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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7001 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa
AR VI US, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 30665 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] Parte_1 codice fiscale , difeso dall'avv. Rosario Vasca C.F. , C.F._1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
ATTORE
E
p.iva (già , Società mandataria con CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentanza della rapp.ta e difesa in virtù di procura generale Controparte_3 alle liti dall'Avv. Roberto Esposito del foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il
Suo studio
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.2.2025 le parti insistevano nelle loro difese ed eccezioni. Parte attrice insisteva nella richiesta di ammissione ctu;
parte convenuta insisteva per l'assegnazione della causa in decisione. Il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si costituiva in data 30.12.2022 , intendendo esperire opposizione Parte_1 all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c1 c.p.c., a seguito dell'avvenuta notifica nei suoi confronti
il giudice 1 AR VI US di un atto di precetto per l'importo di 135.610,35 euro (oltre ulteriori interessi di mora, spese competenze successive occorrende) ad opera della convenuta società, mandataria di
[...]
Contr
a sua volta prospettatasi come cessionaria del credito vantato da nei Controparte_3 confronti dell'attore in seguito alla stipula di un contratto di mutuo fondiario.
In tale atto si rappresentava difatti che l'attore, in data 18.11.2009, aveva sottoscritto con la un mutuo fondiario, congiuntamente alla coniuge Controparte_5 CP_6
; che tale mutuo era assistito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta in data
[...]
20.11.2009 presso la conservatoria immobiliare Napoli 1, avente ad oggetto l'appartamento sito in Napoli alla piazza Lo Bianco n.1, posto nel primo fabbricato, piano 1, int.1.
Nell'atto di citazione, in particolare, il ricorrente si doleva: 1) della carenza di titolarità del diritto escusso in capo alla società convenuta 2) della irregolarità del mutuo per il prevedere lo stesso ammortamento alla francese, senza che sia intervenuta alcuna pattuizione specifica sul punto 3) della mancata corrispondenza tra l'importo presente nel precetto e il credito Contr effettivamente vantato, posto che l'attore già era stato in passato esecutato da (r.g.e
649/2017 Trib. Napoli), e che il procedimento si era concluso con la vendita del mobile oggetto di ipoteca, per un ammontare pari a 90.000 euro, e che tale ammontare non sarebbe stato scorporato dalle somme pretese con l'atto di precetto.
Lamentava infine che egli non era da considerare inadempiente al momento della risoluzione del contratto, in quanto l'importo che l'attore avrebbe pagato indebitamente a causa della mancata pattuizione espressa dell'ammortamento alla francese sarebbe di gran lunga superiore all'ammontare delle rate scadute e non pagate, né tutt'ora debitore, in virtù delle somme provento dell'esecuzione forzata già subita precedentemente sull'immobile ipotecato.
In data 7.11.2023 si è costituita parte convenuta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in primo luogo affermando l'esistenza della propria legittimazione attiva, in secondo luogo evidenziando l'espressa pattuizione dell'ammortamento alla francese, affermando inoltre che il sistema in questione non prevede di per sé alcuna forma di capitalizzazione degli interessi e non è pertanto soggetto alla relativa disciplina.
Da ultimo nella comparsa si difende inoltre la correttezza dell'ammontare del credito vantato, posto che le somme ottenute a soddisfazione del credito durante la procedura
il giudice 2 AR VI US esecutiva n. r.g.e. 649/2017 del tribunale di Napoli sono state puntualmente detratte dalla somma precettata.
In data 19.12.2023 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'interno delle memorie le parti riprendevano gli argomenti già suesposti;
inoltre, alle doglianze di parte attrice si aggiungevano le rimostranze circa il carattere usurario dei tassi moratori applicati, nonché quelle relative alla mancata indicazione del criterio di calcolo dell'ISC.
Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Dal punto di vista classificatorio, tutte le doglianze esposte, attengono all'an ed al quantum della pretesa creditoria e pertanto correttamente, sono state indicate come motivi di opposizione ex art. 615 c. 1 c.p.c.
Le doglianze vanno esaminate come segue:
a) Titolarità del credito vantato.
La questione relativa alla distribuzione dell'onere probatorio relativo alla titolarità del credito vantato è stata interessata più volte dalla giurisprudenza della corte di Cassazione, la quale ha precisato che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare (del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993) ha anche l'onere di dimostrare (ai fini della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare) l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr. Cass. n. 24798 del 05/11/2020)
Esaminando gli atti del processo, appare pienamente raggiunta la prova della titolarità del credito vantato in capo a Controparte_3
Difatti la società, al fine di provare la propria titolarità del credito, ha depositato i seguenti documenti:
- estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 27 del 4 marzo 2021 avente ad oggetto avviso ex art. 58 T.U.B., nell'ambito della quale essa stessa dà notizia di aver
il giudice 3 AR VI US acquistato in blocco ex art 58 T.U.B. da Banca Nazionale del lavoro S.p.a. i crediti “derivanti da contratti di finanziamento nel periodo compreso fra gli anni 1998 e 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/1991”;
- dichiarazione della cedente relativa all'inclusione del credito controverso all'interno del contratto di cessione;
- contratto di cessione ex art 58 TUB del 16.02.2021 stipulato tra Banca Nazionale del lavoro S.p.a. e con un estratto dell'allegato contenente la lista dei Controparte_3 crediti ceduti, all'interno della quale è presente il credito vantato nei confronti di
[...]
e (recante “n. prog.” 172 e “cod_grappolo” 3059662 e ulteriore Pt_1 Controparte_6 codice “ndg_gf” 304222502).
Tale documentazione è da ritenersi sufficiente a considerare provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, posto che è stata depositata documentazione ampiamente attestante tale circostanza, inclusa la prova principe della titolarità del credito vantato, vale a dire il contratto di cessione.
Nessun dubbio poi in ordine alla legittimazione di la cui legittimazione in CP_1 qualità di mandataria di emerge da mandato allegato alla Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta, conferito con scrittura privata autenticata in data 12 novembre 2019 per atto Notaio di Milano, rep. 62139, racc. 12324, registrata a Persona_1
Milano 4 il 14 novembre 2019 al n. 41990 Serie 1T.
b) Espressa stipula dell'ammortamento alla francese e capitalizzazione degli interessi.
Con il termine di “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) s'intende comunemente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo.
Così classificato dal punto di vista descrittivo, occorre capire se esso nasconda ipotesi illegittime di capitalizzazione degli interessi e/o di costi occulti o comunque preveda una modalità di rimborso di per sé illegittima.
Dal primo punto di vista, può affermarsi che il metodo dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi
il giudice 4 AR VI US corrispettivi conglobati in ciascuna rata sono calcolati esclusivamente sul capitale maturato nel periodo di riferimento della rata medesima (ragion per cui deve escludersi ogni profilo di illegittimità per violazione dell'art. 1283 cod. civ.). La formula matematica in questo caso
"utilizza la legge di sconto composto", ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile - che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alle regole dell'interesse semplice.
Pertanto, gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale, mentre che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022. E sul ragionamento in toto v. Cass.
27823/2023).
Dal punto di vista della sussistenza di costi occulti, la stessa esplicitazione matematico/economica e grafica del sistema di ammortamento ne impedisce l'annidamento.
Infatti, posto che il sistema di ammortamento alla francese rappresenta una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato (cfr. Cass. 27823/2023 cit.), l'accompagnamento al contratto di mutuo del piano di ammortamento contenente l'esemplificazione - per tutta la durata del mutuo del sistema di rimborso - dell'ammontare della rata, con specificazione della quota capitale e della quota interessi contenuta in ciascuna rata, con indicazione del montante totale richiesto per quell'operazione (ossia anche degli totale degli interessi spalmati sulle rate) e
il giudice 5 AR VI US degli importi estinti e rimanenti dopo ciascuna rata costituisce una palmare evidenza dell'impatto economico del mutuo stesso, impedendo la sussistenza di costi non indicati.
Ovviamente salvo che l'opponente provi di essere stato chiamato a pagare importi al di fuori di quelli indicati.
Per quanto attiene, inoltre, alla modalità di imputazione del pagamento rateale effettuato dal cliente e che nel sistema dell'ammortamento cd. alla francese, per le prime rate, viene destinato (in larga parte alla restituzione degli interessi) occorre chiarire come in astratto, ciò sia giustificato proprio sulla base dell'art. 1194 c.c., che prevede, quale regime ordinario dell'obbligazione civile, che “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore” (cfr. Cass. 27823/23 cit.).
Tanto chiarito in ordine all'interesse composto, va affrontato il profilo relativo alla lamentata nullità della clausola per indeterminatezza degli interessi legata alla mancata stipula per iscritto. Tale doglianza non può essere accolta e va rigettata perché infondata in fatto e in diritto. Difatti, non solo al contratto depositato dalla convenuta è allegato il piano di ammortamento, sottoscritto dall'attore; ma è altresì doveroso precisare che anche laddove tale allegato non fosse stato presente, ciò non avrebbe determinato necessariamente alcuna nullità dovuta all'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, come chiarito recentemente dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU. sent. n. 15130, 20 maggio 2024).
c) Usurarietà degli interessi moratori.
Anche l'eccezione relativa all'usurarietà genetica degli interessi moratori è priva di fondamento e va rigettata.
All'interno del contratto di mutuo l'ammontare degli interessi di mora è espressamente indicato in misura pari al tasso effettivo globale medio aumentato della metà.
Esso, pertanto, è di per sé strutturalmente incapace di superare la soglia usuraria dei tassi moratori, posto che per il periodo di riferimento di stipula del contratto la formula di calcolo dell'usurarietà del tasso è pari a TEGM più 2,1% più la metà, ossia un valore palesemente più alto di quello indicato in contratto.
il giudice 6 AR VI US Inoltre la alternatività ontologica del tasso corrispettivo rispetto al tasso moratorio, impone di non poter sommare alcuna componente tipica del momento fisiologico del rapporto, come ad esempio costi di gestione o commissioni di estinzione anticipata, che attengono a situazioni completamente opposte a quella ora in oggetto, ossia la volontà di estinguere anticipatamente il contratto versando quanto mutuato o comunque il pagamento rituale delle rate di mutuo (in tale senso, tra le altre, Cass. 17447/2019).
d) Mancata indicazione del criterio di calcolo dell'ISC
In relazione alle doglianze riguardanti la mancata indicazione dei criteri di calcolo dell'ISC, esse sono prive di fondamento e non meritano di essere accolte. Pa Ciò in quanto l' assolve a funzioni di trasparenza, che risultano soddisfatte semplicemente con la sua indicazione, senza che risultino necessari a tal fine i relativi criteri di calcolo. Si Pa rileva inoltre che anche l'ipotetica mancanza dell' o la sua erronea indicazione non determina la nullità del contratto, ma al più una responsabilità della banca contraente.
Infatti, il suddetto indice, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate (da provarsi a carico dell'opponente) può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. n. 4597 del
14/02/2023).
e) Erroneità dei conteggi posti alla base delle somme dovute
Quanto alle contestazioni mosse da parte opponente circa l'erroneità dei calcoli da cui emerge la somma azionata, esse meritano ulteriore approfondimento
In prima istanza si rileva come agli atti non risulti versata né copia dell'atto di precetto, né documentazione dalla quale sia possibile evincere in alcun modo quali e quante rate siano
il giudice 7 AR VI US state pagate, quale sia la data di decadenza del beneficio del termine, in qual data sia intervenuta la risoluzione del contratto in questione.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale le regole generali in materia di onere probatorio ex art 2697 c.c. si applicano indipendentemente dalla natura di accertamento negativo dell'azione. Di conseguenza, una volta che nel caso di specie risulta provata l'esistenza del credito, stante il deposito del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo, spetterebbe all'opponente provare il fatto estintivo o modificativo dello stesso.
Nel caso di specie parte opponente, la quale agisce per il riaccertamento negativo del credito, non fornisce idonea prova di alcuna circostanza utile a rideterminare l'esatto importo del quantum dovuto. Essa difatti si limita a dolersi della mancanza all'interno dell'atto di precetto di indicazioni relative a capitale residuo, rate non pagate, spese in dettaglio, eventuali interessi di mora con il dettaglio del calcolo, eventuali altri importi.
Tuttavia, da quanto versato in atti non emerge che l'opponente si sia attivato in alcun modo per ottenere la relativa documentazione, (ad esempio avvalendosi della facoltà di cui all'art.119 T.U.B.), e si ritiene pertanto che egli non abbia assolto agli obblighi di diligenza cui era tenuto nel soddisfacimento dell'onere probatorio.
E pur tuttavia, in sede di accertamento bisogna valorizzare la discrasia tra l'importo di euro
135.610,35 (oltre interessi dal 6.05.2022) asseritamente richiesto all'interno dell'atto di precetto, rispetto alle somme che emergono come concretamente dovute.
Si denota difatti che è presente tra gli allegati alla comparsa di costituzione e risposta un riconteggio ad opera della convenuta, dal quale emerge la debenza di importi residui pari ad euro 119.109,44. (oltre interessi dal 6.05.2022)
Peraltro, tale documento presenta l'eliminazione dalle somme dovute, di quanto già ottenuto a parziale soddisfacimento del credito dallo svolgimento della pregressa procedura esecutiva immobiliare già subita precedentemente dall'attore con esito fruttuoso.
il giudice 8 AR VI US Tale riconteggio integra l'esibizione di una delle parti di un documento a sé sfavorevole, riperimetrando il credito in misura inferiore rispetto alla somma asseritamente indicata all'interno del precetto, e pertanto può essere valorizzato dalla scrivente ai fini della decisione.
Esso inoltre non viene mai di per sé contestato in modo adeguatamente specifico dalla controparte, la quale genericamente più volte afferma che gli importi richiesti sono frutto di un erroneo calcolo, senza tuttavia riuscire a chiarire o a provare in cosa consistano tali margini di errore.
Pertanto, risulta dovuto l'importo di € euro 119.109,44, oltre interessi dal 6.05.2022.
Per quanto attiene alle spese, vanno effettuate le considerazioni che seguono: l'opposizione risulta da accogliere solo in relazione alla differenza (esigua) tra l'importo precettato e quello indicato nei conteggi della stessa banca;
oltre a ciò, tale valore, con conseguente accoglimento parziale dell'opposizione, è stato determinato solo dal riconteggio spontaneo effettuato dalla banca, mentre nessun conteggio alternativo, sul punto, risulta allegato dalla parte debitrice.
A fronte di ciò, risulta equa la compensazione perla metà delle spese di lite, mentre, in relazione all'altro mezzo, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti con il creditore procedente, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione di , rideterminando Parte_1
l'ammontare del credito vantato nei suoi confronti da (in qualità di mandataria CP_1 di in euro 119.109,44, oltre interessi dal 6.05.2022; Controparte_3
b) Condanna (in qualità di mandataria di al CP_1 Controparte_3 pagamento della metà delle spese in favore dell'avv. Rosario Vasca, dichiaratosi difensore antistatario dell'opponente, che si liquidano complessivi € 2538,50 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, compensando il residuo mezzo.
il giudice 9 AR VI US Napoli, 30 giugno 2025
Il Giudice
AR VI US
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Sara Palumbo, magistrato ordinario in tirocinio
- D.M. 22.10.24
il giudice 10 AR VI US
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa
AR VI US, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 30665 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] Parte_1 codice fiscale , difeso dall'avv. Rosario Vasca C.F. , C.F._1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
ATTORE
E
p.iva (già , Società mandataria con CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentanza della rapp.ta e difesa in virtù di procura generale Controparte_3 alle liti dall'Avv. Roberto Esposito del foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il
Suo studio
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.2.2025 le parti insistevano nelle loro difese ed eccezioni. Parte attrice insisteva nella richiesta di ammissione ctu;
parte convenuta insisteva per l'assegnazione della causa in decisione. Il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si costituiva in data 30.12.2022 , intendendo esperire opposizione Parte_1 all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c1 c.p.c., a seguito dell'avvenuta notifica nei suoi confronti
il giudice 1 AR VI US di un atto di precetto per l'importo di 135.610,35 euro (oltre ulteriori interessi di mora, spese competenze successive occorrende) ad opera della convenuta società, mandataria di
[...]
Contr
a sua volta prospettatasi come cessionaria del credito vantato da nei Controparte_3 confronti dell'attore in seguito alla stipula di un contratto di mutuo fondiario.
In tale atto si rappresentava difatti che l'attore, in data 18.11.2009, aveva sottoscritto con la un mutuo fondiario, congiuntamente alla coniuge Controparte_5 CP_6
; che tale mutuo era assistito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta in data
[...]
20.11.2009 presso la conservatoria immobiliare Napoli 1, avente ad oggetto l'appartamento sito in Napoli alla piazza Lo Bianco n.1, posto nel primo fabbricato, piano 1, int.1.
Nell'atto di citazione, in particolare, il ricorrente si doleva: 1) della carenza di titolarità del diritto escusso in capo alla società convenuta 2) della irregolarità del mutuo per il prevedere lo stesso ammortamento alla francese, senza che sia intervenuta alcuna pattuizione specifica sul punto 3) della mancata corrispondenza tra l'importo presente nel precetto e il credito Contr effettivamente vantato, posto che l'attore già era stato in passato esecutato da (r.g.e
649/2017 Trib. Napoli), e che il procedimento si era concluso con la vendita del mobile oggetto di ipoteca, per un ammontare pari a 90.000 euro, e che tale ammontare non sarebbe stato scorporato dalle somme pretese con l'atto di precetto.
Lamentava infine che egli non era da considerare inadempiente al momento della risoluzione del contratto, in quanto l'importo che l'attore avrebbe pagato indebitamente a causa della mancata pattuizione espressa dell'ammortamento alla francese sarebbe di gran lunga superiore all'ammontare delle rate scadute e non pagate, né tutt'ora debitore, in virtù delle somme provento dell'esecuzione forzata già subita precedentemente sull'immobile ipotecato.
In data 7.11.2023 si è costituita parte convenuta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in primo luogo affermando l'esistenza della propria legittimazione attiva, in secondo luogo evidenziando l'espressa pattuizione dell'ammortamento alla francese, affermando inoltre che il sistema in questione non prevede di per sé alcuna forma di capitalizzazione degli interessi e non è pertanto soggetto alla relativa disciplina.
Da ultimo nella comparsa si difende inoltre la correttezza dell'ammontare del credito vantato, posto che le somme ottenute a soddisfazione del credito durante la procedura
il giudice 2 AR VI US esecutiva n. r.g.e. 649/2017 del tribunale di Napoli sono state puntualmente detratte dalla somma precettata.
In data 19.12.2023 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'interno delle memorie le parti riprendevano gli argomenti già suesposti;
inoltre, alle doglianze di parte attrice si aggiungevano le rimostranze circa il carattere usurario dei tassi moratori applicati, nonché quelle relative alla mancata indicazione del criterio di calcolo dell'ISC.
Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Dal punto di vista classificatorio, tutte le doglianze esposte, attengono all'an ed al quantum della pretesa creditoria e pertanto correttamente, sono state indicate come motivi di opposizione ex art. 615 c. 1 c.p.c.
Le doglianze vanno esaminate come segue:
a) Titolarità del credito vantato.
La questione relativa alla distribuzione dell'onere probatorio relativo alla titolarità del credito vantato è stata interessata più volte dalla giurisprudenza della corte di Cassazione, la quale ha precisato che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare (del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993) ha anche l'onere di dimostrare (ai fini della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare) l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr. Cass. n. 24798 del 05/11/2020)
Esaminando gli atti del processo, appare pienamente raggiunta la prova della titolarità del credito vantato in capo a Controparte_3
Difatti la società, al fine di provare la propria titolarità del credito, ha depositato i seguenti documenti:
- estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 27 del 4 marzo 2021 avente ad oggetto avviso ex art. 58 T.U.B., nell'ambito della quale essa stessa dà notizia di aver
il giudice 3 AR VI US acquistato in blocco ex art 58 T.U.B. da Banca Nazionale del lavoro S.p.a. i crediti “derivanti da contratti di finanziamento nel periodo compreso fra gli anni 1998 e 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/1991”;
- dichiarazione della cedente relativa all'inclusione del credito controverso all'interno del contratto di cessione;
- contratto di cessione ex art 58 TUB del 16.02.2021 stipulato tra Banca Nazionale del lavoro S.p.a. e con un estratto dell'allegato contenente la lista dei Controparte_3 crediti ceduti, all'interno della quale è presente il credito vantato nei confronti di
[...]
e (recante “n. prog.” 172 e “cod_grappolo” 3059662 e ulteriore Pt_1 Controparte_6 codice “ndg_gf” 304222502).
Tale documentazione è da ritenersi sufficiente a considerare provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, posto che è stata depositata documentazione ampiamente attestante tale circostanza, inclusa la prova principe della titolarità del credito vantato, vale a dire il contratto di cessione.
Nessun dubbio poi in ordine alla legittimazione di la cui legittimazione in CP_1 qualità di mandataria di emerge da mandato allegato alla Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta, conferito con scrittura privata autenticata in data 12 novembre 2019 per atto Notaio di Milano, rep. 62139, racc. 12324, registrata a Persona_1
Milano 4 il 14 novembre 2019 al n. 41990 Serie 1T.
b) Espressa stipula dell'ammortamento alla francese e capitalizzazione degli interessi.
Con il termine di “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) s'intende comunemente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo.
Così classificato dal punto di vista descrittivo, occorre capire se esso nasconda ipotesi illegittime di capitalizzazione degli interessi e/o di costi occulti o comunque preveda una modalità di rimborso di per sé illegittima.
Dal primo punto di vista, può affermarsi che il metodo dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi
il giudice 4 AR VI US corrispettivi conglobati in ciascuna rata sono calcolati esclusivamente sul capitale maturato nel periodo di riferimento della rata medesima (ragion per cui deve escludersi ogni profilo di illegittimità per violazione dell'art. 1283 cod. civ.). La formula matematica in questo caso
"utilizza la legge di sconto composto", ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile - che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alle regole dell'interesse semplice.
Pertanto, gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale, mentre che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022. E sul ragionamento in toto v. Cass.
27823/2023).
Dal punto di vista della sussistenza di costi occulti, la stessa esplicitazione matematico/economica e grafica del sistema di ammortamento ne impedisce l'annidamento.
Infatti, posto che il sistema di ammortamento alla francese rappresenta una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato (cfr. Cass. 27823/2023 cit.), l'accompagnamento al contratto di mutuo del piano di ammortamento contenente l'esemplificazione - per tutta la durata del mutuo del sistema di rimborso - dell'ammontare della rata, con specificazione della quota capitale e della quota interessi contenuta in ciascuna rata, con indicazione del montante totale richiesto per quell'operazione (ossia anche degli totale degli interessi spalmati sulle rate) e
il giudice 5 AR VI US degli importi estinti e rimanenti dopo ciascuna rata costituisce una palmare evidenza dell'impatto economico del mutuo stesso, impedendo la sussistenza di costi non indicati.
Ovviamente salvo che l'opponente provi di essere stato chiamato a pagare importi al di fuori di quelli indicati.
Per quanto attiene, inoltre, alla modalità di imputazione del pagamento rateale effettuato dal cliente e che nel sistema dell'ammortamento cd. alla francese, per le prime rate, viene destinato (in larga parte alla restituzione degli interessi) occorre chiarire come in astratto, ciò sia giustificato proprio sulla base dell'art. 1194 c.c., che prevede, quale regime ordinario dell'obbligazione civile, che “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore” (cfr. Cass. 27823/23 cit.).
Tanto chiarito in ordine all'interesse composto, va affrontato il profilo relativo alla lamentata nullità della clausola per indeterminatezza degli interessi legata alla mancata stipula per iscritto. Tale doglianza non può essere accolta e va rigettata perché infondata in fatto e in diritto. Difatti, non solo al contratto depositato dalla convenuta è allegato il piano di ammortamento, sottoscritto dall'attore; ma è altresì doveroso precisare che anche laddove tale allegato non fosse stato presente, ciò non avrebbe determinato necessariamente alcuna nullità dovuta all'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, come chiarito recentemente dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU. sent. n. 15130, 20 maggio 2024).
c) Usurarietà degli interessi moratori.
Anche l'eccezione relativa all'usurarietà genetica degli interessi moratori è priva di fondamento e va rigettata.
All'interno del contratto di mutuo l'ammontare degli interessi di mora è espressamente indicato in misura pari al tasso effettivo globale medio aumentato della metà.
Esso, pertanto, è di per sé strutturalmente incapace di superare la soglia usuraria dei tassi moratori, posto che per il periodo di riferimento di stipula del contratto la formula di calcolo dell'usurarietà del tasso è pari a TEGM più 2,1% più la metà, ossia un valore palesemente più alto di quello indicato in contratto.
il giudice 6 AR VI US Inoltre la alternatività ontologica del tasso corrispettivo rispetto al tasso moratorio, impone di non poter sommare alcuna componente tipica del momento fisiologico del rapporto, come ad esempio costi di gestione o commissioni di estinzione anticipata, che attengono a situazioni completamente opposte a quella ora in oggetto, ossia la volontà di estinguere anticipatamente il contratto versando quanto mutuato o comunque il pagamento rituale delle rate di mutuo (in tale senso, tra le altre, Cass. 17447/2019).
d) Mancata indicazione del criterio di calcolo dell'ISC
In relazione alle doglianze riguardanti la mancata indicazione dei criteri di calcolo dell'ISC, esse sono prive di fondamento e non meritano di essere accolte. Pa Ciò in quanto l' assolve a funzioni di trasparenza, che risultano soddisfatte semplicemente con la sua indicazione, senza che risultino necessari a tal fine i relativi criteri di calcolo. Si Pa rileva inoltre che anche l'ipotetica mancanza dell' o la sua erronea indicazione non determina la nullità del contratto, ma al più una responsabilità della banca contraente.
Infatti, il suddetto indice, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate (da provarsi a carico dell'opponente) può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. n. 4597 del
14/02/2023).
e) Erroneità dei conteggi posti alla base delle somme dovute
Quanto alle contestazioni mosse da parte opponente circa l'erroneità dei calcoli da cui emerge la somma azionata, esse meritano ulteriore approfondimento
In prima istanza si rileva come agli atti non risulti versata né copia dell'atto di precetto, né documentazione dalla quale sia possibile evincere in alcun modo quali e quante rate siano
il giudice 7 AR VI US state pagate, quale sia la data di decadenza del beneficio del termine, in qual data sia intervenuta la risoluzione del contratto in questione.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale le regole generali in materia di onere probatorio ex art 2697 c.c. si applicano indipendentemente dalla natura di accertamento negativo dell'azione. Di conseguenza, una volta che nel caso di specie risulta provata l'esistenza del credito, stante il deposito del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo, spetterebbe all'opponente provare il fatto estintivo o modificativo dello stesso.
Nel caso di specie parte opponente, la quale agisce per il riaccertamento negativo del credito, non fornisce idonea prova di alcuna circostanza utile a rideterminare l'esatto importo del quantum dovuto. Essa difatti si limita a dolersi della mancanza all'interno dell'atto di precetto di indicazioni relative a capitale residuo, rate non pagate, spese in dettaglio, eventuali interessi di mora con il dettaglio del calcolo, eventuali altri importi.
Tuttavia, da quanto versato in atti non emerge che l'opponente si sia attivato in alcun modo per ottenere la relativa documentazione, (ad esempio avvalendosi della facoltà di cui all'art.119 T.U.B.), e si ritiene pertanto che egli non abbia assolto agli obblighi di diligenza cui era tenuto nel soddisfacimento dell'onere probatorio.
E pur tuttavia, in sede di accertamento bisogna valorizzare la discrasia tra l'importo di euro
135.610,35 (oltre interessi dal 6.05.2022) asseritamente richiesto all'interno dell'atto di precetto, rispetto alle somme che emergono come concretamente dovute.
Si denota difatti che è presente tra gli allegati alla comparsa di costituzione e risposta un riconteggio ad opera della convenuta, dal quale emerge la debenza di importi residui pari ad euro 119.109,44. (oltre interessi dal 6.05.2022)
Peraltro, tale documento presenta l'eliminazione dalle somme dovute, di quanto già ottenuto a parziale soddisfacimento del credito dallo svolgimento della pregressa procedura esecutiva immobiliare già subita precedentemente dall'attore con esito fruttuoso.
il giudice 8 AR VI US Tale riconteggio integra l'esibizione di una delle parti di un documento a sé sfavorevole, riperimetrando il credito in misura inferiore rispetto alla somma asseritamente indicata all'interno del precetto, e pertanto può essere valorizzato dalla scrivente ai fini della decisione.
Esso inoltre non viene mai di per sé contestato in modo adeguatamente specifico dalla controparte, la quale genericamente più volte afferma che gli importi richiesti sono frutto di un erroneo calcolo, senza tuttavia riuscire a chiarire o a provare in cosa consistano tali margini di errore.
Pertanto, risulta dovuto l'importo di € euro 119.109,44, oltre interessi dal 6.05.2022.
Per quanto attiene alle spese, vanno effettuate le considerazioni che seguono: l'opposizione risulta da accogliere solo in relazione alla differenza (esigua) tra l'importo precettato e quello indicato nei conteggi della stessa banca;
oltre a ciò, tale valore, con conseguente accoglimento parziale dell'opposizione, è stato determinato solo dal riconteggio spontaneo effettuato dalla banca, mentre nessun conteggio alternativo, sul punto, risulta allegato dalla parte debitrice.
A fronte di ciò, risulta equa la compensazione perla metà delle spese di lite, mentre, in relazione all'altro mezzo, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti con il creditore procedente, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione di , rideterminando Parte_1
l'ammontare del credito vantato nei suoi confronti da (in qualità di mandataria CP_1 di in euro 119.109,44, oltre interessi dal 6.05.2022; Controparte_3
b) Condanna (in qualità di mandataria di al CP_1 Controparte_3 pagamento della metà delle spese in favore dell'avv. Rosario Vasca, dichiaratosi difensore antistatario dell'opponente, che si liquidano complessivi € 2538,50 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, compensando il residuo mezzo.
il giudice 9 AR VI US Napoli, 30 giugno 2025
Il Giudice
AR VI US
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Sara Palumbo, magistrato ordinario in tirocinio
- D.M. 22.10.24
il giudice 10 AR VI US