TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Tritto e Tarricone
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. A. Vinci
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2023 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento delle malattie professionali (“sindrome da sovraccarico biomeccanico tendinopatia dx e sx, ed ernia discale lombare”) denunciate in data 15.05.2022 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi importi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa (tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi per due infortuni sul lavoro e per la malattia professionale
“ipoacusia” - già riconosciuti nella complessiva misura del 16% - di cui pure si chiedeva il riconoscimento dell'aggravamento), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisite le risultanze della prova testimoniale espletata in altro giudizio (avente ad oggetto le medesime circostanze di fatto) e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
1
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata nei limiti di cui si dirà e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Dalle risultanze della prova testimoniale è emersa conferma delle circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha riconosciuto che:
“ è affetto da malattia professionale ipoacusia da rumore denunciata in data Parte_1
02.10.2012; il danno biologico che ne deriva non è aggravato rispetto alla valutazione del 14% già riconosciuta.
è affetto da esiti di infortunio sul lavoro occorso in data 23.01.2018. Il Parte_1
danno biologico che ne deriva è valutabile in misura di 1%.
è affetto da esiti di infortunio sul lavoro occorso in data 30.11.2018. Il Parte_1
danno biologico che ne deriva è valutabile in misura di 2%.
è affetto da tendinopatia del sovraspinoso della spalla. Tale patologia è attribuibile Pt_1 con elevata probabilità all'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
è pertanto da considerare malattia professionale e comporta danno biologico del 2% dalla data della domanda amministrativa.
è anche affetto da “piccola ernia discale lombare L2-L3”. Anche tale patologia è Pt_1 attribuibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente e comporta danno biologico del 3% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Il danno complessivo applicando il calcolo riduzionistico è pari a venti per cento.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
2
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, dovendosi considerare altresì i postumi già riconosciuti esistenti in capo alla ricorrente, e trattandosi dunque di un grado di menomazione complessivo pari al 20%, la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 20% (in virtù del cumulo con i precedenti postumi già riconosciuti) dalla domanda amministrativa del 15.05.2022, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese di lite e della c.t.u. seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla complessiva misura del 20% per cento, con decorrenza dalla domanda del 15.05.2022, condanna l' al CP_1
pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.500,00 a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie,
dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 1° aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Tritto e Tarricone
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. A. Vinci
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2023 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento delle malattie professionali (“sindrome da sovraccarico biomeccanico tendinopatia dx e sx, ed ernia discale lombare”) denunciate in data 15.05.2022 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi importi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa (tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi per due infortuni sul lavoro e per la malattia professionale
“ipoacusia” - già riconosciuti nella complessiva misura del 16% - di cui pure si chiedeva il riconoscimento dell'aggravamento), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisite le risultanze della prova testimoniale espletata in altro giudizio (avente ad oggetto le medesime circostanze di fatto) e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
1
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata nei limiti di cui si dirà e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Dalle risultanze della prova testimoniale è emersa conferma delle circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha riconosciuto che:
“ è affetto da malattia professionale ipoacusia da rumore denunciata in data Parte_1
02.10.2012; il danno biologico che ne deriva non è aggravato rispetto alla valutazione del 14% già riconosciuta.
è affetto da esiti di infortunio sul lavoro occorso in data 23.01.2018. Il Parte_1
danno biologico che ne deriva è valutabile in misura di 1%.
è affetto da esiti di infortunio sul lavoro occorso in data 30.11.2018. Il Parte_1
danno biologico che ne deriva è valutabile in misura di 2%.
è affetto da tendinopatia del sovraspinoso della spalla. Tale patologia è attribuibile Pt_1 con elevata probabilità all'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
è pertanto da considerare malattia professionale e comporta danno biologico del 2% dalla data della domanda amministrativa.
è anche affetto da “piccola ernia discale lombare L2-L3”. Anche tale patologia è Pt_1 attribuibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente e comporta danno biologico del 3% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Il danno complessivo applicando il calcolo riduzionistico è pari a venti per cento.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
2
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, dovendosi considerare altresì i postumi già riconosciuti esistenti in capo alla ricorrente, e trattandosi dunque di un grado di menomazione complessivo pari al 20%, la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 20% (in virtù del cumulo con i precedenti postumi già riconosciuti) dalla domanda amministrativa del 15.05.2022, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese di lite e della c.t.u. seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla complessiva misura del 20% per cento, con decorrenza dalla domanda del 15.05.2022, condanna l' al CP_1
pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.500,00 a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie,
dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 1° aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3