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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 394/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 394/2023 avente ad oggetto: regime contributivo agevolato
TRA
, nato a Praia a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Cosenza, in Viale Trieste n° 50 presso e nello Studio dell'Avv Giuseppina LA TU che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, Marcello
Carnovale, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata Persona_1 in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede
Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22. CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 09.03.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di essere titolare della ditta “Decor Celestino di Celestino Felice”, che esercita l'attività di posa in opera e tinteggiatura di controsoffitti, infissi, arredi, pareti mobili e vetri, beneficiando del regime contributivo forfettario agevolato per gli artigiani ed esercenti attività commerciali di cui all'art. 1, commi 77-84, della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, a far data dal
23.09.2017, come da domanda regolarmente presentata all' che con provvedimento del CP_1
28.01.2022, notificato a mezzo raccomandata in data 10.02.2022, la sede provinciale di CP_1
Cosenza comunicava al ricorrente la revoca del regime contributivo agevolato di cui alla l. 190/2014 per l'anno 2017, in quanto asseritamente goduta in difetto dei presupposti di legge, disponendo altresì,
a decorrere dall'anno di imposta sopra indicato, il ripristino del regime contributivo ordinario con richiesta di versamento delle somme dovute oltre oneri accessori, pari ad € 1.222,97; che dunque in data 04.03.2022, presentava richiesta di annullamento dell'atto di revoca del regime forfettario di cui alla l. 190/2014, non ricevendo tuttavia risposta alcuna;
che, invero, con comunicazione del
06.04.2022, notificata a mezzo raccomandata al ricorrente in data 14.04.2022, parte resistente reiterava il medesimo provvedimento di revoca del regime contributivo agevolato de quo, con contestuale richiesta di versamento delle somme dovute;
che, in data 06.05.2022, presentava quindi ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Cosenza, chiedendo di revocare in toto il CP_1 provvedimento di annullamento del regime contributivo agevolato di cui alla l. 190/2014. A tal fine, allegava dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 e modello AA9/12 di inizio attività, nei quali venivano confermati i requisiti di sussistenza per l'accesso al regime forfettario agevolato.
In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare la nullità del provvedimento emesso dall' in data 28.01.2022, per carenza di motivazione, illegittimità e CP_1 infondatezza della pretesa fatta valere dell'Ente nei confronti del sig. per tutte le Parte_1 motivazioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire del regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015; e conseguentemente ordinare all' di revocare il provvedimento con il CP_1 quale veniva ripristinato il regime contributivo ordinario in capo al ricorrente e disposto il recupero della contribuzione dovuta e non versata;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' , chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e nel CP_1 merito rigettarsi lo stesso, siccome infondato in fatto e diritto.
La causa viene quindi decisa all'esito della trattazione scritta con sentenza di cui è disposta la comunicazione alle parti. § 2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, dal momento che sussiste in capo al ricorrente l'interesse ad una pronuncia di accertamento della spettanza del diritto al regime contributivo agevolato, che gli è stato negato dall' resistente, CP_1 ancorché non sia stata ancora intrapresa alcuna azione esecutiva per il recupero dei contributi dovuti secondo il calcolo del regime ordinario.
§ 3. Nel merito, preliminare è la ricognizione della normativa applicabile al caso di specie.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste dai commi 54 ss.
In particolare, l'art. 1, comma 83, della L. n. 190/2014 stabilisce che “Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività
d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di CP_1 decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54”.
Successivamente la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), art. 1, comma 111, ha riformulato la disposizione di cui al comma 77 della legge n. 190/14 , la modifica, tuttavia, non ha riguardato i requisiti di accesso al regime agevolato, che rimangono gli stessi, ma unicamente il criterio di calcolo (contribuzione ordinaria dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35% anziché in sostituzione della contribuzione calcolata applicando la percentuale del 22% sul reddito prodotto nell'anno precedente).
Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, la circolare n. 29/2015 e la circolare n. 35/2016 hanno chiarito la natura facoltativa dell'accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge e, in assenza di modifiche reddituali, permane anche per gli anni successivi, senza necessità di ulteriori domande amministrative.
Tanto premesso, se è vero che è fatta salva la verifica da parte dell' dell'effettiva sussistenza CP_2 dei requisiti, deve ritenersi come tale verifica non possa limitarsi all'accertamento della mancata compilazione di una sezione del quadro LM, quello dedicato al “Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1 commi 54-89 Legge 190/14)”.
Nel caso di specie è documentato che parte ricorrente presentava la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 83, della L. 190/2014 in data 23.09.2017, al fine di beneficiare del regime contributivo agevolato;
è altrettanto documentato in atti che presentava altresì la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 in data 13.10.2018, compilando l'apposita sezione II del Riquadro LM, nel quale indicava di non aver percepito alcun reddito.
Ciò posto, l' non ha indicato, né ha provato, la ricorrenza delle circostanze che, ai sensi del CP_1 comma 57 del citato articolo 1, avrebbero determinato la revoca dall'agevolazione contributiva in favore del ricorrente.
Ai sensi del comma 82 dell'art. 1 “il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui è venuta meno taluna delle condizioni di cui al comma
54 ovvero si verifica una delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime contributivo ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”.
A fronte della presenza dei requisiti di cui all'art.1, co. 54, della L. 190/2014 in capo al ricorrente,
l' avrebbe dovuto allegare e provare che detto contribuente si trovasse in una delle condizioni CP_1 previste dall'art. 1 co. 57, L.190 cit., ovverosia che: a) fosse una delle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Iva; b) fosse un soggetto non residente;
c) fosse un soggetto che in via esclusiva o prevalente effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all'art. 10, co.1, n. 8) del DPR 633/1972 e s.m.i., o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) rientrasse tra gli imprenditori individuali e i professionisti che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni di cui all'art. 5, DPR 917/1986, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
e) partecipasse ad associazioni o imprese familiari;
f) avesse percepito redditi da lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.
Tale seconda fattispecie, che giustifica l'esclusione dal godimento del regime agevolato, non è stata dimostrata.
Da quanto innanzi esposto consegue che la domanda è fondata e va accolta e per l'effetto va dichiarato il diritto di di fruire per l'anno 2017 del regime contributivo agevolato per artigiani Parte_1
e commercianti di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015. § 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppina
LA TU dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di di fruire per Parte_1
l'anno 2017 del regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €1.312,00per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppina LA TU dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 394/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 394/2023 avente ad oggetto: regime contributivo agevolato
TRA
, nato a Praia a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Cosenza, in Viale Trieste n° 50 presso e nello Studio dell'Avv Giuseppina LA TU che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, Marcello
Carnovale, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata Persona_1 in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede
Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22. CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 09.03.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di essere titolare della ditta “Decor Celestino di Celestino Felice”, che esercita l'attività di posa in opera e tinteggiatura di controsoffitti, infissi, arredi, pareti mobili e vetri, beneficiando del regime contributivo forfettario agevolato per gli artigiani ed esercenti attività commerciali di cui all'art. 1, commi 77-84, della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, a far data dal
23.09.2017, come da domanda regolarmente presentata all' che con provvedimento del CP_1
28.01.2022, notificato a mezzo raccomandata in data 10.02.2022, la sede provinciale di CP_1
Cosenza comunicava al ricorrente la revoca del regime contributivo agevolato di cui alla l. 190/2014 per l'anno 2017, in quanto asseritamente goduta in difetto dei presupposti di legge, disponendo altresì,
a decorrere dall'anno di imposta sopra indicato, il ripristino del regime contributivo ordinario con richiesta di versamento delle somme dovute oltre oneri accessori, pari ad € 1.222,97; che dunque in data 04.03.2022, presentava richiesta di annullamento dell'atto di revoca del regime forfettario di cui alla l. 190/2014, non ricevendo tuttavia risposta alcuna;
che, invero, con comunicazione del
06.04.2022, notificata a mezzo raccomandata al ricorrente in data 14.04.2022, parte resistente reiterava il medesimo provvedimento di revoca del regime contributivo agevolato de quo, con contestuale richiesta di versamento delle somme dovute;
che, in data 06.05.2022, presentava quindi ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Cosenza, chiedendo di revocare in toto il CP_1 provvedimento di annullamento del regime contributivo agevolato di cui alla l. 190/2014. A tal fine, allegava dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 e modello AA9/12 di inizio attività, nei quali venivano confermati i requisiti di sussistenza per l'accesso al regime forfettario agevolato.
In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare la nullità del provvedimento emesso dall' in data 28.01.2022, per carenza di motivazione, illegittimità e CP_1 infondatezza della pretesa fatta valere dell'Ente nei confronti del sig. per tutte le Parte_1 motivazioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire del regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015; e conseguentemente ordinare all' di revocare il provvedimento con il CP_1 quale veniva ripristinato il regime contributivo ordinario in capo al ricorrente e disposto il recupero della contribuzione dovuta e non versata;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' , chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e nel CP_1 merito rigettarsi lo stesso, siccome infondato in fatto e diritto.
La causa viene quindi decisa all'esito della trattazione scritta con sentenza di cui è disposta la comunicazione alle parti. § 2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, dal momento che sussiste in capo al ricorrente l'interesse ad una pronuncia di accertamento della spettanza del diritto al regime contributivo agevolato, che gli è stato negato dall' resistente, CP_1 ancorché non sia stata ancora intrapresa alcuna azione esecutiva per il recupero dei contributi dovuti secondo il calcolo del regime ordinario.
§ 3. Nel merito, preliminare è la ricognizione della normativa applicabile al caso di specie.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste dai commi 54 ss.
In particolare, l'art. 1, comma 83, della L. n. 190/2014 stabilisce che “Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività
d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di CP_1 decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54”.
Successivamente la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), art. 1, comma 111, ha riformulato la disposizione di cui al comma 77 della legge n. 190/14 , la modifica, tuttavia, non ha riguardato i requisiti di accesso al regime agevolato, che rimangono gli stessi, ma unicamente il criterio di calcolo (contribuzione ordinaria dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35% anziché in sostituzione della contribuzione calcolata applicando la percentuale del 22% sul reddito prodotto nell'anno precedente).
Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, la circolare n. 29/2015 e la circolare n. 35/2016 hanno chiarito la natura facoltativa dell'accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge e, in assenza di modifiche reddituali, permane anche per gli anni successivi, senza necessità di ulteriori domande amministrative.
Tanto premesso, se è vero che è fatta salva la verifica da parte dell' dell'effettiva sussistenza CP_2 dei requisiti, deve ritenersi come tale verifica non possa limitarsi all'accertamento della mancata compilazione di una sezione del quadro LM, quello dedicato al “Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1 commi 54-89 Legge 190/14)”.
Nel caso di specie è documentato che parte ricorrente presentava la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 83, della L. 190/2014 in data 23.09.2017, al fine di beneficiare del regime contributivo agevolato;
è altrettanto documentato in atti che presentava altresì la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 in data 13.10.2018, compilando l'apposita sezione II del Riquadro LM, nel quale indicava di non aver percepito alcun reddito.
Ciò posto, l' non ha indicato, né ha provato, la ricorrenza delle circostanze che, ai sensi del CP_1 comma 57 del citato articolo 1, avrebbero determinato la revoca dall'agevolazione contributiva in favore del ricorrente.
Ai sensi del comma 82 dell'art. 1 “il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui è venuta meno taluna delle condizioni di cui al comma
54 ovvero si verifica una delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime contributivo ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”.
A fronte della presenza dei requisiti di cui all'art.1, co. 54, della L. 190/2014 in capo al ricorrente,
l' avrebbe dovuto allegare e provare che detto contribuente si trovasse in una delle condizioni CP_1 previste dall'art. 1 co. 57, L.190 cit., ovverosia che: a) fosse una delle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Iva; b) fosse un soggetto non residente;
c) fosse un soggetto che in via esclusiva o prevalente effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all'art. 10, co.1, n. 8) del DPR 633/1972 e s.m.i., o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) rientrasse tra gli imprenditori individuali e i professionisti che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni di cui all'art. 5, DPR 917/1986, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
e) partecipasse ad associazioni o imprese familiari;
f) avesse percepito redditi da lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.
Tale seconda fattispecie, che giustifica l'esclusione dal godimento del regime agevolato, non è stata dimostrata.
Da quanto innanzi esposto consegue che la domanda è fondata e va accolta e per l'effetto va dichiarato il diritto di di fruire per l'anno 2017 del regime contributivo agevolato per artigiani Parte_1
e commercianti di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015. § 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppina
LA TU dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di di fruire per Parte_1
l'anno 2017 del regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €1.312,00per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppina LA TU dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso