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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/10/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. CA AD Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 2081/2024, promossa in grado d'appello,
da
p. iva , con sede in Milano, Via Molino Delle Armi n. 11, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico sig.ra , (c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Antonio CARUSO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in viale Dell'Unità, n. 9, in Limbadi (VV), in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
, cod. fisc. e p. iva , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Siracusa (Sr), via A. Palma n. 48 (96100), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. cod. fisc. nato ad CP_3 CodiceFiscale_3
ST (Sr) il 27.06.1979, contumace;
APPELLATA
pagina 1 di 17 PER LA RIFORMA
della sentenza n. 353/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione Settima, pubblicata in data 11.1.2024;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Nella contumacia di parte appellata, l'appellante, in vista dell'udienza del 23.9.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedeva rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Come da atto di appello:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 353/2024 emessa nel procedimento R.G. n. 4411/2021 dal Tribunale Civile di Milano, in persona del G.I. Dott. Paolo Condorelli, in data 11 gennaio 2024, accogliere tutte le conclusioni che qui si espongono:
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. In via preliminare, accertato il difetto di legittimazione attiva in capo alla soc. , dichiarare Controparte_2 il difetto di legittimazione attiva in capo alla soc. CP_2 e, per l'effetto, rigettare le domande tutte avanzate dalla nei confronti della soc. Controparte_2 Parte_1 con ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 01.12.2020 nonché dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo N.R.G. 37348/2020, emesso in data 22.10.2020 dal Tribunale di Milano e notificato in data 01.12.2020;
3. In via ulteriormente preliminare e nel merito, dato atto ed accertato l'assenza di titolarità del diritto azionato in giudizio in capo alla soc. , dichiarare Controparte_2 il difetto/assenza di titolarità del diritto azionato in giudizio in capo alla soc. e, per l'effetto, rigettare CP_2 le domande tutte avanzate dalla nei Controparte_2 confronti della società con ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo notificato in data 01/12/2020 nonché dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo. N.R.G. 37348/2020, emesso in data 22.10.2020 dal Tribunale di Milano e notificato in data 01.12.2020.
4. Dichiarare nulla la sentenza n. 353/2024 pubblicata il 11.01.2024, emessa dal Tribunale di Milano, per omessa motivazione in merito alla valutazione della produzione pagina 2 di 17 documentale di parte opponente.
5. Nel merito, dato atto ed accertata l'infondatezza delle pretese avanzate dalla soc. in merito alle Controparte_2 asserite prestazioni di beni e servizi di cui alle fatture elettroniche 17/L e 18/L per tutte le ragioni di cui in narrativa, dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo. N.R.G. 37348/2020, emesso in data 22.10.2020 dal Trib. di Milano e notificato in data 01.12.2020; nonché rigettare le domande avanzate dalla CP_2
nei confronti della società con ricorso
[...] Parte_1 per decreto ingiuntivo notificato in data 01/12/2020. 6. per l'effetto, CONDANNARE la società Controparte_2 al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. Si dichiara che il valore del presente procedimento, anche ai fini del contributo unificato, è di euro 106.763,27. Vibo Valentia, lì 11 luglio 2024 Avv. Antonio CARUSO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
“La società ha azionato in via monitoria la complessiva somma di € Controparte_2
106.763,27, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese della procedura, per il mancato pagamento, da parte di del corrispettivo di diverse prestazioni eseguite in favore di quest'ultima, di cui Parte_1 alle fatture n. 17/EL e n. 18/EL del 8.05.2020 (docc. 6 e 7 fasc. monitorio) e, per una parte della fornitura, ai documenti di spedizione sottoscritti dalla debitrice (docc. 4 e 5 fasc. monitorio).
Avverso il decreto ingiuntivo n. 17972/2020, emesso dal Tribunale di Milano, pubblicato in data
14/11/2020, società che si occupa del commercio di prodotti relativi al fumo elettronico, Parte_1 ha proposto opposizione eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva di , CP_2 nel merito, la carenza di titolarità in capo alla medesima D.M. del diritto azionato in giudizio.
Nella prospettazione dell'opponente, non è intercorso alcun rapporto tra e tanto che Pt_1 CP_2 nella pec di diffida del 14.07.2020, indirizzata a le prestazioni di cui si tratta vengono attribuite Pt_1 alla diversa società RE S.r.l., di proprietà dei signori , e Parte_2 CP_3
(doc. 1); infatti -prosegue l'opponente- a avuto contatti unicamente con la predetta Persona_1 Pt_1
RE in quanto, al fine di sviluppare un progetto imprenditoriale comune, i signori
[...]
, e avevano acquisito il 50% del capitale di mentre Parte_2 CP_3 Persona_1 Pt_1 avrebbero dovuto eseguire, in favore di quest'ultima, una serie di prestazioni attraverso la società pagina 3 di 17 RE; tuttavia, il detto progetto non si è concretizzato e RE, dal canto suo, ha posto in essere comportamenti di concorrenza sleale e sviamento di clientela a danno di (docc. 7 e 8), Pt_1 trattenendo altresì illegittimamente materiale di proprietà di quest'ultima (docc. 9 e 10).
L'opponente ha poi contestato le fatture azionate in via monitoria giacché risultano emesse da società terza, appunto, rispetto ai rapporti intrattenuti da essa opponente, e indicano, inoltre, CP_2 prestazioni generiche e, comunque, non richieste da né effettivamente eseguite, difettando, Pt_1 peraltro, di ciò la prova;
infine, secondo quanto argomentato dall'opponente, le bolle di consegna sub docc. 4 e 5 fasc. monitorio non sono sufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria avversaria in punto an e quantum.
L'opponente ha, dunque, concluso, in via pregiudiziale, per la dichiarazione del difetto di legittimazione attiva in capo a e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. CP_2
17972/2020; nel merito, in via preliminare, per la dichiarazione del difetto di titolarità del diritto azionato in giudizio in capo alla medesima , in ogni caso, per l'accertamento dell'infondatezza CP_2 della pretesa creditoria avversaria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo de quo.
si è regolarmente costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto Controparte_2
l'opposizione avversaria e, in particolare, osservando che: (i) nella pec del 14.07.2020, che attiene a ragioni estranee al credito ingiunto, il richiamo alla società RE, anziché a è dovuto ad un CP_2 refuso, tanto che nella diffida del 3.09.2020 sub doc. 8 fasc. monitorio viene indicata la società CP_2
(ii) oltretutto, alla data di esecuzione delle prestazioni di cui si tratta RE non era attiva, né aveva ottenuto l'autorizzazione alla produzione e commercializzazione dei liquidi da inalazione (docc. 13 e
14); (iii) ha dunque eseguito in favore di una serie di prestazioni -progettazione stand Vapitaly- Pt_1
Roma e affitto del relativo spazio, realizzazione del sito Internet, creazione e sviluppo di n. 24 linee aromatiche, fornitura degli aromi, promozione e vendita di prodotti a marchio ecc.- in Pt_1 relazione alle quali medesima non ha mosso alcuna contestazione (cfr. doc. 16); (iv) infine, per Pt_1 quanto concerne la somma di € 29.345,27, Iva inclusa, di cui alla fattura n. 18/EL del 08.05.2020, sussiste documentazione sottoscritta dall'opponente, specificamente le ricevute di consegna della relativa merce sub docc. 4 e 5 fasc. monitorio, non disconosciute né altrimenti contestate.
Dunque, l'opposta - previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 17972/2020, anche in via parziale con riguardo alla somma di € 29.345,27 di cui si è detto
- ha concluso per il rigetto delle domande svolte dall'opponente e per la conseguente conferma del menzionato decreto ingiuntivo.
Di talché, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del pagina 4 di 17 6.07.2021, la Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6
c.p.c..
Con ordinanza emessa in data 8.04.2022, la GOP dott.ssa Elena Dal Dosso, delegata in sostituzione della Giudice titolare in congedo per maternità, ha ammesso la prova per testi limitatamente ai capitoli articolati dall'opposta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ammettendo
l'opponente alla prova contraria diretta.
Successivamente, espletata la prova orale dinanzi alla GOP dott.ssa Dal Dosso con l'escussione di un teste per parte, all'udienza del 18.01.2023 la Giudice ha autorizzato il difensore dell'opposta al deposito di documentazione acquisita successivamente (fatture e registri contabili dell'opponente), riservando alla fase decisoria la valutazione circa l'ammissibilità della stessa;
la causa è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 27.06.2023, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 353/2024, pubblicata in data 11.1.2024, così statuiva: “1) rigetta l'opposizione di 2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 17972/2020, emesso Parte_1 dal Tribunale di Milano, pubblicato il 14/11/2020, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_2 forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
In sostanza, il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, rilevando che quest'ultima assumeva di essere titolare del diritto di credito azionato verso l'opponente e ciò era sufficiente per configurare la legitimatio ad causam, secondo l'insegnamento della Pt_1
Suprema Corte.
Nel merito, quanto alla contestata titolarità in capo a el credito, il primo giudice evidenziava CP_2 che parte opposta aveva fornito prova testimoniale della fondatezza della propria pretesa, avendo dato dimostrazione sia dell'accordo raggiunto con sia dell'esecuzione delle prestazioni di cui chiedeva Pt_1 il pagamento.
Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni di incapacità o inattendibilità del teste socio Persona_1 sia di he di fratello dell'amministratore unico dell'opposta, evidenziando che lo stesso non CP_2 Pt_1 aveva un interesse giuridico che lo legittimasse a partecipare al giudizio e, avendo proposto azione di responsabilità contro l'amministratore unico di aveva dimostrato di aver agito a tutela della società Pt_1
inoltre, veva reso dichiarazioni sufficientemente precise, coerenti e dettagliate, a differenza Pt_1 CP_3 del teste dell'opponente che aveva affermato genericamente di non avere lavorato merce proveniente da pagina 5 di 17 D.M..
Infine, il giudice di prime cure sottolineava che la testimonianza del era suffragata dalla CP_3 documentazione prodotta dall'opposta in data 20.6.2023, che non poteva dirsi tardiva perché acquisita dalla parte solo dopo lo scadere delle preclusioni istruttorie, in forza di separato giudizio promosso dai soci e finalizzato a consultare i documenti di ad estrarne copia. Parte_2 Persona_1 Pt_1
Da tale produzione era emerso che quest'ultima aveva annotato nel registro IVA acquisti, nel libro giornale e nelle schede contabili, nonché indicato nel bilancio di esercizio 2020 alla voce “passività” dello stato patrimoniale, l'esatto ammontare del credito ingiunto da Il Tribunale richiamava, CP_2 pertanto, gli artt. 2709 e 2710 c.c., evidenziando che le scritture contabili possono far prova contro l'imprenditore e anche tra imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa e rappresentava come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, le scritture prescritte dalle leggi tributarie possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza del credito, giacché l'annotazione di questo, con richiamo alla fattura dalla quale esso nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria, ai sensi dell'art. 2720 cod. civ..
Ne seguiva il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di l pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
rimaneva contumace. Controparte_4
All'esito della prima udienza del 14.1.2025, il Collegio, visti gli artt. 127 ter e 350bis c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 25.2.2025 -poi rinviata d'ufficio al 23.9.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine sino a cinque giorni prima della data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa.
Depositate dall'appellante le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 23.9.2025 e decisa nella camera di consiglio di pari data.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva di sulla scorta delle dichiarazioni del teste CP_2
considerato erroneamente ammissibile e credibile. Persona_1
pagina 6 di 17 Rappresenta che è socio al 17% della al 33% della RE s.r.l. e al 33% Persona_1 Parte_1 della . Pertanto, il medesimo aveva un interesse economico a che la somma Controparte_2 oggetto di causa fosse liquidata a favore di quest'ultima società, di cui è socio in quota maggiore.
Evidenzia che i signori , e avevano acquisito il 50% Persona_1 Parte_2 CP_3 della società con l'accordo di provvedere alla commercializzazione dei prodotti della Pt_1 Parte_1 attraverso la rete di vendita della RE SR, della quale i tre avevano la piena proprietà. Tuttavia, gli stessi, appena acquisito il 50% di avevano avviato una strategia di sabotaggio e discredito di Pt_1 quest'ultima tramite i rappresentanti della RE SR, al fine di favorire quest'ultima.
Inoltre, a detta dell'appellante, le dichiarazioni del teste sarebbero smentite dai documenti in CP_3 atti e, in particolare, dalla pec in data 14-16.7.2020 inviata a , con cui i legali di RE SR Parte_1 confermavano che le presunte prestazioni fatturate da erano state, in realtà, eseguite dalla CP_2
RE. Detta missiva risultava sottoscritta dallo stesso teste , che, pertanto, sul punto Persona_1 aveva dichiarato il falso.
La difesa di rappresenta che nelle foto e nei video di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio e ai Pt_1 docc. 15, 19 e 20 di controparte del fascicolo di opposizione è visibile il logo RE SR e non quello di e che anche nella bolla di consegna di cui al doc. 4 allegato al ricorso per ingiunzione figura CP_2 nell'intestazione RE SR e non CP_2
Dall'allegato 21 di parte opposta emergeva, poi, che l'unica contraente dell'affitto dello stand era
RE SR e mancava un accordo che regolasse il pagamento di detto stand tra RE e Pt_1
Anche il doc. 37 di relativo a notizie di stampa circa l'accordo confermava CP_2 Parte_3 che i rapporti commerciali intercorrevano solo tra dette società.
L'ulteriore documentazione prodotta da controparte era, invece, del tutto inconferente e non vi era alcun documento che dimostrasse che vesse ricevuto qualche ordine da né che avesse mai CP_2 Pt_1 eseguito alcuna prestazione in favore di quest'ultima.
Quanto all'affermazione del Tribunale relativa al fatto che il aveva promosso azione di CP_3 responsabilità contro l'amministratore unico di contestandone le condotte illegittime, l'appellante Pt_1 assume che il giudice non aveva tenuto conto che dalla documentazione prodotta emergeva che vi era un piano per sabotare le vendite della in favore dei prodotti RE;
quindi le azioni di Parte_1 responsabilità promosse dai soci di minoranza servivano a paralizzare l'attività della , in modo Parte_1 da poter vendere solamente i prodotti di RE SR, della quale lo stesso e il fratello Persona_1 erano soci complessivamente nella misura del 67%.
L'appellante conclude, pertanto, affermando che la deposizione del teste determinata da CP_3 interesse personale ed economico ed alimentata dal forte astio derivato dalla scontro tra i soci all'interno pagina 7 di 17 di avrebbe dovuto essere considerata del tutto inattendibile da parte del giudice. Per l'effetto, Pt_1 secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il difetto di legittimazione attiva e la carenza di titolarità del diritto azionato in capo a CP_2
Col secondo motivo di gravame amenta che il primo giudice non ha preso in considerazione la Pt_1 produzione documentale dell'opponente e, in particolare, la pec del 14-16.7.2020 dell'avv.to Gava a
la pec del 31.7.2020 dell'avv.to Pittalà di all'avv.to Gava, che dimostravano la mancanza Pt_1 Pt_1 di legittimazione attiva in capo all'odierna appellata e la mancata esecuzione delle prestazioni fatturate dall'opposta.
Inoltre i documenti 3, 4, 19, 20, 21 e 37 della stessa parte opposta, secondo l'appellante avrebbero consentito di escludere qualsiasi rapporto tra e , dal momento che dagli stessi CP_2 Parte_1 emergeva che quest'ultima si era interfacciata solo con RE SRs.
Col terzo motivo di appello censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto Pt_1 ammissibile la documentazione prodotta da parte opposta in data 26.6.2023.
Preliminarmente l'appellante assume l'inammissibilità della produzione in esame, in quanto in parte non coincidente con quella esibita al giudice in udienza in data 18.1.2023; infatti, a fronte di una esibizione di poche pagine, parte opposta aveva poi depositato ben 345 fogli.
Inoltre, Real sostiene che le scritture contabili, per poter essere utilizzate, devono essere autenticate da un notaio o estrapolate dal sistema informatico da un commercialista con autentica del medesimo, indicante le modalità di estrapolazione;
in alternativa detti documenti devono essere depositati in formato xml, che consente di attestarne l'autenticità.
L'appellante evidenzia, inoltre, che costituiscono prova gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge, mentre nel caso di specie controparte ha depositato dei semplici file pdf e “non si capisce da dove siano stati estrapolati, chi li ha estrapolati, non hanno una data di estrapolazione, non sono in formato xml, non sono bollati e vidimati e non sono autenticate da un notaio o dal commercialista che le ha estrapolate”. Pertanto, detti documenti non avrebbero potuti essere utilizzati dal Tribunale come fonti di prova.
Inoltre, il giudice sarebbe incorso in errore affermando che aveva annotato le fatture nelle sue Pt_1 scritture contabili e aveva indicato a bilancio il credito di controparte, dal momento che, a detta dell'appellante, con l'introduzione della fatturazione elettronica, una volta emessa la fattura, la stessa viene trasmessa in automatico allo sdi ed il soggetto che la riceve non la può escludere o eliminare unilateralmente. In altri termini, se una società riceve una fattura elettronica e ritiene che sia stata emessa pagina 8 di 17 in modo illegittimo, secondo l'appellante non può escluderla dal suo cassetto fiscale e dallo sdi, ma può solo contestarla chiedendo all'emittente di annullarla. In difetto di annullamento da parte di chi l'ha emessa, la parte che riceve la fattura non potrebbe non indicarla a bilancio, anche se la ritiene non corretta, in quanto la stessa risulta nel suo cassetto fiscale.
Pertanto, nel caso di specie, la registrazione da parte di della fattura di on costituirebbe Pt_1 CP_2 affatto un'ammissione del credito, ma dipenderebbe da un automatismo previsto dalla normativa sulla fatturazione elettronica.
Conclusivamente, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la produzione di controparte effettuata in data 26.6.2023, in quanto differente da quella autorizzata e non avente i requisiti per considerarne certa la provenienza e l'autenticità. In ogni caso l'indicazione in bilancio della posta creditoria di on poteva avere valore di ammissione del credito. CP_2
Col quarto motivo di impugnazione amenta che le fatture azionate da controparte risultano Pt_1 totalmente generiche, contraddittorie nel contenuto, prive di riferimenti e di giustificativi e non vi è prova che le prestazioni ivi indicate siano state effettivamente eseguite.
In particolare, l'appellante evidenzia che nella fattura n.18/EL, datata 08.05.2020, prodotta da parte avversa al doc. 7 avv., si fa riferimento ad un preventivo datato 9.12.2019, per asserita merce che, a dire di controparte, sarebbe stata spedita in data 5.12.2019, ovvero prima del preventivo indicato nella relativa fattura.
Parimenti nella fattura 17/EL, sub. doc.
6. avv., viene fatto riferimento ad un preventivo datato
16.03.2020, per asseriti eventi che sarebbero da collocare nel 2019 – quale, ad esempio, la Fiera Vapitaly- antecedenti al preventivo.
A confutazione delle argomentazioni di controparte, che fanno leva sulla data di costituzione di
RE SR, l'appellante sottolinea che i preventivi e le fatture in esame sono successivi alla costituzione di detta società.
Inoltre, Real evidenzia che, a sostegno della fattura n. 18/EL relativa alla presunta consegna di beni alla soc. , la soc. produce sub. doc. n. 4 e n. 5 bolle di consegna indicanti quali Parte_1 CP_2 mittenti soggetti terzi, diversi dalla soc. In particolare il doc n. 4 riporta l'indicazione RE CP_4
e l'indirizzo di Via Mazzini n. 5, Floridia, che risulta essere riconducibile alla RE s.r.l., come emergerebbe dal profilo Facebook e Linkedin di detta società.
Altre incongruenze sarebbero ravvisabili nella fattura 17/EL, la cui descrizione reca la dicitura
“progettazione stand Vapitaly Roma”, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo, a pag. 2, si discorre di
“progettazione dello stand fiera del settore Vapitaly Verona 2019”. pagina 9 di 17 Inoltre i documenti 19, 20 e 21 di controparte fanno riferimento al progetto di uno stand fieristico riferito chiaramente a RE SR, come risulta sul suo sito internet www.dreamods.com (doc.n.19-21 avv.) e dalle specifiche e Partita Iva indicate in calce a detto sito. Parimenti i profili Facebook ed
Instagram indicati nei predetti documenti sarebbero della società RE s.r.l.. In fattura vengono poi indicati dei pagamenti fatti a terzi soggetti per conto di per “affitto spazio vapitaly pro” per euro Parte_1
10.000,00, ma senza un minimo giustificativo o mandato o accordo.
Nella fattura 17/EL, di cui al doc. 6 avversario, è inserita la realizzazione di un asserito sito internet che controparte riferisce a ossia una società diversa dall'appellante. Peraltro, non Parte_4 risulterebbero neppure indicati il nome del dominio e l'indirizzo web del sito.
Quanto alla fattura relativa allo sviluppo di 24 aromi, l'appellante lamenta che non siano in atti le formule chimiche di questi prodotti e le relative schede di sicurezza degli aromi.
Inoltre mancherebbero i giustificativi relativi a vitto e alloggio con riferimento alla voce “vitto e alloggio e spostamento rete agenti” di cui alla fattura 17/EL, mentre l'ulteriore documentazione prodotta da controparte ben potrebbe essere stata creata ad hoc per la causa, trattandosi di foto e disegni completamente decontestualizzati, che ben avrebbero potuto essere stati scaricati da internet.
A detta dell'appellante non solo le fatture, ma anche tutta la documentazione prodotta da CP_2 risulterebbe del tutto generica e contraddittoria, oltre che contenente riferimenti alla RE SR, soggetto distinto dall'opposta, sebbene riconducibile ai medesimi signori , Parte_2 Per_1 ed
[...] CP_3
I motivi di appello -che, essendo strettamente connessi, possono essere congiuntamente trattati- sono infondati e, pertanto, non meritano accoglimento.
Preliminarmente la Corte rileva l'ammissibilità della documentazione prodotta da CP_2
in data 26.6.2023, in quanto di formazione successiva allo scadere dei termini relativi alle
[...] preclusioni istruttorie.
Si tratta, in particolare, delle scritture contabili di e del verbale di sommarie informazioni Parte_1 testimoniali rese da , amministratore unico di , in data 27.5.2022. Controparte_1 Parte_1
Le prime sono entrate nella disponibilità di seguito di ordinanza ex art. 700 cpc emessa dal CP_2
Tribunale delle Imprese di Milano in data 19.6.2022, mentre il verbale di sommarie informazioni, reso disponibile alla chiusura delle indagini preliminari, è stato redatto nel maggio 2022. Si tratta, dunque, di documenti formatisi e resi conoscibili ben oltre i termini di cui all'art. 183 cpc, che erano stati concessi nel presente procedimento in data 15.9.2021 e dunque erano scaduti a fine 2021.
pagina 10 di 17 Come noto, infatti, le preclusioni istruttorie non operano per i documenti di formazione successiva allo scadere delle stesse.
La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che “la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183, co.
6°, c.p.c. (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine) e non richiede -in difetto di una maturata decadenza- alcuna preventiva istanza di rimessione in termini” (Cass. n. 15879 del 13.6.2019).
Pertanto, tutti i documenti prodotti da in data 19.6.2022 sono ammissibili, a prescindere CP_2 dall'esistenza o meno di una preventiva autorizzazione del giudice.
La documentazione sopravvenuta prodotta da come si vedrà infra, corrobora le dichiarazioni del CP_2 teste , contestato dall'appellante sia sotto il profilo della dedotta incapacità a testimoniare, Persona_1 sia con riferimento all'attendibilità del medesimo, in quanto socio di e fratello CP_2 dell'amministratore unico di quest'ultima.
Dalle visure in atti risulta, effettivamente, che è socio nella misura del 17% Persona_1 dell'appellante e di RE SR e in quella del 33% dell'appellata; inoltre è fratello di CP_3 amministratore unico di CP_2
La Corte evidenzia che nessuna incapacità a testimoniare è predicabile per il medesimo, dal momento che lo stesso è socio di una società di capitale e non è, pertanto, portatore di un interesse tale da legittimare la sua personale partecipazione al presente giudizio.
Come noto, infatti, “l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi” (Cass. n. 11314 del
10.5.2010; Cass. n. 26044 del 7.9.2023).
E' stato, in particolare, precisato che “Siffatta incapacità non sussiste nel socio di una società per azioni, rispetto a un giudizio promosso da terzi relativamente agli affari sociali, giacchè nelle società di capitali la personalità giuridica della società è distinta da quella dei soci, e questi ultimi non sono legittimati ad intervenire in giudizi del genere per far valere un loro personale diritto” (Cass. n. 1076 del 10.4.1968). Si è infatti evidenziato che il socio di società di capitali vanta un interesse di mero fatto in relazione all'attività negoziale imputabile alla società, tale da escluderne la legittimazione a partecipare al giudizio (Cass. n. 9188 del 16.4.2013). Così si è espressa, infatti, la Corte di legittimità: “L'interesse previsto dall'art. 246 cod. proc. civ. quale causa di incapacità ad essere assunto come testimonio deve consistere in un interesse personale, concreto ed attuale, e non di mero fatto, ma esclusivamente quello pagina 11 di 17 che può autorizzare il teste a divenire parte nel giudizio, cioè a chiedere il riconoscimento di un proprio diritto e a contrastare l'esistenza di quello dedotto da altri” (Cass. n. 1076 del 10.4.1968).
Per quanto concerne, invece, la valutazione di attendibilità del teste, giova ricordare che “il giudice nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. n. 1547 del 27.1.2015, Cass. n. 15270 del 31.5.2024).
Nel caso di specie , rispondendo sulle puntuali circostanze capitolate da ha Persona_1 CP_2 confermato gli accordi intervenuti tra le parti nell'ottobre 2019, riferendo di essere stato personalmente presente, quale socio, a diversi incontri, che si erano tenuti tra gli amministratori delle due società già a partire da fine agosto 2019. Ha riferito dell'accordo per la condivisione dello spazio espositivo alla fiera
VapItalyPro del 9 e 10 novembre 2019, con relativa divisione a metà dei costi, confermando che le due società avevano poi effettivamente usufruito congiuntamente di detto spazio, come risulta dalla documentazione fotografica in atti. Ha chiarito che il marchio RE era stato creato ed era in uso a in quanto nel 2019 RE SR ancora non esisteva. Ha confermato che veva dato incarico CP_2 Pt_1
a nche di rifare un sito internet in uso alla medesima, con pattuizione del relativo compenso, e ha CP_2 precisato che detta operazione era stata curata da dipendente di facente parte Persona_2 CP_2 del team grafico e creativo, al quale era riconducibile anche la grafica dello stand in fiera. Il teste ha indicato il dominio di tale sito, che era “Realeliquid”, e ha riferito di contatti diretti tra e Per_2
di in ordine a detta operazione. Il ha anche riferito dell'accordo tra e Controparte_1 Pt_1 CP_3 Pt_1 irca lo sviluppo da parte di quest'ultima di 24 nuove linee aromatiche per sigarette elettroniche, CP_2 che erano state suddivise in categorie di sapori: “tabaccosi, fruttato, cremoso e ghiacciati”. Ha confermato l'incarico a nche della realizzazione dei relativi astucci, nonché delle brochure e delle CP_2 schede di sicurezza;
l'opposta doveva, altresì, occuparsi per conto di della progettazione grafica Pt_1 delle etichette e del restyling del logo dell'appellante. Il prezzo concordato era di 1000 euro per ciascuna linea aromatica, inferiore rispetto a quello di 1.300 euro normalmente applicato da quanto alle CP_2 brochure e agli astucci, il non ricordava il prezzo concordato, ma ha riferito che quello indicato CP_3 nella fattura mostratagli era inferiore ai prezzi praticati di norma dall'appellata. Il teste ha, inoltre, affermato che della creazione delle linee aromatiche si era occupato , dipendente di Persona_3
Con
, che aveva creato le ricette e le schede di sicurezza degli aromi. i era occupata anche di CP_2 realizzare le etichette e tale aspetto era stato seguito da le etichette erano poi state Persona_2
pagina 12 di 17 stampate presso , mentre le brochure da , e di era occupato Parte_5 Controparte_5 Per_2 della loro realizzazione, nonché della grafica degli astucci in cartone, poi stampati presso Eurografica SR.
ha dato atto di essere a conoscenza delle circostanze riferite in quanto personalmente Persona_1 presente alle riunioni di ottobre 2019, nel corso delle quali gli amministratori di Real e D.M. avevano assunto gli accordi sopra riassunti e ha fornito descrizioni dettagliate e coerenti, che dimostrano una conoscenza diretta degli episodi riferiti.
Le dichiarazioni del teste trovano, inoltre, riscontro in diversi documenti in atti. CP_3
In particolare, le fotografie e il video prodotti da appresentano lo stand fieristico in cui figurano CP_2 sia il logo di che quello di RE, che all'epoca era in uso a (DM docc. 19-20). Pt_1 CP_2
Quest'ultima circostanza -riferita dal teste- trova, del resto, conferma nella visura camerale di RE SR, da cui si evince che tale società è stata costituita in data 21.11.2019 ed ha iniziato la sua attività solo in data 2.1.2020; inoltre RE SR risulta essere stata autorizzata alla gestione di prodotti liquidi da inalazione solo in data 2.1.2020 (D.M docc. 13, 14 DM). Pertanto, all'epoca degli accordi dell'ottobre
2019 RE ancora non esisteva e, nel momento in cui si teneva la fiera del 9 e 10 novembre 2019, non era ancora operativa. Infatti, le fatture relative alle attività svolte, come la locazione dello stand alla fiera, la stampa di etichette e brochure e in genere le fatture relative all'attività svolta risultano intestate a e dalla stessa pagate ( occ. 23, 24, 25, 26, 28, 33). CP_2 CP_2
A riprova dell'attività svolta, ha, inoltre, prodotto i seguenti documenti che corroborano le CP_2 dichiarazioni del teste le foto degli aromi realizzati, degli astucci, delle etichette, delle brochure CP_3
e del nuovo logo elaborato per D.M. docc. 15, 27bis, 29, 30, 31, 32, 36; docc.
1-3 fasc. monitorio); Pt_1 le fatture pagate dalla stessa per la locazione dello spazio espositivo alla fiera e per le stampe di etichette e brochure, con documentazione attestante il relativo pagamento (docc. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33,
34); le buste paga dei lavoratori , a Persona_3 Persona_2 Persona_4 dimostrazione del loro rapporto di lavoro dipendente con l'appellata (doc. 35); dei messaggi whatsapp scambiati tra le parti relativamente alla nuova grafica, in cui , padre di Persona_5 CP_1
, amministratrice unica di scriveva: “belle davvero le nuove grafiche” (doc. 16 due
[...] Pt_1 CP_2 documenti di trasporto da cui risulta la consegna di materiale a il 9.12.2019 e il 12.12.2019 (docc. Pt_1
4-5 fasc. monitorio).
La deposizione del teste risulta, altresì, coerente con la documentazione depositata da parte CP_3 opposta nel giugno 2023.
In particolare, da quest'ultima emerge che le fatture azionate da sono state regolarmente CP_2 annotate da nelle proprie scritture contabili e il relativo credito è stato indicato a bilancio. Parte_1
pagina 13 di 17 Tali circostanze non sono state contestate dall'appellante in primo grado, che nelle difese successive alla produzione avversaria si era limitata ad eccepire l'inammissibilità della documentazione in esame, in quanto tardiva e non autorizzata;
pertanto, le contestazioni svolte in appello circa l'autenticità dei documenti in esame risultano tardive. In ogni caso, anche in sede di appello non ha contestato di Pt_1 aver registrato nella propria contabilità le fatture di avendo piuttosto sostenuto che CP_2
l'annotazione nelle scritture contabili sarebbe atto dovuto in presenza di fattura elettronica.
Tale assunto non può essere condiviso. Sul punto deve tenersi presente che, se non esiste la possibilità di rifiutare una fattura elettronica inserita nel Sistema di Interscambio (sdi), per cui la fattura arriva comunque nel cassetto fiscale, tuttavia la registrazione contabile della stessa è un atto volontario e, se l'operazione è inesistente soggettivamente od oggettivamente, non deve essere registrata, come si desume dalle disposizioni di cui al dpr 633/1972, correndosi altrimenti il rischio di incorrere in sanzioni penali e fiscali (cfr Agenzia delle Entrate Faq n. 18 del 27.11.2018).
Nel caso di specie l'appellante sostiene di non aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale con CP_2
, per cui l'operazione sarebbe soggettivamente inesistente e non si imponeva alcuna registrazione
[...] obbligatoria. Inoltre, le prestazioni indicate in fattura non sarebbero mai state commissionate ed eseguite, per cui l'operazione sarebbe anche oggettivamente inesistente, secondo le deduzioni dell'appellante. pertanto, non avrebbe dovuto procedere alla registrazione contabile delle fatture elettroniche inviate Pt_1 da CP_2
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, infatti, la registrazione della fattura nelle proprie scritture contabili non è priva di rilievo, tenuto conto degli artt. 2709 e 2710 c.c., che, rispettivamente, ne disciplinano l'efficacia probatoria contro e a favore dell'imprenditore. La Suprema Corte in proposito ha stabilito che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez.
6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n.
15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art.
2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. pagina 14 di 17 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti” (Cass. n. 3581 dell' 8.2.2024; Cass. n. 26801 del 21.10.2019).
Parimenti significative appaiono le dichiarazioni rese da , amministratrice di Controparte_1 Pt_1 in sede di sommarie informazioni in data 27.5.2022, laddove, in principio, dichiara di non ricordare se vesse intrattenuto rapporti con RE o con ma poi, alla domanda precisa “nel mese Pt_1 CP_2 di ottobre 2019 avevate concordato una fornitura di beni e servizi con la società ?”, ha risposto: CP_2
“Sì, ricordo di aver concordato una fornitura di beni e servizi poco prima di una fiera a Roma”. Alla richiesta se le forniture erano state pagate, la aggiungeva: “Non le abbiamo mai saldate perché CP_1 la fattura di tali forniture è stata presentata quando ormai i rapporti si erano incrinati”. Da tali dichiarazioni emerge, pertanto, sia che la controparte contrattuale era sia che il mancato CP_2 pagamento della fornitura non era dipeso dalla mancata esecuzione delle prestazioni pattuite.
A fronte delle precise dichiarazioni del teste , che trovano riscontro nei molteplici Persona_1 elementi documentali sopra riportati, l'appellante oppone di non aver concluso alcun accordo con CP_2
e di aver piuttosto avviato una trattativa con la società RE, che non sarebbe, tuttavia, sfociata
[...] in alcun accordo, per cui nessuna prestazione sarebbe stata eseguita, tantomeno da . CP_2
A sostegno della propria tesi invoca sostanzialmente tre elementi: a) la diffida del 14.7.2020 Parte_1 inviata dagli avv.ti Alberto Gava e per conto dei signori e Controparte_6 CP_3 Persona_1
, in cui come autrice delle prestazioni oggetto del presente giudizio era stata indicata Parte_2
RE e non b) la circostanza che in diversi documenti in atti comparirebbe RE e CP_2 non c) la deposizione del proprio teste . CP_2 Testimone_1
Quanto alla diffida del 14.7.2020 l'appellata ha affermato che l'indicazione di RE in luogo di ra stato frutto di un refuso e che, tra l'altro, la missiva era stata inviata per altro contenzioso tra le CP_2 parti e non per la richiesta di pagamento delle prestazioni per cui è causa. Inoltre, che si fosse trattato di un mero errore materiale emergeva sia dal fatto che a tale missiva erano state, comunque, allegate le fatture di poi azionate in via monitoria, sia dalla diffida inviata il 3.9.2020 da quest'ultima, in cui CP_2 correttamente veniva indicata come parte del contratto. CP_2
La Corte osserva che le argomentazioni sul punto svolte dall'opposta appaiono convincenti, dal momento che alla pec del 14.7.2020 -peraltro inviata ad altro scopo e per diversa questione- erano state correttamente allegate, da subito, le fatture di oggetto del presente giudizio. Inoltre, che non CP_2 potesse essere RE SR la controparte contrattuale degli accordi raggiunti ad ottobre 2019 con Pt_1 emerge dai documenti sopra citati, da cui si evince che quest'ultima società, era stata costituita il 21 novembre 2019 ed era divenuta operativa solo a gennaio 2020; parimenti si è visto che le fatture delle pagina 15 di 17 società terze relative alla locazione dello spazio espositivo della fiera di novembre 2019 e alla stampa di etichette e brochure erano tutte intestate a e sono state da quest'ultima pagate. CP_2
Per quanto concerne poi il fatto che nelle immagini prodotte appare il marchio RE accanto a quello di si è visto che tale marchio era stato creato da ed è rimasto in uso alla stessa sino Pt_1 CP_2
a dicembre 2019. E' poi vero che in uno dei due documenti di trasporto in atti, quello sottoscritto per ricevuta da n data 9.12.2019 (doc. 4 monitorio), figura come mittente RE, ma tale elemento, Pt_1 considerato il complessivo compendio probatorio agli atti, non consente di pervenire a conclusioni diverse circa la titolarità del credito azionato nel presente giudizio, ben potendo l'opposta aver fatto spedire la merce da RE, riconducibile ai medesimi soci.
Da ultimo, deve rilevarsi che il testimone , intimato dall'appellante, non ha fornito un Testimone_1 significativo contributo all'istruttoria della causa. L' non è mai stato dipendente di ma lo era Tes_1 Pt_1 stato di dal dicembre 2015 a settembre 2020, con mansioni di magazziniere, addetto al Parte_6 carico e scarico della merce presso il magazzino di sito in Cologno Monzese. Il teste ha riferito Parte_6 di conoscere la società perché talvolta erano arrivate in magazzino anche merci per la medesima e Parte_1 ha dichiarato di ricordare alcuni tra i mittenti delle merci destinate a ma di non ricordare che osse Pt_1 CP_2 tra questi.
E' evidente la scarsa rilevanza probatoria della deposizione in esame, dal momento che il testimone, che per cinque anni è stato dipendente di diversa società e in tale veste gli è capitato di ricevere merce anche per la non è tenuto a ricordare i nomi di tutti i soggetti che hanno inviato colli alla sua datrice di lavoro e a Pt_1
dunque, semplicemente, può non ricordare taluno dei mittenti, senza che ciò escluda che la merce sia Pt_1 stata effettivamente consegnata da a peraltro si tratta di due sole consegne, per cui appare CP_2 Pt_1
Con plausibile che il teste non ricordi ..
Concludendo, deve ritenersi che abbia fornito adeguata prova degli accordi raggiunti con CP_2
l'appellante, anche in punto prezzi pattuiti, nonché dell'esecuzione delle prestazioni concordate.
on ha dedotto di aver eseguito pagamenti, neppure di acconti, per cui deve confermarsi il rigetto Pt_1 dell'opposizione e la condanna della stessa al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito come da decreto ingiuntivo opposto.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello conseguirebbe la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata ex art. 91 cpc, in forza del principio di soccombenza. Tuttavia, è CP_2 rimasta contumace nel presente grado di giudizio, per cui nulla deve disporsi sul punto.
pagina 16 di 17 Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
353/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione Settima, pubblicata in data 11.1.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla dispone in ordine alle spese di lite del grado di appello;
1. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
CA AD
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. CA AD Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 2081/2024, promossa in grado d'appello,
da
p. iva , con sede in Milano, Via Molino Delle Armi n. 11, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico sig.ra , (c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Antonio CARUSO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in viale Dell'Unità, n. 9, in Limbadi (VV), in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
, cod. fisc. e p. iva , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Siracusa (Sr), via A. Palma n. 48 (96100), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. cod. fisc. nato ad CP_3 CodiceFiscale_3
ST (Sr) il 27.06.1979, contumace;
APPELLATA
pagina 1 di 17 PER LA RIFORMA
della sentenza n. 353/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione Settima, pubblicata in data 11.1.2024;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Nella contumacia di parte appellata, l'appellante, in vista dell'udienza del 23.9.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedeva rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Come da atto di appello:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 353/2024 emessa nel procedimento R.G. n. 4411/2021 dal Tribunale Civile di Milano, in persona del G.I. Dott. Paolo Condorelli, in data 11 gennaio 2024, accogliere tutte le conclusioni che qui si espongono:
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. In via preliminare, accertato il difetto di legittimazione attiva in capo alla soc. , dichiarare Controparte_2 il difetto di legittimazione attiva in capo alla soc. CP_2 e, per l'effetto, rigettare le domande tutte avanzate dalla nei confronti della soc. Controparte_2 Parte_1 con ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 01.12.2020 nonché dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo N.R.G. 37348/2020, emesso in data 22.10.2020 dal Tribunale di Milano e notificato in data 01.12.2020;
3. In via ulteriormente preliminare e nel merito, dato atto ed accertato l'assenza di titolarità del diritto azionato in giudizio in capo alla soc. , dichiarare Controparte_2 il difetto/assenza di titolarità del diritto azionato in giudizio in capo alla soc. e, per l'effetto, rigettare CP_2 le domande tutte avanzate dalla nei Controparte_2 confronti della società con ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo notificato in data 01/12/2020 nonché dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo. N.R.G. 37348/2020, emesso in data 22.10.2020 dal Tribunale di Milano e notificato in data 01.12.2020.
4. Dichiarare nulla la sentenza n. 353/2024 pubblicata il 11.01.2024, emessa dal Tribunale di Milano, per omessa motivazione in merito alla valutazione della produzione pagina 2 di 17 documentale di parte opponente.
5. Nel merito, dato atto ed accertata l'infondatezza delle pretese avanzate dalla soc. in merito alle Controparte_2 asserite prestazioni di beni e servizi di cui alle fatture elettroniche 17/L e 18/L per tutte le ragioni di cui in narrativa, dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo. N.R.G. 37348/2020, emesso in data 22.10.2020 dal Trib. di Milano e notificato in data 01.12.2020; nonché rigettare le domande avanzate dalla CP_2
nei confronti della società con ricorso
[...] Parte_1 per decreto ingiuntivo notificato in data 01/12/2020. 6. per l'effetto, CONDANNARE la società Controparte_2 al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. Si dichiara che il valore del presente procedimento, anche ai fini del contributo unificato, è di euro 106.763,27. Vibo Valentia, lì 11 luglio 2024 Avv. Antonio CARUSO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
“La società ha azionato in via monitoria la complessiva somma di € Controparte_2
106.763,27, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese della procedura, per il mancato pagamento, da parte di del corrispettivo di diverse prestazioni eseguite in favore di quest'ultima, di cui Parte_1 alle fatture n. 17/EL e n. 18/EL del 8.05.2020 (docc. 6 e 7 fasc. monitorio) e, per una parte della fornitura, ai documenti di spedizione sottoscritti dalla debitrice (docc. 4 e 5 fasc. monitorio).
Avverso il decreto ingiuntivo n. 17972/2020, emesso dal Tribunale di Milano, pubblicato in data
14/11/2020, società che si occupa del commercio di prodotti relativi al fumo elettronico, Parte_1 ha proposto opposizione eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva di , CP_2 nel merito, la carenza di titolarità in capo alla medesima D.M. del diritto azionato in giudizio.
Nella prospettazione dell'opponente, non è intercorso alcun rapporto tra e tanto che Pt_1 CP_2 nella pec di diffida del 14.07.2020, indirizzata a le prestazioni di cui si tratta vengono attribuite Pt_1 alla diversa società RE S.r.l., di proprietà dei signori , e Parte_2 CP_3
(doc. 1); infatti -prosegue l'opponente- a avuto contatti unicamente con la predetta Persona_1 Pt_1
RE in quanto, al fine di sviluppare un progetto imprenditoriale comune, i signori
[...]
, e avevano acquisito il 50% del capitale di mentre Parte_2 CP_3 Persona_1 Pt_1 avrebbero dovuto eseguire, in favore di quest'ultima, una serie di prestazioni attraverso la società pagina 3 di 17 RE; tuttavia, il detto progetto non si è concretizzato e RE, dal canto suo, ha posto in essere comportamenti di concorrenza sleale e sviamento di clientela a danno di (docc. 7 e 8), Pt_1 trattenendo altresì illegittimamente materiale di proprietà di quest'ultima (docc. 9 e 10).
L'opponente ha poi contestato le fatture azionate in via monitoria giacché risultano emesse da società terza, appunto, rispetto ai rapporti intrattenuti da essa opponente, e indicano, inoltre, CP_2 prestazioni generiche e, comunque, non richieste da né effettivamente eseguite, difettando, Pt_1 peraltro, di ciò la prova;
infine, secondo quanto argomentato dall'opponente, le bolle di consegna sub docc. 4 e 5 fasc. monitorio non sono sufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria avversaria in punto an e quantum.
L'opponente ha, dunque, concluso, in via pregiudiziale, per la dichiarazione del difetto di legittimazione attiva in capo a e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. CP_2
17972/2020; nel merito, in via preliminare, per la dichiarazione del difetto di titolarità del diritto azionato in giudizio in capo alla medesima , in ogni caso, per l'accertamento dell'infondatezza CP_2 della pretesa creditoria avversaria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo de quo.
si è regolarmente costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto Controparte_2
l'opposizione avversaria e, in particolare, osservando che: (i) nella pec del 14.07.2020, che attiene a ragioni estranee al credito ingiunto, il richiamo alla società RE, anziché a è dovuto ad un CP_2 refuso, tanto che nella diffida del 3.09.2020 sub doc. 8 fasc. monitorio viene indicata la società CP_2
(ii) oltretutto, alla data di esecuzione delle prestazioni di cui si tratta RE non era attiva, né aveva ottenuto l'autorizzazione alla produzione e commercializzazione dei liquidi da inalazione (docc. 13 e
14); (iii) ha dunque eseguito in favore di una serie di prestazioni -progettazione stand Vapitaly- Pt_1
Roma e affitto del relativo spazio, realizzazione del sito Internet, creazione e sviluppo di n. 24 linee aromatiche, fornitura degli aromi, promozione e vendita di prodotti a marchio ecc.- in Pt_1 relazione alle quali medesima non ha mosso alcuna contestazione (cfr. doc. 16); (iv) infine, per Pt_1 quanto concerne la somma di € 29.345,27, Iva inclusa, di cui alla fattura n. 18/EL del 08.05.2020, sussiste documentazione sottoscritta dall'opponente, specificamente le ricevute di consegna della relativa merce sub docc. 4 e 5 fasc. monitorio, non disconosciute né altrimenti contestate.
Dunque, l'opposta - previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 17972/2020, anche in via parziale con riguardo alla somma di € 29.345,27 di cui si è detto
- ha concluso per il rigetto delle domande svolte dall'opponente e per la conseguente conferma del menzionato decreto ingiuntivo.
Di talché, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del pagina 4 di 17 6.07.2021, la Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6
c.p.c..
Con ordinanza emessa in data 8.04.2022, la GOP dott.ssa Elena Dal Dosso, delegata in sostituzione della Giudice titolare in congedo per maternità, ha ammesso la prova per testi limitatamente ai capitoli articolati dall'opposta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ammettendo
l'opponente alla prova contraria diretta.
Successivamente, espletata la prova orale dinanzi alla GOP dott.ssa Dal Dosso con l'escussione di un teste per parte, all'udienza del 18.01.2023 la Giudice ha autorizzato il difensore dell'opposta al deposito di documentazione acquisita successivamente (fatture e registri contabili dell'opponente), riservando alla fase decisoria la valutazione circa l'ammissibilità della stessa;
la causa è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 27.06.2023, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 353/2024, pubblicata in data 11.1.2024, così statuiva: “1) rigetta l'opposizione di 2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 17972/2020, emesso Parte_1 dal Tribunale di Milano, pubblicato il 14/11/2020, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_2 forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
In sostanza, il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, rilevando che quest'ultima assumeva di essere titolare del diritto di credito azionato verso l'opponente e ciò era sufficiente per configurare la legitimatio ad causam, secondo l'insegnamento della Pt_1
Suprema Corte.
Nel merito, quanto alla contestata titolarità in capo a el credito, il primo giudice evidenziava CP_2 che parte opposta aveva fornito prova testimoniale della fondatezza della propria pretesa, avendo dato dimostrazione sia dell'accordo raggiunto con sia dell'esecuzione delle prestazioni di cui chiedeva Pt_1 il pagamento.
Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni di incapacità o inattendibilità del teste socio Persona_1 sia di he di fratello dell'amministratore unico dell'opposta, evidenziando che lo stesso non CP_2 Pt_1 aveva un interesse giuridico che lo legittimasse a partecipare al giudizio e, avendo proposto azione di responsabilità contro l'amministratore unico di aveva dimostrato di aver agito a tutela della società Pt_1
inoltre, veva reso dichiarazioni sufficientemente precise, coerenti e dettagliate, a differenza Pt_1 CP_3 del teste dell'opponente che aveva affermato genericamente di non avere lavorato merce proveniente da pagina 5 di 17 D.M..
Infine, il giudice di prime cure sottolineava che la testimonianza del era suffragata dalla CP_3 documentazione prodotta dall'opposta in data 20.6.2023, che non poteva dirsi tardiva perché acquisita dalla parte solo dopo lo scadere delle preclusioni istruttorie, in forza di separato giudizio promosso dai soci e finalizzato a consultare i documenti di ad estrarne copia. Parte_2 Persona_1 Pt_1
Da tale produzione era emerso che quest'ultima aveva annotato nel registro IVA acquisti, nel libro giornale e nelle schede contabili, nonché indicato nel bilancio di esercizio 2020 alla voce “passività” dello stato patrimoniale, l'esatto ammontare del credito ingiunto da Il Tribunale richiamava, CP_2 pertanto, gli artt. 2709 e 2710 c.c., evidenziando che le scritture contabili possono far prova contro l'imprenditore e anche tra imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa e rappresentava come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, le scritture prescritte dalle leggi tributarie possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza del credito, giacché l'annotazione di questo, con richiamo alla fattura dalla quale esso nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria, ai sensi dell'art. 2720 cod. civ..
Ne seguiva il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di l pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
rimaneva contumace. Controparte_4
All'esito della prima udienza del 14.1.2025, il Collegio, visti gli artt. 127 ter e 350bis c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 25.2.2025 -poi rinviata d'ufficio al 23.9.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine sino a cinque giorni prima della data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa.
Depositate dall'appellante le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 23.9.2025 e decisa nella camera di consiglio di pari data.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva di sulla scorta delle dichiarazioni del teste CP_2
considerato erroneamente ammissibile e credibile. Persona_1
pagina 6 di 17 Rappresenta che è socio al 17% della al 33% della RE s.r.l. e al 33% Persona_1 Parte_1 della . Pertanto, il medesimo aveva un interesse economico a che la somma Controparte_2 oggetto di causa fosse liquidata a favore di quest'ultima società, di cui è socio in quota maggiore.
Evidenzia che i signori , e avevano acquisito il 50% Persona_1 Parte_2 CP_3 della società con l'accordo di provvedere alla commercializzazione dei prodotti della Pt_1 Parte_1 attraverso la rete di vendita della RE SR, della quale i tre avevano la piena proprietà. Tuttavia, gli stessi, appena acquisito il 50% di avevano avviato una strategia di sabotaggio e discredito di Pt_1 quest'ultima tramite i rappresentanti della RE SR, al fine di favorire quest'ultima.
Inoltre, a detta dell'appellante, le dichiarazioni del teste sarebbero smentite dai documenti in CP_3 atti e, in particolare, dalla pec in data 14-16.7.2020 inviata a , con cui i legali di RE SR Parte_1 confermavano che le presunte prestazioni fatturate da erano state, in realtà, eseguite dalla CP_2
RE. Detta missiva risultava sottoscritta dallo stesso teste , che, pertanto, sul punto Persona_1 aveva dichiarato il falso.
La difesa di rappresenta che nelle foto e nei video di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio e ai Pt_1 docc. 15, 19 e 20 di controparte del fascicolo di opposizione è visibile il logo RE SR e non quello di e che anche nella bolla di consegna di cui al doc. 4 allegato al ricorso per ingiunzione figura CP_2 nell'intestazione RE SR e non CP_2
Dall'allegato 21 di parte opposta emergeva, poi, che l'unica contraente dell'affitto dello stand era
RE SR e mancava un accordo che regolasse il pagamento di detto stand tra RE e Pt_1
Anche il doc. 37 di relativo a notizie di stampa circa l'accordo confermava CP_2 Parte_3 che i rapporti commerciali intercorrevano solo tra dette società.
L'ulteriore documentazione prodotta da controparte era, invece, del tutto inconferente e non vi era alcun documento che dimostrasse che vesse ricevuto qualche ordine da né che avesse mai CP_2 Pt_1 eseguito alcuna prestazione in favore di quest'ultima.
Quanto all'affermazione del Tribunale relativa al fatto che il aveva promosso azione di CP_3 responsabilità contro l'amministratore unico di contestandone le condotte illegittime, l'appellante Pt_1 assume che il giudice non aveva tenuto conto che dalla documentazione prodotta emergeva che vi era un piano per sabotare le vendite della in favore dei prodotti RE;
quindi le azioni di Parte_1 responsabilità promosse dai soci di minoranza servivano a paralizzare l'attività della , in modo Parte_1 da poter vendere solamente i prodotti di RE SR, della quale lo stesso e il fratello Persona_1 erano soci complessivamente nella misura del 67%.
L'appellante conclude, pertanto, affermando che la deposizione del teste determinata da CP_3 interesse personale ed economico ed alimentata dal forte astio derivato dalla scontro tra i soci all'interno pagina 7 di 17 di avrebbe dovuto essere considerata del tutto inattendibile da parte del giudice. Per l'effetto, Pt_1 secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il difetto di legittimazione attiva e la carenza di titolarità del diritto azionato in capo a CP_2
Col secondo motivo di gravame amenta che il primo giudice non ha preso in considerazione la Pt_1 produzione documentale dell'opponente e, in particolare, la pec del 14-16.7.2020 dell'avv.to Gava a
la pec del 31.7.2020 dell'avv.to Pittalà di all'avv.to Gava, che dimostravano la mancanza Pt_1 Pt_1 di legittimazione attiva in capo all'odierna appellata e la mancata esecuzione delle prestazioni fatturate dall'opposta.
Inoltre i documenti 3, 4, 19, 20, 21 e 37 della stessa parte opposta, secondo l'appellante avrebbero consentito di escludere qualsiasi rapporto tra e , dal momento che dagli stessi CP_2 Parte_1 emergeva che quest'ultima si era interfacciata solo con RE SRs.
Col terzo motivo di appello censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto Pt_1 ammissibile la documentazione prodotta da parte opposta in data 26.6.2023.
Preliminarmente l'appellante assume l'inammissibilità della produzione in esame, in quanto in parte non coincidente con quella esibita al giudice in udienza in data 18.1.2023; infatti, a fronte di una esibizione di poche pagine, parte opposta aveva poi depositato ben 345 fogli.
Inoltre, Real sostiene che le scritture contabili, per poter essere utilizzate, devono essere autenticate da un notaio o estrapolate dal sistema informatico da un commercialista con autentica del medesimo, indicante le modalità di estrapolazione;
in alternativa detti documenti devono essere depositati in formato xml, che consente di attestarne l'autenticità.
L'appellante evidenzia, inoltre, che costituiscono prova gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge, mentre nel caso di specie controparte ha depositato dei semplici file pdf e “non si capisce da dove siano stati estrapolati, chi li ha estrapolati, non hanno una data di estrapolazione, non sono in formato xml, non sono bollati e vidimati e non sono autenticate da un notaio o dal commercialista che le ha estrapolate”. Pertanto, detti documenti non avrebbero potuti essere utilizzati dal Tribunale come fonti di prova.
Inoltre, il giudice sarebbe incorso in errore affermando che aveva annotato le fatture nelle sue Pt_1 scritture contabili e aveva indicato a bilancio il credito di controparte, dal momento che, a detta dell'appellante, con l'introduzione della fatturazione elettronica, una volta emessa la fattura, la stessa viene trasmessa in automatico allo sdi ed il soggetto che la riceve non la può escludere o eliminare unilateralmente. In altri termini, se una società riceve una fattura elettronica e ritiene che sia stata emessa pagina 8 di 17 in modo illegittimo, secondo l'appellante non può escluderla dal suo cassetto fiscale e dallo sdi, ma può solo contestarla chiedendo all'emittente di annullarla. In difetto di annullamento da parte di chi l'ha emessa, la parte che riceve la fattura non potrebbe non indicarla a bilancio, anche se la ritiene non corretta, in quanto la stessa risulta nel suo cassetto fiscale.
Pertanto, nel caso di specie, la registrazione da parte di della fattura di on costituirebbe Pt_1 CP_2 affatto un'ammissione del credito, ma dipenderebbe da un automatismo previsto dalla normativa sulla fatturazione elettronica.
Conclusivamente, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la produzione di controparte effettuata in data 26.6.2023, in quanto differente da quella autorizzata e non avente i requisiti per considerarne certa la provenienza e l'autenticità. In ogni caso l'indicazione in bilancio della posta creditoria di on poteva avere valore di ammissione del credito. CP_2
Col quarto motivo di impugnazione amenta che le fatture azionate da controparte risultano Pt_1 totalmente generiche, contraddittorie nel contenuto, prive di riferimenti e di giustificativi e non vi è prova che le prestazioni ivi indicate siano state effettivamente eseguite.
In particolare, l'appellante evidenzia che nella fattura n.18/EL, datata 08.05.2020, prodotta da parte avversa al doc. 7 avv., si fa riferimento ad un preventivo datato 9.12.2019, per asserita merce che, a dire di controparte, sarebbe stata spedita in data 5.12.2019, ovvero prima del preventivo indicato nella relativa fattura.
Parimenti nella fattura 17/EL, sub. doc.
6. avv., viene fatto riferimento ad un preventivo datato
16.03.2020, per asseriti eventi che sarebbero da collocare nel 2019 – quale, ad esempio, la Fiera Vapitaly- antecedenti al preventivo.
A confutazione delle argomentazioni di controparte, che fanno leva sulla data di costituzione di
RE SR, l'appellante sottolinea che i preventivi e le fatture in esame sono successivi alla costituzione di detta società.
Inoltre, Real evidenzia che, a sostegno della fattura n. 18/EL relativa alla presunta consegna di beni alla soc. , la soc. produce sub. doc. n. 4 e n. 5 bolle di consegna indicanti quali Parte_1 CP_2 mittenti soggetti terzi, diversi dalla soc. In particolare il doc n. 4 riporta l'indicazione RE CP_4
e l'indirizzo di Via Mazzini n. 5, Floridia, che risulta essere riconducibile alla RE s.r.l., come emergerebbe dal profilo Facebook e Linkedin di detta società.
Altre incongruenze sarebbero ravvisabili nella fattura 17/EL, la cui descrizione reca la dicitura
“progettazione stand Vapitaly Roma”, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo, a pag. 2, si discorre di
“progettazione dello stand fiera del settore Vapitaly Verona 2019”. pagina 9 di 17 Inoltre i documenti 19, 20 e 21 di controparte fanno riferimento al progetto di uno stand fieristico riferito chiaramente a RE SR, come risulta sul suo sito internet www.dreamods.com (doc.n.19-21 avv.) e dalle specifiche e Partita Iva indicate in calce a detto sito. Parimenti i profili Facebook ed
Instagram indicati nei predetti documenti sarebbero della società RE s.r.l.. In fattura vengono poi indicati dei pagamenti fatti a terzi soggetti per conto di per “affitto spazio vapitaly pro” per euro Parte_1
10.000,00, ma senza un minimo giustificativo o mandato o accordo.
Nella fattura 17/EL, di cui al doc. 6 avversario, è inserita la realizzazione di un asserito sito internet che controparte riferisce a ossia una società diversa dall'appellante. Peraltro, non Parte_4 risulterebbero neppure indicati il nome del dominio e l'indirizzo web del sito.
Quanto alla fattura relativa allo sviluppo di 24 aromi, l'appellante lamenta che non siano in atti le formule chimiche di questi prodotti e le relative schede di sicurezza degli aromi.
Inoltre mancherebbero i giustificativi relativi a vitto e alloggio con riferimento alla voce “vitto e alloggio e spostamento rete agenti” di cui alla fattura 17/EL, mentre l'ulteriore documentazione prodotta da controparte ben potrebbe essere stata creata ad hoc per la causa, trattandosi di foto e disegni completamente decontestualizzati, che ben avrebbero potuto essere stati scaricati da internet.
A detta dell'appellante non solo le fatture, ma anche tutta la documentazione prodotta da CP_2 risulterebbe del tutto generica e contraddittoria, oltre che contenente riferimenti alla RE SR, soggetto distinto dall'opposta, sebbene riconducibile ai medesimi signori , Parte_2 Per_1 ed
[...] CP_3
I motivi di appello -che, essendo strettamente connessi, possono essere congiuntamente trattati- sono infondati e, pertanto, non meritano accoglimento.
Preliminarmente la Corte rileva l'ammissibilità della documentazione prodotta da CP_2
in data 26.6.2023, in quanto di formazione successiva allo scadere dei termini relativi alle
[...] preclusioni istruttorie.
Si tratta, in particolare, delle scritture contabili di e del verbale di sommarie informazioni Parte_1 testimoniali rese da , amministratore unico di , in data 27.5.2022. Controparte_1 Parte_1
Le prime sono entrate nella disponibilità di seguito di ordinanza ex art. 700 cpc emessa dal CP_2
Tribunale delle Imprese di Milano in data 19.6.2022, mentre il verbale di sommarie informazioni, reso disponibile alla chiusura delle indagini preliminari, è stato redatto nel maggio 2022. Si tratta, dunque, di documenti formatisi e resi conoscibili ben oltre i termini di cui all'art. 183 cpc, che erano stati concessi nel presente procedimento in data 15.9.2021 e dunque erano scaduti a fine 2021.
pagina 10 di 17 Come noto, infatti, le preclusioni istruttorie non operano per i documenti di formazione successiva allo scadere delle stesse.
La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che “la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183, co.
6°, c.p.c. (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine) e non richiede -in difetto di una maturata decadenza- alcuna preventiva istanza di rimessione in termini” (Cass. n. 15879 del 13.6.2019).
Pertanto, tutti i documenti prodotti da in data 19.6.2022 sono ammissibili, a prescindere CP_2 dall'esistenza o meno di una preventiva autorizzazione del giudice.
La documentazione sopravvenuta prodotta da come si vedrà infra, corrobora le dichiarazioni del CP_2 teste , contestato dall'appellante sia sotto il profilo della dedotta incapacità a testimoniare, Persona_1 sia con riferimento all'attendibilità del medesimo, in quanto socio di e fratello CP_2 dell'amministratore unico di quest'ultima.
Dalle visure in atti risulta, effettivamente, che è socio nella misura del 17% Persona_1 dell'appellante e di RE SR e in quella del 33% dell'appellata; inoltre è fratello di CP_3 amministratore unico di CP_2
La Corte evidenzia che nessuna incapacità a testimoniare è predicabile per il medesimo, dal momento che lo stesso è socio di una società di capitale e non è, pertanto, portatore di un interesse tale da legittimare la sua personale partecipazione al presente giudizio.
Come noto, infatti, “l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi” (Cass. n. 11314 del
10.5.2010; Cass. n. 26044 del 7.9.2023).
E' stato, in particolare, precisato che “Siffatta incapacità non sussiste nel socio di una società per azioni, rispetto a un giudizio promosso da terzi relativamente agli affari sociali, giacchè nelle società di capitali la personalità giuridica della società è distinta da quella dei soci, e questi ultimi non sono legittimati ad intervenire in giudizi del genere per far valere un loro personale diritto” (Cass. n. 1076 del 10.4.1968). Si è infatti evidenziato che il socio di società di capitali vanta un interesse di mero fatto in relazione all'attività negoziale imputabile alla società, tale da escluderne la legittimazione a partecipare al giudizio (Cass. n. 9188 del 16.4.2013). Così si è espressa, infatti, la Corte di legittimità: “L'interesse previsto dall'art. 246 cod. proc. civ. quale causa di incapacità ad essere assunto come testimonio deve consistere in un interesse personale, concreto ed attuale, e non di mero fatto, ma esclusivamente quello pagina 11 di 17 che può autorizzare il teste a divenire parte nel giudizio, cioè a chiedere il riconoscimento di un proprio diritto e a contrastare l'esistenza di quello dedotto da altri” (Cass. n. 1076 del 10.4.1968).
Per quanto concerne, invece, la valutazione di attendibilità del teste, giova ricordare che “il giudice nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. n. 1547 del 27.1.2015, Cass. n. 15270 del 31.5.2024).
Nel caso di specie , rispondendo sulle puntuali circostanze capitolate da ha Persona_1 CP_2 confermato gli accordi intervenuti tra le parti nell'ottobre 2019, riferendo di essere stato personalmente presente, quale socio, a diversi incontri, che si erano tenuti tra gli amministratori delle due società già a partire da fine agosto 2019. Ha riferito dell'accordo per la condivisione dello spazio espositivo alla fiera
VapItalyPro del 9 e 10 novembre 2019, con relativa divisione a metà dei costi, confermando che le due società avevano poi effettivamente usufruito congiuntamente di detto spazio, come risulta dalla documentazione fotografica in atti. Ha chiarito che il marchio RE era stato creato ed era in uso a in quanto nel 2019 RE SR ancora non esisteva. Ha confermato che veva dato incarico CP_2 Pt_1
a nche di rifare un sito internet in uso alla medesima, con pattuizione del relativo compenso, e ha CP_2 precisato che detta operazione era stata curata da dipendente di facente parte Persona_2 CP_2 del team grafico e creativo, al quale era riconducibile anche la grafica dello stand in fiera. Il teste ha indicato il dominio di tale sito, che era “Realeliquid”, e ha riferito di contatti diretti tra e Per_2
di in ordine a detta operazione. Il ha anche riferito dell'accordo tra e Controparte_1 Pt_1 CP_3 Pt_1 irca lo sviluppo da parte di quest'ultima di 24 nuove linee aromatiche per sigarette elettroniche, CP_2 che erano state suddivise in categorie di sapori: “tabaccosi, fruttato, cremoso e ghiacciati”. Ha confermato l'incarico a nche della realizzazione dei relativi astucci, nonché delle brochure e delle CP_2 schede di sicurezza;
l'opposta doveva, altresì, occuparsi per conto di della progettazione grafica Pt_1 delle etichette e del restyling del logo dell'appellante. Il prezzo concordato era di 1000 euro per ciascuna linea aromatica, inferiore rispetto a quello di 1.300 euro normalmente applicato da quanto alle CP_2 brochure e agli astucci, il non ricordava il prezzo concordato, ma ha riferito che quello indicato CP_3 nella fattura mostratagli era inferiore ai prezzi praticati di norma dall'appellata. Il teste ha, inoltre, affermato che della creazione delle linee aromatiche si era occupato , dipendente di Persona_3
Con
, che aveva creato le ricette e le schede di sicurezza degli aromi. i era occupata anche di CP_2 realizzare le etichette e tale aspetto era stato seguito da le etichette erano poi state Persona_2
pagina 12 di 17 stampate presso , mentre le brochure da , e di era occupato Parte_5 Controparte_5 Per_2 della loro realizzazione, nonché della grafica degli astucci in cartone, poi stampati presso Eurografica SR.
ha dato atto di essere a conoscenza delle circostanze riferite in quanto personalmente Persona_1 presente alle riunioni di ottobre 2019, nel corso delle quali gli amministratori di Real e D.M. avevano assunto gli accordi sopra riassunti e ha fornito descrizioni dettagliate e coerenti, che dimostrano una conoscenza diretta degli episodi riferiti.
Le dichiarazioni del teste trovano, inoltre, riscontro in diversi documenti in atti. CP_3
In particolare, le fotografie e il video prodotti da appresentano lo stand fieristico in cui figurano CP_2 sia il logo di che quello di RE, che all'epoca era in uso a (DM docc. 19-20). Pt_1 CP_2
Quest'ultima circostanza -riferita dal teste- trova, del resto, conferma nella visura camerale di RE SR, da cui si evince che tale società è stata costituita in data 21.11.2019 ed ha iniziato la sua attività solo in data 2.1.2020; inoltre RE SR risulta essere stata autorizzata alla gestione di prodotti liquidi da inalazione solo in data 2.1.2020 (D.M docc. 13, 14 DM). Pertanto, all'epoca degli accordi dell'ottobre
2019 RE ancora non esisteva e, nel momento in cui si teneva la fiera del 9 e 10 novembre 2019, non era ancora operativa. Infatti, le fatture relative alle attività svolte, come la locazione dello stand alla fiera, la stampa di etichette e brochure e in genere le fatture relative all'attività svolta risultano intestate a e dalla stessa pagate ( occ. 23, 24, 25, 26, 28, 33). CP_2 CP_2
A riprova dell'attività svolta, ha, inoltre, prodotto i seguenti documenti che corroborano le CP_2 dichiarazioni del teste le foto degli aromi realizzati, degli astucci, delle etichette, delle brochure CP_3
e del nuovo logo elaborato per D.M. docc. 15, 27bis, 29, 30, 31, 32, 36; docc.
1-3 fasc. monitorio); Pt_1 le fatture pagate dalla stessa per la locazione dello spazio espositivo alla fiera e per le stampe di etichette e brochure, con documentazione attestante il relativo pagamento (docc. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33,
34); le buste paga dei lavoratori , a Persona_3 Persona_2 Persona_4 dimostrazione del loro rapporto di lavoro dipendente con l'appellata (doc. 35); dei messaggi whatsapp scambiati tra le parti relativamente alla nuova grafica, in cui , padre di Persona_5 CP_1
, amministratrice unica di scriveva: “belle davvero le nuove grafiche” (doc. 16 due
[...] Pt_1 CP_2 documenti di trasporto da cui risulta la consegna di materiale a il 9.12.2019 e il 12.12.2019 (docc. Pt_1
4-5 fasc. monitorio).
La deposizione del teste risulta, altresì, coerente con la documentazione depositata da parte CP_3 opposta nel giugno 2023.
In particolare, da quest'ultima emerge che le fatture azionate da sono state regolarmente CP_2 annotate da nelle proprie scritture contabili e il relativo credito è stato indicato a bilancio. Parte_1
pagina 13 di 17 Tali circostanze non sono state contestate dall'appellante in primo grado, che nelle difese successive alla produzione avversaria si era limitata ad eccepire l'inammissibilità della documentazione in esame, in quanto tardiva e non autorizzata;
pertanto, le contestazioni svolte in appello circa l'autenticità dei documenti in esame risultano tardive. In ogni caso, anche in sede di appello non ha contestato di Pt_1 aver registrato nella propria contabilità le fatture di avendo piuttosto sostenuto che CP_2
l'annotazione nelle scritture contabili sarebbe atto dovuto in presenza di fattura elettronica.
Tale assunto non può essere condiviso. Sul punto deve tenersi presente che, se non esiste la possibilità di rifiutare una fattura elettronica inserita nel Sistema di Interscambio (sdi), per cui la fattura arriva comunque nel cassetto fiscale, tuttavia la registrazione contabile della stessa è un atto volontario e, se l'operazione è inesistente soggettivamente od oggettivamente, non deve essere registrata, come si desume dalle disposizioni di cui al dpr 633/1972, correndosi altrimenti il rischio di incorrere in sanzioni penali e fiscali (cfr Agenzia delle Entrate Faq n. 18 del 27.11.2018).
Nel caso di specie l'appellante sostiene di non aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale con CP_2
, per cui l'operazione sarebbe soggettivamente inesistente e non si imponeva alcuna registrazione
[...] obbligatoria. Inoltre, le prestazioni indicate in fattura non sarebbero mai state commissionate ed eseguite, per cui l'operazione sarebbe anche oggettivamente inesistente, secondo le deduzioni dell'appellante. pertanto, non avrebbe dovuto procedere alla registrazione contabile delle fatture elettroniche inviate Pt_1 da CP_2
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, infatti, la registrazione della fattura nelle proprie scritture contabili non è priva di rilievo, tenuto conto degli artt. 2709 e 2710 c.c., che, rispettivamente, ne disciplinano l'efficacia probatoria contro e a favore dell'imprenditore. La Suprema Corte in proposito ha stabilito che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez.
6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n.
15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art.
2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. pagina 14 di 17 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti” (Cass. n. 3581 dell' 8.2.2024; Cass. n. 26801 del 21.10.2019).
Parimenti significative appaiono le dichiarazioni rese da , amministratrice di Controparte_1 Pt_1 in sede di sommarie informazioni in data 27.5.2022, laddove, in principio, dichiara di non ricordare se vesse intrattenuto rapporti con RE o con ma poi, alla domanda precisa “nel mese Pt_1 CP_2 di ottobre 2019 avevate concordato una fornitura di beni e servizi con la società ?”, ha risposto: CP_2
“Sì, ricordo di aver concordato una fornitura di beni e servizi poco prima di una fiera a Roma”. Alla richiesta se le forniture erano state pagate, la aggiungeva: “Non le abbiamo mai saldate perché CP_1 la fattura di tali forniture è stata presentata quando ormai i rapporti si erano incrinati”. Da tali dichiarazioni emerge, pertanto, sia che la controparte contrattuale era sia che il mancato CP_2 pagamento della fornitura non era dipeso dalla mancata esecuzione delle prestazioni pattuite.
A fronte delle precise dichiarazioni del teste , che trovano riscontro nei molteplici Persona_1 elementi documentali sopra riportati, l'appellante oppone di non aver concluso alcun accordo con CP_2
e di aver piuttosto avviato una trattativa con la società RE, che non sarebbe, tuttavia, sfociata
[...] in alcun accordo, per cui nessuna prestazione sarebbe stata eseguita, tantomeno da . CP_2
A sostegno della propria tesi invoca sostanzialmente tre elementi: a) la diffida del 14.7.2020 Parte_1 inviata dagli avv.ti Alberto Gava e per conto dei signori e Controparte_6 CP_3 Persona_1
, in cui come autrice delle prestazioni oggetto del presente giudizio era stata indicata Parte_2
RE e non b) la circostanza che in diversi documenti in atti comparirebbe RE e CP_2 non c) la deposizione del proprio teste . CP_2 Testimone_1
Quanto alla diffida del 14.7.2020 l'appellata ha affermato che l'indicazione di RE in luogo di ra stato frutto di un refuso e che, tra l'altro, la missiva era stata inviata per altro contenzioso tra le CP_2 parti e non per la richiesta di pagamento delle prestazioni per cui è causa. Inoltre, che si fosse trattato di un mero errore materiale emergeva sia dal fatto che a tale missiva erano state, comunque, allegate le fatture di poi azionate in via monitoria, sia dalla diffida inviata il 3.9.2020 da quest'ultima, in cui CP_2 correttamente veniva indicata come parte del contratto. CP_2
La Corte osserva che le argomentazioni sul punto svolte dall'opposta appaiono convincenti, dal momento che alla pec del 14.7.2020 -peraltro inviata ad altro scopo e per diversa questione- erano state correttamente allegate, da subito, le fatture di oggetto del presente giudizio. Inoltre, che non CP_2 potesse essere RE SR la controparte contrattuale degli accordi raggiunti ad ottobre 2019 con Pt_1 emerge dai documenti sopra citati, da cui si evince che quest'ultima società, era stata costituita il 21 novembre 2019 ed era divenuta operativa solo a gennaio 2020; parimenti si è visto che le fatture delle pagina 15 di 17 società terze relative alla locazione dello spazio espositivo della fiera di novembre 2019 e alla stampa di etichette e brochure erano tutte intestate a e sono state da quest'ultima pagate. CP_2
Per quanto concerne poi il fatto che nelle immagini prodotte appare il marchio RE accanto a quello di si è visto che tale marchio era stato creato da ed è rimasto in uso alla stessa sino Pt_1 CP_2
a dicembre 2019. E' poi vero che in uno dei due documenti di trasporto in atti, quello sottoscritto per ricevuta da n data 9.12.2019 (doc. 4 monitorio), figura come mittente RE, ma tale elemento, Pt_1 considerato il complessivo compendio probatorio agli atti, non consente di pervenire a conclusioni diverse circa la titolarità del credito azionato nel presente giudizio, ben potendo l'opposta aver fatto spedire la merce da RE, riconducibile ai medesimi soci.
Da ultimo, deve rilevarsi che il testimone , intimato dall'appellante, non ha fornito un Testimone_1 significativo contributo all'istruttoria della causa. L' non è mai stato dipendente di ma lo era Tes_1 Pt_1 stato di dal dicembre 2015 a settembre 2020, con mansioni di magazziniere, addetto al Parte_6 carico e scarico della merce presso il magazzino di sito in Cologno Monzese. Il teste ha riferito Parte_6 di conoscere la società perché talvolta erano arrivate in magazzino anche merci per la medesima e Parte_1 ha dichiarato di ricordare alcuni tra i mittenti delle merci destinate a ma di non ricordare che osse Pt_1 CP_2 tra questi.
E' evidente la scarsa rilevanza probatoria della deposizione in esame, dal momento che il testimone, che per cinque anni è stato dipendente di diversa società e in tale veste gli è capitato di ricevere merce anche per la non è tenuto a ricordare i nomi di tutti i soggetti che hanno inviato colli alla sua datrice di lavoro e a Pt_1
dunque, semplicemente, può non ricordare taluno dei mittenti, senza che ciò escluda che la merce sia Pt_1 stata effettivamente consegnata da a peraltro si tratta di due sole consegne, per cui appare CP_2 Pt_1
Con plausibile che il teste non ricordi ..
Concludendo, deve ritenersi che abbia fornito adeguata prova degli accordi raggiunti con CP_2
l'appellante, anche in punto prezzi pattuiti, nonché dell'esecuzione delle prestazioni concordate.
on ha dedotto di aver eseguito pagamenti, neppure di acconti, per cui deve confermarsi il rigetto Pt_1 dell'opposizione e la condanna della stessa al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito come da decreto ingiuntivo opposto.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello conseguirebbe la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata ex art. 91 cpc, in forza del principio di soccombenza. Tuttavia, è CP_2 rimasta contumace nel presente grado di giudizio, per cui nulla deve disporsi sul punto.
pagina 16 di 17 Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
353/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione Settima, pubblicata in data 11.1.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla dispone in ordine alle spese di lite del grado di appello;
1. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
CA AD
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