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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3815/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3815/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Rinaldi Giovanni - Parte_1
GA IO - CE ER - MP OL;
- , difeso ai sensi dell'art. 417 Controparte_1
bis c.p.c.;
- ass. avv. Tommaso Parisi;
CP_2
premesso
• che parte ricorrente, dipendente a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024, è madre di tre figli. La legge 213/2023 ha previsto, all'art. 1, comma 180, che “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del
100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”. L' CP_2
con propria circolare, confermava che i lavoratori a tempo determinato sono esclusi dal beneficio;
• che, nonostante il tenore letterale della legge, proponeva domanda per fruire dell'esonero contributivo previsto con raccomandata del 5/04/2024; a seguito dell'inerzia dell'Amministrazione, proponeva il presente ricorso;
• che il si costituiva, richiamando il tenore letterale della legge e chiedendo, in via CP_1
subordinata, che venisse riconosciuto l'importo differenziale tra l'esonero totale previsto dai commi 180 e 181 invocati e quello parziale di cui al comma 15 del medesimo articolo;
• che il Giudice, preso atto che il debitore sostanziale è l' il quale si troverebbe CP_2
privato di una quota di contribuzione a carico della lavoratrice, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale ai sensi dell'art. 102 c.p.c. L' si CP_3
costituiva, chiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e difendendosi nel
1 R.G.L. 3815/2024
merito; domandava inoltre di estendere il contraddittorio al Ministero dell'Economia e delle
Finanze e alla Presidenza del Consiglio;
• che lo scrivente, ritenuta non necessaria la partecipazione di questi altri soggetti al giudizio, rigettava l'istanza e chiedeva all' di depositare conteggi in merito alla differenza tra CP_2
l'esonero contributivo goduto dalla ricorrente e quello richiesto. La causa veniva quindi discussa;
considera
1. Il tenore della legge è in realtà chiaro nel riservare il beneficio introdotto alle lavoratrici a tempo indeterminato;
il punto di diritto è comprendere se tale limite possa essere ritenuto legittimo o meno, a fronte dei principi costituzionali e eurounitari.
2. La questione è già stata affrontata dal Tribunale di Milano, nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 23 ottobre 2024; in particolare, si deve evidenziare il diretto contrasto della norma di legge con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che stabilisce che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; si concorda con il giudice di detto Tribunale, laddove viene evidenziato che la nozione di “condizioni di impiego” non possa essere interpretata restrittivamente, poiché la giurisprudenza della CGUE ha esteso tale nozione a una serie di indennità in origine attribuite, dalla legislazione nazionale, soltanto ai lavoratori a tempo indeterminato.
3. Nel caso di specie, si evidenzia che lo sgravio contributivo previsto dalla legge è, indubbiamente, una condizione di impiego;
non si può negare che la retribuzione utile per la lavoratrice sia il netto percepito: di conseguenza, ridurre la ritenuta previdenziale non è altro che aumentare il livello retributivo della dipendente.
4. La norma è chiaramente orientata a offrire un sostegno alle lavoratrici madri e si può affermare, senza tema di smentita, che tale condizione sussista indipendentemente della natura a tempo determinato o indeterminato del contratto;
anzi, si ritiene che la situazione delle lavoratrici a tempo determinano sia maggiormente bisognosa di tutela.
5. L'Accordo Quadro citato prevede la possibilità di introdurre delle deroghe alla parità di trattamento solo in caso di “ragioni oggettive”; ebbene, le stesse non solo non sono state indicate, ma nemmeno possono essere dedotte dal testo della legge. Come appena notato, infatti, le condizioni di impiego sono le medesime, in quanto l'unica differenza è la natura a
2 R.G.L. 3815/2024
tempo determinato o indeterminato del contratto;
la situazione di lavoratrice madre è nuovamente la stessa, così come sono analoghe le esigenze di sostegno del reddito.
6. In ultima analisi, la situazione in questione non è diversa da tutte quelle ipotesi, già considerate illegittime dalla giurisprudenza nazionale e eurounitaria, in cui un trattamento favorevole era stato riservato ai soli dipendenti a tempo indeterminato: per limitarsi al
[...]
, si pensi al riconoscimento della Carta Elettronica del Docente, agli scatti di Controparte_1
anzianità o al diritto alla ricostruzione della carriera. Tutte ipotesi in cui, per effetto del contrasto delle norme interne con il diritto eurounitario, si è provveduto a disapplicare la disposizione che limitava l'attribuzione, estendendo il beneficio anche ai lavoratori a termine.
7. Si deve quindi disapplicare, poiché in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la parte del comma 180 che riserva l'esonero contributivo alle sole lavoratrici madri a tempo indeterminato.
8. Premesso ciò, si deve affermare il diritto della ricorrente a fruire dell'esonero contributivo, poiché la medesima è dipendente e madre di tre figli;
in merito all'importo che deve essere restituito, va condivisa l'eccezione del per cui può essere richiesta solo CP_1
la differenza tra l'esonero già riconosciuto, in via generale, a tutti i lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 1, comma 15, legge 213/2023. In merito a ciò, l' ha prodotto conteggi che non CP_2
sono stati contestati dalle altre parti, per cui, a fronte dell'esonero già fruito per € 378,56, alla ricorrente spetta la restituzione da parte del datore di lavoro (il quale si potrà rivalere sull dell'importo di € 1.392,77. CP_2
9. Le spese, vista la totale novità della questione e il fatto che il e l CP_1 CP_2
si sono attenuti al testo di legge, devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna il a pagare a parte ricorrente l'importo Controparte_1 di € 1.392,77 oltre interessi legali;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Torino, 22/05/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3815/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Rinaldi Giovanni - Parte_1
GA IO - CE ER - MP OL;
- , difeso ai sensi dell'art. 417 Controparte_1
bis c.p.c.;
- ass. avv. Tommaso Parisi;
CP_2
premesso
• che parte ricorrente, dipendente a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024, è madre di tre figli. La legge 213/2023 ha previsto, all'art. 1, comma 180, che “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del
100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”. L' CP_2
con propria circolare, confermava che i lavoratori a tempo determinato sono esclusi dal beneficio;
• che, nonostante il tenore letterale della legge, proponeva domanda per fruire dell'esonero contributivo previsto con raccomandata del 5/04/2024; a seguito dell'inerzia dell'Amministrazione, proponeva il presente ricorso;
• che il si costituiva, richiamando il tenore letterale della legge e chiedendo, in via CP_1
subordinata, che venisse riconosciuto l'importo differenziale tra l'esonero totale previsto dai commi 180 e 181 invocati e quello parziale di cui al comma 15 del medesimo articolo;
• che il Giudice, preso atto che il debitore sostanziale è l' il quale si troverebbe CP_2
privato di una quota di contribuzione a carico della lavoratrice, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale ai sensi dell'art. 102 c.p.c. L' si CP_3
costituiva, chiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e difendendosi nel
1 R.G.L. 3815/2024
merito; domandava inoltre di estendere il contraddittorio al Ministero dell'Economia e delle
Finanze e alla Presidenza del Consiglio;
• che lo scrivente, ritenuta non necessaria la partecipazione di questi altri soggetti al giudizio, rigettava l'istanza e chiedeva all' di depositare conteggi in merito alla differenza tra CP_2
l'esonero contributivo goduto dalla ricorrente e quello richiesto. La causa veniva quindi discussa;
considera
1. Il tenore della legge è in realtà chiaro nel riservare il beneficio introdotto alle lavoratrici a tempo indeterminato;
il punto di diritto è comprendere se tale limite possa essere ritenuto legittimo o meno, a fronte dei principi costituzionali e eurounitari.
2. La questione è già stata affrontata dal Tribunale di Milano, nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 23 ottobre 2024; in particolare, si deve evidenziare il diretto contrasto della norma di legge con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che stabilisce che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; si concorda con il giudice di detto Tribunale, laddove viene evidenziato che la nozione di “condizioni di impiego” non possa essere interpretata restrittivamente, poiché la giurisprudenza della CGUE ha esteso tale nozione a una serie di indennità in origine attribuite, dalla legislazione nazionale, soltanto ai lavoratori a tempo indeterminato.
3. Nel caso di specie, si evidenzia che lo sgravio contributivo previsto dalla legge è, indubbiamente, una condizione di impiego;
non si può negare che la retribuzione utile per la lavoratrice sia il netto percepito: di conseguenza, ridurre la ritenuta previdenziale non è altro che aumentare il livello retributivo della dipendente.
4. La norma è chiaramente orientata a offrire un sostegno alle lavoratrici madri e si può affermare, senza tema di smentita, che tale condizione sussista indipendentemente della natura a tempo determinato o indeterminato del contratto;
anzi, si ritiene che la situazione delle lavoratrici a tempo determinano sia maggiormente bisognosa di tutela.
5. L'Accordo Quadro citato prevede la possibilità di introdurre delle deroghe alla parità di trattamento solo in caso di “ragioni oggettive”; ebbene, le stesse non solo non sono state indicate, ma nemmeno possono essere dedotte dal testo della legge. Come appena notato, infatti, le condizioni di impiego sono le medesime, in quanto l'unica differenza è la natura a
2 R.G.L. 3815/2024
tempo determinato o indeterminato del contratto;
la situazione di lavoratrice madre è nuovamente la stessa, così come sono analoghe le esigenze di sostegno del reddito.
6. In ultima analisi, la situazione in questione non è diversa da tutte quelle ipotesi, già considerate illegittime dalla giurisprudenza nazionale e eurounitaria, in cui un trattamento favorevole era stato riservato ai soli dipendenti a tempo indeterminato: per limitarsi al
[...]
, si pensi al riconoscimento della Carta Elettronica del Docente, agli scatti di Controparte_1
anzianità o al diritto alla ricostruzione della carriera. Tutte ipotesi in cui, per effetto del contrasto delle norme interne con il diritto eurounitario, si è provveduto a disapplicare la disposizione che limitava l'attribuzione, estendendo il beneficio anche ai lavoratori a termine.
7. Si deve quindi disapplicare, poiché in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la parte del comma 180 che riserva l'esonero contributivo alle sole lavoratrici madri a tempo indeterminato.
8. Premesso ciò, si deve affermare il diritto della ricorrente a fruire dell'esonero contributivo, poiché la medesima è dipendente e madre di tre figli;
in merito all'importo che deve essere restituito, va condivisa l'eccezione del per cui può essere richiesta solo CP_1
la differenza tra l'esonero già riconosciuto, in via generale, a tutti i lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 1, comma 15, legge 213/2023. In merito a ciò, l' ha prodotto conteggi che non CP_2
sono stati contestati dalle altre parti, per cui, a fronte dell'esonero già fruito per € 378,56, alla ricorrente spetta la restituzione da parte del datore di lavoro (il quale si potrà rivalere sull dell'importo di € 1.392,77. CP_2
9. Le spese, vista la totale novità della questione e il fatto che il e l CP_1 CP_2
si sono attenuti al testo di legge, devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna il a pagare a parte ricorrente l'importo Controparte_1 di € 1.392,77 oltre interessi legali;
- compensa tra le parti le spese di lite.
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Il Giudice dott. Mauro Mollo
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