardo nella fornitura, né d'altra parte vi è CP_1 alcuna allegazione in ordine al fatto che sia stata in ritardo anche dopo aver ricevuto i telai CP_1 dal produttore, la richiesta di pagamento della penale deve essere rigettata.
Il rigetto dell'appello comporta l'onere delle spese in capo all'appellante, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Felice Formica, come richiesta.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2141/2024 del tribunale di Monza, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 9.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., con distrazione in favore del legale antistatario;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25/06/2025
La Presidente est
AN VA
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