Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 3885
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Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Presupposti di legge per il divorzio

    La separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione all'udienza presidenziale nel giudizio di separazione personale, e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.

  • Accolto
    Affidamento, collocamento e visite dei figli

    Entrambi i coniugi hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione relative all'affidamento condiviso del figlio minore, alla sua collocazione presso la madre e alle modalità di visita del padre, così come per la figlia divenuta maggiorenne.

  • Accolto
    Contributo ordinario al mantenimento dei figli

    Entrambi i coniugi hanno chiesto la conferma del contributo ordinario del padre al mantenimento dei due figli, stabilito nella misura di euro 300,00 per ciascuno, annualmente rivalutabile e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.

  • Rigettato
    Mutamento delle condizioni economiche del padre

    Il versamento di un contributo alla nuova compagna e il pignoramento della retribuzione non costituiscono fatti sopravvenuti idonei a giustificare una riduzione del contributo paterno alle spese straordinarie. Non vi è prova della riduzione dell'assegno unico e della circostanza che ne beneficerà la figlia.

  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti per l'assegno divorzile

    La domanda di assegno divorzile è respinta in quanto la resistente non ha fornito prova di essersi realmente attivata nella ricerca di un lavoro al fine di rendersi economicamente indipendente, nonostante possieda titolo di studio e abilitazione professionale.

  • Rigettato
    Richiesta di assegno divorzile in misura contenuta

    La domanda di assegno divorzile è respinta in quanto la resistente non ha fornito prova di essersi realmente attivata nella ricerca di un lavoro al fine di rendersi economicamente indipendente.

  • Accolto
    Affidamento, collocamento e visite dei figli

    Entrambi i coniugi hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione relative all'affidamento condiviso del figlio minore, alla sua collocazione presso la madre e alle modalità di visita del padre, così come per la figlia divenuta maggiorenne.

  • Accolto
    Contributo ordinario al mantenimento dei figli

    Entrambi i coniugi hanno chiesto la conferma del contributo ordinario del padre al mantenimento dei due figli, stabilito nella misura di euro 300,00 per ciascuno, annualmente rivalutabile e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.

  • Accolto
    Conferma della percentuale delle spese straordinarie

    Il versamento di un contributo alla nuova compagna e il pignoramento della retribuzione non costituiscono fatti sopravvenuti idonei a giustificare una riduzione del contributo paterno alle spese straordinarie. Non vi è prova della riduzione dell'assegno unico e della circostanza che ne beneficerà la figlia.

  • Rigettato
    Presupposti per l'assegno divorzile

    La domanda di assegno divorzile è respinta in quanto la resistente non ha fornito prova di essersi realmente attivata nella ricerca di un lavoro al fine di rendersi economicamente indipendente, nonostante possieda titolo di studio e abilitazione professionale.

  • Accolto
    Conferma condizioni di separazione

    Entrambi i coniugi hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione relative all'affidamento condiviso del figlio minore, alla sua collocazione presso la madre e alle modalità di visita del padre.

  • Accolto
    Conferma contributo ordinario

    Entrambi i coniugi hanno chiesto la conferma del contributo ordinario del padre al mantenimento dei due figli, stabilito nella misura di euro 300,00 per ciascuno, annualmente rivalutabile e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.

  • Accolto
    Determinazione percentuale spese straordinarie

    La domanda del ricorrente di riduzione della percentuale delle spese straordinarie è respinta. La convenuta ha chiesto la conferma di quanto già previsto in sede di separazione.

  • Rigettato
    Valutazione presupposti assegno divorzile

    La resistente non ha fornito prova di essersi realmente attivata nella ricerca di un lavoro al fine di rendersi economicamente indipendente, nonostante possieda titolo di studio e abilitazione professionale. La patologia di cui soffre non la rende inabile al lavoro.

  • Accolto
    Compensazione spese processuali

    In considerazione dell'esito della lite, appare conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 3885
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3885
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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