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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3177 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa TH TI NA……………………. Giudice rel. Dott.ssa LA FILAURO……………………………Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 3177/2024, promossa con ricorso depositato in data 08/05/2024 da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSATI ANNABELLA GAIA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. BOVONE LORELLA ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 30.04.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti conclusioni Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e e, CP_1 Controparte_2 per l'effetto, autorizzare con sentenza le parti a vivere separate nel reciproco rispetto, con contestuale comunicazione allo stato civile;
B) Disporre che il padre verserà alla madre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 3.000,00 quanto a ed € 1.000,00 per ciascuna figlia maggiore, con previsione di Per_1
1 cessazione automatica al raggiungimento dell'indipendenza economica;
detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente (primo adeguamento maggio 2025 con base maggio 2024); C) Disporre che il padre si faccia carico in ragione del 90% delle spese straordinarie necessarie per i figli, come inquadrate dal protocollo in uso avanti il Tribunale di Monza che qui si intende integralmente ritrascritto, con la precisazione che le spese mediche si ripartiranno per la quota non rimborsata dall'assicurazione della madre:
Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare dovrà inviare all'altro una richiesta scritta. Quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 4 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticiperà la spesa dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. Per parte resistente
1. Pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale ex art. 473 bis 22 cpc, tra i coniugi e autorizzando i coniugi a continuare a vivere separati CP_1 Controparte_2 nel mutuo rispetto;
2. Rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le ulteriori domande della ricorrente;
3. Dare atto dell'avvenuta costituzione nel 2024, da parte del resistente, di un fondo economico di €
30.000,00# per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario, nonché del versamento ad opera dello stesso di un contributo vacanze estive di € 1.500,00# all'anno per ciascun figlio, nonché del versamento sempre effettuato dal resistente di € 400,00# a mesi alternati a titolo di ulteriore contributo per il mantenimento di ciascun figlio che verrà versato sino alla loro indipendenza economica e, conseguentemente, disporre che i genitori continuino a provvedere a settimane alterne alle sole esigenze di vitto e alloggio della prole;
4. Disporre che entrambi i genitori siano tenuti al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie occorrende ai figli sino alla loro indipendenza economica e secondo il protocollo del Tribunale di Monza del 07.05.2018 da intendersi qui integralmente ritrascritto, ad esclusione delle sole spese mediche che verranno ad essere coperte in via integrale dalla sola sig. se ed in quanto ancora titolare della Pt_1
Polizza sanitaria offerta dal datore di lavoro quale benefit e operante anche a favore dei figli, con onere in capo al sig. di rimborso del 50% delle somme eventualmente non coperte dalla polizza CP_1 sanitaria.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento: I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine sdaranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
2 In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e 15 % di spese generali come per legge.
Con ogni più ampia riserva istruttoria ai sensi di legge, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove irritualmente proposte.
IN VIA RICONVENZIONALE Il signor come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, visto l'art. 473 bis49 c.p.c. CP_1
CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di Monza che, decorso il termine previsto dall'art. 473bis 49 cpc e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione
PRONUNCI sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con sentenza parziale ex art. 473 bis
22 cpc, celebrato tra i signori e celebrato in data CP_1 Controparte_2
25.09.1997 nel Comune di Monza (MB), iscritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al numero
327, parte II Serie A, anno 1997,;
2. ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monza cosicché effettui l'annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dare atto dell'avvenuta costituzione nel 2024, da parte del resistente, di un fondo economico di € 30.000,00# per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario, nonché del versamento ad opera dello stesso di un contributo vacanze estive di € 1.500,00# all'anno per ciascun figlio, nonché del versamento sempre effettuato dal resistente di € 400,00# a mesi alternati a titolo di ulteriore contributo per il mantenimento di ciascun figlio, che verrà versato sino alla indipendenza economica e, conseguentemente, disporre che i genitori continuino a provvedere a settimane alterne alle sole esigenze di vitto e alloggio della prole;
4. Disporre che entrambi i genitori siano tenuti al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie occorrende ai figli sino alla loro indipendenza economica e secondo il protocollo del Tribunale di Monza del 07.05.2018 da intendersi qui integralmente ritrascritto, ad esclusione delle sole spese mediche che verranno ad essere coperte in via integrale dalla sola sig. se ed in quanto ancora titolare della Pt_1
Polizza sanitaria offerta dal datore di lavoro quale benefit e operante anche a favore dei figli, con onere in capo al sig. di rimborso del 50% delle somme eventualmente non coperte dalla polizza CP_1 sanitaria. Richiesta del rimborso e modalità di pagamento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
3 A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine sdaranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e 15 % di spese generali come per legge;
*****
Con ricorso depositato in data 08.05.2024 adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale nei confronti di lamentando CP_1
l'ormai irreversibile venir meno dell'affectio coniugalis che, ormai da tempo, aveva già dato luogo a una separazione di fatto. La ricorrente esponeva che dal matrimonio contratto a Monza in data 25.09.1997 erano nate prima le figlie gemelle LA e TI (in data 07.04.2001) e successivamente, in data 13.09.2004, il figlio Per_1 focalizzava principalmente l'attenzione sulle disparità tra i coniugi che sin da subito avevano Pt_1 contraddistinto il rapporto matrimoniale;
invero, la stessa dava atto di essersi dedicata, con la nascita dei figli, esclusivamente alla loro crescita e alle loro cure, dovendo così trascurare la propria carriera di ingegnere e dovendo rinunciare così al proprio progresso lavorativo.
Di contro, rappresentava che il marito, grazie all'ausilio apportato dalla moglie alla famiglia, aveva profuso tutto il proprio tempo e le energie all'attività lavorativa presso Accenture, di modo tale da raggiungere posizioni aziendali di spicco, con relative gratifiche economiche, sino a trasferirsi in India nel 2006 per dare ulteriore impulso alla sua carriera. pertanto chiedeva porsi a carico di un assegno per il contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, rapportato al loro tenore di vita e congruo rispetto alle spese universitarie da sostenere, oltre che a un assegno una tantum a suo favore. Con comparsa di risposta depositata in data 27.09.2024 si costituiva in giudizio il quale CP_1 aderiva alla domanda di separazione e, in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito, il convenuto contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, specificando anche che la frattura del sodalizio coniugale derivava dalle condotte di la quale aveva abbandonato il tetto Pt_1 coniugale rifiutando persino la proposta di un percorso terapeutico di riconciliazione.
Sull'asserito pregiudizio di crescita professionale patito dalla ricorrente, esponeva che le CP_1 dinamiche lavorative di erano dipese esclusivamente da sue libere scelte e non coartate dalla Pt_1 necessità di prendersi cura della prole;
invero, esplicava che la moglie aveva sin da sempre goduto di ogni possibile aiuto nella gestione del ménage familiare, beneficiando anche dell'aiuto apportato dai nonni che
4 con costanza avevano accudito i nipoti;
dichiarava che la stessa non aveva mai inteso lavorare full-time proprio perché non propensa a sacrificare tempo per la carriera.
In ordine al sostentamento materiale dei figli, il padre illustrava di aver sempre e diligentemente adempiuto in tal senso, facendosi integralmente carico dei costi relativi alle rette universitarie, al pagamento delle vacanze e garantendo loro la disponibilità di due autovetture.
Inoltre, precisava che ormai da qualche tempo i figli risultavano collocati in via paritetica e che per questo ogni richiesta di contributo da parte della madre risultava priva di ogni fondamento.
Con le successive memorie ai sensi dell'art.473-bis.17 c.p.c. le parti argomentavano le rispettive difese sulla base delle dichiarazioni avversarie e formulavano i mezzi di prova.
All'udienza del 05.11.2024, ove entrambe le parti comparivano personalmente, all'esito dell'escussione le medesime chiedevano la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia di sentenza di separazione parziale in punto status, pronunciata infatti in data 07.11.2024 (sent. n. 2725/24 – pubbl. in data 12.11.2024) e, con ordinanza emessa in pari data, nel rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo il Giudice rigettava la richiesta di provvedimenti provvisori e urgenti disponendo, contestualmente, la produzione documentale relativa alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, le quali ottemperavano con successive note di deposito.
All'udienza del 27.03.2024, vista la richiesta formulata dai legali, il Giudice concedeva termine ex art. 127 ter c.p.c. alle parti sino al 30 aprile 2025 per il deposito di brevi note di replica limitatamente alle produzioni autorizzate, riservandosi di rimettere la causa al Collegio per la decisione una volta decorsi i termini.
Con successive note di deposito, le parti producevano la documentazione in questione;
parte convenuta in data 05.05.2025 instava affinché avesse luogo lo stralcio della memoria avversaria depositata in data
30.04.2025 in quanto consistente in una memoria conclusionale non autorizzata piuttosto che in una semplice produzione documentale;
parte ricorrente si opponeva alla richiesta di stralcio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Preliminarmente, si dà atto che tra le parti è già intervenuta sentenza di separazione giudiziale con sentenza parziale pronunciata in data 07.11.2024 (sent. n. 2725/24 – pubbl. in data 12.11.2024).
La decisione verte pertanto sulle restanti questioni. II. Relativamente alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il contributo al mantenimento della stessa da porsi a carico il Collegio rileva che sebbene CP_1 tale istanza non sia stata riportata in atti nelle conclusioni, la stessa è comunque desumibile dal corpo del ricorso introduttivo (pagina 4 del ricorso), di tal guisa che è da intendersi correttamente formulata. In ogni caso, la richiesta non è meritevole di accoglimento.
Primariamente, rispetto all'analisi relativa alle capacità patrimoniali di ciascun coniuge e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, rileva che come da sue stesse Parte_1 dichiarazioni, divenuta non più tollerabile la vita coniugale, si è volontariamente allontanata dalla casa familiare nel febbraio 2021 per trasferirsi in un immobile condotto in locazione sito in Monza. Da tale momento è circostanza pacifica e non contestata che la stessa si sia fatta integralmente carico di tutti gli oneri relativi alla locazione della nuova abitazione (pari ed euro 1.500,00 mensili, oltre a oneri
5 condominiali), nonché a tutti gli oneri relativi al proprio sostentamento, in assenza di qualsivoglia contribuzione economica da parte di CP_1
Il resistente, infatti, sino a tale data contribuiva al ménage familiare bonificando sul c/c della moglie la somma mensile di euro 2.000,00, contribuzione che ha sospeso in seguito al trasferimento di Pt_1 nella sua nuova abitazione.
La condizione in questione è sintomatica del fatto che la ricorrente, dal momento dell'allontanamento e sino al deposito del ricorso introduttivo avvenuto oltre tre anni dopo (in data 08.05.2024), è stata in grado di reperire in autonomia le sostanze necessarie al proprio sostentamento e al mantenimento del precedente tenore di vita.
La suprema Corte, con la sentenza n. 5605/20, ha ribadito il principio di diritto per il quale il coniuge ha diritto di percepire l'assegno di mantenimento dall'altro solo se si trovi in stato di disagio economico, che viene declinato nell'assenza di mezzi economici in grado di consentire al coniuge separato il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Da tale fondamentale presupposto discende la preclusione a richiedere l'assegno di mantenimento per il coniuge che per un lungo periodo – dal momento della separazione di fatto sino all'instaurazione del giudizio – ha provveduto in autonomia ad autosostentarsi senza nulla chiedere e ricevere dall'altro coniuge. Il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra la separazione di fatto e l'instaurazione del giudizio, in assenza di aiuti economici da parte del coniuge considerato economicamente più forte, può essere valutato alla stregua di un comportamento concludente circa la capacità del coniuge che si definisce più debole di riuscire a godere, attraverso la propria attività lavorativa, anche irregolare, ovvero alle proprie provviste, di un tenore di vita adeguato.
Tale fattore può, pertanto, ritenersi significativo dell'indipendenza e dell'autosufficienza economica della ricorrente. In conclusione, i fattori sopra esposti sono tali e sufficienti da far ritenere che per età, condizioni Pt_1 personali ed attività lavorativa svolta sia economicamente autosufficiente anche rispetto al precedente tenore di vita e conseguentemente non sussistano i presupposti per riconoscerle un assegno per il contributo al suo mantenimento. III. Relativamente alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il contributo al mantenimento dei tre figli da porsi a carico del resistente, il Collegio osserva quanto segue. Le parti hanno tre figli maggiorenni (TI e LA nate 07.04.2001 e nato il [...]), che Per_1 vivono a settimane alternate presso ciascun genitore. Le due figlie maggiori si sono entrambe laureate in ingegneria, una nel gennaio 2025 e l'altra nel marzo
2025, sta frequentando la facoltà di Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Per_1
Milano. Entrambe le figlie hanno già reperito attività di stage formativi post lauream: LA presso Controparte_3 con contratto di tirocinio con durata fino al 31 agosto 2025 e con una retribuzione lorda mensile di
[...] euro 1.000,00; TI presso Decathlon con contratto di lavoro intermittente fino a gennaio 2026 con una retribuzione mensile lorda di euro 1.610,65 (retribuzione in ogni caso riproporzionata alle ore di lavoro effettivamente svolto e solo se effettivamente svolto).
6 I tre figli hanno ricevuto ciascuno sul proprio c/c personale in data 28.03.2024 la somma di euro 30.000,00 dal padre a titolo di mantenimento. versa annualmente a titolo di contributo alle CP_1 vacanze a ciascun figlio la somma di euro 1.500,00 e bonifica a ciascuno di essi la somma bimensile di euro 400,00 per sostenerli nelle spese relative al loro svago.
Tutte le predette erogazioni sono state documentate dal resistente e non contestate dalla ricorrente.
Rispetto alla capacità economico patrimoniale delle parti, il Tribunale osserva quanto segue. svolge l'attività di ingegnere assunta a tempo indeterminato presso ABB Spa con una retribuzione Pt_1 netta mensile media relativa agli ultimi due anni d'imposta prodotti (Dichiarazione dei redditi 2023 e 2024, anno d'imposta 2022 e 2023) pari ad euro 4.100,00, calcolata su dodici mensilità.
La ricorrente è formalmente proprietaria di un immobile sito in Monza vicolo Lambretto 1 piano terreno locato a terzi e per il quale percepisce un canone di locazione pari ad euro 790,00 mensili, somma già al netto della cd. cedolare secca. Parte resistente ha documentato che tale immobile è stato acquistato con provviste provenienti esclusivamente dallo stesso.
Invero, tra le parti in data 19.01.2011 è stato stipulato un patto fiduciario nel quale si dà atto che a fronte dell'intestazione della casa familiare (sita sempre in vicolo Lambretto al piano superiore) integralmente a dell'appartamento di Via Lambretto piano terreno integralmente a le parti hanno inteso CP_1 Pt_1 riconoscere che la casa familiare è da considerarsi per la quota di 9/20 di e l'appartamento al Pt_1 piano terreno per 5/10 di CP_1 ha in ogni caso documentato che i costi per l'acquisito di entrambe le abitazioni sono stati CP_1 sopportati integralmente dallo stesso. Il valore di acquisto della casa familiare è stato nel 2008 pari ad euro 1.043.120,00 e quello della casa di
è stato nel 2011 pari ad euro 416.000,00. Parte_2
In virtù del patto fiduciario sottoscritto tra le parti nel 2011, e considerando i valori di acquisto, si può stimare un patrimonio di di circa euro 469.000,00 relativo ai 9/20 della casa familiare e di circa Pt_1 euro 208.000,00 relativo ai 5/10 dell'appartamento di Vicolo Lambretto piano terreno, per un totale di euro 677.000,00, patrimonio formatosi con fondi provenienti esclusivamente da CP_1
La ricorrente ad oggi ha documentato risparmi per circa 79.000,00 euro. Sul punto la stessa all'udienza del 27.03.2025 ha dichiarato “Al momento in cui mi sono allontanata dalla casa familiare, secondo me avevo risparmi per circa 130.000,00 euro che poi ne ho erosi 30.000,00 per rilevare le quote di mio fratello della casa di mia madre e circa 20.000,00 in questi anni anche per le spese straordinarie dei miei figli, che da settembre 2023 a novembre 2024 ho pagato al 50%, da novembre 2024 le ha pagate al 100% il ” CP_1
Ad oggi, infatti, è proprietaria del 65% della nuda proprietà dell'abitazione ove vive la propria Pt_1 madre.
Per quanto attiene alla capacità economico- patrimoniale di questi ha documentato di avere avuto CP_1 una lunga carriera in Accenture, conclusasi nell'ottobre 2023 con una risoluzione consensuale del rapporto con relativo incentivo all'esodo. Ad oggi on svolge attività lavorativa. CP_1
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge che ell'anno di imposta 2021 ha percepito una CP_1 retribuzione netta mensile media di euro 27.376,00 calcolata su dodici mensilità; nell'anno di imposta 2022 ha percepito una retribuzione netta mensile media di euro 38.153,00 calcolata su dodici mensilità;
7 nell'anno di imposta 2023 ha percepito una retribuzione netta mensile media di euro 19.045,00 calcolata su dodici mensilità.
Rispetto alle proprietà immobiliari, il resistente è formalmente intestatario dell'intera proprietà della casa familiare, tuttavia vale anche per quanto sopra già esplicitato rispetto al patto fiduciario CP_1 sottoscritto tra le parti relativo alla re-intestazione delle quote dei due immobili di Vicolo Lambretto.
Il resistente ha documentato che il proprio patrimonio mobiliare attuale consiste in euro 3.740.000,00 su conto FINECO 000004191014 (corrispondenti ad un netto pari ad euro 3.000.000,00 circa a causa della cd. fiscalità latente conseguente alla vendita dei titoli) ed euro 1.493.000,00 sul conto FINECO Advice N. 508409. a documentato che tale somma è stata dallo stesso accantonata e destinata al riscatto CP_1 degli anni di laurea, per il pagamento dei contributi mancanti per le annualità 2024 e 2025 e per il proprio sostentamento.
I predetti risparmi comprendono le somme percepite da titolo di incentivo all'esodo e a titolo CP_1 di TFR e rappresentano l'intero patrimonio mobiliare del resistente, il quale prima della cessazione del rapporto lavorativo, secondo uno schema ricorrente dei dipendenti Accenture, possedeva stock option della predetta società in Irlanda (sede legale della datrice di lavoro) e in USA (per via degli accordi bilaterali tra Accenture e il fisco americano). Cessato il rapporto di lavoro con Accenture, a rimpatriato CP_1 il patrimonio presso intermediari italiani. ei propri atti ha documentato di avere elargito a la somma complessiva di euro 80.000,00 CP_1 Pt_1 per l'acquisto da parte della stessa della nuda proprietà dell'abitazione della madre. ha Pt_1 riconosciuto all'udienza del 27.03.2025 di aver ricevuto la somma di euro 64.000,00.
Il resistente ha documentato numerosi bonifici effettuati in costanza di matrimonio alla moglie, di cui il più rilevante, anche per il momento in cui è stato fatto, è quello di euro 106.000,00 eseguito nell'ottobre
2020, pochi mesi prima della fuoriuscita di dalla casa familiare, avvenuta nel febbraio 2021. Pt_1
Ebbene, alla luce della suesposta ricostruzione delle capacità economico-patrimoniali delle parti, del collocamento paritetico, dell'età dei figli, delle loro carriere universitarie e post-universitarie, delle contribuzioni già corrisposte ai figli dal padre (elargizione di euro 30.000,00 ciascuno) ovvero delle elargizioni che lo stesso si è impegnato a corrispondere loro (spese per le vacanze, assegno bimensile), il
Collegio reputa non sussistenti i presupposti per il riconoscimento a carico di i un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli.
Il resistente, all'udienza del 05.11.2024, si è dichiarato disponibile a farsi carico del 100% delle spese straordinarie relative ai figli, impegno che a adempiuto, come emerge dal verbale di udienza del CP_1
27.03.2025 nel quale la ricorrente riconosce che da novembre 2024 il resistente ha pagato tutte ed integralmente le spese straordinarie relative ai figli.
Ebbene, il Tribunale ritiene che la disparità reddituale e patrimoniale esistente tra le parti venga compensata dalle ingenti spese straordinarie relative ai percorsi universitari e post-universitari dei figli, comprensivi anche di soggiorni all'estero, che il padre si è dichiarato disponibile a sopportare integralmente. Del resto, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 27.03.2025, i propri risparmi si sono erosi, dalla fuoriuscita dalla casa coniugale, solo a causa dell'investimento dell'acquisto di una quota della nuda proprietà dell'abitazione della propria madre (operazione non di depauperamento, ma di reinvestimento
8 dei risparmi) e per il sostentamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli che ha dovuto sopportare da settembre 2023 a novembre 2024.
IV. Con riferimento all'eccezione di parte resistente relativa al deposito da parte della ricorrente di una memoria non autorizzata, il Collegio rileva che all'udienza del 27.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a discutere oralmente la controversia.
All'esito della discussione entrambe le parti richiedevano un'integrazione documentale ciascuna: un trimestre di estratto di c/c di già in atti, ma non completamente leggibile, e la documentazione Pt_1 del TFR percepito da già desumibile da altra documentazione presente in atti, ma rispetto alla CP_1 quale si è chiesta la produzione del relativo riscatto.
Il Giudice concedeva quindi termine alle parti sino alla data del 11.04.2025 per consentire le due produzioni richieste e termine fino al 30.04.25, con udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., per depositare brevi note di replica limitatamente alle produzioni autorizzate, con successiva rimessione al Collegio per la decisione.
Entrambe le parti hanno depositato nei termini richiesti la documentazione autorizzata.
Il Collegio osserva che ciascuna parte ha depositato le note autorizzate, ma entrambe hanno esteso l'oggetto della memoria a circostanze non autorizzate dal Giudice.
Il Collegio osserva pertanto l'irritualità di entrambe le note nella parte in cui hanno ecceduto l'oggetto della memoria.
Il Tribunale, in ogni caso, rileva che entrambe le note contengono osservazioni ed argomentazioni da considerarsi irrilevanti ai fini dell'odierna decisione.
V. Rispetto alle spese di lite, osservato che parte resistente, costituendosi, ha richiesto in via riconvenzionale la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, queste verranno decise unitamente alla sentenza definitoria del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 CP_1 depositato in data 09/05/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Rigetta la richiesta di porsi a carico di un assegno di mantenimento per CP_1
Parte_1
2. Rigetta la richiesta di porsi a carico di un assegno per il mantenimento dei figli;
CP_1
3. Pone a carico di il 100% delle spese straordinarie relative ai figli e sino alla loro CP_1 indipendenza economica, in particolare: delle spese scolastiche, spese mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di
9 un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
4. Spese di lite unitamente alla pronuncia definitiva;
10 5. Dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio rispetto alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025. Il Presidente
Laura GAGGIOTTI
Il Giudice est. TH TI NA
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa TH TI NA……………………. Giudice rel. Dott.ssa LA FILAURO……………………………Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 3177/2024, promossa con ricorso depositato in data 08/05/2024 da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSATI ANNABELLA GAIA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. BOVONE LORELLA ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 30.04.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti conclusioni Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e e, CP_1 Controparte_2 per l'effetto, autorizzare con sentenza le parti a vivere separate nel reciproco rispetto, con contestuale comunicazione allo stato civile;
B) Disporre che il padre verserà alla madre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 3.000,00 quanto a ed € 1.000,00 per ciascuna figlia maggiore, con previsione di Per_1
1 cessazione automatica al raggiungimento dell'indipendenza economica;
detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente (primo adeguamento maggio 2025 con base maggio 2024); C) Disporre che il padre si faccia carico in ragione del 90% delle spese straordinarie necessarie per i figli, come inquadrate dal protocollo in uso avanti il Tribunale di Monza che qui si intende integralmente ritrascritto, con la precisazione che le spese mediche si ripartiranno per la quota non rimborsata dall'assicurazione della madre:
Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare dovrà inviare all'altro una richiesta scritta. Quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 4 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticiperà la spesa dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. Per parte resistente
1. Pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale ex art. 473 bis 22 cpc, tra i coniugi e autorizzando i coniugi a continuare a vivere separati CP_1 Controparte_2 nel mutuo rispetto;
2. Rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le ulteriori domande della ricorrente;
3. Dare atto dell'avvenuta costituzione nel 2024, da parte del resistente, di un fondo economico di €
30.000,00# per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario, nonché del versamento ad opera dello stesso di un contributo vacanze estive di € 1.500,00# all'anno per ciascun figlio, nonché del versamento sempre effettuato dal resistente di € 400,00# a mesi alternati a titolo di ulteriore contributo per il mantenimento di ciascun figlio che verrà versato sino alla loro indipendenza economica e, conseguentemente, disporre che i genitori continuino a provvedere a settimane alterne alle sole esigenze di vitto e alloggio della prole;
4. Disporre che entrambi i genitori siano tenuti al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie occorrende ai figli sino alla loro indipendenza economica e secondo il protocollo del Tribunale di Monza del 07.05.2018 da intendersi qui integralmente ritrascritto, ad esclusione delle sole spese mediche che verranno ad essere coperte in via integrale dalla sola sig. se ed in quanto ancora titolare della Pt_1
Polizza sanitaria offerta dal datore di lavoro quale benefit e operante anche a favore dei figli, con onere in capo al sig. di rimborso del 50% delle somme eventualmente non coperte dalla polizza CP_1 sanitaria.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento: I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine sdaranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
2 In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e 15 % di spese generali come per legge.
Con ogni più ampia riserva istruttoria ai sensi di legge, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove irritualmente proposte.
IN VIA RICONVENZIONALE Il signor come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, visto l'art. 473 bis49 c.p.c. CP_1
CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di Monza che, decorso il termine previsto dall'art. 473bis 49 cpc e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione
PRONUNCI sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con sentenza parziale ex art. 473 bis
22 cpc, celebrato tra i signori e celebrato in data CP_1 Controparte_2
25.09.1997 nel Comune di Monza (MB), iscritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al numero
327, parte II Serie A, anno 1997,;
2. ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monza cosicché effettui l'annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dare atto dell'avvenuta costituzione nel 2024, da parte del resistente, di un fondo economico di € 30.000,00# per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario, nonché del versamento ad opera dello stesso di un contributo vacanze estive di € 1.500,00# all'anno per ciascun figlio, nonché del versamento sempre effettuato dal resistente di € 400,00# a mesi alternati a titolo di ulteriore contributo per il mantenimento di ciascun figlio, che verrà versato sino alla indipendenza economica e, conseguentemente, disporre che i genitori continuino a provvedere a settimane alterne alle sole esigenze di vitto e alloggio della prole;
4. Disporre che entrambi i genitori siano tenuti al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie occorrende ai figli sino alla loro indipendenza economica e secondo il protocollo del Tribunale di Monza del 07.05.2018 da intendersi qui integralmente ritrascritto, ad esclusione delle sole spese mediche che verranno ad essere coperte in via integrale dalla sola sig. se ed in quanto ancora titolare della Pt_1
Polizza sanitaria offerta dal datore di lavoro quale benefit e operante anche a favore dei figli, con onere in capo al sig. di rimborso del 50% delle somme eventualmente non coperte dalla polizza CP_1 sanitaria. Richiesta del rimborso e modalità di pagamento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
3 A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine sdaranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e 15 % di spese generali come per legge;
*****
Con ricorso depositato in data 08.05.2024 adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale nei confronti di lamentando CP_1
l'ormai irreversibile venir meno dell'affectio coniugalis che, ormai da tempo, aveva già dato luogo a una separazione di fatto. La ricorrente esponeva che dal matrimonio contratto a Monza in data 25.09.1997 erano nate prima le figlie gemelle LA e TI (in data 07.04.2001) e successivamente, in data 13.09.2004, il figlio Per_1 focalizzava principalmente l'attenzione sulle disparità tra i coniugi che sin da subito avevano Pt_1 contraddistinto il rapporto matrimoniale;
invero, la stessa dava atto di essersi dedicata, con la nascita dei figli, esclusivamente alla loro crescita e alle loro cure, dovendo così trascurare la propria carriera di ingegnere e dovendo rinunciare così al proprio progresso lavorativo.
Di contro, rappresentava che il marito, grazie all'ausilio apportato dalla moglie alla famiglia, aveva profuso tutto il proprio tempo e le energie all'attività lavorativa presso Accenture, di modo tale da raggiungere posizioni aziendali di spicco, con relative gratifiche economiche, sino a trasferirsi in India nel 2006 per dare ulteriore impulso alla sua carriera. pertanto chiedeva porsi a carico di un assegno per il contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, rapportato al loro tenore di vita e congruo rispetto alle spese universitarie da sostenere, oltre che a un assegno una tantum a suo favore. Con comparsa di risposta depositata in data 27.09.2024 si costituiva in giudizio il quale CP_1 aderiva alla domanda di separazione e, in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito, il convenuto contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, specificando anche che la frattura del sodalizio coniugale derivava dalle condotte di la quale aveva abbandonato il tetto Pt_1 coniugale rifiutando persino la proposta di un percorso terapeutico di riconciliazione.
Sull'asserito pregiudizio di crescita professionale patito dalla ricorrente, esponeva che le CP_1 dinamiche lavorative di erano dipese esclusivamente da sue libere scelte e non coartate dalla Pt_1 necessità di prendersi cura della prole;
invero, esplicava che la moglie aveva sin da sempre goduto di ogni possibile aiuto nella gestione del ménage familiare, beneficiando anche dell'aiuto apportato dai nonni che
4 con costanza avevano accudito i nipoti;
dichiarava che la stessa non aveva mai inteso lavorare full-time proprio perché non propensa a sacrificare tempo per la carriera.
In ordine al sostentamento materiale dei figli, il padre illustrava di aver sempre e diligentemente adempiuto in tal senso, facendosi integralmente carico dei costi relativi alle rette universitarie, al pagamento delle vacanze e garantendo loro la disponibilità di due autovetture.
Inoltre, precisava che ormai da qualche tempo i figli risultavano collocati in via paritetica e che per questo ogni richiesta di contributo da parte della madre risultava priva di ogni fondamento.
Con le successive memorie ai sensi dell'art.473-bis.17 c.p.c. le parti argomentavano le rispettive difese sulla base delle dichiarazioni avversarie e formulavano i mezzi di prova.
All'udienza del 05.11.2024, ove entrambe le parti comparivano personalmente, all'esito dell'escussione le medesime chiedevano la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia di sentenza di separazione parziale in punto status, pronunciata infatti in data 07.11.2024 (sent. n. 2725/24 – pubbl. in data 12.11.2024) e, con ordinanza emessa in pari data, nel rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo il Giudice rigettava la richiesta di provvedimenti provvisori e urgenti disponendo, contestualmente, la produzione documentale relativa alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, le quali ottemperavano con successive note di deposito.
All'udienza del 27.03.2024, vista la richiesta formulata dai legali, il Giudice concedeva termine ex art. 127 ter c.p.c. alle parti sino al 30 aprile 2025 per il deposito di brevi note di replica limitatamente alle produzioni autorizzate, riservandosi di rimettere la causa al Collegio per la decisione una volta decorsi i termini.
Con successive note di deposito, le parti producevano la documentazione in questione;
parte convenuta in data 05.05.2025 instava affinché avesse luogo lo stralcio della memoria avversaria depositata in data
30.04.2025 in quanto consistente in una memoria conclusionale non autorizzata piuttosto che in una semplice produzione documentale;
parte ricorrente si opponeva alla richiesta di stralcio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Preliminarmente, si dà atto che tra le parti è già intervenuta sentenza di separazione giudiziale con sentenza parziale pronunciata in data 07.11.2024 (sent. n. 2725/24 – pubbl. in data 12.11.2024).
La decisione verte pertanto sulle restanti questioni. II. Relativamente alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il contributo al mantenimento della stessa da porsi a carico il Collegio rileva che sebbene CP_1 tale istanza non sia stata riportata in atti nelle conclusioni, la stessa è comunque desumibile dal corpo del ricorso introduttivo (pagina 4 del ricorso), di tal guisa che è da intendersi correttamente formulata. In ogni caso, la richiesta non è meritevole di accoglimento.
Primariamente, rispetto all'analisi relativa alle capacità patrimoniali di ciascun coniuge e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, rileva che come da sue stesse Parte_1 dichiarazioni, divenuta non più tollerabile la vita coniugale, si è volontariamente allontanata dalla casa familiare nel febbraio 2021 per trasferirsi in un immobile condotto in locazione sito in Monza. Da tale momento è circostanza pacifica e non contestata che la stessa si sia fatta integralmente carico di tutti gli oneri relativi alla locazione della nuova abitazione (pari ed euro 1.500,00 mensili, oltre a oneri
5 condominiali), nonché a tutti gli oneri relativi al proprio sostentamento, in assenza di qualsivoglia contribuzione economica da parte di CP_1
Il resistente, infatti, sino a tale data contribuiva al ménage familiare bonificando sul c/c della moglie la somma mensile di euro 2.000,00, contribuzione che ha sospeso in seguito al trasferimento di Pt_1 nella sua nuova abitazione.
La condizione in questione è sintomatica del fatto che la ricorrente, dal momento dell'allontanamento e sino al deposito del ricorso introduttivo avvenuto oltre tre anni dopo (in data 08.05.2024), è stata in grado di reperire in autonomia le sostanze necessarie al proprio sostentamento e al mantenimento del precedente tenore di vita.
La suprema Corte, con la sentenza n. 5605/20, ha ribadito il principio di diritto per il quale il coniuge ha diritto di percepire l'assegno di mantenimento dall'altro solo se si trovi in stato di disagio economico, che viene declinato nell'assenza di mezzi economici in grado di consentire al coniuge separato il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Da tale fondamentale presupposto discende la preclusione a richiedere l'assegno di mantenimento per il coniuge che per un lungo periodo – dal momento della separazione di fatto sino all'instaurazione del giudizio – ha provveduto in autonomia ad autosostentarsi senza nulla chiedere e ricevere dall'altro coniuge. Il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra la separazione di fatto e l'instaurazione del giudizio, in assenza di aiuti economici da parte del coniuge considerato economicamente più forte, può essere valutato alla stregua di un comportamento concludente circa la capacità del coniuge che si definisce più debole di riuscire a godere, attraverso la propria attività lavorativa, anche irregolare, ovvero alle proprie provviste, di un tenore di vita adeguato.
Tale fattore può, pertanto, ritenersi significativo dell'indipendenza e dell'autosufficienza economica della ricorrente. In conclusione, i fattori sopra esposti sono tali e sufficienti da far ritenere che per età, condizioni Pt_1 personali ed attività lavorativa svolta sia economicamente autosufficiente anche rispetto al precedente tenore di vita e conseguentemente non sussistano i presupposti per riconoscerle un assegno per il contributo al suo mantenimento. III. Relativamente alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il contributo al mantenimento dei tre figli da porsi a carico del resistente, il Collegio osserva quanto segue. Le parti hanno tre figli maggiorenni (TI e LA nate 07.04.2001 e nato il [...]), che Per_1 vivono a settimane alternate presso ciascun genitore. Le due figlie maggiori si sono entrambe laureate in ingegneria, una nel gennaio 2025 e l'altra nel marzo
2025, sta frequentando la facoltà di Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Per_1
Milano. Entrambe le figlie hanno già reperito attività di stage formativi post lauream: LA presso Controparte_3 con contratto di tirocinio con durata fino al 31 agosto 2025 e con una retribuzione lorda mensile di
[...] euro 1.000,00; TI presso Decathlon con contratto di lavoro intermittente fino a gennaio 2026 con una retribuzione mensile lorda di euro 1.610,65 (retribuzione in ogni caso riproporzionata alle ore di lavoro effettivamente svolto e solo se effettivamente svolto).
6 I tre figli hanno ricevuto ciascuno sul proprio c/c personale in data 28.03.2024 la somma di euro 30.000,00 dal padre a titolo di mantenimento. versa annualmente a titolo di contributo alle CP_1 vacanze a ciascun figlio la somma di euro 1.500,00 e bonifica a ciascuno di essi la somma bimensile di euro 400,00 per sostenerli nelle spese relative al loro svago.
Tutte le predette erogazioni sono state documentate dal resistente e non contestate dalla ricorrente.
Rispetto alla capacità economico patrimoniale delle parti, il Tribunale osserva quanto segue. svolge l'attività di ingegnere assunta a tempo indeterminato presso ABB Spa con una retribuzione Pt_1 netta mensile media relativa agli ultimi due anni d'imposta prodotti (Dichiarazione dei redditi 2023 e 2024, anno d'imposta 2022 e 2023) pari ad euro 4.100,00, calcolata su dodici mensilità.
La ricorrente è formalmente proprietaria di un immobile sito in Monza vicolo Lambretto 1 piano terreno locato a terzi e per il quale percepisce un canone di locazione pari ad euro 790,00 mensili, somma già al netto della cd. cedolare secca. Parte resistente ha documentato che tale immobile è stato acquistato con provviste provenienti esclusivamente dallo stesso.
Invero, tra le parti in data 19.01.2011 è stato stipulato un patto fiduciario nel quale si dà atto che a fronte dell'intestazione della casa familiare (sita sempre in vicolo Lambretto al piano superiore) integralmente a dell'appartamento di Via Lambretto piano terreno integralmente a le parti hanno inteso CP_1 Pt_1 riconoscere che la casa familiare è da considerarsi per la quota di 9/20 di e l'appartamento al Pt_1 piano terreno per 5/10 di CP_1 ha in ogni caso documentato che i costi per l'acquisito di entrambe le abitazioni sono stati CP_1 sopportati integralmente dallo stesso. Il valore di acquisto della casa familiare è stato nel 2008 pari ad euro 1.043.120,00 e quello della casa di
è stato nel 2011 pari ad euro 416.000,00. Parte_2
In virtù del patto fiduciario sottoscritto tra le parti nel 2011, e considerando i valori di acquisto, si può stimare un patrimonio di di circa euro 469.000,00 relativo ai 9/20 della casa familiare e di circa Pt_1 euro 208.000,00 relativo ai 5/10 dell'appartamento di Vicolo Lambretto piano terreno, per un totale di euro 677.000,00, patrimonio formatosi con fondi provenienti esclusivamente da CP_1
La ricorrente ad oggi ha documentato risparmi per circa 79.000,00 euro. Sul punto la stessa all'udienza del 27.03.2025 ha dichiarato “Al momento in cui mi sono allontanata dalla casa familiare, secondo me avevo risparmi per circa 130.000,00 euro che poi ne ho erosi 30.000,00 per rilevare le quote di mio fratello della casa di mia madre e circa 20.000,00 in questi anni anche per le spese straordinarie dei miei figli, che da settembre 2023 a novembre 2024 ho pagato al 50%, da novembre 2024 le ha pagate al 100% il ” CP_1
Ad oggi, infatti, è proprietaria del 65% della nuda proprietà dell'abitazione ove vive la propria Pt_1 madre.
Per quanto attiene alla capacità economico- patrimoniale di questi ha documentato di avere avuto CP_1 una lunga carriera in Accenture, conclusasi nell'ottobre 2023 con una risoluzione consensuale del rapporto con relativo incentivo all'esodo. Ad oggi on svolge attività lavorativa. CP_1
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge che ell'anno di imposta 2021 ha percepito una CP_1 retribuzione netta mensile media di euro 27.376,00 calcolata su dodici mensilità; nell'anno di imposta 2022 ha percepito una retribuzione netta mensile media di euro 38.153,00 calcolata su dodici mensilità;
7 nell'anno di imposta 2023 ha percepito una retribuzione netta mensile media di euro 19.045,00 calcolata su dodici mensilità.
Rispetto alle proprietà immobiliari, il resistente è formalmente intestatario dell'intera proprietà della casa familiare, tuttavia vale anche per quanto sopra già esplicitato rispetto al patto fiduciario CP_1 sottoscritto tra le parti relativo alla re-intestazione delle quote dei due immobili di Vicolo Lambretto.
Il resistente ha documentato che il proprio patrimonio mobiliare attuale consiste in euro 3.740.000,00 su conto FINECO 000004191014 (corrispondenti ad un netto pari ad euro 3.000.000,00 circa a causa della cd. fiscalità latente conseguente alla vendita dei titoli) ed euro 1.493.000,00 sul conto FINECO Advice N. 508409. a documentato che tale somma è stata dallo stesso accantonata e destinata al riscatto CP_1 degli anni di laurea, per il pagamento dei contributi mancanti per le annualità 2024 e 2025 e per il proprio sostentamento.
I predetti risparmi comprendono le somme percepite da titolo di incentivo all'esodo e a titolo CP_1 di TFR e rappresentano l'intero patrimonio mobiliare del resistente, il quale prima della cessazione del rapporto lavorativo, secondo uno schema ricorrente dei dipendenti Accenture, possedeva stock option della predetta società in Irlanda (sede legale della datrice di lavoro) e in USA (per via degli accordi bilaterali tra Accenture e il fisco americano). Cessato il rapporto di lavoro con Accenture, a rimpatriato CP_1 il patrimonio presso intermediari italiani. ei propri atti ha documentato di avere elargito a la somma complessiva di euro 80.000,00 CP_1 Pt_1 per l'acquisto da parte della stessa della nuda proprietà dell'abitazione della madre. ha Pt_1 riconosciuto all'udienza del 27.03.2025 di aver ricevuto la somma di euro 64.000,00.
Il resistente ha documentato numerosi bonifici effettuati in costanza di matrimonio alla moglie, di cui il più rilevante, anche per il momento in cui è stato fatto, è quello di euro 106.000,00 eseguito nell'ottobre
2020, pochi mesi prima della fuoriuscita di dalla casa familiare, avvenuta nel febbraio 2021. Pt_1
Ebbene, alla luce della suesposta ricostruzione delle capacità economico-patrimoniali delle parti, del collocamento paritetico, dell'età dei figli, delle loro carriere universitarie e post-universitarie, delle contribuzioni già corrisposte ai figli dal padre (elargizione di euro 30.000,00 ciascuno) ovvero delle elargizioni che lo stesso si è impegnato a corrispondere loro (spese per le vacanze, assegno bimensile), il
Collegio reputa non sussistenti i presupposti per il riconoscimento a carico di i un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli.
Il resistente, all'udienza del 05.11.2024, si è dichiarato disponibile a farsi carico del 100% delle spese straordinarie relative ai figli, impegno che a adempiuto, come emerge dal verbale di udienza del CP_1
27.03.2025 nel quale la ricorrente riconosce che da novembre 2024 il resistente ha pagato tutte ed integralmente le spese straordinarie relative ai figli.
Ebbene, il Tribunale ritiene che la disparità reddituale e patrimoniale esistente tra le parti venga compensata dalle ingenti spese straordinarie relative ai percorsi universitari e post-universitari dei figli, comprensivi anche di soggiorni all'estero, che il padre si è dichiarato disponibile a sopportare integralmente. Del resto, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 27.03.2025, i propri risparmi si sono erosi, dalla fuoriuscita dalla casa coniugale, solo a causa dell'investimento dell'acquisto di una quota della nuda proprietà dell'abitazione della propria madre (operazione non di depauperamento, ma di reinvestimento
8 dei risparmi) e per il sostentamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli che ha dovuto sopportare da settembre 2023 a novembre 2024.
IV. Con riferimento all'eccezione di parte resistente relativa al deposito da parte della ricorrente di una memoria non autorizzata, il Collegio rileva che all'udienza del 27.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a discutere oralmente la controversia.
All'esito della discussione entrambe le parti richiedevano un'integrazione documentale ciascuna: un trimestre di estratto di c/c di già in atti, ma non completamente leggibile, e la documentazione Pt_1 del TFR percepito da già desumibile da altra documentazione presente in atti, ma rispetto alla CP_1 quale si è chiesta la produzione del relativo riscatto.
Il Giudice concedeva quindi termine alle parti sino alla data del 11.04.2025 per consentire le due produzioni richieste e termine fino al 30.04.25, con udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., per depositare brevi note di replica limitatamente alle produzioni autorizzate, con successiva rimessione al Collegio per la decisione.
Entrambe le parti hanno depositato nei termini richiesti la documentazione autorizzata.
Il Collegio osserva che ciascuna parte ha depositato le note autorizzate, ma entrambe hanno esteso l'oggetto della memoria a circostanze non autorizzate dal Giudice.
Il Collegio osserva pertanto l'irritualità di entrambe le note nella parte in cui hanno ecceduto l'oggetto della memoria.
Il Tribunale, in ogni caso, rileva che entrambe le note contengono osservazioni ed argomentazioni da considerarsi irrilevanti ai fini dell'odierna decisione.
V. Rispetto alle spese di lite, osservato che parte resistente, costituendosi, ha richiesto in via riconvenzionale la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, queste verranno decise unitamente alla sentenza definitoria del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 CP_1 depositato in data 09/05/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Rigetta la richiesta di porsi a carico di un assegno di mantenimento per CP_1
Parte_1
2. Rigetta la richiesta di porsi a carico di un assegno per il mantenimento dei figli;
CP_1
3. Pone a carico di il 100% delle spese straordinarie relative ai figli e sino alla loro CP_1 indipendenza economica, in particolare: delle spese scolastiche, spese mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di
9 un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
4. Spese di lite unitamente alla pronuncia definitiva;
10 5. Dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio rispetto alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025. Il Presidente
Laura GAGGIOTTI
Il Giudice est. TH TI NA
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