TAR Genova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 112
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Decreto presidenziale 27 luglio 2024
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 3, comma 1, L. n. 118/2022 (versione originaria)

    Il Comune ha applicato la versione originaria dell'art. 3, comma 1, della L. n. 118/2022, che prevedeva proroghe tecniche fino al 31.12.2024. Tuttavia, tale disposizione era stata abrogata dalla L. n. 14/2023 fin dal 24.2.2023, che aveva stabilito un termine di proroga al 31.12.2025. Pertanto, al momento dell'adozione degli atti impugnati, la norma invocata era abrogata, rendendo illegittimi gli atti.

  • Accolto
    Violazione art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 e principi UE sulla concorrenza

    L'atto impugnato ha disposto una proroga generalizzata vietata dalla normativa unionale e dalla giurisprudenza. Le proroghe sono ammissibili solo se 'tecniche', ovvero finalizzate a consentire la conclusione di procedure di gara già avviate, e non in assenza di una gara indetta. Il Comune non ha indetto alcuna gara nel periodo previsto, ma ha disposto la proroga in assenza di tale presupposto.

  • Accolto
    Vizi propri dell'atto consequenziale

    La nota impugnata è un atto consequenziale alla delibera di giunta, e pertanto ne condivide i vizi di illegittimità.

  • Accolto
    Vizi propri degli atti presupposti, connessi e consequenziali

    Gli atti presupposti, connessi e consequenziali sono illegittimi in quanto viziati in via derivata dalla delibera impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 112
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 112
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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