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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5733/2022 depositato il 31/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1262/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/03/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000591129 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000591129 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000591129 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000591129 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato in data 17 ottobre 2022 e iscritto al n. R.G.A. 5733/2022, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1262/01/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già C.T.P.) di
Siracusa, resa in controversia relativa alla cartella di pagamento n. 29820190000591129 (a.i. 2015, II.DD. +
IVA).
Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con controdeduzioni (A.d.E.R. e A.E. D.P. Siracusa), chiedendo il rigetto dell'appello, come da atti in fascicolo.
Successivamente, l'appellante ha depositato istanza di rinuncia al ricorso in appello, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, in data 27/10/2025, chiedendo altresì la compensazione delle spese del doppio grado in ragione del sopravvenuto quadro normativo (art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla rinuncia all'appello ed estinzione del giudizio
L'istanza di rinuncia all'appello, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e ritualmente depositata, risulta conforme ai requisiti di legge. Tenuto conto della regolare conoscenza alle controparti costituite, e non emergendo opposizioni ostative, la rinuncia va accolta con conseguente estinzione del giudizio di secondo grado e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Sulle spese del doppio grado
In considerazione delle peculiari ragioni sopravvenute che hanno determinato la rinuncia (richiamato dall'appellante il mutato art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, introdotto dal D.L. 146/2021 conv. in L.
215/2021) e avuto riguardo all'andamento della lite, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese dei due gradi tra le parti, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 546/1992 in combinato con i principi di cui all'art. 92, comma 1, c.p.c. come invocato in istanza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia dichiara estinto il giudizio di appello R.G.A. n. 5733/2022 per rinuncia dell'appellante.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei due gradi.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5733/2022 depositato il 31/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1262/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/03/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000591129 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000591129 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000591129 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000591129 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato in data 17 ottobre 2022 e iscritto al n. R.G.A. 5733/2022, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1262/01/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già C.T.P.) di
Siracusa, resa in controversia relativa alla cartella di pagamento n. 29820190000591129 (a.i. 2015, II.DD. +
IVA).
Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con controdeduzioni (A.d.E.R. e A.E. D.P. Siracusa), chiedendo il rigetto dell'appello, come da atti in fascicolo.
Successivamente, l'appellante ha depositato istanza di rinuncia al ricorso in appello, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, in data 27/10/2025, chiedendo altresì la compensazione delle spese del doppio grado in ragione del sopravvenuto quadro normativo (art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla rinuncia all'appello ed estinzione del giudizio
L'istanza di rinuncia all'appello, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e ritualmente depositata, risulta conforme ai requisiti di legge. Tenuto conto della regolare conoscenza alle controparti costituite, e non emergendo opposizioni ostative, la rinuncia va accolta con conseguente estinzione del giudizio di secondo grado e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Sulle spese del doppio grado
In considerazione delle peculiari ragioni sopravvenute che hanno determinato la rinuncia (richiamato dall'appellante il mutato art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, introdotto dal D.L. 146/2021 conv. in L.
215/2021) e avuto riguardo all'andamento della lite, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese dei due gradi tra le parti, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 546/1992 in combinato con i principi di cui all'art. 92, comma 1, c.p.c. come invocato in istanza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia dichiara estinto il giudizio di appello R.G.A. n. 5733/2022 per rinuncia dell'appellante.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei due gradi.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE