Art. 3.
I versamenti che saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione per provvedere al pagamento dell'indennita' di studio al personale insegnante delle scuole elementari e di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5 , e al capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51, affluiranno alla contabilita' speciale a favore del provveditore agli studi aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale, ai sensi del regio decreto 23 giugno 1930, n. 1224 .
I versamenti che saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione per provvedere al pagamento dell'indennita' di studio al personale insegnante delle scuole elementari e di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5 , e al capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51, affluiranno alla contabilita' speciale a favore del provveditore agli studi aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale, ai sensi del regio decreto 23 giugno 1930, n. 1224 .