Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2579/2023 R.G. lavoro vertente TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pecorario presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in Teverola via Roma 264 Email_1
=Appellante
E
, C.F. con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante in carica, quale mandatario di , rappresentato e difeso, come da procura generale CP_2 allegata in atti, dall'Avv. Silvana Mostacchi ( dall'avv. Ida CodiceFiscale_1
Verrengia (CF. ) e dall'Avv. Vincenzo Di Maio (CF. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, C.F._3 presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Napoli Via Medina n.61- i quali, dichiarano di voler ricevere, alternativamente e/o congiuntamente gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: E ; t Email_2 Email_4
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 26.10.2023 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 4234/2023 pubbl. il 17/10/2023 del Tribunale di NAPOLI NORD in funzione di giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso proposto per resistete alla pretesa dell' di ripetizione di indebito relativo CP_3
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L' era stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 550,00 CP_3 oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge. L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, effettuata in difformità dalla nota spese e dei minimi in relazione al valore della causa in assenza di alcuna motivazione;
ha eccepito la violazione delle tariffe del DM 55/2014 – 147/2022 ed ha chiesto la liquidazione del dovuto per le attività professionali espletate nelle fasi del giudizio di primo grado nella misura di euro 2.620,00 secondo i valori medi ovvero di euro 1.312,00 in applicazione di quelli minimi previsti. Vinte le spese del grado. Notificato l'atto, l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_3
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato. Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame. Lo scaglione tariffario applicato – da euro 1.100,00 a 5.200,00 – è quello corretto in relazione alla quantificazione dell'indebito in contestazione. In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. risulta effettivamente violato dal Tribunale il parametro minimo, anche tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi spettanti per le attività compiute. Nell'atto di gravame, si è fatta applicazione del DM 55/2014, individuando il totale da liquidare nella misura di euro 2.620,00 secondo i valori medi ovvero di euro 1.312,00 in applicazione di quelli minimi previsti per le fasi di giudizio svolte in primo grado, compresa quella istruttoria/trattazione. Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa in fatto ed in diritto, trattandosi di una ripetizione di indebito di modesto valore in relazione alla quale è stato tempestivamente riconosciuto dall'Ente l'errore di persona, con cessazione della materia del contendere, possono applicarsi i valori minimi. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 1.312,00 secondo i parametri minimi del DM 147/2022 per le cause di competenza del Tribunale;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 762,00 pari alla differenza tra l'importo CP_3 come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i
“minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti
2 sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con CP_3 attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 1.312,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 762,00 pari alla differenza tra CP_3
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Vincenzo Pecorario;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_3 euro 337,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 10 marzo 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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