CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/09/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai SIg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 368/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato in [...] il 1°.01.1978, c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Mario Tramontana (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), Controparte_1 CP_2
Pa corrente in CO (P. IVA 229 280 872), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Pia Grassia (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: occupazione sine titulo.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 7.7.2025 – già fissata ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La cooperativa sociale “ ” di CO adiva con ricorso ex art. 702bis c.p.c. il CP_1
Tribunale di Catania e, dopo aver esposto:
- che, in virtù di patto di accoglienza stipulato l'11.08.2021, il Comune di Bronte
- e per questo essa ricorrente, nella qualità di ente gestore di progetto SAI - concedeva in uso temporaneo a (perché vi abitasse con la propria Parte_1
famiglia) l'appartamento (già assunto in locazione, al fine dell'attuazione del progetto, con contratto del 20.4.2021) sito in Santa Maria di Licodia, via
Alcide de Gasperi n. 41, censito in catasto urbano al fg. 10, part. 224 sub 9,
- che detto patto pure prevedeva - nel rispetto delle linee-guida previste dal D.M.
18.11.2019 di disciplina del fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo umanitario - che il beneficiario rilasciasse l'unità immobiliare entro e non oltre il termine di efficacia del patto medesimo, termine di sei mesi salvo eventuali proroghe giustificate,
- che, essendosi il progetto di accoglienza concluso regolarmente con il perfezionamento, nei tempi previsti, del programma di inclusione sociale, alla scadenza di detti sei mesi – pure prorogati sino al termine dell'anno scolastico - il Comune di Bronte, non avendo il proceduto al dovuto rilascio, con atto Pt_1
stragiudiziale del 7.7.2022 lo diffidava a provvedervi entro e non oltre il
26.07.2022: ma inutilmente.
E pertanto, chiedeva infine la cooperativa ricorrente di “ordinare al resistente Pt_1
di rilasciare e restituire l'appartamento sito in Santa Maria di Licodia, Via A.
[...]
De Gasperi n. 41, identificato al catasto edilizio urbano del comune di Santa Maria di Licodia al fg. 10, part. 224, sub 9, piano II, occupato senza titolo dal 27.07.2022, libero da persone;
condannare il SI. a risarcire a Parte_1 Controparte_1
il danno derivante dall'occupazione dal 27.07.2022 sino al rilascio;
determinare e liquidare equitativamente la somma a titolo di risarcimento danni in complessivi €
2.200,00. Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi”. Costituitosi in contraddittorio , oltre che eccepire il mancato previo Parte_1
esperimento di procedura di mediazione (cui in seguito si dava luogo, ma con esito negativo), eccepiva preliminarmente che la cooperativa ricorrente difettasse di legittimazione attiva – che, per converso, si deduceva che facesse capo al CP_3
- non avendo la stessa cooperativa preso parte alla stipula del patto di
[...]
accoglienza in virtù del quale esso resistente era stato immesso nella detenzione di detta unità immobiliare;
ovvero, ed in ogni caso, che il contraddittorio processuale andasse esteso al Comune di Bronte quale litisconsorte necessario. Nel merito, in particolare deduceva che il patto ridetto non contemplasse, in realtà, alcun esatto termine di scadenza.
Venuti in udienza il giudice designato – rigettata l'istanza di passaggio al rito ordinario, e disattese altresì le istanze istruttorie del resistente – invitava le parti a precisare prontamente le conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – detto giudice considerava:
- che, quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva della cooperativa ricorrente, il patto di accoglienza de quo risultasse in realtà sottoscritto anche dalla cooperativa medesima,
- che, nel merito, “il il quale aveva/ha aderito al sistema SAI - Controparte_3
quale Responsabile del PRG-699-PR-2-CATEG-ORD - una volta svolto e completato il progetto che aveva come data di inserimento il 09.08.2021 e comprendeva l'intero nucleo familiare del resistente, che lo sottoscriveva in data 13 agosto 2021 in uno con il e con Controparte_3 [...]
, con previsione di impegni reciproci (ed in particolare con Controparte_4
l'impegno assunto dal resistente-ospite di :”c) rispettare i termini del progetto individualizzato di accoglienza integrata concordato con gli operatori al momento dell'ingresso nel centro;
d) lasciare la struttura di accoglienza entro e non oltre il termine di validità del contratto, nel rispetto delle linee guida previste dal decreto per la ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo”), poteva dare atto che il percorso di inclusione sociale aveva avuto pieno successo, avendo raggiunto tutti i traguardi che si prefiggeva di raggiungere: traguardi che non risultano contestati dal resistente e che gli consentivano di acquisire gli strumenti volti a supportare l'inclusione sociale e a darvi sostenibilità sia per le condizioni materiali che culturali”,
- che “il patto di accoglienza sarebbe terminato specificatamente dopo 6 mesi dalla sottoscrizione, ovvero l'8/02/2022, quindi nessun dubbio sussiste/va sulla scadenza;
al resistente è stato, anzi, concesso di rimanere nella rete SAI oltre il previsto termine per ottenere le pratiche necessarie ad ottenere i documenti e consentire che i figli di questo potessero finire l'anno scolastico nell'istituto presso il quale lo avevano iniziato. Riferiva, altresì, parte ricorrente di avere proposto ed erogato al percorsi volti all'acquisizione di competenze dal Pt_1
punto di vista lavorativo e abitativo che, tuttavia, non erano/sono stati accolti dal resistente. Dunque, alla scadenza dei termini del progetto - essendo stati erogati al nucleo familiare tutti i servizi nei tempi previsti e avendo completato i beneficiari tutte le azioni programmate nel proprio progetto personalizzato e acquisito gli strumenti di base per proseguire in autonomia un percorso di inserimento socioeconomico, in breve tutto quanto previsto nel Patto di
Accoglienza - nasceva la necessità per il ricorrente di legittimamente riavere la disponibilità dell'immobile occupato sito in Santa Maria di Licodia, in via
Alcide De Gasperi n. 41, libero entro e non oltre il 26/7/2022”,
- che “Risulta che il 19 dicembre 2019 il servizio centrale del neoistituito comunicava agli enti locali titolari di progetti che, in ogni CP_5 CP_5
caso, i titolari di protezione umanitaria presenti nel sistema di protezione dovessero rimanere in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo, e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza (art. 12 co. 6 del d.l. 113/2018, convertito in 1.132/2018). Pertanto, alla luce della normativa vigente, strettamente vincolata alla normativa inerente alle misure di accoglienza per i titolari di protezione umanitaria, raggiunto l'adempimento di quanto previsto nel sottoscritto Patto di Accoglienza l'occupazione dell'immobile da parte del resistente è divenuta privo di titolo e giustificazione”,
- che fondata fosse altresì (oltre che, per quanto motivato, la domanda di rilascio anzitutto formulata dalla cooperativa ricorrente) l'ulteriore domanda attorea di risarcimento del danno nella specie emergente, che ben poteva quantificarsi nella richiesta misura di € 2.200,00.
Con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 12.2.2024 (cron. 1893/2024) così, pertanto, statuiva infine l'adito Tribunale:”
P Q M
…. dichiara senza titolo l'occupazione da parte del resistente, sig. , dell'immobile sito in Santa Maria di Licodia Parte_1
(CT), via Alcide De Gasperi n. 41, identificato al catasto edilizio urbano del Comune al fg.10, part.224, sub.9, piano II;
condanna, per l'effetto, , unitamente Parte_1
ai componenti familiari di cui all'atto di diffida del 7.7.2022, al rilascio dell'immobile come in atti identificato entro il termine perentorio del 10.03.2024, libero da persone e/o cose, e rimesso nella libera disponibilità di parte ricorrente.
Condanna parte resistente, sig. , al pagamento della somma di €. Parte_1
2.200,00, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile. Infine, condanna Pt_1
al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, e per esso
[...]
l'erario, nella misura complessiva di €.1.610,00, oltre spese, IVA. C.P.A. e rimborso forfettario spese generali”.
§§§
Avverso detta ordinanza decisoria interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 13.3.2024.
Per lamentare, anzitutto, che il primo giudice avesse omesso di pronunciarsi sulla sua istanza, ex art. 102 c.p.c., di integrazione del contraddittorio nei confronti del quale supposto litisconsorte necessario: venendo, al riguardo, a Controparte_3
ribadire che “La quale Ente gestore e/o attuatore, così come Controparte_1
riportato testualmente dal Giudice di prime cure, successivamente alla diffida ad adempiere inviata dal avrebbe potuto semmai, in caso di mancato Controparte_3
adempimento da parte del soggetto ospitato, avvalersi dell'ausilio della Forza
Pubblica al solo fine di ottenere il rilascio dell'immobile. Per converso, il diritto di intimare un rilascio di immobile rimane in capo al unico soggetto Controparte_3
ad avere la legittimazione a stare in giudizio insieme alla società che attua il progetto, in virtù del Patto di Accoglienza stipulato con il resistente. Pertanto, si rileva la nullità dell'Ordinanza oggi impugnata in quanto viziata dalla mancata pronuncia del Giudice di primo grado in merito alla eccepita mancata chiamata in causa del Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe dovuto Controparte_3
rilevare la legittimazione attiva del quale litisconsorte necessario Controparte_3
del giudizio, alla stregua delle domande proposte in ricorso”.
Correlativamente – proseguiva l'appellante – “Il Giudice di prime cure erra nel considerare la firmataria del Patto di Accoglienza e nel considerare il CP_4
Patto di Accoglienza terminato specificatamente dopo 6 mesi dalla sottoscrizione, ovvero l'8/02/2022. Ebbene, il primo Patto di Accoglienza versato in atti ed allegato al Ricorso Introduttivo non risulta essere firmato dall Controparte_6 [...]
, ma solo dall'Ente locale, ovvero il (all. 3). Controparte_1 CP_3 CP_3
Inoltre nello stesso Patto non si evince il termine iniziale del periodo di accoglienza.
Successivamente, in data 21.05.2023, l'odierna società appellata, depositava in atti un nuovo Patto di Accoglienza, dove invece c'è la firma dell'Ente locale, dell'Ente gestore e dell'Ospite ma non si evince né il periodo in cui avrebbe dovuto iniziare l'accoglienza né il periodo in cui sarebbe dovuto terminare (all. 4), con conseguente irregolarità dello stesso. Pertanto, erra il Giudice di primo grado laddove afferma che la risulta firmataria del Patto di Accoglienza. Di quale Patto di Controparte_1
Accoglienza? Agli atti risultano, come sopra evidenziato, due Patti di Accoglienza dei quali uno risulta firmato dall'Ente locale ( e non dall'Ente Controparte_3
gestore, e l'altro firmato sì anche dall'Ente gestore ma artefatto in moltissime sue parti (cancellato con striscia cancellino), motivo per cui all'udienza del 24.05.2023, subito dopo la sua produzione, veniva chiesto dall'odierno appellante il mutamento del rito al fine di poter istruire validamente la causa mediante richiesta di perizia tecnica diretta ad accertare la genuinità del suddetto “secondo” Patto di accoglienza”.
Ancora, deduceva il che “Il Giudice di prime cure erra nell'affermare che il Pt_1
Patto di Accoglienza sarebbe terminato specificatamente dopo sei mesi dalla sottoscrizione, ovvero l'8/02/2022, poiché, così come riportato nello stesso Patto di
Accoglienza, il periodo di accoglienza è pari alla durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e per i successivi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento della Commissione Territoriale. Ebbene, da quanto sopra si evince che i sei mesi non iniziano a decorrere dalla sottoscrizione del Patto di Accoglienza, come erroneamente afferma il Giudice di primo grado, bensì dalla notifica del provvedimento della Commissione Territoriale, così come previsto dal
Patto di Accoglienza stesso. Pertanto, si può certamente affermare che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto mutare il rito anche per valutare il termine finale dell'accoglienza dopo aver acquisito la notifica del provvedimento della
Commissione Territoriale”.
Infine, lamentava detto appellante che erronea fosse pure stata l'affermazione in sentenza secondo cui “nessuna proroga risulta essere stata data al resistente, circa la sua permanenza nei locali di cui al Patto di Accoglienza”: in realtà – si obiettava –
“il SI. aveva già ottenuto ulteriori proroghe che lo legittimavano a rimanere Pt_1
nell'immobile oltre la data dei sei mesi e ciò è rilevabile ictu oculi dalla Diffida ad adempiere inviata dal Comune di Bronte al resistente. In essa si evince che i sei mesi dalla sottoscrizione del Patto di Accoglienza (08/02/2022) erano già ampiamente trascorsi alla data che gli viene intimata per il rilascio dell'immobile, cioè
26.07.2022. Pertanto, il Giudice di prime cure, vista la discrepanza di tempo tra il
08.02.2022 e il 26.07.2022 avrebbe dovuto chiedere all'Ente locale, CP_3
dopo averne ordinato la chiamata in giudizio come litisconsorte necessario, i
[...]
motivi per cui il Progetto di Accoglienza era stato più volte prorogato, e se necessitava di ulteriori proroghe, prima di dichiarare la scadenza dei termini del progetto stesso ed invitare il SI. al rispetto dell'impegno assunto con la Pt_1
sottoscrizione del Patto di Accoglienza”.
E per quanto così sinteticamente ripercorso esso così rassegnava le Parte_1
proprie finali conclusioni:” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'Ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza del Tribunale di Catania,
V sezione civile, Dott.ssa C. Verzì, emessa in data 08.02.2024, nr. Cronologico
1893/2024, depositata in data 12.02.2024, comunicata a mezzo PEC in data
12.02.2024, a conclusione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nr. R.G. 11049/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del Ricorso, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., per la mancata evocazione in giudizio del quale Controparte_3
litisconsorte necessario;
NEL MERITO, rigettare il Ricorso per nullità del Patto di
Accoglienza, titolo sotteso alla presente procedura, per le irregolarità sopra meglio esposte;
rigettare il Ricorso Introduttivo del giudizio di primo grado per la nullità della diffida del 07/07/2022 del per i motivi di cui alla Comparsa Controparte_3
di Costituzione e Risposta;
IN VIA PREGIUDIZIALE, accertato che le difese svolte dal resistente, odierno appellante, alla luce della documentazione prodotta da controparte richiedono un'attività istruttoria non sommaria, disporre il mutamento del rito e fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., con
Ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa;
conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Catania per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da porre a carico dell'Erario essendo l'appellante in possesso dei requisiti per l'ammissione al P.S.S., giusta Istanza di ammissione trasmessa al
C.O.A. di Catania in data 07.03.2024”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio il contestava in ogni sua parte Controparte_3
l'appello del – che chiedeva infine che fosse rigettato - in particolare Pt_1
controdeducendo:
- che “La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
viceversa, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n.
20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718;
Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151)”,
- che, quanto alla ribadita eccezione di controparte che il Patto di Accoglienza de quo non prevedesse un termine di scadenza, “L'art. 38 delle Linee Guida -
Allegato A del D.M. del 18.11.2019 sancisce: “1. L'accoglienza nel CP_5
ha la durata di sei mesi, fatte salve eventuali proroghe, debitamente motivate, nei casi previsti dall'art. 39”: e che “nessuna proroga è stata concessa ai sensi del citato art. 39, e ove ciò non fosse sufficiente l'ente locale CP_3
comunicava ufficialmente la fine del progetto con notifica del
[...]
14.07.2022 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente)”,
- che “Ancor più priva di fondamento è la deduzione dell'appellante riportata alla pag. 6 dell'atto di appello, ove afferma: "Il Giudice di prime cure erra nell'affermare che il Patto di Accoglienza sarebbe terminato specificatamente dopo sei mesi dalla sottoscrizione, ovvero l'8/02/2022, poiché, così come riportato nello stesso Patto di Accoglienza, il periodo di accoglienza è pari alla durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e per i successivi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento della
Commissione Territoriale”: giacchè – si obiettava - “Dalla semplice lettura del patto di accoglienza, invero, si evince che quanto sopra è previsto per i
“RICHIEDENTI ASILO PENDENTE RICORSO”, non invece per i
“TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE” quale il e la Pt_1
famiglia dello stesso. Tanto che nello stesso patto di accoglienza è spuntata questa condizione, non la prima, essendo la famiglia del già titolare di Pt_1
protezione internazionale”,
- che, quanto infine alla doglianza che il Patto de quo fosse stato in realtà oggetto di precedenti proroghe e non si giustificasse che non fosse stato ulteriormente prorogato, “Secondo quanto statuito dall'art. 39 delle Linee
Guida allegato A al D.M. 18.11.2019, ripetutamente richiamato: “1. Il periodo di accoglienza può essere prorogato previa autorizzazione della Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, per complessivi sei mesi, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute, adeguatamente documentati, nonché per le categorie vulnerabili di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.
142 e successive modificazioni.
2. Il periodo di accoglienza di cui al comma 1 può, con le medesime modalità, essere ulteriormente prorogato per un periodo complessivo non superiore a sei mesi in presenza di perduranti gravi motivi di salute, adeguatamente documentati, ovvero per consentire il completamento dell'anno scolastico”. Nel caso di specie nessuna proroga veniva autorizzata dalla Direzione centrale, semplicemente l'ente locale aveva concesso alla famiglia del di permanere all'interno del progetto per consentire di Pt_1
ultimare quanto necessario all'ottenimento della documentazione tutta e di far terminare ai figli l'anno scolastico. Anche questo, però, è del tutto ininfluente avendo il notificato ufficialmente la comunicazione della Controparte_3
fine del progetto e l'intimazione a lasciare libero l'immobile nella data del
14.07.2022, così sancendo chiaramente la fine del progetto e di ogni successiva concessione, e raccapricciante è il voler approfittare oltremodo da parte dell'odierno appellante”.
§§§
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte – dopo che, a definizione del proposto ricorso ex art. 351, secondo comma,
c.p.c., con ordinanza del 14.6.2024 rigettava l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata - all'esito della trattazione della causa rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies
c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da – peraltro articolato in termini ai limiti Parte_1
dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. – si rivela infondato in ogni sua parte.
Lo è, anzitutto, nella parte in cui denunzia che il primo giudice non abbia dato seguito alla sua istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_3
Ed invero, come già si rilevava con detta ordinanza del 14.6.2024, il Patto di
[...]
Accoglienza che l'appellante stipulava l'11.8.2021 con quell'Amministrazione
Comunale – infine sottoscritto anche dalla cooperativa odierna appellata senza che il al netto del troppo e del vano, abbia revocato in dubbio l'autenticità della Pt_1
firma (e che inoltre, contrariamente a quanto asserito, stabilisce espressamente che “Il periodo di accoglienza inizia il 9.8.2021 ..”) - pone espresso riferimento alla stessa appellata nella sua veste (ai sensi dell'art. 10 delle “Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati ” allegate al D.M. 18.11.2019) di “Ente CP_5
Attuatore”: e pure prevedeva (al capoverso “Revoca dell'accoglienza ed uscita dal SAI”) che “L'ospite si impegna a:[…..] "d) lasciare la struttura di accoglienza entro e non oltre il termine di validità del contratto, nel rispetto delle linee guida previste dal decreto per la ripartizione del Fondo Nazionale, per le politiche e i servizi dell'asilo. In caso di mancato adempimento, l'ente gestore potrà avvalersi dell'ausilio della forza pubblica per ottenere il rilascio degli alloggi”. A petto di ciò, l'assunto di parte appellante teso ad accreditare che la cooperativa , “successivamente alla CP_1
diffida ad adempiere inviata dal Comune di Bronte, avrebbe potuto semmai, in caso di mancato adempimento da parte del soggetto ospitato, avvalersi dell'ausilio della
Forza Pubblica al solo fine di ottenere il rilascio dell'immobile” appare persino imbarazzante: rientrando tra i prolegomeni dell'esecuzione civile che chi abbia titolo ad ottenere il rilascio di immobile – se necessario anche forzosamente ed anche con l'ausilio della forza pubblica – debba anzitutto munirsi di titolo esecutivo. E poiché proprio e soltanto a tale esclusivo fine l'odierna appellata instaurava il presente giudizio può, senza dubbio meno, escludersi che dello stesso giudizio dovesse essere parte anche il Controparte_3
Non meno infondato ed anzi temerario – si passa a considerare – deve dirsi tutto quanto riproposto dal in ordine alla durata del Patto di Accoglienza de quo. Pt_1
appare, infatti, che dalla previsione negoziale secondo cui “il periodo di Parte_2
accoglienza è pari alla durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e per i successivi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento della Commissione Territoriale” l'appellante faccia discendere la conclusione che “i sei mesi non iniziano a decorrere dalla sottoscrizione del Patto di Accoglienza, come erroneamente afferma il Giudice di primo grado, bensì dalla notifica del provvedimento della Commissione Territoriale, così come previsto dal Patto di
Accoglienza stesso”: quasi che – osserva la Corte – sia ipotizzabile l'assurdo che la notifica del provvedimento della Commissione Territoriale possa intervenire in un momento successivo a quello della stipula di Patto di Accoglienza. Fissandosi il termine iniziale del periodo di accoglienza alla stessa data del Patto ridetto il Pt_1
(al di là della legittimità sul piano amministrativo di simile soluzione, questione tuttavia estranea alla odierna materia di giudizio) ha finito per lucrare la possibilità di fruire di un maggior periodo di assistenza da parte della mano pubblica: che oggi, tuttavia, pretende di fare oggetto di denuncia [!].
Ed ancor più temerario risulta, d'altro canto, che il sia venuto a lamentare che Pt_1
la proroga di cui aveva fruito (stante, come va ripetuto, che il predetto termine di sei mesi era già scaduto alla data dell'8/02/2022) non sia stata perpetuata: avendo, infatti, costui fruito di tale proroga soltanto di fatto ma non anche di diritto (ciò che revoca in dubbio la legittimità della relativa azione amministrativa, questione tuttavia estranea alla odierna materia di giudizio) a mente, invero, della chiara previsione negoziale secondo cui per coloro che (come l'appellante) già fossero titolari di protezione internazionale “Alla scadenza del termine una eventuale proroga sarà richiesta al
Ministero per circostanze straordinarie, debitamente motivate, che Parte_3
dovranno essere discusse e motivate”.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base esclusivamente dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed € 26.000,00 deve - in ragione del valore indeterminabile ed effettivo della controversia, cfr. Cass. VI 968/2022 - farsi applicazione), e tenendosi poi in conto le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando €
1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione +
€ 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto - senza che ciò rimanga escluso dall'ammissione del al Pt_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass.SS.UU. 4315/2020) - della sussistenza a carico dello stesso appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Catania del 12.2.2024, cron. 1893/2024, proposto da nei confronti della cooperativa sociale “ ” con citazione del Parte_1 CP_1
13.3.2024 – così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento di Parte_1
cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 25.IX.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai SIg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 368/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato in [...] il 1°.01.1978, c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Mario Tramontana (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), Controparte_1 CP_2
Pa corrente in CO (P. IVA 229 280 872), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Pia Grassia (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: occupazione sine titulo.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 7.7.2025 – già fissata ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La cooperativa sociale “ ” di CO adiva con ricorso ex art. 702bis c.p.c. il CP_1
Tribunale di Catania e, dopo aver esposto:
- che, in virtù di patto di accoglienza stipulato l'11.08.2021, il Comune di Bronte
- e per questo essa ricorrente, nella qualità di ente gestore di progetto SAI - concedeva in uso temporaneo a (perché vi abitasse con la propria Parte_1
famiglia) l'appartamento (già assunto in locazione, al fine dell'attuazione del progetto, con contratto del 20.4.2021) sito in Santa Maria di Licodia, via
Alcide de Gasperi n. 41, censito in catasto urbano al fg. 10, part. 224 sub 9,
- che detto patto pure prevedeva - nel rispetto delle linee-guida previste dal D.M.
18.11.2019 di disciplina del fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo umanitario - che il beneficiario rilasciasse l'unità immobiliare entro e non oltre il termine di efficacia del patto medesimo, termine di sei mesi salvo eventuali proroghe giustificate,
- che, essendosi il progetto di accoglienza concluso regolarmente con il perfezionamento, nei tempi previsti, del programma di inclusione sociale, alla scadenza di detti sei mesi – pure prorogati sino al termine dell'anno scolastico - il Comune di Bronte, non avendo il proceduto al dovuto rilascio, con atto Pt_1
stragiudiziale del 7.7.2022 lo diffidava a provvedervi entro e non oltre il
26.07.2022: ma inutilmente.
E pertanto, chiedeva infine la cooperativa ricorrente di “ordinare al resistente Pt_1
di rilasciare e restituire l'appartamento sito in Santa Maria di Licodia, Via A.
[...]
De Gasperi n. 41, identificato al catasto edilizio urbano del comune di Santa Maria di Licodia al fg. 10, part. 224, sub 9, piano II, occupato senza titolo dal 27.07.2022, libero da persone;
condannare il SI. a risarcire a Parte_1 Controparte_1
il danno derivante dall'occupazione dal 27.07.2022 sino al rilascio;
determinare e liquidare equitativamente la somma a titolo di risarcimento danni in complessivi €
2.200,00. Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi”. Costituitosi in contraddittorio , oltre che eccepire il mancato previo Parte_1
esperimento di procedura di mediazione (cui in seguito si dava luogo, ma con esito negativo), eccepiva preliminarmente che la cooperativa ricorrente difettasse di legittimazione attiva – che, per converso, si deduceva che facesse capo al CP_3
- non avendo la stessa cooperativa preso parte alla stipula del patto di
[...]
accoglienza in virtù del quale esso resistente era stato immesso nella detenzione di detta unità immobiliare;
ovvero, ed in ogni caso, che il contraddittorio processuale andasse esteso al Comune di Bronte quale litisconsorte necessario. Nel merito, in particolare deduceva che il patto ridetto non contemplasse, in realtà, alcun esatto termine di scadenza.
Venuti in udienza il giudice designato – rigettata l'istanza di passaggio al rito ordinario, e disattese altresì le istanze istruttorie del resistente – invitava le parti a precisare prontamente le conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – detto giudice considerava:
- che, quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva della cooperativa ricorrente, il patto di accoglienza de quo risultasse in realtà sottoscritto anche dalla cooperativa medesima,
- che, nel merito, “il il quale aveva/ha aderito al sistema SAI - Controparte_3
quale Responsabile del PRG-699-PR-2-CATEG-ORD - una volta svolto e completato il progetto che aveva come data di inserimento il 09.08.2021 e comprendeva l'intero nucleo familiare del resistente, che lo sottoscriveva in data 13 agosto 2021 in uno con il e con Controparte_3 [...]
, con previsione di impegni reciproci (ed in particolare con Controparte_4
l'impegno assunto dal resistente-ospite di :”c) rispettare i termini del progetto individualizzato di accoglienza integrata concordato con gli operatori al momento dell'ingresso nel centro;
d) lasciare la struttura di accoglienza entro e non oltre il termine di validità del contratto, nel rispetto delle linee guida previste dal decreto per la ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo”), poteva dare atto che il percorso di inclusione sociale aveva avuto pieno successo, avendo raggiunto tutti i traguardi che si prefiggeva di raggiungere: traguardi che non risultano contestati dal resistente e che gli consentivano di acquisire gli strumenti volti a supportare l'inclusione sociale e a darvi sostenibilità sia per le condizioni materiali che culturali”,
- che “il patto di accoglienza sarebbe terminato specificatamente dopo 6 mesi dalla sottoscrizione, ovvero l'8/02/2022, quindi nessun dubbio sussiste/va sulla scadenza;
al resistente è stato, anzi, concesso di rimanere nella rete SAI oltre il previsto termine per ottenere le pratiche necessarie ad ottenere i documenti e consentire che i figli di questo potessero finire l'anno scolastico nell'istituto presso il quale lo avevano iniziato. Riferiva, altresì, parte ricorrente di avere proposto ed erogato al percorsi volti all'acquisizione di competenze dal Pt_1
punto di vista lavorativo e abitativo che, tuttavia, non erano/sono stati accolti dal resistente. Dunque, alla scadenza dei termini del progetto - essendo stati erogati al nucleo familiare tutti i servizi nei tempi previsti e avendo completato i beneficiari tutte le azioni programmate nel proprio progetto personalizzato e acquisito gli strumenti di base per proseguire in autonomia un percorso di inserimento socioeconomico, in breve tutto quanto previsto nel Patto di
Accoglienza - nasceva la necessità per il ricorrente di legittimamente riavere la disponibilità dell'immobile occupato sito in Santa Maria di Licodia, in via
Alcide De Gasperi n. 41, libero entro e non oltre il 26/7/2022”,
- che “Risulta che il 19 dicembre 2019 il servizio centrale del neoistituito comunicava agli enti locali titolari di progetti che, in ogni CP_5 CP_5
caso, i titolari di protezione umanitaria presenti nel sistema di protezione dovessero rimanere in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo, e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza (art. 12 co. 6 del d.l. 113/2018, convertito in 1.132/2018). Pertanto, alla luce della normativa vigente, strettamente vincolata alla normativa inerente alle misure di accoglienza per i titolari di protezione umanitaria, raggiunto l'adempimento di quanto previsto nel sottoscritto Patto di Accoglienza l'occupazione dell'immobile da parte del resistente è divenuta privo di titolo e giustificazione”,
- che fondata fosse altresì (oltre che, per quanto motivato, la domanda di rilascio anzitutto formulata dalla cooperativa ricorrente) l'ulteriore domanda attorea di risarcimento del danno nella specie emergente, che ben poteva quantificarsi nella richiesta misura di € 2.200,00.
Con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 12.2.2024 (cron. 1893/2024) così, pertanto, statuiva infine l'adito Tribunale:”
P Q M
…. dichiara senza titolo l'occupazione da parte del resistente, sig. , dell'immobile sito in Santa Maria di Licodia Parte_1
(CT), via Alcide De Gasperi n. 41, identificato al catasto edilizio urbano del Comune al fg.10, part.224, sub.9, piano II;
condanna, per l'effetto, , unitamente Parte_1
ai componenti familiari di cui all'atto di diffida del 7.7.2022, al rilascio dell'immobile come in atti identificato entro il termine perentorio del 10.03.2024, libero da persone e/o cose, e rimesso nella libera disponibilità di parte ricorrente.
Condanna parte resistente, sig. , al pagamento della somma di €. Parte_1
2.200,00, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile. Infine, condanna Pt_1
al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, e per esso
[...]
l'erario, nella misura complessiva di €.1.610,00, oltre spese, IVA. C.P.A. e rimborso forfettario spese generali”.
§§§
Avverso detta ordinanza decisoria interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 13.3.2024.
Per lamentare, anzitutto, che il primo giudice avesse omesso di pronunciarsi sulla sua istanza, ex art. 102 c.p.c., di integrazione del contraddittorio nei confronti del quale supposto litisconsorte necessario: venendo, al riguardo, a Controparte_3
ribadire che “La quale Ente gestore e/o attuatore, così come Controparte_1
riportato testualmente dal Giudice di prime cure, successivamente alla diffida ad adempiere inviata dal avrebbe potuto semmai, in caso di mancato Controparte_3
adempimento da parte del soggetto ospitato, avvalersi dell'ausilio della Forza
Pubblica al solo fine di ottenere il rilascio dell'immobile. Per converso, il diritto di intimare un rilascio di immobile rimane in capo al unico soggetto Controparte_3
ad avere la legittimazione a stare in giudizio insieme alla società che attua il progetto, in virtù del Patto di Accoglienza stipulato con il resistente. Pertanto, si rileva la nullità dell'Ordinanza oggi impugnata in quanto viziata dalla mancata pronuncia del Giudice di primo grado in merito alla eccepita mancata chiamata in causa del Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe dovuto Controparte_3
rilevare la legittimazione attiva del quale litisconsorte necessario Controparte_3
del giudizio, alla stregua delle domande proposte in ricorso”.
Correlativamente – proseguiva l'appellante – “Il Giudice di prime cure erra nel considerare la firmataria del Patto di Accoglienza e nel considerare il CP_4
Patto di Accoglienza terminato specificatamente dopo 6 mesi dalla sottoscrizione, ovvero l'8/02/2022. Ebbene, il primo Patto di Accoglienza versato in atti ed allegato al Ricorso Introduttivo non risulta essere firmato dall Controparte_6 [...]
, ma solo dall'Ente locale, ovvero il (all. 3). Controparte_1 CP_3 CP_3
Inoltre nello stesso Patto non si evince il termine iniziale del periodo di accoglienza.
Successivamente, in data 21.05.2023, l'odierna società appellata, depositava in atti un nuovo Patto di Accoglienza, dove invece c'è la firma dell'Ente locale, dell'Ente gestore e dell'Ospite ma non si evince né il periodo in cui avrebbe dovuto iniziare l'accoglienza né il periodo in cui sarebbe dovuto terminare (all. 4), con conseguente irregolarità dello stesso. Pertanto, erra il Giudice di primo grado laddove afferma che la risulta firmataria del Patto di Accoglienza. Di quale Patto di Controparte_1
Accoglienza? Agli atti risultano, come sopra evidenziato, due Patti di Accoglienza dei quali uno risulta firmato dall'Ente locale ( e non dall'Ente Controparte_3
gestore, e l'altro firmato sì anche dall'Ente gestore ma artefatto in moltissime sue parti (cancellato con striscia cancellino), motivo per cui all'udienza del 24.05.2023, subito dopo la sua produzione, veniva chiesto dall'odierno appellante il mutamento del rito al fine di poter istruire validamente la causa mediante richiesta di perizia tecnica diretta ad accertare la genuinità del suddetto “secondo” Patto di accoglienza”.
Ancora, deduceva il che “Il Giudice di prime cure erra nell'affermare che il Pt_1
Patto di Accoglienza sarebbe terminato specificatamente dopo sei mesi dalla sottoscrizione, ovvero l'8/02/2022, poiché, così come riportato nello stesso Patto di
Accoglienza, il periodo di accoglienza è pari alla durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e per i successivi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento della Commissione Territoriale. Ebbene, da quanto sopra si evince che i sei mesi non iniziano a decorrere dalla sottoscrizione del Patto di Accoglienza, come erroneamente afferma il Giudice di primo grado, bensì dalla notifica del provvedimento della Commissione Territoriale, così come previsto dal
Patto di Accoglienza stesso. Pertanto, si può certamente affermare che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto mutare il rito anche per valutare il termine finale dell'accoglienza dopo aver acquisito la notifica del provvedimento della
Commissione Territoriale”.
Infine, lamentava detto appellante che erronea fosse pure stata l'affermazione in sentenza secondo cui “nessuna proroga risulta essere stata data al resistente, circa la sua permanenza nei locali di cui al Patto di Accoglienza”: in realtà – si obiettava –
“il SI. aveva già ottenuto ulteriori proroghe che lo legittimavano a rimanere Pt_1
nell'immobile oltre la data dei sei mesi e ciò è rilevabile ictu oculi dalla Diffida ad adempiere inviata dal Comune di Bronte al resistente. In essa si evince che i sei mesi dalla sottoscrizione del Patto di Accoglienza (08/02/2022) erano già ampiamente trascorsi alla data che gli viene intimata per il rilascio dell'immobile, cioè
26.07.2022. Pertanto, il Giudice di prime cure, vista la discrepanza di tempo tra il
08.02.2022 e il 26.07.2022 avrebbe dovuto chiedere all'Ente locale, CP_3
dopo averne ordinato la chiamata in giudizio come litisconsorte necessario, i
[...]
motivi per cui il Progetto di Accoglienza era stato più volte prorogato, e se necessitava di ulteriori proroghe, prima di dichiarare la scadenza dei termini del progetto stesso ed invitare il SI. al rispetto dell'impegno assunto con la Pt_1
sottoscrizione del Patto di Accoglienza”.
E per quanto così sinteticamente ripercorso esso così rassegnava le Parte_1
proprie finali conclusioni:” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'Ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza del Tribunale di Catania,
V sezione civile, Dott.ssa C. Verzì, emessa in data 08.02.2024, nr. Cronologico
1893/2024, depositata in data 12.02.2024, comunicata a mezzo PEC in data
12.02.2024, a conclusione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nr. R.G. 11049/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del Ricorso, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., per la mancata evocazione in giudizio del quale Controparte_3
litisconsorte necessario;
NEL MERITO, rigettare il Ricorso per nullità del Patto di
Accoglienza, titolo sotteso alla presente procedura, per le irregolarità sopra meglio esposte;
rigettare il Ricorso Introduttivo del giudizio di primo grado per la nullità della diffida del 07/07/2022 del per i motivi di cui alla Comparsa Controparte_3
di Costituzione e Risposta;
IN VIA PREGIUDIZIALE, accertato che le difese svolte dal resistente, odierno appellante, alla luce della documentazione prodotta da controparte richiedono un'attività istruttoria non sommaria, disporre il mutamento del rito e fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., con
Ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa;
conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Catania per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da porre a carico dell'Erario essendo l'appellante in possesso dei requisiti per l'ammissione al P.S.S., giusta Istanza di ammissione trasmessa al
C.O.A. di Catania in data 07.03.2024”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio il contestava in ogni sua parte Controparte_3
l'appello del – che chiedeva infine che fosse rigettato - in particolare Pt_1
controdeducendo:
- che “La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
viceversa, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n.
20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718;
Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151)”,
- che, quanto alla ribadita eccezione di controparte che il Patto di Accoglienza de quo non prevedesse un termine di scadenza, “L'art. 38 delle Linee Guida -
Allegato A del D.M. del 18.11.2019 sancisce: “1. L'accoglienza nel CP_5
ha la durata di sei mesi, fatte salve eventuali proroghe, debitamente motivate, nei casi previsti dall'art. 39”: e che “nessuna proroga è stata concessa ai sensi del citato art. 39, e ove ciò non fosse sufficiente l'ente locale CP_3
comunicava ufficialmente la fine del progetto con notifica del
[...]
14.07.2022 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente)”,
- che “Ancor più priva di fondamento è la deduzione dell'appellante riportata alla pag. 6 dell'atto di appello, ove afferma: "Il Giudice di prime cure erra nell'affermare che il Patto di Accoglienza sarebbe terminato specificatamente dopo sei mesi dalla sottoscrizione, ovvero l'8/02/2022, poiché, così come riportato nello stesso Patto di Accoglienza, il periodo di accoglienza è pari alla durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e per i successivi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento della
Commissione Territoriale”: giacchè – si obiettava - “Dalla semplice lettura del patto di accoglienza, invero, si evince che quanto sopra è previsto per i
“RICHIEDENTI ASILO PENDENTE RICORSO”, non invece per i
“TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE” quale il e la Pt_1
famiglia dello stesso. Tanto che nello stesso patto di accoglienza è spuntata questa condizione, non la prima, essendo la famiglia del già titolare di Pt_1
protezione internazionale”,
- che, quanto infine alla doglianza che il Patto de quo fosse stato in realtà oggetto di precedenti proroghe e non si giustificasse che non fosse stato ulteriormente prorogato, “Secondo quanto statuito dall'art. 39 delle Linee
Guida allegato A al D.M. 18.11.2019, ripetutamente richiamato: “1. Il periodo di accoglienza può essere prorogato previa autorizzazione della Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, per complessivi sei mesi, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute, adeguatamente documentati, nonché per le categorie vulnerabili di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.
142 e successive modificazioni.
2. Il periodo di accoglienza di cui al comma 1 può, con le medesime modalità, essere ulteriormente prorogato per un periodo complessivo non superiore a sei mesi in presenza di perduranti gravi motivi di salute, adeguatamente documentati, ovvero per consentire il completamento dell'anno scolastico”. Nel caso di specie nessuna proroga veniva autorizzata dalla Direzione centrale, semplicemente l'ente locale aveva concesso alla famiglia del di permanere all'interno del progetto per consentire di Pt_1
ultimare quanto necessario all'ottenimento della documentazione tutta e di far terminare ai figli l'anno scolastico. Anche questo, però, è del tutto ininfluente avendo il notificato ufficialmente la comunicazione della Controparte_3
fine del progetto e l'intimazione a lasciare libero l'immobile nella data del
14.07.2022, così sancendo chiaramente la fine del progetto e di ogni successiva concessione, e raccapricciante è il voler approfittare oltremodo da parte dell'odierno appellante”.
§§§
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte – dopo che, a definizione del proposto ricorso ex art. 351, secondo comma,
c.p.c., con ordinanza del 14.6.2024 rigettava l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata - all'esito della trattazione della causa rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies
c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da – peraltro articolato in termini ai limiti Parte_1
dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. – si rivela infondato in ogni sua parte.
Lo è, anzitutto, nella parte in cui denunzia che il primo giudice non abbia dato seguito alla sua istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_3
Ed invero, come già si rilevava con detta ordinanza del 14.6.2024, il Patto di
[...]
Accoglienza che l'appellante stipulava l'11.8.2021 con quell'Amministrazione
Comunale – infine sottoscritto anche dalla cooperativa odierna appellata senza che il al netto del troppo e del vano, abbia revocato in dubbio l'autenticità della Pt_1
firma (e che inoltre, contrariamente a quanto asserito, stabilisce espressamente che “Il periodo di accoglienza inizia il 9.8.2021 ..”) - pone espresso riferimento alla stessa appellata nella sua veste (ai sensi dell'art. 10 delle “Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati ” allegate al D.M. 18.11.2019) di “Ente CP_5
Attuatore”: e pure prevedeva (al capoverso “Revoca dell'accoglienza ed uscita dal SAI”) che “L'ospite si impegna a:[…..] "d) lasciare la struttura di accoglienza entro e non oltre il termine di validità del contratto, nel rispetto delle linee guida previste dal decreto per la ripartizione del Fondo Nazionale, per le politiche e i servizi dell'asilo. In caso di mancato adempimento, l'ente gestore potrà avvalersi dell'ausilio della forza pubblica per ottenere il rilascio degli alloggi”. A petto di ciò, l'assunto di parte appellante teso ad accreditare che la cooperativa , “successivamente alla CP_1
diffida ad adempiere inviata dal Comune di Bronte, avrebbe potuto semmai, in caso di mancato adempimento da parte del soggetto ospitato, avvalersi dell'ausilio della
Forza Pubblica al solo fine di ottenere il rilascio dell'immobile” appare persino imbarazzante: rientrando tra i prolegomeni dell'esecuzione civile che chi abbia titolo ad ottenere il rilascio di immobile – se necessario anche forzosamente ed anche con l'ausilio della forza pubblica – debba anzitutto munirsi di titolo esecutivo. E poiché proprio e soltanto a tale esclusivo fine l'odierna appellata instaurava il presente giudizio può, senza dubbio meno, escludersi che dello stesso giudizio dovesse essere parte anche il Controparte_3
Non meno infondato ed anzi temerario – si passa a considerare – deve dirsi tutto quanto riproposto dal in ordine alla durata del Patto di Accoglienza de quo. Pt_1
appare, infatti, che dalla previsione negoziale secondo cui “il periodo di Parte_2
accoglienza è pari alla durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e per i successivi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento della Commissione Territoriale” l'appellante faccia discendere la conclusione che “i sei mesi non iniziano a decorrere dalla sottoscrizione del Patto di Accoglienza, come erroneamente afferma il Giudice di primo grado, bensì dalla notifica del provvedimento della Commissione Territoriale, così come previsto dal Patto di
Accoglienza stesso”: quasi che – osserva la Corte – sia ipotizzabile l'assurdo che la notifica del provvedimento della Commissione Territoriale possa intervenire in un momento successivo a quello della stipula di Patto di Accoglienza. Fissandosi il termine iniziale del periodo di accoglienza alla stessa data del Patto ridetto il Pt_1
(al di là della legittimità sul piano amministrativo di simile soluzione, questione tuttavia estranea alla odierna materia di giudizio) ha finito per lucrare la possibilità di fruire di un maggior periodo di assistenza da parte della mano pubblica: che oggi, tuttavia, pretende di fare oggetto di denuncia [!].
Ed ancor più temerario risulta, d'altro canto, che il sia venuto a lamentare che Pt_1
la proroga di cui aveva fruito (stante, come va ripetuto, che il predetto termine di sei mesi era già scaduto alla data dell'8/02/2022) non sia stata perpetuata: avendo, infatti, costui fruito di tale proroga soltanto di fatto ma non anche di diritto (ciò che revoca in dubbio la legittimità della relativa azione amministrativa, questione tuttavia estranea alla odierna materia di giudizio) a mente, invero, della chiara previsione negoziale secondo cui per coloro che (come l'appellante) già fossero titolari di protezione internazionale “Alla scadenza del termine una eventuale proroga sarà richiesta al
Ministero per circostanze straordinarie, debitamente motivate, che Parte_3
dovranno essere discusse e motivate”.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base esclusivamente dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed € 26.000,00 deve - in ragione del valore indeterminabile ed effettivo della controversia, cfr. Cass. VI 968/2022 - farsi applicazione), e tenendosi poi in conto le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando €
1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione +
€ 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto - senza che ciò rimanga escluso dall'ammissione del al Pt_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass.SS.UU. 4315/2020) - della sussistenza a carico dello stesso appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Catania del 12.2.2024, cron. 1893/2024, proposto da nei confronti della cooperativa sociale “ ” con citazione del Parte_1 CP_1
13.3.2024 – così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento di Parte_1
cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 25.IX.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)