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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2024
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
------------
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1237/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi: per l'attore l'Avv. Gianluca Sgaravato per la convenuta l'Avv. Luca Schiavon
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti costituite chiedono concordemente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di
Appello ha in parte accolto l'appello e conseguentemente Parte_1 ha emesso un provvedimento di sgravio parziale mantenendo l'iscrizione a ruolo per l'importo di euro 20.762,57, importo limitatamente al quale entrambe le parti prestano acquiescenza ai fini della prosecuzione dell'esecuzione esattoriale iniziata con l'ordine di pagamento diretto ex art. 72- bis d.p.r. 602/1973.
Parte convenuta rappresenta, altresì, che il terzo pignorato ha Controparte_2 già provveduto a restituire le somme pignorate in eccesso rispetto all'importo di euro 20.762,65.
Le parti precisano concordemente chiedendo al giudice la compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione alle ore 17.00 per lettura sentenza e dispositivo. pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1237/2024 promossa da:
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SCHIAVON LUCA
ATTRICE IN SENSO FORMALE contro
Controparte_1
(p. iva ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'Avv. SGARAVATO GIANLUCA
CONVENUTA IN SENSO FORMALE
Nonché contro
Controparte_3
[...]
LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In considerazione del fatto sopravvenuto allegato alle parti all'udienza odierna – lo sgravio parziale dal ruolo di una parte del debito tributario e la reciproca acquiescenza delle medesime parti rispetto all'esecuzione del pagamento del terzo pignorato ex art. 72-bis d.p.r. 602/1973 nella minor somma dell'importo risultante ora (in seguito, cioè, allo sgravio) iscritta a ruolo
– può ritenersi cessato l'interesse delle parti alla decisione dell'opposizione all'esecuzione forzata. 2.- La sopravvenuta caducazione parziale del titolo esecutivo relativo al credito erariale e l'accettazione da parte della società contribuente che, in ragione della sopravvenuta decisione del giudice tributario (che ha riformato solo in parte la decisione resa dal giudice di primo grado), venga effettuato il pagamento da parte del terzo pignorato limitatamente alla somma di euro 20.762,57, fa venir meno l'interesse all'accoglimento dei motivi di opposizione all'esecuzione decidibili nel merito dal giudice ordinario adito nelle forme di cui all'art. 615, comma 2°, cod. proc. civ.: detti motivi, per quel che riguarda l'esecuzione esattoriale relativa a crediti tributari, attengono ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito successivi alla notifica della cartella tributaria e, se previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 d.p.r. 602/1973 (vedi art. 2 d.lgs. 546/1992).
3.1.- A ben vedere, infatti, l'iniziativa proposta dalla società convenuta è stata dalla stessa qualificata espressamente come opposizione ex art. 615, comma
2°, cod. proc. civ.
3.2.- Il giudice giudice dell'esecuzione – omettendo di verificare se le causae petendi allegate e i petita rassegnati fosse in tutto compatibili con la qualificazione data dal ricorrente piuttosto che con altri rimedi processuali di natura tutta interna al processo esecutivo1 – ha, invero, anch'esso qualificato il ricorso della società convenuta come ricorso in opposizione, senza valutare l'istanza di riduzione del pignoramento comunque portata alla sua attenzione con la proposizione del ricorso2.
3.3.- Il medesimo giudice, poi, in seno alla fase cautelare del giudizio oppositivo, ha sic et simpliciter sospeso l'esecuzione sul presupposto della sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (l'intervenuta sospensiva della sentenza di primo grado da parte della Corte di Giustizia Tributaria investita dell'appello) e, dunque, a ben guardare per una ragione che esorbita dal perimetro applicativo dell'art. 624 cod. proc. civ. e ai motivi di opposizione rassegnati dal ricorrente col suo libello introduttivo ed attiene, invece, alle cause di sospensione esterna del processo esecutivo ex art. 623 cod. proc. civ. 1 Rimedi, cioè, che per essere portati all'attenzione del giudice dell'esecuzione non necessitano dell'introduzione di un giudizio di cognizione a carattere bifasico come quello introdotto dall'attrice con il suo ricorso. 4.- Il concessionario per la riscossione ha, quindi, instaurato la fase di merito oppositivo – integrando correttamente il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati alla stregua del consolidato indirizzo ermeneutico della Corte di
Cassazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/07/2024, n. 21290, per il caso dell'esecuzione forzata ordinaria presso terzi) – investendo il giudice della cognizione della fondatezza dell'iniziativa della odierna convenuta.
5.1.- Tanto premesso sull'iter processuale, tuttavia, vi è da osservare come alla luce delle dichiarazioni rese in data odierna dai procuratori delle parti, la decisione nel merito dell'opposizione all'esecuzione si rende del tutto superflua perché, in ragione della sopravvenuta pronuncia della sentenza del giudice d'appello e del corrispondente sgravio parziale del debito tributario dal ruolo, la convenuta ha dichiarato di non avere più interesse all'accertamento negativo che il concessionario per la riscossione possa, ora, procedere esecutivamente limitatamente alla somma di euro 20.762,57 oggi vincolata su entrambi i conti corrente dei terzi pignorati e, il concessionario per la riscossione, ha disposto lo sgravio parziale del ruolo per la somma eccedente quella di euro 20.762,57, dichiarando, specularmente, che non intende procedere esecutivamente per l'importo eccedente la somma di euro
20.762,57.
5.2.- Quindi, non è più oggetto di contestazione tra le parti che il vincolo espropriativo debba permanere sino all'effettivo pagamento da parte di uno dei terzi pignorati soltanto limitatamente alla somma di euro 20.762,57 e che, all'atto del pagamento di tale importo, il vincolo espropriativo debba immediatamente cessare.
6.- Detto altrimenti, non vi è più controversia (e, quindi, interesse concreto alla decisione) sul fatto che l'esecuzione esattoriale debba proseguire soltanto per il pagamento della somma di euro 20.762,57 a valere da uno dei due conti correnti pignorati, essendo pacifico tra le parti che solo limitatamente a questo importo, per effetto della sopravvenuta decisione del giudice d'appello e del successivo sgravio del ruolo disposto dall'ente impositore, sussista ora il diritto a proseguire l'esecuzione ex art. 72-bis d.p.r. 602/1973 mediante percezione delle somme già vincolate.
7.- La condotta processuale delle parti che hanno precisato congiuntamente le conclusioni anche rispetto alla richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, ne implica la loro compensazione in adesione alla richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: a) dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto ai motivi di opposizione all'esecuzione decidibili nel merito proposta da
[...] revocando il provvedimento Controparte_1 assunto dal giudice dell'esecuzione in sede di delibazione cautelare sul ricorso in opposizione;
b) dichiara il diritto di di percepire Parte_1 nelle forme di cui all'art. 72-bis d.p.r. 602/1973 la sola somma di euro
20.762,57 da uno dei due conti correnti pignorati con conseguente cessazione del vincolo d'indisponibilità all'atto del pagamento della predetta somma;
c) compensa interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Verona, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Attilio Burti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il giudice dell'esecuzione ha del tutto obliterato di porsi il quesito se, una volta iscritta a ruolo l'esecuzione esattoriale intrapresa nelle forme di cui all'art. 72-bis d.p.r. 602/1973, avrebbe comunque dovuto provvedere sull'istanza di riduzione del pignoramento avanzata dall'opponente nel corpo del ricorso in opposizione e, in caso affermativo, se detta decisione avrebbe dovuto essere adottata anche in presenza di una causa di sospensione (a ben guardare, nel caso di specie, esterna ed esogena ai motivi deducibili con ricorso ex art. 615, 2 c.p.c.) del processo esecutivo (in senso favorevole, cfr. Cassazione civile , sez. III , 28/03/2023, n. 8799 rispetto ad un'esecuzione forzata retta dal codice di rito).
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1237/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi: per l'attore l'Avv. Gianluca Sgaravato per la convenuta l'Avv. Luca Schiavon
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti costituite chiedono concordemente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di
Appello ha in parte accolto l'appello e conseguentemente Parte_1 ha emesso un provvedimento di sgravio parziale mantenendo l'iscrizione a ruolo per l'importo di euro 20.762,57, importo limitatamente al quale entrambe le parti prestano acquiescenza ai fini della prosecuzione dell'esecuzione esattoriale iniziata con l'ordine di pagamento diretto ex art. 72- bis d.p.r. 602/1973.
Parte convenuta rappresenta, altresì, che il terzo pignorato ha Controparte_2 già provveduto a restituire le somme pignorate in eccesso rispetto all'importo di euro 20.762,65.
Le parti precisano concordemente chiedendo al giudice la compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione alle ore 17.00 per lettura sentenza e dispositivo. pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1237/2024 promossa da:
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SCHIAVON LUCA
ATTRICE IN SENSO FORMALE contro
Controparte_1
(p. iva ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'Avv. SGARAVATO GIANLUCA
CONVENUTA IN SENSO FORMALE
Nonché contro
Controparte_3
[...]
LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In considerazione del fatto sopravvenuto allegato alle parti all'udienza odierna – lo sgravio parziale dal ruolo di una parte del debito tributario e la reciproca acquiescenza delle medesime parti rispetto all'esecuzione del pagamento del terzo pignorato ex art. 72-bis d.p.r. 602/1973 nella minor somma dell'importo risultante ora (in seguito, cioè, allo sgravio) iscritta a ruolo
– può ritenersi cessato l'interesse delle parti alla decisione dell'opposizione all'esecuzione forzata. 2.- La sopravvenuta caducazione parziale del titolo esecutivo relativo al credito erariale e l'accettazione da parte della società contribuente che, in ragione della sopravvenuta decisione del giudice tributario (che ha riformato solo in parte la decisione resa dal giudice di primo grado), venga effettuato il pagamento da parte del terzo pignorato limitatamente alla somma di euro 20.762,57, fa venir meno l'interesse all'accoglimento dei motivi di opposizione all'esecuzione decidibili nel merito dal giudice ordinario adito nelle forme di cui all'art. 615, comma 2°, cod. proc. civ.: detti motivi, per quel che riguarda l'esecuzione esattoriale relativa a crediti tributari, attengono ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito successivi alla notifica della cartella tributaria e, se previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 d.p.r. 602/1973 (vedi art. 2 d.lgs. 546/1992).
3.1.- A ben vedere, infatti, l'iniziativa proposta dalla società convenuta è stata dalla stessa qualificata espressamente come opposizione ex art. 615, comma
2°, cod. proc. civ.
3.2.- Il giudice giudice dell'esecuzione – omettendo di verificare se le causae petendi allegate e i petita rassegnati fosse in tutto compatibili con la qualificazione data dal ricorrente piuttosto che con altri rimedi processuali di natura tutta interna al processo esecutivo1 – ha, invero, anch'esso qualificato il ricorso della società convenuta come ricorso in opposizione, senza valutare l'istanza di riduzione del pignoramento comunque portata alla sua attenzione con la proposizione del ricorso2.
3.3.- Il medesimo giudice, poi, in seno alla fase cautelare del giudizio oppositivo, ha sic et simpliciter sospeso l'esecuzione sul presupposto della sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (l'intervenuta sospensiva della sentenza di primo grado da parte della Corte di Giustizia Tributaria investita dell'appello) e, dunque, a ben guardare per una ragione che esorbita dal perimetro applicativo dell'art. 624 cod. proc. civ. e ai motivi di opposizione rassegnati dal ricorrente col suo libello introduttivo ed attiene, invece, alle cause di sospensione esterna del processo esecutivo ex art. 623 cod. proc. civ. 1 Rimedi, cioè, che per essere portati all'attenzione del giudice dell'esecuzione non necessitano dell'introduzione di un giudizio di cognizione a carattere bifasico come quello introdotto dall'attrice con il suo ricorso. 4.- Il concessionario per la riscossione ha, quindi, instaurato la fase di merito oppositivo – integrando correttamente il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati alla stregua del consolidato indirizzo ermeneutico della Corte di
Cassazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/07/2024, n. 21290, per il caso dell'esecuzione forzata ordinaria presso terzi) – investendo il giudice della cognizione della fondatezza dell'iniziativa della odierna convenuta.
5.1.- Tanto premesso sull'iter processuale, tuttavia, vi è da osservare come alla luce delle dichiarazioni rese in data odierna dai procuratori delle parti, la decisione nel merito dell'opposizione all'esecuzione si rende del tutto superflua perché, in ragione della sopravvenuta pronuncia della sentenza del giudice d'appello e del corrispondente sgravio parziale del debito tributario dal ruolo, la convenuta ha dichiarato di non avere più interesse all'accertamento negativo che il concessionario per la riscossione possa, ora, procedere esecutivamente limitatamente alla somma di euro 20.762,57 oggi vincolata su entrambi i conti corrente dei terzi pignorati e, il concessionario per la riscossione, ha disposto lo sgravio parziale del ruolo per la somma eccedente quella di euro 20.762,57, dichiarando, specularmente, che non intende procedere esecutivamente per l'importo eccedente la somma di euro
20.762,57.
5.2.- Quindi, non è più oggetto di contestazione tra le parti che il vincolo espropriativo debba permanere sino all'effettivo pagamento da parte di uno dei terzi pignorati soltanto limitatamente alla somma di euro 20.762,57 e che, all'atto del pagamento di tale importo, il vincolo espropriativo debba immediatamente cessare.
6.- Detto altrimenti, non vi è più controversia (e, quindi, interesse concreto alla decisione) sul fatto che l'esecuzione esattoriale debba proseguire soltanto per il pagamento della somma di euro 20.762,57 a valere da uno dei due conti correnti pignorati, essendo pacifico tra le parti che solo limitatamente a questo importo, per effetto della sopravvenuta decisione del giudice d'appello e del successivo sgravio del ruolo disposto dall'ente impositore, sussista ora il diritto a proseguire l'esecuzione ex art. 72-bis d.p.r. 602/1973 mediante percezione delle somme già vincolate.
7.- La condotta processuale delle parti che hanno precisato congiuntamente le conclusioni anche rispetto alla richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, ne implica la loro compensazione in adesione alla richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: a) dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto ai motivi di opposizione all'esecuzione decidibili nel merito proposta da
[...] revocando il provvedimento Controparte_1 assunto dal giudice dell'esecuzione in sede di delibazione cautelare sul ricorso in opposizione;
b) dichiara il diritto di di percepire Parte_1 nelle forme di cui all'art. 72-bis d.p.r. 602/1973 la sola somma di euro
20.762,57 da uno dei due conti correnti pignorati con conseguente cessazione del vincolo d'indisponibilità all'atto del pagamento della predetta somma;
c) compensa interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Verona, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Attilio Burti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il giudice dell'esecuzione ha del tutto obliterato di porsi il quesito se, una volta iscritta a ruolo l'esecuzione esattoriale intrapresa nelle forme di cui all'art. 72-bis d.p.r. 602/1973, avrebbe comunque dovuto provvedere sull'istanza di riduzione del pignoramento avanzata dall'opponente nel corpo del ricorso in opposizione e, in caso affermativo, se detta decisione avrebbe dovuto essere adottata anche in presenza di una causa di sospensione (a ben guardare, nel caso di specie, esterna ed esogena ai motivi deducibili con ricorso ex art. 615, 2 c.p.c.) del processo esecutivo (in senso favorevole, cfr. Cassazione civile , sez. III , 28/03/2023, n. 8799 rispetto ad un'esecuzione forzata retta dal codice di rito).