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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 751/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ME MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14611/2023 depositato il 26/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300064351 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300064351 BOLLO 2020
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180115754905/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200040900375/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.14611/2023 R.G.R., Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo n.09780202300064351/000, nonché le cartelle di pagamento nn.097 2018 0115754905/000 e 097 2020
00409003755/000, relative alle tasse automobilistiche per gli anni 2018 e 2020, notificato in data 2.11.2023 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate-IS, per l'importo complessivo di €.1.811,54, chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. nullità del preavviso di fermo impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento nn.097 2018
0115754905/000 e 097 2020 00409003755/000;
b. nullità del preavviso di fermo per difetto di notifica dell'atto prodromico;
c. decorrenza del termine per la riscossione – decadenza – prescrizione del credito;
d. tardività della notifica dei provvedimenti impugnati ed invalidità degli stessi;
e. mancata notifica dell'avviso bonario;
f. difetto di motivazione : violazione dell'art.3 l.n.241/1990 e dell'art.7 Statuto del contribuente – violazione del diritto di difesa contraddittorietà ed illogicità;
g. nullità degli atti impugnati per sproporzione della sanzione applicata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-IS e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancato rispetto dei 90 gg ex art.17-bis, dlgs. n.546/92 essendo stato il ricorso notificato in data 23.11.2023 e depositato il 26.12.2023; rappresentava la definitività delle cartelle di pagamento per mancata impugnazione e quindi la tardività ed inammissibilità delle eccezioni sollevate e relative al ruolo;
contrastava gli argomenti ex adverso e concludeva in via preliminare per il rigetto dell'istanza di sospensiva stante la mancata prova dei presupposti di legge, nel merito per l'inammissibilità
o rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, presente solo il rappresentante dell'Ufficio, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va disattesa anche l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto.
Parte resistente ha prodotto documentazione a contrastare l'eccezione ex adverso, dimostrando la rituale notifica delle cartelle richiamate e poste a fondamento dell'impugnato preavviso.
La definitività delle cartelle, non impugnate nei termini, comporta l'infondatezza delle ulteriori eccezioni relative al ruolo, nonché alla decadenza e ai vizi formali perché tardive ed inammissibili, in applicazione di uno dei fermi principi della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Quanto alla invocata prescrizione si osserva che le cartelle in esame risultano notificate rispettivamente in data 3.10.2022 e 3.6.2022, mentre il preavviso di fermo opposto è stato notificato il 2.11.2023, per cui è evidente la non decorrenza del termine prescrizionale triennale, anche in considerazione della sospensione dei termini per la riscossione previsti dalla normativa emergenziale.
In effetti la complessa normativa emergenziale, nella sua totalità, ha differito i termini del periodo di sospensione e nell'insieme i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel
2020/2021 hanno beneficiato di un'ulteriore proroga di ventiquattro mesi;
peraltro la Corte di Cassazione nella pronuncia n.960/2025 ha chiarito che la proroga non è legata esclusivamente all'anno di imposta interessato dal blocco pandemico, ma opera come un meccanismo di differimento che prolunga i termini in modo lineare.
Inoltre, ratione temporis, si esclude il litisconsorzio necessario nel giudizio tributario tra Ente Impositore ed
Ente della IS, che può essere parte resistente in giudizio solo in presenza di vizi che afferiscano direttamente alla cartella di pagamento e direttamente addebitabili alla IS.
Si osserva, inoltre, che mentre il fermo amministrativo è l'atto attraverso il quale l'amministrazione finanziaria può bloccare l'uso di un veicolo intestato a un debitore, invece, il preavviso di fermo amministrativo è il documento che avvisa che se non si procede al pagamento entro 30 giorni, l'Ente della IS procederà ad iscrivere formalmente il fermo al PRA, per cui da quel momento non si potrà più usare, vendere o rottamare il veicolo;
di conseguenza, quale atto unilaterale non prevede una formale comunicazione o notificazione, né è necessaria l'allegazione delle cartelle presupposte, che è sufficiente siano indicate, visto che il contribuente se ne ha ricevuto la notifica ne è a conoscenza .
Riguardo, poi, all'omessa e/o insufficiente motivazione in violazione degli artt.7 l.n.212/2000 e 3 n.241/1990 si richiama giurisprudenza costante e conforme di legittimità per cui il preavviso di fermo amministrativo redatto in conformità al modello ministeriale è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
[cfr. ord. n.22018/2017; ord. n.8423/2019]
Né ha rilievo che un'eventuale successiva comunicazione al debitore non rispetti le prescrizioni informative perché non è prevista dalla legge e pertanto una sua invalidità non vizierebbe gli atti precedenti.
Parimenti è a dirsi per la mancanza di sottoscrizione del preavviso di fermo non prevista dalla normativa, una volta che dal documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto promana, autorità espressamente menzionata sia nell'intestazione dell'atto quanto in calce.
In sostanza il preavviso di fermo non essendo provvedimento decisorio/impositivo della P.A., né direttamente ablatorio, bensì una mera misura cautelare adottata dall'Ente della IS nella fase di esazione tramite ruolo non è soggetto ad alcun obbligo di motivazione sulla pretesa tributaria portata, essendo sufficiente per relationem al contenuto della cartella di pagamento.
Peraltro, rappresenta solo un atto funzionale a richiamare alla conoscenza del debitore la debenza tributaria e, come tale, non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, quindi l'Ente della
IS non deve nemmeno provvedere alla preventiva notifica dell'avviso ex art.50 dpr.n.602/1973
[cfr. Cass. SS.UU.11087/2010].
Dal diretto esame dell'atto impugnato prodotto in questa sede emergono evidenti le informazioni necessarie riportate per risalire alla pretesa tributaria azionata ed assicurare il diritto di difesa.
Da ultimo si osserva che di recente la Corte di legittimità ha rivisto l'orientamento precedente che in materia di fermo amministrativo sosteneva l'irrilevanza di una notevole sproporzione tra il valore della sanzione e il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art.86 dpr.n.602/ del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura [cfr. Cass. n.22018/2017].
Di recente, tuttavia, la Corte ha posto in rilievo il profilo che riguarda la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato, in considerazione dell'immanenza nel diritto costituzionale italiano, come nel diritto comunitario, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa, nonchè della giurisprudenza della Corte di Giustizia che li pone tra i principi generali del diritto Ue, fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri [cfr. Corte Ue, sent. 8.3.2022, C–205/20].
Il giudizio di ragionevolezza, comunque, non significa ricorrere a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, bensì deve svolgersi attraverso concrete ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi scelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire e tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti e la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure deve rispettare tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione.
Nella fattispecie in esame Il ricorrente, si duole soltanto in via generale ed astratta delle sanzioni e degli interessi applicati dall'amministrazione finanziaria, peraltro calcolati su parametri normativi, e non reclama una specifica non proporzionalità in concreto tra l'oggetto del preavviso di fermo e la debenza tributaria, con significativi disequilibri;
ne consegue che l'eccezione è assolutamente generica e va rigettata [cfr. ord.
n.32062/2024].
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1, avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Ade/R delle spese di lite liquidate in €.450,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 13 giugno 2025
Il Presidente Est.
AR TE EL
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ME MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14611/2023 depositato il 26/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300064351 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300064351 BOLLO 2020
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180115754905/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200040900375/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.14611/2023 R.G.R., Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo n.09780202300064351/000, nonché le cartelle di pagamento nn.097 2018 0115754905/000 e 097 2020
00409003755/000, relative alle tasse automobilistiche per gli anni 2018 e 2020, notificato in data 2.11.2023 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate-IS, per l'importo complessivo di €.1.811,54, chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. nullità del preavviso di fermo impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento nn.097 2018
0115754905/000 e 097 2020 00409003755/000;
b. nullità del preavviso di fermo per difetto di notifica dell'atto prodromico;
c. decorrenza del termine per la riscossione – decadenza – prescrizione del credito;
d. tardività della notifica dei provvedimenti impugnati ed invalidità degli stessi;
e. mancata notifica dell'avviso bonario;
f. difetto di motivazione : violazione dell'art.3 l.n.241/1990 e dell'art.7 Statuto del contribuente – violazione del diritto di difesa contraddittorietà ed illogicità;
g. nullità degli atti impugnati per sproporzione della sanzione applicata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-IS e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancato rispetto dei 90 gg ex art.17-bis, dlgs. n.546/92 essendo stato il ricorso notificato in data 23.11.2023 e depositato il 26.12.2023; rappresentava la definitività delle cartelle di pagamento per mancata impugnazione e quindi la tardività ed inammissibilità delle eccezioni sollevate e relative al ruolo;
contrastava gli argomenti ex adverso e concludeva in via preliminare per il rigetto dell'istanza di sospensiva stante la mancata prova dei presupposti di legge, nel merito per l'inammissibilità
o rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, presente solo il rappresentante dell'Ufficio, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va disattesa anche l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto.
Parte resistente ha prodotto documentazione a contrastare l'eccezione ex adverso, dimostrando la rituale notifica delle cartelle richiamate e poste a fondamento dell'impugnato preavviso.
La definitività delle cartelle, non impugnate nei termini, comporta l'infondatezza delle ulteriori eccezioni relative al ruolo, nonché alla decadenza e ai vizi formali perché tardive ed inammissibili, in applicazione di uno dei fermi principi della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Quanto alla invocata prescrizione si osserva che le cartelle in esame risultano notificate rispettivamente in data 3.10.2022 e 3.6.2022, mentre il preavviso di fermo opposto è stato notificato il 2.11.2023, per cui è evidente la non decorrenza del termine prescrizionale triennale, anche in considerazione della sospensione dei termini per la riscossione previsti dalla normativa emergenziale.
In effetti la complessa normativa emergenziale, nella sua totalità, ha differito i termini del periodo di sospensione e nell'insieme i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel
2020/2021 hanno beneficiato di un'ulteriore proroga di ventiquattro mesi;
peraltro la Corte di Cassazione nella pronuncia n.960/2025 ha chiarito che la proroga non è legata esclusivamente all'anno di imposta interessato dal blocco pandemico, ma opera come un meccanismo di differimento che prolunga i termini in modo lineare.
Inoltre, ratione temporis, si esclude il litisconsorzio necessario nel giudizio tributario tra Ente Impositore ed
Ente della IS, che può essere parte resistente in giudizio solo in presenza di vizi che afferiscano direttamente alla cartella di pagamento e direttamente addebitabili alla IS.
Si osserva, inoltre, che mentre il fermo amministrativo è l'atto attraverso il quale l'amministrazione finanziaria può bloccare l'uso di un veicolo intestato a un debitore, invece, il preavviso di fermo amministrativo è il documento che avvisa che se non si procede al pagamento entro 30 giorni, l'Ente della IS procederà ad iscrivere formalmente il fermo al PRA, per cui da quel momento non si potrà più usare, vendere o rottamare il veicolo;
di conseguenza, quale atto unilaterale non prevede una formale comunicazione o notificazione, né è necessaria l'allegazione delle cartelle presupposte, che è sufficiente siano indicate, visto che il contribuente se ne ha ricevuto la notifica ne è a conoscenza .
Riguardo, poi, all'omessa e/o insufficiente motivazione in violazione degli artt.7 l.n.212/2000 e 3 n.241/1990 si richiama giurisprudenza costante e conforme di legittimità per cui il preavviso di fermo amministrativo redatto in conformità al modello ministeriale è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
[cfr. ord. n.22018/2017; ord. n.8423/2019]
Né ha rilievo che un'eventuale successiva comunicazione al debitore non rispetti le prescrizioni informative perché non è prevista dalla legge e pertanto una sua invalidità non vizierebbe gli atti precedenti.
Parimenti è a dirsi per la mancanza di sottoscrizione del preavviso di fermo non prevista dalla normativa, una volta che dal documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto promana, autorità espressamente menzionata sia nell'intestazione dell'atto quanto in calce.
In sostanza il preavviso di fermo non essendo provvedimento decisorio/impositivo della P.A., né direttamente ablatorio, bensì una mera misura cautelare adottata dall'Ente della IS nella fase di esazione tramite ruolo non è soggetto ad alcun obbligo di motivazione sulla pretesa tributaria portata, essendo sufficiente per relationem al contenuto della cartella di pagamento.
Peraltro, rappresenta solo un atto funzionale a richiamare alla conoscenza del debitore la debenza tributaria e, come tale, non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, quindi l'Ente della
IS non deve nemmeno provvedere alla preventiva notifica dell'avviso ex art.50 dpr.n.602/1973
[cfr. Cass. SS.UU.11087/2010].
Dal diretto esame dell'atto impugnato prodotto in questa sede emergono evidenti le informazioni necessarie riportate per risalire alla pretesa tributaria azionata ed assicurare il diritto di difesa.
Da ultimo si osserva che di recente la Corte di legittimità ha rivisto l'orientamento precedente che in materia di fermo amministrativo sosteneva l'irrilevanza di una notevole sproporzione tra il valore della sanzione e il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art.86 dpr.n.602/ del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura [cfr. Cass. n.22018/2017].
Di recente, tuttavia, la Corte ha posto in rilievo il profilo che riguarda la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato, in considerazione dell'immanenza nel diritto costituzionale italiano, come nel diritto comunitario, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa, nonchè della giurisprudenza della Corte di Giustizia che li pone tra i principi generali del diritto Ue, fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri [cfr. Corte Ue, sent. 8.3.2022, C–205/20].
Il giudizio di ragionevolezza, comunque, non significa ricorrere a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, bensì deve svolgersi attraverso concrete ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi scelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire e tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti e la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure deve rispettare tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione.
Nella fattispecie in esame Il ricorrente, si duole soltanto in via generale ed astratta delle sanzioni e degli interessi applicati dall'amministrazione finanziaria, peraltro calcolati su parametri normativi, e non reclama una specifica non proporzionalità in concreto tra l'oggetto del preavviso di fermo e la debenza tributaria, con significativi disequilibri;
ne consegue che l'eccezione è assolutamente generica e va rigettata [cfr. ord.
n.32062/2024].
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1, avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Ade/R delle spese di lite liquidate in €.450,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 13 giugno 2025
Il Presidente Est.
AR TE EL