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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/07/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2020
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2126 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), con sede legale in 00054 Fiumicino
[...] P.IVA_1
(Roma), Via A. Nassetti, Pal. in persona del Commissario Straordinario, CP_1
Avvocato Giuseppe Leogrande, rappresentata e difesa per delega in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Matteo Di Pede e
Gregorio Troilo.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Milano, via Controparte_2 P.IVA_2
Larga n. 15, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Enrico Del Sasso e dall'avv. Federica
Lazzoni in forza di procura in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: REVOCATORIA EX ART 67 RD 267/1942
1 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2 ha chiesto dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti dalla stessa effettuati
[...] rispettivamente in data 19.01.2017 e 16.02.2017 per un ammontare complessivo di euro 216.080,85, quale corrispettivo delle fatture indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio con riferimento al numero di registrazione di cui alla propria contabilità.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che tra la stessa e la CP_2 CP_2 intercorrevano consolidati rapporti commerciali in forza dei quali, nei sei mesi
[...] antecedenti alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – c.d. periodo sospetto – parte attrice eseguiva i pagamenti per cui è causa;
che il primo pagamento è avvenuto quanto ad euro 55.668,06 a mezzo bonifico bancario e quanto a euro 11.091,67 a mezzo compensazione con crediti vantati nei confronti della società convenuta;
che il secondo pagamento è avvenuto quanto ad euro 127.137,78 a mezzo bonifico bancario e quanto ad euro 22.183,34 a mezzo compensazione con crediti vantati nei confronti della società convenuta;
che tali pagamenti erano stati effettuati in violazione dei termini e/o delle modalità di pagamento entro e/o con i quali gli stessi sarebbero dovuti avvenire;
la società attrice ha dedotto, inoltre, che la società convenuta al momento della ricezione dei pagamenti era a conoscenza dello stato di dissesto di AL SA e, ad ogni modo, nella prospettazione attorea, tale situazione avrebbe dovuto essere conosciuta dalla convenuta in quanto sarebbe emersa dal bilancio del 2015 e dalle notizie di stampa pubblicate su diversi giornali nazionali.
Si è costituita eccependo, in via pregiudiziale, la decadenza di Controparte_2 parte attrice dall'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art. 69 bis l.f. attesa la decorrenza del termine triennale per la proposizione dell'odierna azione revocatoria e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto.
La convenuta ha dedotto di aver fornito, da gennaio 2012 a Controparte_2 dicembre 2016, in favore della società attrice il servizio c.d. “all inclusive” per la
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gestione del processo di produzione documentale a mezzo di apparati multifunzione, quali la gestione delle stampanti in uso presso tutti gli uffici;
che il contratto Pt_1 sottoscritto prevedeva come termine di pagamento dei servizi erogati “120 giorni fine mese data fattura”, ma che ha sempre versato i corrispettivi dovuti ben oltre Pt_1 le scadenze pattiziamente convenute e di aver sempre tollerato i ritardi nei pagamenti in considerazione dell'importanza del cliente e che i relativi pagamenti venivano eseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso e, quindi, devono ritenersi pagamenti non soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, 3° co. lett.
a) l.f.
La società convenuta ha eccepito, inoltre, l'infondatezza della domanda di revocatoria con riferimento all'importo pari a euro 33.275,01, pagato da Pt_1 mediante compensazione con crediti di pari importo nei suoi confronti, essendo la compensazione una modalità di estinzione delle obbligazioni reciproche.
La società accipiens ha, infine, negato di conoscere o di poter conoscere lo stato di insolvenza del solvens al tempo di esecuzione dei pagamenti per cui è causa.
All'esito dell'istruttoria testimoniale, all'udienza del 01.04.2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c., la società attrice ha rinunciato alla domanda afferente ai pagamenti avvenuti mediante compensazione con conseguente riduzione della somma per cui è causa all'ammontare complessivo di euro 182.805,84.
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta per l'avvenuto decorso del termine perentorio triennale di cui all'art. 69 bis l.f. stabilito per la proposizione dell'azione revocatoria. Invero, l'art. 49 del d. lgs. n. 270/1999 prevede che “le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo
II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura di fallimento”. Con riferimento alle amministrazioni straordinarie regolate dal d. l.vo 270/1999, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione deve ritenersi
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una condizione di proponibilità dell'azione revocatoria e, pertanto, il relativo termine non può che decorrere dal verificarsi di tale condizione. Invero, “il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del come invece avveniva in base alla precedente Parte_3 disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d. lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che
l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal soltanto se è Parte_3 stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei compensi aziendali prevede
l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione” (cfr. Cass. civ. 31194/2018;
Cass. civ. 26353/2022, da ultimo anche Tribunale di Roma sent. 1076/2024).
Pertanto, la presente azione revocatoria introdotta con atto di citazione notificato il
02.07.2020 deve ritenersi tempestivamente esercitata tenuto conto che l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali della società attrice è stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23.03.2018.
Nel merito, la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento.
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD
267/1942 (di seguito l.fall.), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il secondo comma della suddetta norma prevede che:
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione
Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n.
270 e dell'art. 6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter. decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il terzo comma dell'art. 67 l. fall. indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria.
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Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la nozione di “termini d'uso” si riferisce agli usi negoziali sussistenti tra le parti, e non ai termini contrattualmente previsti, ben potendo i primi sostituirsi all'originaria pattuizione contrattuale, sulla base di una prassi consolidata tra le parti medesime (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016).
Per pagamenti nei termini d'uso si intendono, quindi, quelle elargizioni eseguite con un mezzo fisiologico ed ordinario ed effettuate nei tempi utilizzati dalle parti nella concreta pregressa specifica attività commerciale.
La prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte
l'intimazione di solleciti” (cfr. Cass. 18 marzo 2019, n. 7580).
Deve pertanto ritenersi che “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti”( Cass. Sez. 1 -, Ordinanza 7 dicembre
2020 n. 27939). Ed ancora “la prassi invalsa tra i contraenti deve preesistere al pagamento de quo e riguardare una data modalità dell'adempimento, che sia diversa da quella a suo tempo pattuita;
si richiede, pertanto, che sussista un comportamento reiterato dei contraenti, il quale risulti dalla verifica di una prassi già consolidata, senza che debba accertarsi un consenso manifestato di volta in volta”.
L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 2697 c.c. è in capo all'accipiens in quanto attiene ad un fatto estintivo dell'avversa pretesa.
Occorre, pertanto accertare se, in base ai mezzi di prova offerti, tra
[...]
e si fosse instaurata una prassi, la quale Parte_1 Controparte_2
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modificava gli accordi a suo tempo conclusi e tali da consentire all'attrice di adempiere alla propria prestazione pecuniaria, in tempi diversi e più lunghi, come quelli che hanno caratterizzato i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria.
Nel caso di specie risulta pacifico e incontestato il rapporto contrattuale che intercorreva tra e come da contratto di Controparte_3 Controparte_2 fornitura di servizio all inclusive per la gestione di produzione documentale a mezzo di apparati multifunzione, il quale all'art. 7 prevedeva il pagamento del relativo corrispettivo a “120 giorni fine mese data fattura” a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al fornitore.
Nell'ambito di detti rapporti contrattuali, con riferimento ai pagamenti per cui è causa risulta che la società attrice eseguiva il pagamento del 19.01.2017 con un ritardo di giorni 80 a fronte della fattura del 30.06.2016, con scadenza 31.10.2016; il pagamento del 16.02.2017 con un ritardo rispettivamente di giorni 47 per la fattura del 31.08.2016 con scadenza 31.12.2016 e di giorni 78 per la fattura del 31.07.2016 con scadenza 30.11.2016. Quindi, seppur vero che il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva il pagamento a “120 giorni fine mese data fattura” è altrettanto vero che ha dedotto che i pagamenti oggetto del presente giudizio Controparte_2 venivano eseguiti secondo i termini d'uso caratterizzanti il rapporto commerciale con sin dall'anno 2012 atteso che le proprie fatture venivano pagate ben oltre le Pt_1 scadenze pattiziamente convenute.
Al contempo, AL SA non ha indicato in quali altre date avrebbe eseguito i predetti pagamenti così da contestare in maniera specifica quanto dedotto dalla società convenuta anche in merito ai pagamenti effettuati nel periodo anteriore a quello c.d. sospetto.
Applicando la predetta giurisprudenza al caso di specie, si rileva come il ritardo di sporadici pagamenti è stato da un lato tollerato dall'accipiens che in nessun caso ha sollecitato il pagamento della fatture rimaste inevase e dall'altro i singoli ritardi devono essere inscritti nell'ambito di un rapporto contrattuale in cui il pagamento delle fatture avveniva sempre in ritardo rispetto alla previsione contrattuale senza che ciò ingenerasse nella società convenuta alcuna reazione, per cui non può ritenersi che i pagamenti oggetto di azione revocatoria siano avvenuti oltre i termini d'uso.
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Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale si deve, altresì, rilevare l'assenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis, che, quale fatto costitutivo della domanda doveva essere provato da parte attrice.
Come noto, la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009). A tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978).
La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, ma solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 19 febbraio
2015, n. 3336; 30 luglio 2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012, n. 6686).
Con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa la Cassazione ha evidenziato che
“In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso”( Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del
31/08/2021- riferita al fallimento della nota azienda Cirio).
Nel caso di specie parte attrice non ha assolto all'onere della prova relativamente alla scientia decoctionis convenuta al momento dei pagamenti oggetto di causa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
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La prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di AL
SA nel periodo 11.11.2016- 11.5.2017 dovrebbe, secondo la ricostruzione attorea, desumersi dalle risultanze del bilancio 2015 dell'odierna attrice nonché in virtù delle notizie di stampa allegate.
Conformemente all'indicazione della Cassazione secondo cui nel ragionamento presuntivo in merito alla conoscenza dell'insolvenza deve tenersi conto delle conoscenze tecniche del creditore, questo giudice ritiene di escludere che la società convenuta, non specificamente operante nel mondo finanziario o contabile, sia onerata di esaminare il bilancio della società controllante la società cliente: gli indici di bilancio rappresentano elementi dalla lettura complessa che presuppongono una elevata conoscenza di tecniche finanziarie e aziendali e non può presumersi che il semplice operatore commerciale possegga un bagaglio di specialistiche competenze, sulla cui base poter desumere la scientia decoctionis dell'impresa poi attinta da una procedura concorsuale (cfr. in tal senso anche Tribunale sez. IV Bari, 30 giugno 2010
n. 2411). Analogo ragionamento vale per la relazione del collegio sindacale, che è addirittura atto interno alla società.
Inoltre, la lettura dei bilanci di per sé potrebbe far desumere uno stato di difficoltà economica della società, ma non necessariamente permette di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5 RD 247/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che secondo l'art. 2 del D.lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi) si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori.
Non può ritenersi elemento idoneo a fondare la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del solvens neanche la corrispondenza depositata dall'attrice. Sul punto deve osservarsi che il teste, escusso all'udienza del 15.11.2022, ha dichiarato di non ricordare né “se nel periodo novembre 2016 – aprile 2017 pervenivano all'ufficio amministrativo ed alla tesoreria di telefonate e comunicazioni a mezzo fax ed e- Controparte_3 mail, da parte di che chiedeva spiegazioni sulle ragioni del mancato e/o Controparte_2 ritardato pagamento di fatture e sulle tempistiche nelle quali dette fatture sarebbero state onorate” , né l'accumulo di ritardi nel pagamento delle forniture rispetto ai termini originariamente convenuti, né se la società convenuta avesse sollecitato i pagamenti
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anche a pochi giorni di distanza dalla data di scadenza del termine contrattualmente stabilito e né se avesse minacciato di applicare, rispetto alle prestazioni successive, termini di pagamento più brevi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti.
In ogni caso, i solleciti scritti non integrano la prova della scientia decoctionis in quanto costituiscono al più elementi rilevatori della mera conoscenza di uno stato di difficoltà economica del debitore non idonei ad integrare concreti collegamenti con i sintomi propri di uno stato di insolvenza. Sul punto la Corte di Cassazione ha espressamente escluso la rilevanza dei soli solleciti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, rientrando l'invio di richieste volte al pagamento di somme in una frequente dinamica commerciale (cfr. Corte Cass. 07.12.2020 n.
27939).
Dalla lettura degli articoli di stampa allegati dall'attrice non può desumersi in via presuntiva la consapevolezza della convenuta, già dalla fine dell'anno 2016, dello stato di insolvenza che avrebbe determinato, dopo pochi mesi, l'ammissione di alla procedura di amministrazione straordinaria. Pt_1
Devono infatti considerarsi le particolari caratteristiche del soggetto debitore:
l' , nelle sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte in Pt_1 condizioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alle vicende della
Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate non potrebbero ambire ad accedere.
Con riferimento specifico alla fine del 2016, anche dalla documentazione versata in atti dalle parti (cfr. comunicato stampa marzo 2017 e dagli articoli di giornale depositati dall'attrice) emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di AL SA e che è naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei sindacati, ai quali la
Compagnia aveva deciso di sottoporlo.
La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di AL SA e che sia stato attivamente coinvolto nel sostegno della compagnia e nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori
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dell'odierna attrice circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di alla Procedura di Amministrazione Pt_1
Straordinaria.
Conformemente all'orientamento sin qui espresso, la Corte D'appello di Roma con riferimento ad in una delle società che hanno Controparte_4 Pt_2 rappresentato nel tempo la compagnia di bandiera, ha negato in diverse occasioni la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decoctionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in Amministrazione Straordinaria” (C. appello Roma sent. 9 giugno 2020 n. 26765. La Corte ha affermato che la scientia decoctionis non può essere ricavata dalle “mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata
(Corte Appello Roma sez. I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019).
I Giudici di Appello con riferimento all'amministrazione di hanno CP_5 ribadito che “al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se
l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che" ha grandi problemi di bilancio "; oppure" ogni giorno che passa comporta Pt_1 due milioni di Euro di perdita per i contribuenti italiani ";" brucia in fretta quello che ha: Pt_1 con l'attuale network l'azienda perde mediamente un milione e mezzo di euro al giorno";" , Pt_1
l'incubo del fallimento - avverte: presto un accordo oppure si portano i libri in Tribunale ", ed Per_1 altre notizie dello stesso tenore.” Ha ritenuto che si trattasse di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di ” (Corte Appello Pt_1
Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752)
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Anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decoctionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410).
Nel caso di specie non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'attrice che, unitamente alle notizie di giornale, permettessero alla convenuta di ritenere concreta e attuale la situazione di insolvenza della società.
Le sole notizie di stampa, peraltro, prevalentemente apparse su quotidiani italiani, depositate dall'attrice anche lette in ordine cronologico e tutte insieme, danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che è tuttavia in stretto contatto con il governo per trovare una soluzione condivisa, come si evince dall'articolo del Messaggero del
24.2.2017 e dal fatto che perfino dopo il voto negativo sul referendum sul Corriere della sera 26.4.2017 si leggevano le dichiarazioni dell'allora ministro Persona_2 secondo il quale “L'Italia negozierà con l'Europa un nuovo prestito ponte”.
Le valutazioni fin qui espresse non permettono di ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di e non riportanti espressamente Pt_1
l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale, siano indici gravi precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte della convenuta nel periodo dal 11.11.2016 al 11.5.2017 dell'impossibilità dell di far fronte alle Pt_1 proprie obbligazioni.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda;
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- CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese legali sostenute dalla convenuta, liquidate secondo i parametri di cui al Dm 55/14 in € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Civitavecchia, 25 luglio 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
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SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2126 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), con sede legale in 00054 Fiumicino
[...] P.IVA_1
(Roma), Via A. Nassetti, Pal. in persona del Commissario Straordinario, CP_1
Avvocato Giuseppe Leogrande, rappresentata e difesa per delega in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Matteo Di Pede e
Gregorio Troilo.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Milano, via Controparte_2 P.IVA_2
Larga n. 15, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Enrico Del Sasso e dall'avv. Federica
Lazzoni in forza di procura in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: REVOCATORIA EX ART 67 RD 267/1942
1 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2 ha chiesto dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti dalla stessa effettuati
[...] rispettivamente in data 19.01.2017 e 16.02.2017 per un ammontare complessivo di euro 216.080,85, quale corrispettivo delle fatture indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio con riferimento al numero di registrazione di cui alla propria contabilità.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che tra la stessa e la CP_2 CP_2 intercorrevano consolidati rapporti commerciali in forza dei quali, nei sei mesi
[...] antecedenti alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – c.d. periodo sospetto – parte attrice eseguiva i pagamenti per cui è causa;
che il primo pagamento è avvenuto quanto ad euro 55.668,06 a mezzo bonifico bancario e quanto a euro 11.091,67 a mezzo compensazione con crediti vantati nei confronti della società convenuta;
che il secondo pagamento è avvenuto quanto ad euro 127.137,78 a mezzo bonifico bancario e quanto ad euro 22.183,34 a mezzo compensazione con crediti vantati nei confronti della società convenuta;
che tali pagamenti erano stati effettuati in violazione dei termini e/o delle modalità di pagamento entro e/o con i quali gli stessi sarebbero dovuti avvenire;
la società attrice ha dedotto, inoltre, che la società convenuta al momento della ricezione dei pagamenti era a conoscenza dello stato di dissesto di AL SA e, ad ogni modo, nella prospettazione attorea, tale situazione avrebbe dovuto essere conosciuta dalla convenuta in quanto sarebbe emersa dal bilancio del 2015 e dalle notizie di stampa pubblicate su diversi giornali nazionali.
Si è costituita eccependo, in via pregiudiziale, la decadenza di Controparte_2 parte attrice dall'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art. 69 bis l.f. attesa la decorrenza del termine triennale per la proposizione dell'odierna azione revocatoria e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto.
La convenuta ha dedotto di aver fornito, da gennaio 2012 a Controparte_2 dicembre 2016, in favore della società attrice il servizio c.d. “all inclusive” per la
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gestione del processo di produzione documentale a mezzo di apparati multifunzione, quali la gestione delle stampanti in uso presso tutti gli uffici;
che il contratto Pt_1 sottoscritto prevedeva come termine di pagamento dei servizi erogati “120 giorni fine mese data fattura”, ma che ha sempre versato i corrispettivi dovuti ben oltre Pt_1 le scadenze pattiziamente convenute e di aver sempre tollerato i ritardi nei pagamenti in considerazione dell'importanza del cliente e che i relativi pagamenti venivano eseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso e, quindi, devono ritenersi pagamenti non soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, 3° co. lett.
a) l.f.
La società convenuta ha eccepito, inoltre, l'infondatezza della domanda di revocatoria con riferimento all'importo pari a euro 33.275,01, pagato da Pt_1 mediante compensazione con crediti di pari importo nei suoi confronti, essendo la compensazione una modalità di estinzione delle obbligazioni reciproche.
La società accipiens ha, infine, negato di conoscere o di poter conoscere lo stato di insolvenza del solvens al tempo di esecuzione dei pagamenti per cui è causa.
All'esito dell'istruttoria testimoniale, all'udienza del 01.04.2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c., la società attrice ha rinunciato alla domanda afferente ai pagamenti avvenuti mediante compensazione con conseguente riduzione della somma per cui è causa all'ammontare complessivo di euro 182.805,84.
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta per l'avvenuto decorso del termine perentorio triennale di cui all'art. 69 bis l.f. stabilito per la proposizione dell'azione revocatoria. Invero, l'art. 49 del d. lgs. n. 270/1999 prevede che “le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo
II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura di fallimento”. Con riferimento alle amministrazioni straordinarie regolate dal d. l.vo 270/1999, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione deve ritenersi
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una condizione di proponibilità dell'azione revocatoria e, pertanto, il relativo termine non può che decorrere dal verificarsi di tale condizione. Invero, “il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del come invece avveniva in base alla precedente Parte_3 disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d. lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che
l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal soltanto se è Parte_3 stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei compensi aziendali prevede
l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione” (cfr. Cass. civ. 31194/2018;
Cass. civ. 26353/2022, da ultimo anche Tribunale di Roma sent. 1076/2024).
Pertanto, la presente azione revocatoria introdotta con atto di citazione notificato il
02.07.2020 deve ritenersi tempestivamente esercitata tenuto conto che l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali della società attrice è stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23.03.2018.
Nel merito, la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento.
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD
267/1942 (di seguito l.fall.), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il secondo comma della suddetta norma prevede che:
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione
Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n.
270 e dell'art. 6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter. decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il terzo comma dell'art. 67 l. fall. indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria.
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Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la nozione di “termini d'uso” si riferisce agli usi negoziali sussistenti tra le parti, e non ai termini contrattualmente previsti, ben potendo i primi sostituirsi all'originaria pattuizione contrattuale, sulla base di una prassi consolidata tra le parti medesime (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016).
Per pagamenti nei termini d'uso si intendono, quindi, quelle elargizioni eseguite con un mezzo fisiologico ed ordinario ed effettuate nei tempi utilizzati dalle parti nella concreta pregressa specifica attività commerciale.
La prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte
l'intimazione di solleciti” (cfr. Cass. 18 marzo 2019, n. 7580).
Deve pertanto ritenersi che “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti”( Cass. Sez. 1 -, Ordinanza 7 dicembre
2020 n. 27939). Ed ancora “la prassi invalsa tra i contraenti deve preesistere al pagamento de quo e riguardare una data modalità dell'adempimento, che sia diversa da quella a suo tempo pattuita;
si richiede, pertanto, che sussista un comportamento reiterato dei contraenti, il quale risulti dalla verifica di una prassi già consolidata, senza che debba accertarsi un consenso manifestato di volta in volta”.
L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 2697 c.c. è in capo all'accipiens in quanto attiene ad un fatto estintivo dell'avversa pretesa.
Occorre, pertanto accertare se, in base ai mezzi di prova offerti, tra
[...]
e si fosse instaurata una prassi, la quale Parte_1 Controparte_2
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modificava gli accordi a suo tempo conclusi e tali da consentire all'attrice di adempiere alla propria prestazione pecuniaria, in tempi diversi e più lunghi, come quelli che hanno caratterizzato i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria.
Nel caso di specie risulta pacifico e incontestato il rapporto contrattuale che intercorreva tra e come da contratto di Controparte_3 Controparte_2 fornitura di servizio all inclusive per la gestione di produzione documentale a mezzo di apparati multifunzione, il quale all'art. 7 prevedeva il pagamento del relativo corrispettivo a “120 giorni fine mese data fattura” a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al fornitore.
Nell'ambito di detti rapporti contrattuali, con riferimento ai pagamenti per cui è causa risulta che la società attrice eseguiva il pagamento del 19.01.2017 con un ritardo di giorni 80 a fronte della fattura del 30.06.2016, con scadenza 31.10.2016; il pagamento del 16.02.2017 con un ritardo rispettivamente di giorni 47 per la fattura del 31.08.2016 con scadenza 31.12.2016 e di giorni 78 per la fattura del 31.07.2016 con scadenza 30.11.2016. Quindi, seppur vero che il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva il pagamento a “120 giorni fine mese data fattura” è altrettanto vero che ha dedotto che i pagamenti oggetto del presente giudizio Controparte_2 venivano eseguiti secondo i termini d'uso caratterizzanti il rapporto commerciale con sin dall'anno 2012 atteso che le proprie fatture venivano pagate ben oltre le Pt_1 scadenze pattiziamente convenute.
Al contempo, AL SA non ha indicato in quali altre date avrebbe eseguito i predetti pagamenti così da contestare in maniera specifica quanto dedotto dalla società convenuta anche in merito ai pagamenti effettuati nel periodo anteriore a quello c.d. sospetto.
Applicando la predetta giurisprudenza al caso di specie, si rileva come il ritardo di sporadici pagamenti è stato da un lato tollerato dall'accipiens che in nessun caso ha sollecitato il pagamento della fatture rimaste inevase e dall'altro i singoli ritardi devono essere inscritti nell'ambito di un rapporto contrattuale in cui il pagamento delle fatture avveniva sempre in ritardo rispetto alla previsione contrattuale senza che ciò ingenerasse nella società convenuta alcuna reazione, per cui non può ritenersi che i pagamenti oggetto di azione revocatoria siano avvenuti oltre i termini d'uso.
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Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale si deve, altresì, rilevare l'assenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis, che, quale fatto costitutivo della domanda doveva essere provato da parte attrice.
Come noto, la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009). A tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978).
La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, ma solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 19 febbraio
2015, n. 3336; 30 luglio 2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012, n. 6686).
Con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa la Cassazione ha evidenziato che
“In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso”( Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del
31/08/2021- riferita al fallimento della nota azienda Cirio).
Nel caso di specie parte attrice non ha assolto all'onere della prova relativamente alla scientia decoctionis convenuta al momento dei pagamenti oggetto di causa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
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La prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di AL
SA nel periodo 11.11.2016- 11.5.2017 dovrebbe, secondo la ricostruzione attorea, desumersi dalle risultanze del bilancio 2015 dell'odierna attrice nonché in virtù delle notizie di stampa allegate.
Conformemente all'indicazione della Cassazione secondo cui nel ragionamento presuntivo in merito alla conoscenza dell'insolvenza deve tenersi conto delle conoscenze tecniche del creditore, questo giudice ritiene di escludere che la società convenuta, non specificamente operante nel mondo finanziario o contabile, sia onerata di esaminare il bilancio della società controllante la società cliente: gli indici di bilancio rappresentano elementi dalla lettura complessa che presuppongono una elevata conoscenza di tecniche finanziarie e aziendali e non può presumersi che il semplice operatore commerciale possegga un bagaglio di specialistiche competenze, sulla cui base poter desumere la scientia decoctionis dell'impresa poi attinta da una procedura concorsuale (cfr. in tal senso anche Tribunale sez. IV Bari, 30 giugno 2010
n. 2411). Analogo ragionamento vale per la relazione del collegio sindacale, che è addirittura atto interno alla società.
Inoltre, la lettura dei bilanci di per sé potrebbe far desumere uno stato di difficoltà economica della società, ma non necessariamente permette di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5 RD 247/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che secondo l'art. 2 del D.lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi) si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori.
Non può ritenersi elemento idoneo a fondare la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del solvens neanche la corrispondenza depositata dall'attrice. Sul punto deve osservarsi che il teste, escusso all'udienza del 15.11.2022, ha dichiarato di non ricordare né “se nel periodo novembre 2016 – aprile 2017 pervenivano all'ufficio amministrativo ed alla tesoreria di telefonate e comunicazioni a mezzo fax ed e- Controparte_3 mail, da parte di che chiedeva spiegazioni sulle ragioni del mancato e/o Controparte_2 ritardato pagamento di fatture e sulle tempistiche nelle quali dette fatture sarebbero state onorate” , né l'accumulo di ritardi nel pagamento delle forniture rispetto ai termini originariamente convenuti, né se la società convenuta avesse sollecitato i pagamenti
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anche a pochi giorni di distanza dalla data di scadenza del termine contrattualmente stabilito e né se avesse minacciato di applicare, rispetto alle prestazioni successive, termini di pagamento più brevi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti.
In ogni caso, i solleciti scritti non integrano la prova della scientia decoctionis in quanto costituiscono al più elementi rilevatori della mera conoscenza di uno stato di difficoltà economica del debitore non idonei ad integrare concreti collegamenti con i sintomi propri di uno stato di insolvenza. Sul punto la Corte di Cassazione ha espressamente escluso la rilevanza dei soli solleciti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, rientrando l'invio di richieste volte al pagamento di somme in una frequente dinamica commerciale (cfr. Corte Cass. 07.12.2020 n.
27939).
Dalla lettura degli articoli di stampa allegati dall'attrice non può desumersi in via presuntiva la consapevolezza della convenuta, già dalla fine dell'anno 2016, dello stato di insolvenza che avrebbe determinato, dopo pochi mesi, l'ammissione di alla procedura di amministrazione straordinaria. Pt_1
Devono infatti considerarsi le particolari caratteristiche del soggetto debitore:
l' , nelle sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte in Pt_1 condizioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alle vicende della
Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate non potrebbero ambire ad accedere.
Con riferimento specifico alla fine del 2016, anche dalla documentazione versata in atti dalle parti (cfr. comunicato stampa marzo 2017 e dagli articoli di giornale depositati dall'attrice) emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di AL SA e che è naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei sindacati, ai quali la
Compagnia aveva deciso di sottoporlo.
La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di AL SA e che sia stato attivamente coinvolto nel sostegno della compagnia e nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori
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dell'odierna attrice circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di alla Procedura di Amministrazione Pt_1
Straordinaria.
Conformemente all'orientamento sin qui espresso, la Corte D'appello di Roma con riferimento ad in una delle società che hanno Controparte_4 Pt_2 rappresentato nel tempo la compagnia di bandiera, ha negato in diverse occasioni la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decoctionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in Amministrazione Straordinaria” (C. appello Roma sent. 9 giugno 2020 n. 26765. La Corte ha affermato che la scientia decoctionis non può essere ricavata dalle “mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata
(Corte Appello Roma sez. I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019).
I Giudici di Appello con riferimento all'amministrazione di hanno CP_5 ribadito che “al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se
l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che" ha grandi problemi di bilancio "; oppure" ogni giorno che passa comporta Pt_1 due milioni di Euro di perdita per i contribuenti italiani ";" brucia in fretta quello che ha: Pt_1 con l'attuale network l'azienda perde mediamente un milione e mezzo di euro al giorno";" , Pt_1
l'incubo del fallimento - avverte: presto un accordo oppure si portano i libri in Tribunale ", ed Per_1 altre notizie dello stesso tenore.” Ha ritenuto che si trattasse di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di ” (Corte Appello Pt_1
Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752)
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Anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decoctionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410).
Nel caso di specie non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'attrice che, unitamente alle notizie di giornale, permettessero alla convenuta di ritenere concreta e attuale la situazione di insolvenza della società.
Le sole notizie di stampa, peraltro, prevalentemente apparse su quotidiani italiani, depositate dall'attrice anche lette in ordine cronologico e tutte insieme, danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che è tuttavia in stretto contatto con il governo per trovare una soluzione condivisa, come si evince dall'articolo del Messaggero del
24.2.2017 e dal fatto che perfino dopo il voto negativo sul referendum sul Corriere della sera 26.4.2017 si leggevano le dichiarazioni dell'allora ministro Persona_2 secondo il quale “L'Italia negozierà con l'Europa un nuovo prestito ponte”.
Le valutazioni fin qui espresse non permettono di ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di e non riportanti espressamente Pt_1
l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale, siano indici gravi precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte della convenuta nel periodo dal 11.11.2016 al 11.5.2017 dell'impossibilità dell di far fronte alle Pt_1 proprie obbligazioni.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda;
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- CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese legali sostenute dalla convenuta, liquidate secondo i parametri di cui al Dm 55/14 in € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Civitavecchia, 25 luglio 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
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