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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5428 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv. Paola C.F._1
AL del Foro di Bologna e GI CH del Foro di
Modena ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Paola AL - ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia C.F._2
ET AN del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente
1 con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni del ricorrente:
“si riporta alle note di precisazione delle conclusioni depositate il
30 luglio 2025”.
Conclusioni della resistente:
“fa presente di non aver depositato il foglio di precisazione delle conclusioni, dovendosi intendere, pertanto, che le conclusioni della convenuta siano quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta e ribadite nella prima memoria autorizzata”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 16 aprile 2024, Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con
[...] [...]
il 1° ottobre 2005 a Bologna;
che dalla loro unione CP_1
erano nati due figli, nata a [...] il [...] e Per_1
, nato a [...] il [...], entrambi non Per_2
autonomi dal punto di vista economico;
che a seguito del ricorso per separazione giudiziale depositato da , il Controparte_1
Tribunale di Bologna, con sentenza in data 15 marzo 2023, n. 715, passata in giudicato, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo, oltre all'addebito in capo al ricorrente e la condanna alle spese di lite per ¾, che la prole minore della
2 coppia fosse affidata ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre, che versasse alla Parte_1
moglie la somma di euro 600,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle prole, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, che il padre potesse tenere con sè i minori due pomeriggi infrasettimanali, da individuare su accordo delle parti, a settimane alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera, nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, nelle vacanze pasquali, tre giorni, ad anni alterni, alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, ed una ulteriore settimana, quando possibile ed infine che Parte_1
versasse alla moglie la somma di euro 600,00, “a titolo di
[...]
assegno muliebre”, entro il giorno 5 di ogni mese;
che dalla data dell'udienza presidenziale, i coniugi avevano vissuto separati e non si erano più riconciliati, mancando in entrambi la volontà e gli affetti reciproci, volti a ricostituire la comunione materiale e spirituale del rapporto di coniugio;
che pertanto sussistevano i presupposti di legge per far luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta e che fossero confermate le disposizioni della sentenza
3 di separazione quanto all'affidamento e al collocamento dei figli minori, quanto alle visite paterne e quanto al contributo ordinario alla prole;
chiedeva invece la riduzione al 50% (rispetto all'80% disposto in sede di separazione) della quota di partecipazione del padre alle spese straordinarie dei figli, così come individuate nel protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna, “in ragione delle attuali condizioni economiche di , il cui Parte_1
stipendio mensile da Maresciallo dei Carabinieri” era “gravato
(con tutte le conseguenze anche a livello disciplinare e lavorativo) dal pignoramento di 1/5 da parte della moglie per il rimborso delle spese legali di cui a sentenza, pari ad euro 11.565,00”. Il ricorrente chiedeva inoltre la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie e che nulla fosse disposto a titolo di eventuale assegno divorzile, non essendosi la convenuta attivata per cercare un'occupazione lavorativa, nonostante “le competenze, l'età e lo stato di salute” glielo permettessero e dovendo la stessa “provare la situazione” che giustificava “la corresponsione dell'assegno”. “In via strettamente subordinata”, nell'ipotesi in cui fossero ritenuti sussistenti i presupposti per l'erogazione dell'assegno divorzile, il ricorrente chiedeva che l'assegno fosse stabilito in “una cifra non superiore ad euro 250,00 al mese per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese”, il tutto con il favore delle spese processuali.
Si costituiva la resistente, associandosi alla domanda di divorzio, alle condizioni stabilite in sede di separazione quanto
4 all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione presso la madre, alle modalità di visita dei figli da parte del padre e al contributo ordinario al loro mantenimento da parte del ricorrente.
La convenuta si opponeva invece alla riduzione della percentuale delle spese straordinarie riguardanti i minori a carico del padre, richiesta dal marito, contestando il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dell'avversario e chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile, per il quale affermava che sussistevano i presupposti di legge, nella stessa misura dell'assegno stabilito in sede di separazione, con il favore delle spese di lite.
Con atto del 24 giugno 2025 interveniva il Pubblico
Ministero, senza rassegnare conclusioni.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e dei documenti, i coniugi, sentiti personalmente all'udienza del 14 ottobre 2024, confermavano la volontà di divorziare, escludendo una riconciliazione. Alla stessa udienza, il Giudice delegato confermava le condizioni della separazione e si pronunciava sulle istanze istruttorie delle parti. In seguito, la resistente veniva rimessa in termini per la produzione di ulteriori documenti, veniva fissata l'udienza conclusiva, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28, co. 1, c.p.c. e la causa veniva infine rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e deve essere quindi accolta.
5 Dagli atti e dai documenti prodotti risulta infatti che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione degli stessi all'udienza presidenziale nel giudizio di separazione personale definito con la sentenza di questo Tribunale 15-28 marzo 2023, n. 715, nel corso del quale la separazione era stata precedentemente pronunciata con sentenza parziale n. 763/2021, passata in giudicato. Si deve ritenere inoltre che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi.
Quanto alle condizioni del divorzio, osserva in primo luogo il Tribunale che in corso di causa la figlia del ricorrente e della resistente, è divenuta maggiorenne. Ne consegue che Per_1
deve ritenersi cessata la materia del contendere quanto all'affidamento della figlia, al suo collocamento e alle modalità e ai tempi di visita del genitore non collocatario. Non essendo la figlia ancora economicamente autosufficiente e continuando la stessa a vivere con la madre, resta da esaminare la domanda relativa al contributo al mantenimento della figlia da parte del padre.
Ciò premesso, si rileva che non vi è contrasto fra il ricorrente e la resistente né in ordine all'affidamento condiviso del
6 figlio minore ai genitori, né circa la sua collocazione Per_2
presso la madre, né quanto alle modalità di visita del padre: entrambi hanno chiesto infatti che siano al riguardo confermate le condizioni della separazione. Sia il che la CP_2 CP_1
hanno chiesto inoltre la conferma del contributo ordinario del padre al mantenimento dei due figli, stabilito dalla sentenza di separazione nella misura di euro 300,00 per ciascuno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondere alla convenuta entro il giorno 5 di ogni mese.
Tali pattuizioni, già oggetto di positiva valutazione da parte del Tribunale, vanno integralmente confermate.
Sussiste invece contrasto fra i coniugi sia in merito alla determinazione della percentuale delle spese straordinarie relative ai figli facente carico al padre, posto che quest'ultimo ne ha chiesto la riduzione dall'80% al 50%, mentre la resistente ha chiesto la conferma di quanto già previsto in sede di separazione, sia in merito all'attribuzione dell'assegno divorzile richiesto dalla
, per il quale il ricorrente, diversamente dalla CP_1
controparte, ha sostenuto che non ricorrono i presupposti per il suo riconoscimento.
Rileva preliminarmente il Tribunale che vanno respinte le richieste istruttorie formulate da nella Parte_1
memoria depositata il 25 settembre 2024 e ribadite nelle note di precisazione delle conclusioni, per le ragioni indicate nell'ordinanza resa dal Giudice relatore all'udienza del 14 ottobre
7 2025 ed apparendo comunque la causa già documentalmente istruita.
Quanto all'istanza di esibizione documentale formulata dal ricorrente nella memoria di replica finale e ai documenti ad essa allegati, si osserva, anche a prescindere dalla questione dell'irritualità dell'istanza e della produzione documentale, che non hanno costituito oggetto di una preventiva e specifica domanda di rimessione in termini, che l'istanza in questione non può comunque trovare accoglimento, in quanto generica e meramente esplorativa e relativa ad una situazione (ossia quella in cui la convenuta dovrebbe o potrebbe trovarsi a seguito della morte del padre) ancora del tutto indeterminata, non essendo noti né la qualità di (e cioè chiamata all'eredità, erede Controparte_1
legittima, erede testamentaria, erede legittimaria pretermessa), nè la consistenza del patrimonio ereditario. Tale assoluta incertezza non consente di ritenere che si sia verificato, allo stato, un mutamento della condizione economica e patrimoniale della resistente, idoneo ad influire sulla decisione delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio: solo una volta accertata la condizione personale della resistente rispetto all'eredità paterna e verificato il contenuto del patrimonio ereditario sarà possibile acquisire gli elementi indispensabili per accertare se vi sia stato
(ed eventualmente in che termini) un miglioramento della condizione economica e patrimoniale della convenuta, tale da influire sui rapporti patrimoniali fra il ricorrente e la resistente e
8 comportare una eventuale modifica dei provvedimenti assunti in sede divorzile.
Ciò premesso, si osserva, quanto alla prima questione controversa, che il ricorrente, nella prima memoria depositata il 25 settembre 2024, richiamata nella comparsa conclusionale, ha dedotto, quali fatti sopravvenuti rispetto alla separazione, idonei a determinare una diminuzione, dall'80% al 50%, della percentuale a suo carico delle spese straordinarie relative ai due figli, il contributo di euro 300,00, dovuto mensilmente alla sua attuale compagna convivente, a titolo di contributo alla spese domestiche e il pignoramento di un quinto della retribuzione, pari ad euro
445,00, operato dalla convenuta per il recupero delle spese processuali relative al giudizio di separazione (v. in particolare pag. 6 della memoria).
Rileva il Collegio che lo stesso ricorrente, nella medesima memoria depositata il 25 settembre 2024, ha affermato che il contratto sottoscritto nel maggio 2023 con la compagna Per_3
, in forza del quale il corrisponde il predetto
[...] Parte_1
contributo mensile di 300 euro (documento n. 7), costituiva una formalizzazione di una situazione di fatto che era già in essere dal
2020, ossia prima della sentenza di separazione, da quando la coppia ha iniziato a convivere e di conseguenza il ricorrente ha cominciato a contribuire economicamente al nuovo nucleo familiare (pag. 5 della memoria). Il versamento del contributo mensile in questione, comprovato dagli estratti conti prodotti, non
9 costituisce, quindi, un fatto sopravvenuto rispetto alla separazione, idoneo a giustificare una diminuzione del contributo paterno alle spese straordinarie relative ai due figli.
Tale diminuzione non è giustificata neppure dal pignoramento del quinto della retribuzione operato dalla moglie per recuperare un proprio credito verso il marito, atteso che il prelievo forzoso della somma dalla retribuzione percepita dal ricorrente è determinato esclusivamente da un suo inadempimento, che non può di certo gravare sul mantenimento dei figli.
Non vi è prova, infine, degli assunti esposti dal ricorrente, da ultimo, nella comparsa conclusionale, ossia della “sensibile” riduzione dell'assegno unico e della circostanza che a beneficiarne
“sarà la stessa che ne sta richiedendo la corresponsione Per_1
a sé in via diretta”. Il percepimento da parte del della Parte_1
metà dell'assegno unico, peraltro, era stato indicato dall'ordinanza del 14 ottobre 2024, come ricordato dal ricorrente, quale elemento che aveva portato, dall'aprile 2023, e quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di separazione, ad un miglioramento della situazione economica del : anche se fosse stato Parte_1
provato l'assunto del ricorrente, quindi, ciò non giustificherebbe comunque una diminuzione del contributo alle spese straordinarie relative ai due figli, non trattandosi di un fatto nuovo, che determina un peggioramento della condizione economica del padre, ma semmai di un fatto nuovo che fa venir meno un precedente lieve miglioramento della sua condizione.
10 Da quanto premesso, deriva dunque che la domanda proposta da deve essere respinta, dovendosi Parte_1
confermare l'obbligo del padre di contribuire nella misura dell'80% alle spese straordinarie sostenute per i due figli, così come richiesto dalla convenuta.
Passando a questo punto all'esame della domanda proposta da e volta ad ottenere l'attribuzione in suo Controparte_1
favore di un assegno divorzile, si osserva che la resistente ha fondato la sua pretesa sul fatto che, pur essendo “titolata in quanto ha conseguito oltre alla laurea in giurisprudenza anche l'abilitazione alla professione di avvocato, all'epoca del matrimonio smise di lavorare, in accordo col coniuge, proprio per favorire la carriera professionale di quest'ultimo che veniva frequentemente trasferito da una città all'altra, e, sempre per accordo tra le parti, si dedicò a tempo pieno alla famiglia e alla crescita dei figli interamente a lei dedicata”.
La ha sostenuto inoltre che “proprio per rientrare CP_1
nel mercato del lavoro”, aveva “partecipato al concorso di VPO classificandosi seconda in graduatoria a scorrimento con un unico posto”, aveva “effettuato il previsto tirocinio” e stava “seguendo gli esiti del concorso”, la cui graduatoria era “rimasta bloccata per lungo tempo”. La stessa ha aggiunto che “come esito dalla difficile e burrascosa conclusione del suo matrimonio” si era “ritrovata con gravi problemi di salute, già insorti all'epoca dei tradimenti che” erano “sfociati in una malattia invalidante, la retto colite ulcerosa”,
11 cui sicuramente non aveva “giovato tutto lo stress e stato d'ansia” subiti “a causa dei conclamati comportamenti del marito” (pag. 4
e 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Il ricorrente ha specificamente contestato gli assunti avversari, sostenendo che la moglie, durante il matrimonio, aveva svolto per un paio di anni attività lavorativa quale Vice Procuratore
Onorario, non aveva per nulla sacrificato le proprie aspirazioni professionali per favorire la crescita professionale del marito, soffriva di problemi di salute, peraltro neppure invalidanti, già in costanza di matrimonio ed era stata colpevolmente inerte nella ricerca e nel raggiungimento della propria autosufficienza economica (v. pag. 7 e ss. della memoria in data 23 settembre
2024).
Rileva il Tribunale, in fatto, che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che la famiglia – ha vissuto Parte_1 CP_1
a Udine, a 12 Km. dal Comune di Martignacco - ove il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, prestava servizio - dal matrimonio, celebrato il 1° ottobre 2005, fino al 2011, allorquando, di comune accordo, i coniugi decisero di accettare il rientro in Emilia
Romagna, che il maresciallo aveva nel frattempo Parte_1
ottenuto. Successivamente, dal 2011 fino all'insorgere della crisi coniugale, culminata con il deposito del ricorso per separazione giudiziale il 6 marzo 2020, la famiglia ha sempre mantenuto stabile la propria residenza a Vignola (Modena), nuova sede di servizio del maresciallo . Il trasferimento di sede, Parte_1
12 contrariamente a quanto inizialmente asserito dalla convenuta, è stato quindi uno solo, da Udine a Vignola, ed è avvenuto non per agevolare la carriera del marito nell'Arma dei Carabinieri, con sacrificio delle ambizioni professionali della moglie, come inizialmente sostenuto dalla resistente, ma di comune accordo, per assecondare il desiderio dei coniugi di avvicinarsi alle rispettive famiglie di origine, come ammesso all'udienza del 14 ottobre 2024 dalla stessa resistente, la quale ha dichiarato: “Ho lavorato dal
2009 al 2011 come VPO presso la procura di . Poi Pt_2
abbiamo deciso di trasferirci a Vignola per essere più vicini ai parenti e mio marito ha fatto domanda”.
, che ha il titolo di avvocato ed è figlia Controparte_1
di un avvocato che esercitava la professione nel Foro di Bologna, risulta quindi aver prestato attività lavorativa dal 2009 al 2011 quale Vice Procuratore Onorario presso la Procura della
Repubblica di , dedicandosi all'epoca anche alla cura Pt_2
della famiglia e della figlia di pochi anni, in quanto nata Per_1
nel 2007, e dal 2011 non risulta abbia più svolto attività professionale, se si esclude, secondo quanto dichiarato dalla resistente all'udienza del 14 ottobre 2024, un “breve periodo” durante il quale la stessa frequentò due studi a Bologna, che però smise di frequentare perché “non c'erano possibilità di crescita professionale”.
Trascorsi sette anni dal trasferimento in Emilia Romagna, nel 2018, la resistente partecipò alla procedura di selezione per
13 l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a
Vice Procuratore Onorario presso la Procura di Bologna, arrivando, come affermato dalla convenuta, seconda in graduatoria su due candidati ammessi al tirocinio, mentre non consta, come asserito dal ricorrente, che la stessa abbia partecipato pure alla procedura selettiva successiva del 2023.
Come rilevato dal Di Martino, la partecipazione della convenuta alla selezione per V.P.O. del 2018 è l'unica concreta attività di ricerca di lavoro, dal 2011 ad oggi, documentalmente provata dalla resistente, la quale appare essersi sino ad ora limitata ad aspettare lo scorrimento della graduatoria predisposta nel 2018
e, quindi, ad attendere la risposta alla domanda al C.S.M., formulata solo nell'aprile 2024, di essere assegnata ad altra sede, essendo quella di Bologna già occupata da chi è risultato primo in graduatoria nel tirocinio del 2018 (v. pag. 4 e ss. della memoria depositata il 4 ottobre 2024).
I documenti prodotti dalla resistente, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dal ricorrente, non sono idonei infatti a provare che la convenuta, tenuto conto del proprio titolo di studio, dell'abilitazione professionale conseguita ed anche delle plurime occasioni offerte attraverso la possibile partecipazione a concorsi pubblici, abbia fatto tutto il possibile per reperire un'occupazione e per rendersi quindi economicamente indipendente.
14 ha prodotto, in particolare, un Controparte_1
curriculum vitae, che non prova però gli assunti della resistente, poiché quest'ultima, a fronte della specifica e tempestiva contestazione del ricorrente, non ha dimostrato non solo di averlo redatto, ma anche di averlo inviato a potenziali interessati alle sue prestazioni professionali.
La resistente ha prodotto altresì una comunicazione dell' attestante il rigetto della domanda formulata il 20 CP_3
ottobre 2023 di accesso al , Parte_3
domanda respinta in pari data per il superamento, da parte della resistente, del limite di Isee familiare (v. il documento n. 18 depositato il 14 marzo 2025), una dichiarazione del Patronato
INAS, secondo cui il 27 febbraio 2025, e quindi già in corso di causa, la si è recata presso il patronato per presentare CP_1
nuovamente la domanda di Supporto , ma Parte_3
che ciò non è stato possibile poiché la pagina non era funzionante
(documento n. 19 depositato il 14 marzo 2025), nonché un promemoria di appuntamento per il giorno 27 marzo 2025 presso lo stesso Patronato per procedere al medesimo incombente
(documento n. 20 depositato il 14 marzo 2025), senza, tuttavia, che la resistente abbia dato prova dell'avvenuto invio della domanda all' e dell'eventuale esito della stessa. CP_3
A parte dunque il tentativo di accedere (apparentemente senza averne i requisiti) alla provvidenza economica di euro
500,00 erogabile dall' , la resistente non risulta quindi abbia CP_3
15 fornito alcuna ulteriore prova circa la massima dedizione, che la stessa afferma di aver impiegato nella ricerca del lavoro, senza risparmiarsi e “dando la propria disponibilità a vasto raggio” (v. pag. 4 della memoria depositata il 4 ottobre 2024). Ciò, in particolare, non è avvenuto dopo che, nel marzo 2020, fu promosso il giudizio di separazione giudiziale e, tanto meno, dopo la pronuncia della sentenza di separazione del 28 marzo 2023.
Nella memoria depositata il 4 ottobre 2024 la resistente ha affermato, nell'ampio lasso di tempo trascorso, di aver partecipato,
a due concorsi “in magistratura” e ad uno per l'”ufficio del processo” e di aver “tentato per due volte quello per l'insegnamento senza però riuscirvi trattandosi di materie diverse da quanto approfondito nel corso degli studi” (pag. 4 dell'atto difensivo); all'udienza del 14 ottobre 2024 Controparte_1
ha dichiarato di aver “partecipato al concorso per l'Ufficio per il processo che si è tenuto a Chieti a giugno 2024”, senza superarlo;
nella memoria di replica finale la resistente ha ribadito di aver partecipato, con esito negativo, al concorso per l'Ufficio per il
Processo a Chieti ed ha affermato di essere “regolarmente iscritta al CPI di via Todaro a Bologna”, di avere iniziato “nello scorso mese di settembre, un corso per operatore addetto alle vendite andando comunque sempre ogni mese a colloquio presso ISCOM di via Tiarini per indirizzo e formazione al lavoro (IFOA)” (pag. 2 dell'atto difensivo).
16 Né della partecipazione ai predetti concorsi pubblici, né dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, né della recente frequentazione del corso per operatore addetto alle vendite vi è tuttavia alcuna prova agli atti, per cui gli assunti della resistente sono del tutto sforniti del necessario supporto probatorio.
Da ultimo si osserva che non ha Controparte_1
dimostrato che la patologia di cui soffre la rende, in tutto o in parte, inabile al lavoro.
Al riguardo il ricorrente ha evidenziato che tale patologia è insorta durante gli anni di matrimonio, come risulta dal certificato in data 10 ottobre 2016, prodotto dalla resistente sub documento n. 17, e che proprio in quegli anni (ossia dal 2018) la convenuta svolgeva a Bologna il tirocinio di V.P.O., senza per questo dolersi dell'impossibilità o della grave difficoltà, a causa della malattia, di partecipare al tirocinio stesso fino al suo completamento.
Lo stesso ricorrente ha inoltre rilevato che nell'asserita ricerca del lavoro la resistente ha manifestato un'evidente contraddittorietà, in quanto, da un lato, ha sostenuto che la sua patologia che la renderebbe invalida ha seri riflessi sulla ricerca del lavoro, sicché, anche per gli obblighi di cura nei confronti dei figli, non le sarebbe possibile accettare lavori che non fossero compatibili con questa duplice limitazione, dall'altro, però, con pec del 24 aprile 2024, in relazione alla graduatoria per V.P.O., la stessa convenuta ha chiesto al C.S.M. e al Consiglio Giudiziario di
Bologna l'applicazione dell'art. 7, co. 10, del d.l.vo n. 116 del
17 2017, invocando cioè l'applicazione della norma che prevede la destinazione, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello dell'Ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, ossia in distretti diversi da quello di
Bologna, accettando così di dover viaggiare per raggiungere altri
Uffici giudiziari, posti anche a distanze non trascurabili rispetto al luogo di residenza (v. il documento n. 13 della convenuta).
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità quello per cui non ha diritto all'assegno di divorzio il coniuge che, sebbene non di età avanzata, né afflitto da patologie ostative allo svolgimento dell'attività lavorativa, manifesti un atteggiamento rinunciatario, dimostrando di non essersi dato adeguatamente da fare nella ricerca di un lavoro, senza un giustificato motivo (v. fra le altre Cass., sez. VI-1, ord. 4 febbraio 2021 n. 2653).
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiede, infatti,
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Secondo costante giurisprudenza, “la funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive”. In tal senso,
“può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge
18 debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass.
19306/2023). Di contro la differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno (Cass. n. 21234/2019)”
(così Cass., sez. I, ord. 21 maggio 2024, n. 14179).
Ciò implica che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale” (così Cass., sez. I, ord. 13 febbraio 2020, n. 3661).
Nella fattispecie in esame , sulla quale Controparte_1
gravava l'onere probatorio, pur avendo in passato dimostrato di essere in grado di prestare un'attività lavorativa e di svolgere contestualmente il ruolo di moglie e di madre, pur potendo vantare un titolo di studi (laurea in giurisprudenza) e un'abilitazione professionale (avvocato) e pur avendo maturato l'esperienza professionale di Vice Procuratore Onorario, non ha dato concreta
19 e significativa prova di essersi realmente attivata nella ricerca di un lavoro al fine di rendersi economicamente indipendente.
La domanda di assegno divorzile proposta da
[...]
va dunque respinta, non apparendo giustificata né sotto CP_1
il profilo della funzione assistenziale, né sotto quello perequativo
- compensativo.
In considerazione dell'esito della lite, appare conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bologna il 1° ottobre 2005 da , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a Controparte_1
Bologna il 25 gennaio 1972, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 383, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2005;
B) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) dichiara cessata la materia del contendere in merito all'affidamento, al collocamento e alle modalità di visita del genitore non collocatario in relazione alla figlia essendo Per_1
quest'ultima divenuta maggiorenne nel corso del giudizio;
D) dispone che il figlio minore sia affidato ad entrambi Per_2
i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione e che
20 continueranno ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
E) colloca il figlio minore presso la madre;
Per_2
F) regolamenta le frequentazioni paterne del figlio minore nei seguenti termini: il padre potrà sentire il figlio quando lo vorrà e vederlo e tenerlo con sé due pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi su accordo delle parti;
a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera;
nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 gennaio al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, tre giorni, ad anni alterni alternando la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, in alternanza al Natale;
per le vacanze estive, per quindici giorni, anche non consecutivi, oltre ad una ulteriore eventuale settimana, quando possibile, in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
G) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
la somma di euro 600,00 mensili, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento ordinario dei due figli (ossia euro
300,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie secondo quanto previsto e disciplinato dal relativo Protocollo in uso presso questo
Tribunale (e che di seguito integralmente si riporta:” I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese
21 corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da
22 concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III]
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
H) respinge ogni altra domanda proposta dal ricorrente e dalla resistente;
I) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 23 dicembre 2025.
23 Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
24
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5428 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv. Paola C.F._1
AL del Foro di Bologna e GI CH del Foro di
Modena ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Paola AL - ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia C.F._2
ET AN del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente
1 con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni del ricorrente:
“si riporta alle note di precisazione delle conclusioni depositate il
30 luglio 2025”.
Conclusioni della resistente:
“fa presente di non aver depositato il foglio di precisazione delle conclusioni, dovendosi intendere, pertanto, che le conclusioni della convenuta siano quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta e ribadite nella prima memoria autorizzata”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 16 aprile 2024, Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con
[...] [...]
il 1° ottobre 2005 a Bologna;
che dalla loro unione CP_1
erano nati due figli, nata a [...] il [...] e Per_1
, nato a [...] il [...], entrambi non Per_2
autonomi dal punto di vista economico;
che a seguito del ricorso per separazione giudiziale depositato da , il Controparte_1
Tribunale di Bologna, con sentenza in data 15 marzo 2023, n. 715, passata in giudicato, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo, oltre all'addebito in capo al ricorrente e la condanna alle spese di lite per ¾, che la prole minore della
2 coppia fosse affidata ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre, che versasse alla Parte_1
moglie la somma di euro 600,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle prole, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, che il padre potesse tenere con sè i minori due pomeriggi infrasettimanali, da individuare su accordo delle parti, a settimane alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera, nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, nelle vacanze pasquali, tre giorni, ad anni alterni, alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, ed una ulteriore settimana, quando possibile ed infine che Parte_1
versasse alla moglie la somma di euro 600,00, “a titolo di
[...]
assegno muliebre”, entro il giorno 5 di ogni mese;
che dalla data dell'udienza presidenziale, i coniugi avevano vissuto separati e non si erano più riconciliati, mancando in entrambi la volontà e gli affetti reciproci, volti a ricostituire la comunione materiale e spirituale del rapporto di coniugio;
che pertanto sussistevano i presupposti di legge per far luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta e che fossero confermate le disposizioni della sentenza
3 di separazione quanto all'affidamento e al collocamento dei figli minori, quanto alle visite paterne e quanto al contributo ordinario alla prole;
chiedeva invece la riduzione al 50% (rispetto all'80% disposto in sede di separazione) della quota di partecipazione del padre alle spese straordinarie dei figli, così come individuate nel protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna, “in ragione delle attuali condizioni economiche di , il cui Parte_1
stipendio mensile da Maresciallo dei Carabinieri” era “gravato
(con tutte le conseguenze anche a livello disciplinare e lavorativo) dal pignoramento di 1/5 da parte della moglie per il rimborso delle spese legali di cui a sentenza, pari ad euro 11.565,00”. Il ricorrente chiedeva inoltre la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie e che nulla fosse disposto a titolo di eventuale assegno divorzile, non essendosi la convenuta attivata per cercare un'occupazione lavorativa, nonostante “le competenze, l'età e lo stato di salute” glielo permettessero e dovendo la stessa “provare la situazione” che giustificava “la corresponsione dell'assegno”. “In via strettamente subordinata”, nell'ipotesi in cui fossero ritenuti sussistenti i presupposti per l'erogazione dell'assegno divorzile, il ricorrente chiedeva che l'assegno fosse stabilito in “una cifra non superiore ad euro 250,00 al mese per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese”, il tutto con il favore delle spese processuali.
Si costituiva la resistente, associandosi alla domanda di divorzio, alle condizioni stabilite in sede di separazione quanto
4 all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione presso la madre, alle modalità di visita dei figli da parte del padre e al contributo ordinario al loro mantenimento da parte del ricorrente.
La convenuta si opponeva invece alla riduzione della percentuale delle spese straordinarie riguardanti i minori a carico del padre, richiesta dal marito, contestando il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dell'avversario e chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile, per il quale affermava che sussistevano i presupposti di legge, nella stessa misura dell'assegno stabilito in sede di separazione, con il favore delle spese di lite.
Con atto del 24 giugno 2025 interveniva il Pubblico
Ministero, senza rassegnare conclusioni.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e dei documenti, i coniugi, sentiti personalmente all'udienza del 14 ottobre 2024, confermavano la volontà di divorziare, escludendo una riconciliazione. Alla stessa udienza, il Giudice delegato confermava le condizioni della separazione e si pronunciava sulle istanze istruttorie delle parti. In seguito, la resistente veniva rimessa in termini per la produzione di ulteriori documenti, veniva fissata l'udienza conclusiva, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28, co. 1, c.p.c. e la causa veniva infine rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e deve essere quindi accolta.
5 Dagli atti e dai documenti prodotti risulta infatti che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione degli stessi all'udienza presidenziale nel giudizio di separazione personale definito con la sentenza di questo Tribunale 15-28 marzo 2023, n. 715, nel corso del quale la separazione era stata precedentemente pronunciata con sentenza parziale n. 763/2021, passata in giudicato. Si deve ritenere inoltre che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi.
Quanto alle condizioni del divorzio, osserva in primo luogo il Tribunale che in corso di causa la figlia del ricorrente e della resistente, è divenuta maggiorenne. Ne consegue che Per_1
deve ritenersi cessata la materia del contendere quanto all'affidamento della figlia, al suo collocamento e alle modalità e ai tempi di visita del genitore non collocatario. Non essendo la figlia ancora economicamente autosufficiente e continuando la stessa a vivere con la madre, resta da esaminare la domanda relativa al contributo al mantenimento della figlia da parte del padre.
Ciò premesso, si rileva che non vi è contrasto fra il ricorrente e la resistente né in ordine all'affidamento condiviso del
6 figlio minore ai genitori, né circa la sua collocazione Per_2
presso la madre, né quanto alle modalità di visita del padre: entrambi hanno chiesto infatti che siano al riguardo confermate le condizioni della separazione. Sia il che la CP_2 CP_1
hanno chiesto inoltre la conferma del contributo ordinario del padre al mantenimento dei due figli, stabilito dalla sentenza di separazione nella misura di euro 300,00 per ciascuno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondere alla convenuta entro il giorno 5 di ogni mese.
Tali pattuizioni, già oggetto di positiva valutazione da parte del Tribunale, vanno integralmente confermate.
Sussiste invece contrasto fra i coniugi sia in merito alla determinazione della percentuale delle spese straordinarie relative ai figli facente carico al padre, posto che quest'ultimo ne ha chiesto la riduzione dall'80% al 50%, mentre la resistente ha chiesto la conferma di quanto già previsto in sede di separazione, sia in merito all'attribuzione dell'assegno divorzile richiesto dalla
, per il quale il ricorrente, diversamente dalla CP_1
controparte, ha sostenuto che non ricorrono i presupposti per il suo riconoscimento.
Rileva preliminarmente il Tribunale che vanno respinte le richieste istruttorie formulate da nella Parte_1
memoria depositata il 25 settembre 2024 e ribadite nelle note di precisazione delle conclusioni, per le ragioni indicate nell'ordinanza resa dal Giudice relatore all'udienza del 14 ottobre
7 2025 ed apparendo comunque la causa già documentalmente istruita.
Quanto all'istanza di esibizione documentale formulata dal ricorrente nella memoria di replica finale e ai documenti ad essa allegati, si osserva, anche a prescindere dalla questione dell'irritualità dell'istanza e della produzione documentale, che non hanno costituito oggetto di una preventiva e specifica domanda di rimessione in termini, che l'istanza in questione non può comunque trovare accoglimento, in quanto generica e meramente esplorativa e relativa ad una situazione (ossia quella in cui la convenuta dovrebbe o potrebbe trovarsi a seguito della morte del padre) ancora del tutto indeterminata, non essendo noti né la qualità di (e cioè chiamata all'eredità, erede Controparte_1
legittima, erede testamentaria, erede legittimaria pretermessa), nè la consistenza del patrimonio ereditario. Tale assoluta incertezza non consente di ritenere che si sia verificato, allo stato, un mutamento della condizione economica e patrimoniale della resistente, idoneo ad influire sulla decisione delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio: solo una volta accertata la condizione personale della resistente rispetto all'eredità paterna e verificato il contenuto del patrimonio ereditario sarà possibile acquisire gli elementi indispensabili per accertare se vi sia stato
(ed eventualmente in che termini) un miglioramento della condizione economica e patrimoniale della convenuta, tale da influire sui rapporti patrimoniali fra il ricorrente e la resistente e
8 comportare una eventuale modifica dei provvedimenti assunti in sede divorzile.
Ciò premesso, si osserva, quanto alla prima questione controversa, che il ricorrente, nella prima memoria depositata il 25 settembre 2024, richiamata nella comparsa conclusionale, ha dedotto, quali fatti sopravvenuti rispetto alla separazione, idonei a determinare una diminuzione, dall'80% al 50%, della percentuale a suo carico delle spese straordinarie relative ai due figli, il contributo di euro 300,00, dovuto mensilmente alla sua attuale compagna convivente, a titolo di contributo alla spese domestiche e il pignoramento di un quinto della retribuzione, pari ad euro
445,00, operato dalla convenuta per il recupero delle spese processuali relative al giudizio di separazione (v. in particolare pag. 6 della memoria).
Rileva il Collegio che lo stesso ricorrente, nella medesima memoria depositata il 25 settembre 2024, ha affermato che il contratto sottoscritto nel maggio 2023 con la compagna Per_3
, in forza del quale il corrisponde il predetto
[...] Parte_1
contributo mensile di 300 euro (documento n. 7), costituiva una formalizzazione di una situazione di fatto che era già in essere dal
2020, ossia prima della sentenza di separazione, da quando la coppia ha iniziato a convivere e di conseguenza il ricorrente ha cominciato a contribuire economicamente al nuovo nucleo familiare (pag. 5 della memoria). Il versamento del contributo mensile in questione, comprovato dagli estratti conti prodotti, non
9 costituisce, quindi, un fatto sopravvenuto rispetto alla separazione, idoneo a giustificare una diminuzione del contributo paterno alle spese straordinarie relative ai due figli.
Tale diminuzione non è giustificata neppure dal pignoramento del quinto della retribuzione operato dalla moglie per recuperare un proprio credito verso il marito, atteso che il prelievo forzoso della somma dalla retribuzione percepita dal ricorrente è determinato esclusivamente da un suo inadempimento, che non può di certo gravare sul mantenimento dei figli.
Non vi è prova, infine, degli assunti esposti dal ricorrente, da ultimo, nella comparsa conclusionale, ossia della “sensibile” riduzione dell'assegno unico e della circostanza che a beneficiarne
“sarà la stessa che ne sta richiedendo la corresponsione Per_1
a sé in via diretta”. Il percepimento da parte del della Parte_1
metà dell'assegno unico, peraltro, era stato indicato dall'ordinanza del 14 ottobre 2024, come ricordato dal ricorrente, quale elemento che aveva portato, dall'aprile 2023, e quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di separazione, ad un miglioramento della situazione economica del : anche se fosse stato Parte_1
provato l'assunto del ricorrente, quindi, ciò non giustificherebbe comunque una diminuzione del contributo alle spese straordinarie relative ai due figli, non trattandosi di un fatto nuovo, che determina un peggioramento della condizione economica del padre, ma semmai di un fatto nuovo che fa venir meno un precedente lieve miglioramento della sua condizione.
10 Da quanto premesso, deriva dunque che la domanda proposta da deve essere respinta, dovendosi Parte_1
confermare l'obbligo del padre di contribuire nella misura dell'80% alle spese straordinarie sostenute per i due figli, così come richiesto dalla convenuta.
Passando a questo punto all'esame della domanda proposta da e volta ad ottenere l'attribuzione in suo Controparte_1
favore di un assegno divorzile, si osserva che la resistente ha fondato la sua pretesa sul fatto che, pur essendo “titolata in quanto ha conseguito oltre alla laurea in giurisprudenza anche l'abilitazione alla professione di avvocato, all'epoca del matrimonio smise di lavorare, in accordo col coniuge, proprio per favorire la carriera professionale di quest'ultimo che veniva frequentemente trasferito da una città all'altra, e, sempre per accordo tra le parti, si dedicò a tempo pieno alla famiglia e alla crescita dei figli interamente a lei dedicata”.
La ha sostenuto inoltre che “proprio per rientrare CP_1
nel mercato del lavoro”, aveva “partecipato al concorso di VPO classificandosi seconda in graduatoria a scorrimento con un unico posto”, aveva “effettuato il previsto tirocinio” e stava “seguendo gli esiti del concorso”, la cui graduatoria era “rimasta bloccata per lungo tempo”. La stessa ha aggiunto che “come esito dalla difficile e burrascosa conclusione del suo matrimonio” si era “ritrovata con gravi problemi di salute, già insorti all'epoca dei tradimenti che” erano “sfociati in una malattia invalidante, la retto colite ulcerosa”,
11 cui sicuramente non aveva “giovato tutto lo stress e stato d'ansia” subiti “a causa dei conclamati comportamenti del marito” (pag. 4
e 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Il ricorrente ha specificamente contestato gli assunti avversari, sostenendo che la moglie, durante il matrimonio, aveva svolto per un paio di anni attività lavorativa quale Vice Procuratore
Onorario, non aveva per nulla sacrificato le proprie aspirazioni professionali per favorire la crescita professionale del marito, soffriva di problemi di salute, peraltro neppure invalidanti, già in costanza di matrimonio ed era stata colpevolmente inerte nella ricerca e nel raggiungimento della propria autosufficienza economica (v. pag. 7 e ss. della memoria in data 23 settembre
2024).
Rileva il Tribunale, in fatto, che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che la famiglia – ha vissuto Parte_1 CP_1
a Udine, a 12 Km. dal Comune di Martignacco - ove il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, prestava servizio - dal matrimonio, celebrato il 1° ottobre 2005, fino al 2011, allorquando, di comune accordo, i coniugi decisero di accettare il rientro in Emilia
Romagna, che il maresciallo aveva nel frattempo Parte_1
ottenuto. Successivamente, dal 2011 fino all'insorgere della crisi coniugale, culminata con il deposito del ricorso per separazione giudiziale il 6 marzo 2020, la famiglia ha sempre mantenuto stabile la propria residenza a Vignola (Modena), nuova sede di servizio del maresciallo . Il trasferimento di sede, Parte_1
12 contrariamente a quanto inizialmente asserito dalla convenuta, è stato quindi uno solo, da Udine a Vignola, ed è avvenuto non per agevolare la carriera del marito nell'Arma dei Carabinieri, con sacrificio delle ambizioni professionali della moglie, come inizialmente sostenuto dalla resistente, ma di comune accordo, per assecondare il desiderio dei coniugi di avvicinarsi alle rispettive famiglie di origine, come ammesso all'udienza del 14 ottobre 2024 dalla stessa resistente, la quale ha dichiarato: “Ho lavorato dal
2009 al 2011 come VPO presso la procura di . Poi Pt_2
abbiamo deciso di trasferirci a Vignola per essere più vicini ai parenti e mio marito ha fatto domanda”.
, che ha il titolo di avvocato ed è figlia Controparte_1
di un avvocato che esercitava la professione nel Foro di Bologna, risulta quindi aver prestato attività lavorativa dal 2009 al 2011 quale Vice Procuratore Onorario presso la Procura della
Repubblica di , dedicandosi all'epoca anche alla cura Pt_2
della famiglia e della figlia di pochi anni, in quanto nata Per_1
nel 2007, e dal 2011 non risulta abbia più svolto attività professionale, se si esclude, secondo quanto dichiarato dalla resistente all'udienza del 14 ottobre 2024, un “breve periodo” durante il quale la stessa frequentò due studi a Bologna, che però smise di frequentare perché “non c'erano possibilità di crescita professionale”.
Trascorsi sette anni dal trasferimento in Emilia Romagna, nel 2018, la resistente partecipò alla procedura di selezione per
13 l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a
Vice Procuratore Onorario presso la Procura di Bologna, arrivando, come affermato dalla convenuta, seconda in graduatoria su due candidati ammessi al tirocinio, mentre non consta, come asserito dal ricorrente, che la stessa abbia partecipato pure alla procedura selettiva successiva del 2023.
Come rilevato dal Di Martino, la partecipazione della convenuta alla selezione per V.P.O. del 2018 è l'unica concreta attività di ricerca di lavoro, dal 2011 ad oggi, documentalmente provata dalla resistente, la quale appare essersi sino ad ora limitata ad aspettare lo scorrimento della graduatoria predisposta nel 2018
e, quindi, ad attendere la risposta alla domanda al C.S.M., formulata solo nell'aprile 2024, di essere assegnata ad altra sede, essendo quella di Bologna già occupata da chi è risultato primo in graduatoria nel tirocinio del 2018 (v. pag. 4 e ss. della memoria depositata il 4 ottobre 2024).
I documenti prodotti dalla resistente, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dal ricorrente, non sono idonei infatti a provare che la convenuta, tenuto conto del proprio titolo di studio, dell'abilitazione professionale conseguita ed anche delle plurime occasioni offerte attraverso la possibile partecipazione a concorsi pubblici, abbia fatto tutto il possibile per reperire un'occupazione e per rendersi quindi economicamente indipendente.
14 ha prodotto, in particolare, un Controparte_1
curriculum vitae, che non prova però gli assunti della resistente, poiché quest'ultima, a fronte della specifica e tempestiva contestazione del ricorrente, non ha dimostrato non solo di averlo redatto, ma anche di averlo inviato a potenziali interessati alle sue prestazioni professionali.
La resistente ha prodotto altresì una comunicazione dell' attestante il rigetto della domanda formulata il 20 CP_3
ottobre 2023 di accesso al , Parte_3
domanda respinta in pari data per il superamento, da parte della resistente, del limite di Isee familiare (v. il documento n. 18 depositato il 14 marzo 2025), una dichiarazione del Patronato
INAS, secondo cui il 27 febbraio 2025, e quindi già in corso di causa, la si è recata presso il patronato per presentare CP_1
nuovamente la domanda di Supporto , ma Parte_3
che ciò non è stato possibile poiché la pagina non era funzionante
(documento n. 19 depositato il 14 marzo 2025), nonché un promemoria di appuntamento per il giorno 27 marzo 2025 presso lo stesso Patronato per procedere al medesimo incombente
(documento n. 20 depositato il 14 marzo 2025), senza, tuttavia, che la resistente abbia dato prova dell'avvenuto invio della domanda all' e dell'eventuale esito della stessa. CP_3
A parte dunque il tentativo di accedere (apparentemente senza averne i requisiti) alla provvidenza economica di euro
500,00 erogabile dall' , la resistente non risulta quindi abbia CP_3
15 fornito alcuna ulteriore prova circa la massima dedizione, che la stessa afferma di aver impiegato nella ricerca del lavoro, senza risparmiarsi e “dando la propria disponibilità a vasto raggio” (v. pag. 4 della memoria depositata il 4 ottobre 2024). Ciò, in particolare, non è avvenuto dopo che, nel marzo 2020, fu promosso il giudizio di separazione giudiziale e, tanto meno, dopo la pronuncia della sentenza di separazione del 28 marzo 2023.
Nella memoria depositata il 4 ottobre 2024 la resistente ha affermato, nell'ampio lasso di tempo trascorso, di aver partecipato,
a due concorsi “in magistratura” e ad uno per l'”ufficio del processo” e di aver “tentato per due volte quello per l'insegnamento senza però riuscirvi trattandosi di materie diverse da quanto approfondito nel corso degli studi” (pag. 4 dell'atto difensivo); all'udienza del 14 ottobre 2024 Controparte_1
ha dichiarato di aver “partecipato al concorso per l'Ufficio per il processo che si è tenuto a Chieti a giugno 2024”, senza superarlo;
nella memoria di replica finale la resistente ha ribadito di aver partecipato, con esito negativo, al concorso per l'Ufficio per il
Processo a Chieti ed ha affermato di essere “regolarmente iscritta al CPI di via Todaro a Bologna”, di avere iniziato “nello scorso mese di settembre, un corso per operatore addetto alle vendite andando comunque sempre ogni mese a colloquio presso ISCOM di via Tiarini per indirizzo e formazione al lavoro (IFOA)” (pag. 2 dell'atto difensivo).
16 Né della partecipazione ai predetti concorsi pubblici, né dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, né della recente frequentazione del corso per operatore addetto alle vendite vi è tuttavia alcuna prova agli atti, per cui gli assunti della resistente sono del tutto sforniti del necessario supporto probatorio.
Da ultimo si osserva che non ha Controparte_1
dimostrato che la patologia di cui soffre la rende, in tutto o in parte, inabile al lavoro.
Al riguardo il ricorrente ha evidenziato che tale patologia è insorta durante gli anni di matrimonio, come risulta dal certificato in data 10 ottobre 2016, prodotto dalla resistente sub documento n. 17, e che proprio in quegli anni (ossia dal 2018) la convenuta svolgeva a Bologna il tirocinio di V.P.O., senza per questo dolersi dell'impossibilità o della grave difficoltà, a causa della malattia, di partecipare al tirocinio stesso fino al suo completamento.
Lo stesso ricorrente ha inoltre rilevato che nell'asserita ricerca del lavoro la resistente ha manifestato un'evidente contraddittorietà, in quanto, da un lato, ha sostenuto che la sua patologia che la renderebbe invalida ha seri riflessi sulla ricerca del lavoro, sicché, anche per gli obblighi di cura nei confronti dei figli, non le sarebbe possibile accettare lavori che non fossero compatibili con questa duplice limitazione, dall'altro, però, con pec del 24 aprile 2024, in relazione alla graduatoria per V.P.O., la stessa convenuta ha chiesto al C.S.M. e al Consiglio Giudiziario di
Bologna l'applicazione dell'art. 7, co. 10, del d.l.vo n. 116 del
17 2017, invocando cioè l'applicazione della norma che prevede la destinazione, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello dell'Ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, ossia in distretti diversi da quello di
Bologna, accettando così di dover viaggiare per raggiungere altri
Uffici giudiziari, posti anche a distanze non trascurabili rispetto al luogo di residenza (v. il documento n. 13 della convenuta).
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità quello per cui non ha diritto all'assegno di divorzio il coniuge che, sebbene non di età avanzata, né afflitto da patologie ostative allo svolgimento dell'attività lavorativa, manifesti un atteggiamento rinunciatario, dimostrando di non essersi dato adeguatamente da fare nella ricerca di un lavoro, senza un giustificato motivo (v. fra le altre Cass., sez. VI-1, ord. 4 febbraio 2021 n. 2653).
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiede, infatti,
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Secondo costante giurisprudenza, “la funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive”. In tal senso,
“può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge
18 debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass.
19306/2023). Di contro la differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno (Cass. n. 21234/2019)”
(così Cass., sez. I, ord. 21 maggio 2024, n. 14179).
Ciò implica che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale” (così Cass., sez. I, ord. 13 febbraio 2020, n. 3661).
Nella fattispecie in esame , sulla quale Controparte_1
gravava l'onere probatorio, pur avendo in passato dimostrato di essere in grado di prestare un'attività lavorativa e di svolgere contestualmente il ruolo di moglie e di madre, pur potendo vantare un titolo di studi (laurea in giurisprudenza) e un'abilitazione professionale (avvocato) e pur avendo maturato l'esperienza professionale di Vice Procuratore Onorario, non ha dato concreta
19 e significativa prova di essersi realmente attivata nella ricerca di un lavoro al fine di rendersi economicamente indipendente.
La domanda di assegno divorzile proposta da
[...]
va dunque respinta, non apparendo giustificata né sotto CP_1
il profilo della funzione assistenziale, né sotto quello perequativo
- compensativo.
In considerazione dell'esito della lite, appare conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bologna il 1° ottobre 2005 da , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a Controparte_1
Bologna il 25 gennaio 1972, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 383, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2005;
B) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) dichiara cessata la materia del contendere in merito all'affidamento, al collocamento e alle modalità di visita del genitore non collocatario in relazione alla figlia essendo Per_1
quest'ultima divenuta maggiorenne nel corso del giudizio;
D) dispone che il figlio minore sia affidato ad entrambi Per_2
i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione e che
20 continueranno ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
E) colloca il figlio minore presso la madre;
Per_2
F) regolamenta le frequentazioni paterne del figlio minore nei seguenti termini: il padre potrà sentire il figlio quando lo vorrà e vederlo e tenerlo con sé due pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi su accordo delle parti;
a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera;
nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 gennaio al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, tre giorni, ad anni alterni alternando la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, in alternanza al Natale;
per le vacanze estive, per quindici giorni, anche non consecutivi, oltre ad una ulteriore eventuale settimana, quando possibile, in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
G) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
la somma di euro 600,00 mensili, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento ordinario dei due figli (ossia euro
300,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie secondo quanto previsto e disciplinato dal relativo Protocollo in uso presso questo
Tribunale (e che di seguito integralmente si riporta:” I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese
21 corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da
22 concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III]
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
H) respinge ogni altra domanda proposta dal ricorrente e dalla resistente;
I) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 23 dicembre 2025.
23 Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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