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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1191/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1191/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 14/04/2025 ad ore 16.02 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che :
L'Avv. ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Nessun altro ha depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1191/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
ARENULA N. 70 ROMA, rappresentata e difesa dall'Avv. PETRONIO STEFANIA;
RESISTENTE/I
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. LEZZI ROBERTA e dell'avv. BASILE CP_3 P.IVA_3
ISABELLA PATRIZIA, elettivamente domiciliato in MODENA, VIALE REITER N. 72;
CHIAMATO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/12/2022, , già vincitrice Concorso pubblico, per titoli Parte_1
ed esami, su base distrettuale, indetto sulla G.U. n. 62 del 6.8.2021 per il reclutamento di n. 8.171
(ottomilacentosettantuno) unità di personale non dirigenziale, Area III, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo, Controparte_4
destinata a svolgere le prestazioni lavorative presso il Tribunale Civile di Modena, dal 22.2.2022, con contratto a tempo determinato di 2 anni e 7 mesi e inquadramento nella prima fascia retributiva (F1),
Area III, premettendo di non aver percepito alcunché sino al 23.5.2022 e di aver dunque presentato in pagina 2 di 7 pari data dimissioni per giusta causa, ha spiegato le seguenti conclusioni:
“in via principale: accertare e dichiarare che la ricorrente, avendo prestato attività lavorativa dal
22.2.2022 al 20.5.2022 presso il Tribunale di Modena, stante il rinnovo del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021, ha diritto ancora ad ottenere euro 533,16 a titolo di differenze retributive dalla data di assunzione, avvenuta il 22.2.2022 fino al 20.5.2022, data di dimissioni, nonché, accertare e dichiarare che la stessa, stante il comportamento illegittimo tenuto dal Giustizia, che non CP_4
ha mai provveduto in costanza di rapporto alla corresponsione degli emolumenti retributivi dal
22.2.2022 fino al 20.05.2022, si è dimessa per giusta causa e ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché il risarcimento dei danni subiti pari al quantum di spettanza che sarebbe maturato per tutta la durata del rapporto di lavoro e per l'effetto, condannare il
, in persona del Ministro p.t., nonché per quanto di competenza il Ministero delle Controparte_4
Economie e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., alla corresponsione di tutti gli emolumenti retributivi previsti dal CCNL Comparto per come rinnovato 2019-2021 ivi compresa Parte_2
l'indennità di amministrazione e la 13ma oltre al TFR e alle ferie non godute e/o ad ogni altro emolumento ritenuto di Giustizia e ha diritto pertanto alla corresponsione dell'importo di € 77.686,39 complessive oltre al TFR e a quant'altro eventualmente spettante e comunque a quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo effettivo e globale. Con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
In via subordinata, e salvo gravame voglia accogliere il presente ricorso, per i motivi di cui sopra e riconoscere che la ricorrente, avendo prestato attività lavorativa presso il Tribunale Civile di Modena dal 22.2.2022 al 20.5.2022, data delle sue dimissioni, stante il rinnovo del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021, ha diritto ad ottenere euro 533,31 a titolo di differenze retributive sugli emolumenti già percepiti nonché il danno da ritardo per non essere stata retribuita dal 22.2. fino al
20.5.2022, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, al TFR e alle ferie non godute e/o ad ogni altro emolumento ritenuto di Giustizia e per l'effetto condannare il e/o il Controparte_4 [...]
, ognuno per quanto di competenza, alla corresponsione di euro 5.045,38, Controparte_5 di cui € 533,31 a titolo di differenze retributive dal 22.2.2022 fino al 20.5.2022, € 3.749,58 per indennità sostitutiva del preavviso, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle somme percepite in ritardo dalla data del dovuto fino al soddisfo effettivo e globale e/o a quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Con versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti per legge. Con condanna alle spese ed onorari legali”.
pagina 3 di 7 Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_6
Integrato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito l' , spiegando le seguenti conclusioni: CP_3
“qualora vengano accertati e dichiarati i diritti della sig.ra nei termini contestati nei Parte_1
confronti del datore di lavoro ed articolati nelle conclusioni del ricorso, adottare le conseguenti determinazioni con riferimento alla posizione assicurativo-previdenziale, con relativa condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva”.
Istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULLA GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI: INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E
RISARCIMENTO
La ricorrente ha asserito che il ritardo nell'erogazione degli emolumenti retributivi, non ancora avvenuta al momento dimissioni, presentate a tre mesi dalla presa di servizio, costituirebbe una causa ostativa alla prosecuzione anche solo temporanea del rapporto e che la legittimerebbe a rivendicare l'indennità di preavviso e, a titolo risarcitorio, le retribuzioni che sarebbero maturate sino alla scadenza del termine.
La prospettazione così sintetizzata non è condivisibile.
In merito ai presupposti della giusta causa di dimissioni, che danno diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, costituisce principio consolidato che la giusta causa di dimissioni si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
In particolare, con riferimento al mancato pagamento delle retribuzioni, la giusta causa sussiste in caso di reiterato mancato pagamento, non già nel caso di inadempimento accidentale e di breve durata.
Ora, è fatto notorio che il completamento delle procedure di assunzione e di apertura della partita stipendiale richieda un periodo di tempo non inferiore a due mesi, e ciò affinché si concretizzi la prima erogazione.
Nel caso di specie, questo periodo di tempo si è protratto fino a quattro mesi, ragionevolmente a causa dell'elevato numero di risorse da immettere a sistema, oltre che dal fatto che alcuni neo-assunti (tra cui la ricorrente) disponessero già di partita stipendiale presso altra amministrazione.
pagina 4 di 7 Tale ulteriore ritardo non può essere considerato né contrattualmente illecito, né piò connotare in senso contrario a buona fede il contegno dell'amministrazione, in quanto è pacifico che non abbia interessato solo la ricorrente, nonché in ragione della ben nota solvibilità della pubblica amministrazione.
Non è sostenibile, infatti, che il ritardo abbia menomato la fiducia nella futura erogazione di tutte le retribuzioni, poi concretizzatasi effettivamente con la mensilità successiva.
Non si palesa dunque sussistente la giusta causa, con conseguente assorbimento delle domande di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e risarcitoria.
SULLE ULTERIORI DIFFERENZE RETRIBUTIVE E SUL TFR
La ricorrente ha rivendicato altresì gli emolumenti derivanti dal rinnovo del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021.
Sul punto l'amministrazione, con le note del giorno 8 aprile 2024, ha precisato quanto segue:
“I primi pagamenti risultano effettuati con la rata di giugno 2022 e un ultimo pagamento di conguaglio nel mese di luglio (All. n. 2, emissioni con indicazione dell'importo netto e dei CRO). Tali pagamenti comprendono le seguenti voci:
1. Stipendio, indennità integrativa speciale e indennità di vacanza contrattuale per le mensilità di febbraio-marzo-aprile e maggio (intero mese) per un totale lordo dipendente di euro 6.184,29(v. All. n. da 3 a 6);
2. Indennità di amministrazione per il medesimo periodo (al netto di n. 2 gg. di assenza) per un importo lordo dipendente di euro 1491,60 (All. n. 7);
Sempre a giugno 2022 ha effettuato, per tutti i dipendenti del comparto, l'applicazione del Pt_3
nuovo CCNL con pagamento anche alla ricorrente degli arretrati per il periodo di servizio per un importo lordo dipendente pari a euro 223,47.
Si precisa che tale applicazione contrattuale è stata effettuata automaticamente dal sistema e comprende l'incremento contrattuale meno l'indennità di vacanza contrattuale già corrisposta per il medesimo periodo (All. n. 8). Nel mese di luglio la ha poi regolato Controparte_7
la situazione stipendiale della ricorrente (All. n. 9 e 10), calcolando la tredicesima dovuta e sottraendo, nel contempo, i giorni del mese di maggio (dal 21 al 31 maggio) già corrisposti con il cedolino di cui all'allegato 6 e la quota non dovuta di indennità di amministrazione (v. All. 7) per i predetti giorni”.
E' pacifico che la ricorrente abbia percepito le somme di cui ai cedolini paga, mentre non ha documentato la debenza di importi ulteriori;
non ha prodotto i calcoli relativi alle rivendicazioni di somme maggiori a titolo di arretrati scaturiti dalla sottoscrizione CCNL 2019-2021 Funzioni Centrali.
pagina 5 di 7 Quanto all'indennità per ferie non godute, osserva il Giudicante come non sia stato nemmeno indicato il numero di giornate maturate e non fruite.
La domanda di monetizzazione dei buoni pasto, oltre che indeterminata, è da ritenersi tardiva.
Diversamente, con riferimento al TFR, si rileva come la stessa amministrazione abbia ammesso l'esistenza di talune criticità connesse con “problemi di natura informatica relativi al passaggio dei flussi tra i sistemi informativi del dell'economia e delle finanze e dell' , evidenziando CP_4 CP_3
“n. 2 periodi per i quali la presenza di un errore informatico ha impedito il flusso informativo all' . CP_3
Tali problematiche hanno cagionato la mancata erogazione della retribuzione differita, come si evince dal prospetto prodotto dall in data 6.12.2024: CP_3
Pertanto, è dovuto alla ricorrente a tale titolo l'importo di euro 515,79, al lordo delle ritenute di legge.
pagina 6 di 7 SULLE SPESE
Le spese di lite sono interamente compensate, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, del rifiuto da parte ricorrente della proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata dalla controparte, nonché del comportamento processuale complessivamente tenuto dalla ricorrente medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_3
dell'importo di euro 515,79 a titolo di TFR, oltre interessi legali dal dì del Parte_1
dovuto al saldo;
2) RIGETTA ogni altra domanda;
3) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Modena, 14 febbraio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1191/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 14/04/2025 ad ore 16.02 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che :
L'Avv. ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Nessun altro ha depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1191/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
ARENULA N. 70 ROMA, rappresentata e difesa dall'Avv. PETRONIO STEFANIA;
RESISTENTE/I
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. LEZZI ROBERTA e dell'avv. BASILE CP_3 P.IVA_3
ISABELLA PATRIZIA, elettivamente domiciliato in MODENA, VIALE REITER N. 72;
CHIAMATO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/12/2022, , già vincitrice Concorso pubblico, per titoli Parte_1
ed esami, su base distrettuale, indetto sulla G.U. n. 62 del 6.8.2021 per il reclutamento di n. 8.171
(ottomilacentosettantuno) unità di personale non dirigenziale, Area III, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo, Controparte_4
destinata a svolgere le prestazioni lavorative presso il Tribunale Civile di Modena, dal 22.2.2022, con contratto a tempo determinato di 2 anni e 7 mesi e inquadramento nella prima fascia retributiva (F1),
Area III, premettendo di non aver percepito alcunché sino al 23.5.2022 e di aver dunque presentato in pagina 2 di 7 pari data dimissioni per giusta causa, ha spiegato le seguenti conclusioni:
“in via principale: accertare e dichiarare che la ricorrente, avendo prestato attività lavorativa dal
22.2.2022 al 20.5.2022 presso il Tribunale di Modena, stante il rinnovo del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021, ha diritto ancora ad ottenere euro 533,16 a titolo di differenze retributive dalla data di assunzione, avvenuta il 22.2.2022 fino al 20.5.2022, data di dimissioni, nonché, accertare e dichiarare che la stessa, stante il comportamento illegittimo tenuto dal Giustizia, che non CP_4
ha mai provveduto in costanza di rapporto alla corresponsione degli emolumenti retributivi dal
22.2.2022 fino al 20.05.2022, si è dimessa per giusta causa e ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché il risarcimento dei danni subiti pari al quantum di spettanza che sarebbe maturato per tutta la durata del rapporto di lavoro e per l'effetto, condannare il
, in persona del Ministro p.t., nonché per quanto di competenza il Ministero delle Controparte_4
Economie e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., alla corresponsione di tutti gli emolumenti retributivi previsti dal CCNL Comparto per come rinnovato 2019-2021 ivi compresa Parte_2
l'indennità di amministrazione e la 13ma oltre al TFR e alle ferie non godute e/o ad ogni altro emolumento ritenuto di Giustizia e ha diritto pertanto alla corresponsione dell'importo di € 77.686,39 complessive oltre al TFR e a quant'altro eventualmente spettante e comunque a quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo effettivo e globale. Con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
In via subordinata, e salvo gravame voglia accogliere il presente ricorso, per i motivi di cui sopra e riconoscere che la ricorrente, avendo prestato attività lavorativa presso il Tribunale Civile di Modena dal 22.2.2022 al 20.5.2022, data delle sue dimissioni, stante il rinnovo del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021, ha diritto ad ottenere euro 533,31 a titolo di differenze retributive sugli emolumenti già percepiti nonché il danno da ritardo per non essere stata retribuita dal 22.2. fino al
20.5.2022, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, al TFR e alle ferie non godute e/o ad ogni altro emolumento ritenuto di Giustizia e per l'effetto condannare il e/o il Controparte_4 [...]
, ognuno per quanto di competenza, alla corresponsione di euro 5.045,38, Controparte_5 di cui € 533,31 a titolo di differenze retributive dal 22.2.2022 fino al 20.5.2022, € 3.749,58 per indennità sostitutiva del preavviso, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle somme percepite in ritardo dalla data del dovuto fino al soddisfo effettivo e globale e/o a quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Con versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti per legge. Con condanna alle spese ed onorari legali”.
pagina 3 di 7 Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_6
Integrato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito l' , spiegando le seguenti conclusioni: CP_3
“qualora vengano accertati e dichiarati i diritti della sig.ra nei termini contestati nei Parte_1
confronti del datore di lavoro ed articolati nelle conclusioni del ricorso, adottare le conseguenti determinazioni con riferimento alla posizione assicurativo-previdenziale, con relativa condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva”.
Istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULLA GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI: INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E
RISARCIMENTO
La ricorrente ha asserito che il ritardo nell'erogazione degli emolumenti retributivi, non ancora avvenuta al momento dimissioni, presentate a tre mesi dalla presa di servizio, costituirebbe una causa ostativa alla prosecuzione anche solo temporanea del rapporto e che la legittimerebbe a rivendicare l'indennità di preavviso e, a titolo risarcitorio, le retribuzioni che sarebbero maturate sino alla scadenza del termine.
La prospettazione così sintetizzata non è condivisibile.
In merito ai presupposti della giusta causa di dimissioni, che danno diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, costituisce principio consolidato che la giusta causa di dimissioni si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
In particolare, con riferimento al mancato pagamento delle retribuzioni, la giusta causa sussiste in caso di reiterato mancato pagamento, non già nel caso di inadempimento accidentale e di breve durata.
Ora, è fatto notorio che il completamento delle procedure di assunzione e di apertura della partita stipendiale richieda un periodo di tempo non inferiore a due mesi, e ciò affinché si concretizzi la prima erogazione.
Nel caso di specie, questo periodo di tempo si è protratto fino a quattro mesi, ragionevolmente a causa dell'elevato numero di risorse da immettere a sistema, oltre che dal fatto che alcuni neo-assunti (tra cui la ricorrente) disponessero già di partita stipendiale presso altra amministrazione.
pagina 4 di 7 Tale ulteriore ritardo non può essere considerato né contrattualmente illecito, né piò connotare in senso contrario a buona fede il contegno dell'amministrazione, in quanto è pacifico che non abbia interessato solo la ricorrente, nonché in ragione della ben nota solvibilità della pubblica amministrazione.
Non è sostenibile, infatti, che il ritardo abbia menomato la fiducia nella futura erogazione di tutte le retribuzioni, poi concretizzatasi effettivamente con la mensilità successiva.
Non si palesa dunque sussistente la giusta causa, con conseguente assorbimento delle domande di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e risarcitoria.
SULLE ULTERIORI DIFFERENZE RETRIBUTIVE E SUL TFR
La ricorrente ha rivendicato altresì gli emolumenti derivanti dal rinnovo del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021.
Sul punto l'amministrazione, con le note del giorno 8 aprile 2024, ha precisato quanto segue:
“I primi pagamenti risultano effettuati con la rata di giugno 2022 e un ultimo pagamento di conguaglio nel mese di luglio (All. n. 2, emissioni con indicazione dell'importo netto e dei CRO). Tali pagamenti comprendono le seguenti voci:
1. Stipendio, indennità integrativa speciale e indennità di vacanza contrattuale per le mensilità di febbraio-marzo-aprile e maggio (intero mese) per un totale lordo dipendente di euro 6.184,29(v. All. n. da 3 a 6);
2. Indennità di amministrazione per il medesimo periodo (al netto di n. 2 gg. di assenza) per un importo lordo dipendente di euro 1491,60 (All. n. 7);
Sempre a giugno 2022 ha effettuato, per tutti i dipendenti del comparto, l'applicazione del Pt_3
nuovo CCNL con pagamento anche alla ricorrente degli arretrati per il periodo di servizio per un importo lordo dipendente pari a euro 223,47.
Si precisa che tale applicazione contrattuale è stata effettuata automaticamente dal sistema e comprende l'incremento contrattuale meno l'indennità di vacanza contrattuale già corrisposta per il medesimo periodo (All. n. 8). Nel mese di luglio la ha poi regolato Controparte_7
la situazione stipendiale della ricorrente (All. n. 9 e 10), calcolando la tredicesima dovuta e sottraendo, nel contempo, i giorni del mese di maggio (dal 21 al 31 maggio) già corrisposti con il cedolino di cui all'allegato 6 e la quota non dovuta di indennità di amministrazione (v. All. 7) per i predetti giorni”.
E' pacifico che la ricorrente abbia percepito le somme di cui ai cedolini paga, mentre non ha documentato la debenza di importi ulteriori;
non ha prodotto i calcoli relativi alle rivendicazioni di somme maggiori a titolo di arretrati scaturiti dalla sottoscrizione CCNL 2019-2021 Funzioni Centrali.
pagina 5 di 7 Quanto all'indennità per ferie non godute, osserva il Giudicante come non sia stato nemmeno indicato il numero di giornate maturate e non fruite.
La domanda di monetizzazione dei buoni pasto, oltre che indeterminata, è da ritenersi tardiva.
Diversamente, con riferimento al TFR, si rileva come la stessa amministrazione abbia ammesso l'esistenza di talune criticità connesse con “problemi di natura informatica relativi al passaggio dei flussi tra i sistemi informativi del dell'economia e delle finanze e dell' , evidenziando CP_4 CP_3
“n. 2 periodi per i quali la presenza di un errore informatico ha impedito il flusso informativo all' . CP_3
Tali problematiche hanno cagionato la mancata erogazione della retribuzione differita, come si evince dal prospetto prodotto dall in data 6.12.2024: CP_3
Pertanto, è dovuto alla ricorrente a tale titolo l'importo di euro 515,79, al lordo delle ritenute di legge.
pagina 6 di 7 SULLE SPESE
Le spese di lite sono interamente compensate, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, del rifiuto da parte ricorrente della proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata dalla controparte, nonché del comportamento processuale complessivamente tenuto dalla ricorrente medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_3
dell'importo di euro 515,79 a titolo di TFR, oltre interessi legali dal dì del Parte_1
dovuto al saldo;
2) RIGETTA ogni altra domanda;
3) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Modena, 14 febbraio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 7 di 7