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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1626/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1626/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. GIUSTINI STEFANO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:26, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia, dandone lettura, la seguente
ORDINANZA
Leggi gli atti ed i documenti di causa;
Effettuate le opportune verifiche;
Preliminarmente si osserva che Corte di Cassazione, Sez. I civ., con sentenza del 26 aprile 2023, n.
11021, ha ribadito che l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., ora con la conseguenza che, ove la pagina 1 di 3 relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di Cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, per valore, materia e territorio, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1° comma, c.p.c. che richiede che vengano “eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” può essere dedotta o rilevata appunto d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
Considerato che nella fattispecie per cui è causa, il Tribunale Ordinario di Perugia con sentenza n.18/2024 pubblicata il 12.04.2024 (Rep. n.30/2024 del 12.04.2024) sulla procedura promossa da contro , quale titolare della ditta SO AN TI, CF Parte_2 CP_1
, con sede a Bastia Umbra in Via Sterpaticcio n.4, ha dichiarato l'apertura della C.F._1
liquidazione giudiziale nominando la dott.ssa Tersa Giardino Giudice delegato per la procedura ed il dott. quale curatore;
Controparte_2
Preso atto che l'art. 143 del Codice della Crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) prevede che “L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice” e che la nuova formulazione dell'articolo in esame precisa, a differenza di quanto previsto dall'art. 43 della Legge
Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), il dies a quo per calcolare il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 , il quale (non modificato dalla riforma Cartabia) prevede, l'estinzione del giudizio qualora, entro il termine di tre mesi dall'interruzione, il processo non è proseguito ai sensi dell'art. 302 c.p.c. o riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c.;
Considerato che la notifica dell'atto di citazione oggetto del giudizio è stata effettuata il 21.03.2024, mentre l'apertura della liquidazione giudiziale è avvenuta il 12.04.2024, la causa interruttiva è avvenuta nelle more del giudizio;
P.Q.M.
Visto l'art. 143 del Codice della Crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e l'art. 304 c.p.c., dichiara
l'INTERRUZIONE DEL PROCESSO.
Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria.
VERBALE CHIUSO ORE 14:27.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
pagina 2 di 3 (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1626/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. GIUSTINI STEFANO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:26, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia, dandone lettura, la seguente
ORDINANZA
Leggi gli atti ed i documenti di causa;
Effettuate le opportune verifiche;
Preliminarmente si osserva che Corte di Cassazione, Sez. I civ., con sentenza del 26 aprile 2023, n.
11021, ha ribadito che l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., ora con la conseguenza che, ove la pagina 1 di 3 relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di Cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, per valore, materia e territorio, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1° comma, c.p.c. che richiede che vengano “eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” può essere dedotta o rilevata appunto d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
Considerato che nella fattispecie per cui è causa, il Tribunale Ordinario di Perugia con sentenza n.18/2024 pubblicata il 12.04.2024 (Rep. n.30/2024 del 12.04.2024) sulla procedura promossa da contro , quale titolare della ditta SO AN TI, CF Parte_2 CP_1
, con sede a Bastia Umbra in Via Sterpaticcio n.4, ha dichiarato l'apertura della C.F._1
liquidazione giudiziale nominando la dott.ssa Tersa Giardino Giudice delegato per la procedura ed il dott. quale curatore;
Controparte_2
Preso atto che l'art. 143 del Codice della Crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) prevede che “L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice” e che la nuova formulazione dell'articolo in esame precisa, a differenza di quanto previsto dall'art. 43 della Legge
Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), il dies a quo per calcolare il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 , il quale (non modificato dalla riforma Cartabia) prevede, l'estinzione del giudizio qualora, entro il termine di tre mesi dall'interruzione, il processo non è proseguito ai sensi dell'art. 302 c.p.c. o riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c.;
Considerato che la notifica dell'atto di citazione oggetto del giudizio è stata effettuata il 21.03.2024, mentre l'apertura della liquidazione giudiziale è avvenuta il 12.04.2024, la causa interruttiva è avvenuta nelle more del giudizio;
P.Q.M.
Visto l'art. 143 del Codice della Crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e l'art. 304 c.p.c., dichiara
l'INTERRUZIONE DEL PROCESSO.
Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria.
VERBALE CHIUSO ORE 14:27.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
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