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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 23/09/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flaminia Ielo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1698/2023 assunta in decisione il 22 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. con deposito differito rispetto all'udienza, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Claudia Aloisio, con domicilio eletto in L'Aquila, attrice contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, convenuta e
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in Controparte_1 giudizio, convenuta contumace
OGGETTO DEL GIUDIZIO: Domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione dell'efficacia della polizza fideiussoria n. 403233439 del 26.09.2018 e dell'illegittimità dell'escussione da parte della Regione Abruzzo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti concludevano oralmente all'udienza del 22 settembre 2025, riportandosi ai loro scritti difensivi e alle domande proposte in atti:
La società attrice chiedeva: “accertare la intervenuta scadenza e perdita di Parte_1 efficacia della polizza n.403233439 del 26 settembre 2018 stipulata dalla Società concludente con la per l'effetto dichiarare che la Regione Abruzzo non ha diritto di procedere Controparte_1 alla escussione della polizza e che la è libera da ogni obbligazione da essa Controparte_1 discendente. Con vittoria delle spese di lite”.
La Regione Abruzzo chiedeva: “Rigettare tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Deve solo premettersi che la ritualmente convenuta, non si è Controparte_1 costituita in giudizio e perciò deve esserne dichiarata la contumacia
***
1. L'oggetto del giudizio
La domanda formulata dall'attrice ha ad oggetto l'accertamento del termine di scadenza della polizza fideiussoria da lei sottoscritta in favore della Regione Abruzzo a garanzia del contributo ricevuto nell'ambito del bando “FARE CENTRO – il rientro delle attività produttive nei centri storici”.
La controversia, dunque, non concerne: i) né la legittimità della revoca del contributo da parte della Regione Abruzzo, avverso la quale la parte ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale;
ii) né la legittimità della escussione della fideiussione, eseguita quindici giorni dopo la formale richiesta di restituzione del contributo notificata dall'ente alla iii) né Parte_1 la legittimità del pagamento alla Regione da parte della del rimborso Controparte_1 dell'importo garantito, peraltro disposto nelle more del presente giudizio.
Così ritagliato il perimetro del thema decidendum, può dirsi che il giudizio attiene alla interpretazione della fideiussione rilasciata dalla nell'interesse della Controparte_1 [...]
[..
[...] a favore della Regione Abruzzo, la quale deve essere letta in combinato con il Bando Controparte_2
FARE CENTRO della Regione Abruzzo ed i rispettivi allegati.
Come noto, la funzione dell'interpretazione è quella di accertare il significativo obiettivo dell'accordo, cioè il contenuto sostanziale del contratto.
In punto di disciplina, l'art. 1362 c.c. prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole;
vale a dire, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2019, n. 21576; Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 2020,
n. 4189). Se, invece, il risultato così ottenuto non conduce a soluzioni certe, è consentito l'utilizzo dei criteri sussidiari di interpretazione, secondo un criterio di gerarchia in base al quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli c.d. integrativi (Cass. civ., sez. III, 20 dicembre
2011, n. 27564; Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2014, n. 5595).
In buona sostanza, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli (quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 23/10/2014, n. 22513;
Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cassazione civile sez. III, 19/03/2018, n.6675)
2. Il bando e la polizza fideiussoria. L'interpretazione.
Tanto premesso, si procede alla disamina degli atti rilevanti, riportando letteralmente il testo delle clausole utili ai fini che interessano.
Ebbene, occorre principiare dalla disamina del Bando pubblico per la concessione di aiuti alle imprese « – il rientro delle attività produttive nei centri storici», finalizzato Parte_2 alla distribuzione di incentivi per favorire progetti di trasferimento o l'avvio di nuove attività
3 produttive per il ripopolamento dei centri storici e dei piccoli borghi dei Comuni del cratere danneggiati a seguito del sisma dell'aprile 2009, pubblicato dalla Regione Abruzzo nel 2017.
L'articolo 11 del Bando, nel definire il progetto di investimento finanziato con il contributo, detta alcune importanti coordinate ai fini che occupano.
In primo luogo, prevede che la durata del progetto d'investimento non possa essere superiore a 18 mesi, salvo eventuali proroghe di durata complessiva non superiore a 3 mesi, a decorrere dalla data di avvio del progetto stesso. In secondo luogo, stabilisce che il progetto si intende realizzato quando le attività sono state svolte come da progetto presentato, le spese sono state sostenute nel rispetto dei tempi e dei criteri stabiliti, le attività sono state effettivamente avviate nel termine dei 18 mesi previsti da progetto. Infine, prescrive che l'investimento realizzato debba essere mantenuto per non meno di 3 anni, a decorre dalla data di erogazione del saldo finale a cura dell'Amministrazione regionale.
Con riguardo all'erogazione del contributo, l'articolo 21 prevede una modalità bifasica che consta della dazione di un anticipo e poi di un saldo. L'anticipo, pari al 40% del contributo è concesso dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria, pari all'importo totale del contributo.
Il saldo, invece, va richiesto entro 45 giorni dalla conclusione del progetto, unitamente alla “perizia tecnica giurata” per la chiusura del progetto, e viene erogato, in caso di esito positivo delle verifiche previste all'articolo 22 e previa eventuale rideterminazione.
L'allegato 7 al Bando delinea lo schema della fideiussione richiesta, prescrivendo il contenuto che essa debba avere per soddisfare la funzione cui è destinata. Esso impone le seguenti clausole:
1) l'obbligo di rimborsare irrevocabilmente ed incondizionatamente alla Regione Abruzzo
l'importo garantito, qualora il beneficiario non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito - comunicato per conoscenza al garante - formulato dalla Regione Abruzzo medesima a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate;
2) l'impegno ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione;
4 4) la precisazione che la garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non inferiore al termine stabilito all'art. 21 del Bando (vale a dire, non inferiore a 120 giorni successivi alla chiusura del progetto d'investimento). La garanzia sarà svincolata dalla Regione Abruzzo alla data in cui quest'ultima verificherà la realizzazione del progetto d'investimento e l'assenza di cause e/o fatti determinanti la revoca del contributo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
L'articolo 26 del bando, infine, reca un elenco non esaustivo delle cause di revoca totale delle agevolazioni, contemplando una pluralità di ipotesi che vanno dalla mancata conclusione entro il termine stabilito di 18 mesi del progetto d'investimento ammesso alle agevolazioni, alla cessazione definitiva dell'attività del soggetto proponente per la quale sono state concesse le agevolazioni, passando per l'accertamento di modifiche qualitative soggettive o oggettive che sopravvengano nei 3 anni successivi a partire dalla data di erogazione del saldo.
La fideiussione che la ha rilasciato in favore della Regione Abruzzo Controparte_1
e che la ha presentato al momento della richiesta di erogazione del contributo Parte_1 riproduce fedelmente il contenuto del modello predisposto dall'ente e allegato al Bando, di cui si è ampiamente detto in precedenza.
Ebbene, secondo la tesi dell'attrice, dalla lettura del bando e della fideiussione, in particolare dell'art. 4, dovrebbe ricavarsi che “la polizza prevede due termini cui agganciare la sua validità: ▪ 18 mesi per la conclusione del progetto;
▪ successivo di 120 giorni decorrente dalla scadenza del primo”.
La ricostruzione così suggerita non è condivisibile.
Dal dato letterale dell'art. 4 della polizza fideiussoria, letto in combinato disposto con gli artt. 11 e 21 del Bando “Fare Centro”, emerge che la garanzia fideiussoria ha un'efficacia temporale minima non inferiore a 120 giorni successivi alla chiusura del progetto d'investimento, ma la sua cessazione è espressamente subordinata a due condizioni:
(i) la verifica positiva della realizzazione del progetto, secondo i criteri di cui all'art. 11 del Bando (che richiede non solo la conclusione delle attività entro 18 mesi, ma anche il mantenimento dell'investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione del saldo);
(ii) l'assenza di cause o fatti determinanti di revoca, come dettagliatamente elencate all'art. 26 del Bando, tra cui la cessazione dell'attività, la mancata rendicontazione o il venir meno dei requisiti soggettivi.
5 Tale interpretazione è conforme ai principi generali in materia di contratti di garanzia, secondo cui la funzione della fideiussione accessoria a contributi pubblici è quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di recuperare le somme erogate anche in caso di inadempimenti sopravvenuti nel periodo di vincolo dell'investimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 19/03/2018, n. 6675;
Cass. civ., sez. III, 09/12/2014, n. 25840).
Ne consegue che la garanzia non può considerarsi estinta automaticamente allo spirare del termine minimo, ma solo a seguito di formale svincolo da parte dell'Amministrazione, previo accertamento dei presupposti. In tale quadro, ad esempio, la giurisprudenza ha escluso la possibilità di uno svincolo implicito o automatico della polizza in assenza di una verifica amministrativa espressa (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/08/2019, n. 21576; Trib. Civitavecchia, 1295/2024).
3. Il caso di specie.
Venendo ad applicare quanto detto al caso che occupa, occorre precisare che, dalla produzione documentale delle parti e dalla ricostruzione dei fatti operate da queste ultime, è emerso che:
- la società attrice ha partecipato positivamente al Bando “FARE CENTRO – il rientro delle attività produttive nei centri storici”, ottenendo con delibera del 11.6.2018 il contributo di euro 186.933,09.
- la Regione ha corrisposto l'anticipo del 40% del contributo dietro prestazione della fideiussione il 10 ottobre 2018, giusta Determinazione Direttoriale DPA/315, e il saldo del corrispettivo in data 4.3.2020, sulla scorta della Determinazione direttoriale n.
DPA/58 del 27.02.2020;
- il 28.10.2020, a seguito di un controllo, la Regione accertava che l'attività risultava chiusa;
pertanto, con la nota pec prot. RA/0345662/20 del 18.11.2020, comunicava alla società l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, a causa della
“cessazione definitiva dell'attività del soggetto proponente per la quale sono state concesse le agevolazioni”, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lett. b) del
Bando;
- l'iter procedimentale terminava con la Determinazione direttoriale n. DPA/262 del
26.11.2020 di revoca del contributo, la quale veniva sospesa, poi, in autotutela;
- nel febbraio 2023, a seguito di nuovi controlli, emergevano fatti che conducevano all'avvio di un nuovo procedimento di revoca del contributo, culminato con l'adozione della determinazione n. DRG011/ 35 del 15/05/2023 di revoca del contributo per il verificarsi della causa di revoca totale delle agevolazioni di cui all'art 26, comma 1, lett.
6 k), ossia l'ipotesi del soggetto beneficiario che non consenta i controlli da parte della
Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
- seguiva la richiesta alla società di restituzione del contributo maggiorato degli interessi e la escussione della polizza fideiussoria di cui si discorre.
Ora, secondo l'interpretazione contrattuale suggerita dall'attrice, la scadenza della fideiussione dovrebbe calcolarsi computando il termine di 120 giorni di efficacia della polizza dalla scadenza dei diciotto mesi previsti dal bando per l'ultimazione del progetto decorrenti dall'accettazione del contributo definitivo, quindi a decorrere dal 11 giugno 2018. Il termine di cessazione dell'efficacia della fideiussione sarebbe, quindi, il 12 giugno 2020.
Tale soluzione, come detto, non è condivisibile.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra descritte, deve concludersi nel senso che alla data di proposizione della domanda attorea, il 9 agosto 2023, la polizza n. 403233439 del 26 settembre 2018 stipulata con la non era scaduta. Difatti, a quella data Controparte_1
l'amministrazione non aveva comunicato formale svincolo della fideiussione né risulta che i due requisiti richiesti dal Bando per determinare la cessazione della polizza si fossero concretizzati.
Dalle verifiche eseguite dall'amministrazione in data 24.2.2023 emergevano fatti idonei a provocare l'avvio del procedimento di revoca del contributo, cui seguiva l'adozione del provvedimento di revoca. Va da sé che la sussistenza di una causa di revoca del contributo preclude la cessazione del vincolo di garanzia in favore della Regione.
D'altronde, come specificato in premessa, l'interpretazione della clausola di durata deve avvenire alla luce della causa concreta del contratto. Ai sensi dell'art. 1366 c.c., il contratto va interpretato secondo buona fede, tenendo conto dello scopo pratico perseguito dalle parti.
Ammettere una scadenza automatica anticipata rispetto al termine entro cui la Regione potrebbe verosimilmente richiedere la restituzione del contributo significherebbe vanificare la funzione di garanzia e contraddire la ratio pubblicistica dell'intervento.
La domanda pertanto va rigettata.
4. Sulle spese di lite
Con riguardo alle spese di lite, in ragione dell'esito del presente giudizio, e tenuto conto del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio in favore della convenuta, liquidate come in dispositivo,
7 secondo il D.M. 55/2014 (Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000, fase di studio e introduttiva valore medio, fase decisionale valore minimo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. Rigetta le domande proposte da Parte_1
3. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della
Regione Abruzzo, che liquida in € 9.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in L'Aquila, il 23 settembre 2025
Il Giudice
Flaminia Ielo
(firmato digitalmente)
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