Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice Clarice Di
Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 1081/2025 R.G., pendente tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Parte_1 CodiceFiscale_1
Nasato
RICORRENTE
e e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il GIP presso il Parte_1
Tribunale di Treviso ha revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato e rigettato l'istanza di liquidazione del compenso formulata dal proprio difensore, avv.
Michela Nasato.
L'opponente, premettendo che il decreto era stato emesso ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 a seguito di una segnalazione dell'ufficio finanziario in merito al superamento dei limiti reddituali, ha dedotto che il GIP avrebbe erroneamente assunto, come parametro di riferimento, il limite di reddito vigente per l'anno 2022 e non quello
(più elevato) vigente nell'anno 2024, anno di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio;
inoltre, avrebbe omesso di considerare l'elevazione dei limiti reddituali ex art. 92 d.P.R. n. 115/2002 conseguente alla convivenza con i due figli ed erroneamente accertato i redditi della beneficiaria.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la revoca del decreto opposto e la liquidazione, in favore dell'Avv. Nasato, del compenso a questa spettante.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002) non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza del 22 maggio 2025, la ricorrente ha discusso la causa oralmente e precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale di Treviso riformare il decreto di data 06.02.2025, comunicato al difensore con pec di data 10.02.2025 e, conseguentemente: 1) dichiarare sussistenti in capo alla signora i Parte_1 presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 76 e ss. DPR
115/2002; 2) liquidare a favore del difensore di fiducia avv. Michela Nasato i compensi per l'attività svolta nel procedimento penale RG 8181/2022 NDR di cui all'istanza
Siamm n. 1196/2024 di data 01.10.2024, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali svolte. Spese di causa e anticipazioni relativi al presente giudizio interamente rifuse”.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma 2, c.p.c.
La domanda merita accoglimento nei termini che seguono. era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto del GIP del Parte_1
10.08.2024, quale persona indagata nell'ambito del procedimento penale n. 8181/22
R.G.N.R. e 7831/2023 R.G. Gip.
La revoca del decreto di ammissione è stata disposta ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n.
115/2002, in ragione dell'accertata mancanza dei requisiti reddituali richiesti: il giudice
a quo, infatti, in base ad una comunicazione dell' (verosimilmente Controparte_2 trasmessa ai sensi dell'art. 98, comma 2), ha verificato che la somma dei redditi percepiti da e dalla figlia convivente nell'anno 2022 era stata pari ad euro Parte_1
13.521,46 e perciò superiore al limite di legge, individuato (nella predetta comunicazione dell'ufficio finanziario) nella somma di euro 12.526,73 (euro 11.493,82
x euro 1.032,91).
Il provvedimento impugnato non può essere condiviso, perché:
- non ha considerato che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione della al patrocinio a spese dello Stato (25.06.2024), il limite di cui all'art. 76, comma 1, Pt_1
d.P.R. n. 115/2002 era pari ad euro 12.838,01 (come da aggiornamento di cui al decreto ministeriale del 13.05.2023) e che, quindi, il limite nella specie rilevante ai sensi dell'art. 92 d.P.R. n. 115/2002 era pari ad euro 13.870,92 (euro 12.838,01 + euro
1.032,91; maggiorazione, quest'ultima, applicabile una sola volta, non essendo stata Per_ dimostrata la convivenza della alla data dell'istanza, anche con il figlio : il Pt_1 certificato di famiglia in atti è riferito al 2022 e, d'altro canto, la stessa aveva Pt_1 dichiarato nell'istanza di ammissione di convivere esclusivamente con la figlia;
Per_2
- inoltre, non ha considerato che i redditi da prendere in considerazione erano quelli
(non dell'anno 2022, ma) dell'anno 2023, antecedente la presentazione dell'istanza (in termini Cass. ord. n. 15458/2020, per la quale “in tema di patrocinio a spese dello Stato,
l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento
e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, a fortiori, quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza”).
I redditi cumulati accertati dalla stessa nell'anno 2023 (pari ad Controparte_2
euro 6.242,52) risultano inferiori al valore limite sopra indicato (euro 13.870,92).
Ma anche rispetto al valore erroneamente indicato nella comunicazione dell'ufficio finanziario del 21 gennaio 2025 (euro 12.526,73).
Conclusivamente, non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 115/2002: il decreto impugnato deve essere revocato.
Peraltro spetta al GUP la competenza a liquidare il compenso spettante all'avv. Michela
Nasato, la quale, del resto (unica legittimata ad instare per la liquidazione), non ha proposto in proprio il ricorso.
Va quindi disposta la trasmissione degli atti al giudice a quo affinchè, una volta che la presente sentenza sia passata in giudicata, liquidi il compenso del difensore sia per il procedimento penale sia per il presente giudizio.
Va a questo proposito ricordato che le spese processuali non sono regolate in base agli artt. 92 e ss. c.p.c., perché l'opposizione avverso il diniego di ammissione o la revoca della stessa è una procedura connessa al processo principale, cui si applica il beneficio del patrocinio, la cui ammissione, una volta accolta l'opposizione, produce effetti a far data dalla proposizione dell'istanza (si veda ex multis Cass. civ. ordinanza n.
30380/2023 e Cass. pen. sent. n. 29990/2007, a mente della quale “in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio … per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto del GUP datato 6.02.2025, così provvede: Parte_1
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto anzidetto;
dispone la trasmissione degli atti al giudice a quo perché, al passaggio in giudicato della presente sentenza, liquidi il compenso spettante all'Avv. Michela Nasato per il procedimento penale ed il presente giudizio;
nulla sulle spese nei rapporti tra le parti.
Treviso, 26 maggio 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio