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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/04/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 15 aprile 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento civile iscritto al n. 6 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno
2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 6 marzo 2025;
letto il ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 da (C.F. Parte_1
), nata ad [...], il [...] e residente in [...]al C.F._1
Mare, alla via Nazionale Adriatica Sud n. 128, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Duilio Manella e Stefano Di Matteo, in virtù di delega posta in calce al ricorso, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione;
sentito il Giudice Relatore;
Osserva
Premesso che: con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 ha avanzato Parte_1
proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della
Crisi;
- che la ricorrente è debitrice e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;
considerato che:
ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore (risulta che la vive sola, percepisce Parte_1
attualmente un reddito mensile complessivo pari ad € 2.010,00, derivante da due distinte fonti: € 610,00 mensili provengono dalla pensione, che costituisce il suo unico reddito personale diretto;
€ 1.400,00 derivano dal canone di locazione di un immobile di sua proprietà sito in Francavilla al Mare, concesso in affitto alla società in Parte_2
forza di contratto stipulato il 15 settembre 2023) deve essere stabilito in € 1.200,00;
p.q.m.
2 visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
), nata ad [...], il [...]; C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, dott.
[...]
, con studio in Studio in Pescara, via G. D'Annunzio n. 156, salvo eventuali Tes_1
cause di incompatibilità;
ORDINA
alla debitrice di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;
ORDINA
alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,
DISPONE
che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt.
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;
3 che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;
FISSA
ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 1.200,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;
ORDINA
la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e al Liquidatore nominato.
Chieti, 15 aprile 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 15 aprile 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento civile iscritto al n. 6 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno
2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 6 marzo 2025;
letto il ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 da (C.F. Parte_1
), nata ad [...], il [...] e residente in [...]al C.F._1
Mare, alla via Nazionale Adriatica Sud n. 128, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Duilio Manella e Stefano Di Matteo, in virtù di delega posta in calce al ricorso, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione;
sentito il Giudice Relatore;
Osserva
Premesso che: con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 ha avanzato Parte_1
proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della
Crisi;
- che la ricorrente è debitrice e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;
considerato che:
ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore (risulta che la vive sola, percepisce Parte_1
attualmente un reddito mensile complessivo pari ad € 2.010,00, derivante da due distinte fonti: € 610,00 mensili provengono dalla pensione, che costituisce il suo unico reddito personale diretto;
€ 1.400,00 derivano dal canone di locazione di un immobile di sua proprietà sito in Francavilla al Mare, concesso in affitto alla società in Parte_2
forza di contratto stipulato il 15 settembre 2023) deve essere stabilito in € 1.200,00;
p.q.m.
2 visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
), nata ad [...], il [...]; C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, dott.
[...]
, con studio in Studio in Pescara, via G. D'Annunzio n. 156, salvo eventuali Tes_1
cause di incompatibilità;
ORDINA
alla debitrice di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;
ORDINA
alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,
DISPONE
che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt.
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;
3 che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;
FISSA
ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 1.200,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;
ORDINA
la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e al Liquidatore nominato.
Chieti, 15 aprile 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
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