Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4947 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
18 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4947/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: assegno nucleo familiare unipersonale;
T R A
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Caterina Morello;
CONTRO
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall' avvocato Angela Maria Laganà; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha contestato il provvedimento
CP_ dell' 2.10.2023 di diniego del trattamento di famiglia- assegno al nucleo familiare, richiesto in data 11.07.2023 con domanda n. 2140968800162 sulla pensione n. 37021802 cat. IOCOM.
Evidenziando che la domanda era stata respinta in ragione dell'assenza dello sato di inabilità a proficuo lavoro, al pari del successivo ricorso amministrativo, ha affermato di essere portatore di infermità, tali da renderlo soggetto invalido civile in misura pari e/o superiore al 100% e inabile totale a qualsiasi proficuo lavoro, già dai 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, come dimostrato dalla certificazione medica allegata al ricorso.
Ha concluso chiedendo il riconoscimento del trattamento quantificato in euro 52,91 mensili a partire dal 2018, previo espletamento – se necessario – di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la sussistenza del requisito sanitario.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del ricorso amministrativo nonchè la decadenza annuale dall'azione giudiziale.
Nel merito, nel contestare la fondatezza della domanda, eccependo l'assenza di prova degli elementi costitutivi del diritto domandato (reddituali e sanitari), ha sostenuto che, sebbene la legge attribuisca il diritto all'assegno al nucleo familiare anche ai nuclei familiari unipersonali, tale diritto
è circoscritto ex lege ai soggetti che percepiscono una pensione riservata ai superstiti (indiretta), nel caso di specie non erogata all'attore, titolare esclusivamente di un assegno di invalidità in via diretta.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*****
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso, giacché – pur nella estrema sinteticità e carenza di riferimenti normativi – dallo stesso è
CP_ possibile determinare il petitum e la causa petendi, tanto da garantire all' l'elaborazione – come in concreto avvenuto – di una piena difesa.
2. Parimenti vanno rigettate le eccezioni di improcedibilità e decadenza, essendo stato, da un lato, esperito il ricorso amministrativo e, dall'altro, stato esperito, iscritto il ricorso giudiziale nel termine di un anno decorrente dalla comunicazione dell'esito del ricorso amministrativo così come previsto dall'art 47, commi 2 e 3, del D.p.r. 639 del 1970.
3. In ordine al merito, il thema decidendum del giudizio attiene alla sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti previsti ex lege ai fini del riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare.
Va premesso che la materia è disciplinata dal d.l. 13 marzo 1988, n. 69 “Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti” e, specificamente, dall'art. 2 che stabilisce: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto- legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare. 2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. (…) 3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato. (…) 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato,
e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. (…) 8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Ancorché l'art. 10, d.lgs. 230 del 2021, istitutivo dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, abbia disposto al comma 3 che “Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”, deve ritenersi che l'ipotesi del nucleo familiare unipersonale, quanto al diritto agli assegni per il nucleo familiare, continui ad essere disciplinata dal comma 8 dell'art. 2 sopra richiamato. La perifrasi “limitatamente ai nuclei familiari con figli o orfanili” con cui si apre il comma 3, non lascia margini di dubbio sulla permanenza nell'ordinamento dell'istituto esaminato.
Così ricostruito il quadro normativo, al fine di valutare la fondatezza della domanda, occorre verificare, innanzitutto e prima ancora della sussistenza del requisito sanitario (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro) e di quello reddituale (così come sancito dal comma
2 dell'art. 2 del Decreto legge 69 del 1998), se il ricorrente sia percettore di una pensione riservata ai superstiti.
Posto che dal contenuto dell'estratto del cassetto previdenziale emerge la percezione da parte del ricorrente solo di un assegno di invalidità, in assenza di allegazioni attoree questo Giudice con ordinanza del 19 febbraio 2025, in forza della eccepita “titolarità della pensione di reversibilità”, ha invitato parte ricorrente “a chiarire, allegandone prova, se risulti titolare di pensione di reversibilità entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza”.
Ebbene, in mancanza di ogni specificazione da parte del ricorrente attraverso le richieste note conclusive o le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'odierna udienza, appare evidente il difetto di prova del requisito menzionato.
Per tali ragioni il ricorso deve ritenersi infondato e va rigettato.
4. In ordine alle spese di lite parte ricorrente ha formulato la dichiarazione di cui all'art.152 disposizioni di attuazione al c.p.c. così dovendosi escludere la relativa condanna, al pari – in assenza
CP_ di apposita istanza da parte dell' – della condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. La norma prevede, infatti, una deroga all'esonero delle spese di lite, con riguardo esclusivo all'art. 96 comma
1, che, com'è noto, postula una richiesta da controparte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 18/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo